C'è tempo fino al 28 settembre 2018 per utilizzare le risorse del fondo per la crescita sostenibile di cui alla legge n. 181/1989
Con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l'utilizzo delle risorse del fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa, disciplinati da accordi di programma.
Di seguito il testo del D.M. 4 aprile 2018 disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 aprile 2018
Proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la
crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e
riqualificazione produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989, n.
181, nelle aree di crisi industriale non complessa, disciplinati da
accordi di programma. (18A02931)
in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2018, n. 94
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181
del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella
siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli
interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati
mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei
territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10
concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura
degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del
2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;
Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto
dall'art. 6, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 9 giugno
2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai
requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalita',
forme e termini di presentazione delle domande nonche' delle
caratteristiche del contratto di finanziamento;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la
crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa
al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi
industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla
legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i
criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette
agevolazioni;
Visto il decreto del Direttore generale per la politica
industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante l'elenco dei territori
individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto
2016, quali aree di crisi non complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale una quota pari a euro
148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita
sostenibile complessivamente destinate, con precedenti decreti
ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e' stata
ripartita tra le diverse tipologie di intervento;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), del citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00
a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ai
programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi
industriale non complessa tramite procedura valutativa con
procedimento a sportello, accantonando una quota del predetto
importo, pari ad euro 44.000.000,00, in favore degli interventi
disciplinati da accordi di programma;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 1, lettera d), del medesimo
decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che prevede che euro
80.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III -
Competitivita' PMI, sono destinati agli interventi nelle aree di
crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di
programma, dei quali euro 35.000.000,00 destinabili alle aree di
crisi industriale non complessa;
Visto il decreto del Direttore generale per la politica
industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet
istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto
direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le
modalita' per la presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi
individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016, prevedendo
l'apertura della procedura al 4 aprile 2017;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 222 del 22 settembre 2017, recante la destinazione di ulteriori
risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di
riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n.
181/1989, e che, in particolare, incrementa nella misura di euro
20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00 accantonata, ai sensi
del citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31
gennaio 2017, in favore degli interventi nelle aree di crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 225 del 26 settembre 2017, con il quale le risorse
complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari
ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse
del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere
sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita'» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra le Regioni
interessate;
Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, l'utilizzo
delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi nelle
aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di
programma e' soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi
accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello di cui
al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio 2017, pertanto
entro il 4 aprile 2018;
Tenuto conto della necessita' di alcune Regioni di disporre di piu'
tempo per completare le procedure di approvazione degli schemi di
accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al
cofinanziamento degli stessi accordi;
Considerato che si prevede che la sottoscrizione dei restanti
accordi di programma con le Regioni interessate possa avvenire entro
i prossimi mesi del 2018;
Ritenuto, pertanto, di prorogare la predetta scadenza del 4 aprile
2018 al 28 settembre 2018;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della quota di risorse
finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla legge
15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa
disciplinati da accordi di programma e' prorogato al 28 settembre
2018.



