Crescita sostenibile: i fondi per le aree produttive interessate da situazioni di crisi sono stati stanziati con il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2023, n. 299).
Sul piatto 1.845.000,00 euro da destinare a operazioni di riconversione e di riqualificazione produttiva.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023.
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Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli
interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (23A06952)
(Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2023, n. 299)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181
del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella
siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e, in
particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli
interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito
«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei
casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei
territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10
concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura
degli stessi interventi;
Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che dispone che
per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita
convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito anche solo
Invitalia), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle
risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita
sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo
stesso art. 27, nel limite massimo del tre per cento delle risorse
stesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le
modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale
complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione
dei PRRI, nonche' fornite le relative direttive a Invitalia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi
8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini,
modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi
industriale complessa e non complessa e la successiva revisione della
normativa di riferimento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019,
adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 5 maggio 2022, recante l'adozione della revisione della
disciplina in materia di attuazione degli interventi di cui alla
legge n. 181 del 1989 in favore di programmi di investimento
finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la
crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa
al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi,
anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o
dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli
interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;
Considerato che, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per
la crescita sostenibile ad oggi assegnate agli interventi di cui alla
legge n. 181/1989, risulta destinato agli specifici interventi nelle
aree di crisi industriale complessa, attuati attraverso PRRI adottati
mediante accordi di programma, l'importo complessivo di euro
369.000.000,00, cosi' articolato:
euro 20.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017;
euro 12.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017;
euro 60.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2018;
euro 10.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2018;
euro 30.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2019;
euro 120.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2019;
euro 210.000.000 assegnati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021,
comprensivi della quota delle risorse gia' assegnate dal predetto
decreto del 30 ottobre 2019 e risultate inutilizzate alla data del
medesimo decreto 23 aprile 2021, pari a 93 milioni di euro;
Vista la convenzione stipulata in data 18 maggio 2015 per la
regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI di cui al citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012,
approvata con decreto direttoriale 19 giugno 2015, registrato alla
Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al n. 2873;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015,
sottoscritto in data 23 ottobre 2018 e approvato con decreto
direttoriale n. 3633 del 16 novembre (registrato dalla Corte dei
conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54), con il quale e' stato prorogato
il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 30
giugno 2021;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015,
sottoscritto in data 8 giugno 2021 e approvato con decreto
direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei
conti l'8 agosto 2021 al n. 761), con il quale e' stato prorogato il
termine di validita' della predetta convenzione alla data del 31
dicembre 2021;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015,
sottoscritto in data 30 dicembre 2021 e approvato con decreto
direttoriale n. 178 del 31 gennaio 2022 (registrato dalla Corte dei
conti il 7 marzo 2022 al n. 185), con il quale e' stato prorogato il
termine di validita' della predetta convenzione alla data del 31
dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a), che prevede l'accantonamento di euro 4.768.097,18 per la
copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro tra il
Ministero dello sviluppo economico e Invitalia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 novembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 30 del 5 febbraio 2019, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che
accantona una quota delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile» pari a euro
1.441.902,82 al fine di integrare l'accantonamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017 per la
copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro 18 maggio
2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 27 del 2 febbraio 2022, che incrementa di euro 3.015.000,00
l'accantonamento delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile
destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione
quadro 18 maggio 2015;
Considerato che sui predetti accantonamenti e' effettuato in favore
di Invitalia il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla
societa' per lo svolgimento delle attivita' previste dalla
convenzione, sulla base della relazione sulle attivita' compiute
nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate
dalla societa' con cadenza annuale;
Considerato che sono in corso le attivita' relative alla fase di
attuazione dei PRRI approvati e che risultano in definizione
ulteriori PRRI;
Ritenuto opportuno integrare l'accantonamento recato dai citati
decreti ministeriali 31 gennaio 2017, 21 novembre 2018 e 9 dicembre
2021 al fine garantire il proseguimento delle attivita' di Invitalia
finalizzate alla definizione di PRRI dedicati alle aree di crisi
industriale complessa da ultimo riconosciute o il cui riconoscimento
sara' completato nel prossimo futuro, oltre che delle attivita'
relative alla fase di attuazione dei PRRI approvati;
Considerato che le risorse finanziarie effettivamente destinate,
con i decreti ministeriali sopra menzionati, agli accordi di
programma di adozione dei PRRI delle aree di crisi industriale
complessa ammontano a euro 369.000.000,00;
Tenuto conto che, stante il limite massimo del tre per cento
previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012,
l'importo massimo accantonabile e' pari a euro 11.070.000,00 e che,
alla luce dell'importo di euro 9.225.000,00 gia' accantonato,
l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 1.845.000,00;
Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la
crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni
gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli
interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di
cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 1.845.000,00,
destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli
oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015,
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI per le aree di crisi industriale complessa;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, e in particolare l'art. 2,
commi 1 e 4, del medesimo decreto-legge, che prevedono
rispettivamente che il Ministero dello sviluppo economico assume la
denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e che le
denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 1.845.000,00 delle risorse disponibili
nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita
sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla
finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge
n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di
crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano l'accantonamento, di
cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017, 21 novembre 2018 e 9
dicembre 2021 citati nelle premesse, destinato alla copertura degli
oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra il Ministero delle
imprese e del made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013,
anch'esso citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.