Crisi idrica: le misure urgenti per il contrasto sono riportate nel decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2023, n. 88.
In particolare, oltre all'istituzione di una cabina di regia e di osservatori locali, nonché la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti, sono disposte misure per:
- la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e per l'utilizzo efficiente dei volumi degli invasi;
- le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;
- il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo;
- i fanghi da depurazione;
- gli impianti di desalinizzazione.
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Previsto, infine, un rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
Di seguito il testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Parte degli allegati è riportata in fondo alla pagina in formato pdf.
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Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39
Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
(23G00047)
(Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2023, n. 88)
Vigente al: 15-4-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Cabina di regia per la crisi idrica
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di
regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali
e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle
sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione
della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, possono essere invitati altresi' il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di
regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione degli
investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia
con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e
degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve
termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere
realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La
ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o
residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine
di priorita' di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel
settore idrico per i quali non siano gia' intervenute obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse
previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della
progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e
delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei
relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonche'
all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla
Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse
disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli
interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per
ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione
responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonche' il costo
complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5
ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il
medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse da
destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al
recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione
delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla
base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al
presente comma e' trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di
sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei
residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e
successiva riassegnazione alla spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la
Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in merito alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni;
b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione
previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo,
gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto
pubblico e privato competente, anche fornendo misure di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte ai sensi
del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a rischio,
anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine
alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita' speciali e nei fondi destinati alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia
acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi
periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di tre
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un
importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i
Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i
Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la
trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi
affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle
iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla
gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformita' nella
progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per
la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina
di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui
all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso,
diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi
3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni
un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che
si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di
quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio
dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai
sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori
inadempienti sostituiti.
Art. 3
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica
1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa
idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, e'
nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di
interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, di
seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31
dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio
nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali
permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti
idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario puo' essere
riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina,
in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri
derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli
oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione
degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi
dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Al Commissario straordinario e' intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di
cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita' idrica su
scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il censimento delle
concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio
nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e
delle domande di concessione presentate alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti
dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla
laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione
del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati
ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle
misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi
della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei
progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di
sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede
all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e
urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti
accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio
temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui
all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in
alternativa alla dismissione;
h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle
relative competenze in materia.
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli
interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su
richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere
non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto
inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce
al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o
i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo'
adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a
fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della
scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione civile
che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su
cui il provvedimento incide. Il Commissario puo' operare con i poteri
di cui al comma 2, secondo periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente
massimo di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente educativo e amministrativo
tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma
puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di cinque esperti o
consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo
annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per
singolo incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la spesa di
873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti
e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al
comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e
dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
qualora gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Restano, altresi', fermi i compiti e le funzioni dei
Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della
crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi
degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e
3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle
regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre
2023.
Art. 4
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera
b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato
di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si
applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti
interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine di sessanta giorni. I
termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120,
sono ridotti della meta'.
2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici
finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni
ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le
procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste
di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le
estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla
procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione
trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale.
Qualora l'autorita' competente non provveda entro il termine di
trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della Cabina di regia, assegna all'autorita' competente un termine
per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilita'.
3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche, nonche' l'incremento delle condizioni di
sicurezza e il recupero della capacita' di invaso, il Commissario,
sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023,
sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di
interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le
dighe di cui al primo periodo individuano le modalita' idonee di
gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti
interventi, nonche' i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In
caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al
secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 3.
4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di
acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui
realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge
22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei
provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni
procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
180 giorni dall'avvio del procedimento.
Art. 5
Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi
per il contrasto alla crisi idrica
1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli
invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il
Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente,
provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli
invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di
derivazione e dagli atti adottati dalle autorita' di vigilanza, in
funzione dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione
relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il
Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere
vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si
esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni
dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il
Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non
superiore a dieci giorni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, previo
parere della regione territorialmente competente e sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti
inerenti la sicurezza, puo' altresi' autorizzare la riduzione
temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene,
disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le
limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza
dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di
emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi
inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in
cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di
laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,
il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione da parte
dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui
al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte
e delle reti idriche, nonche' di interventi di miglioramento della
capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le
cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in
coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione
dalle autorita' concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla
sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data
ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il
Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento
di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi
previsti per il concessionario e puo' procedere all'espletamento
delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione della
concessione.
Art. 6
Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) e'
aggiunta la seguente:
«e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso
agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni
ettaro di terreno coltivato».
Art. 7
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una
gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in
agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di
depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui
all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino al 31
dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma
territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la
protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente
competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio
dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni
autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso
necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e'
presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma
1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle
acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e'
pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento
unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude
il procedimento entro il termine di trenta giorni.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 e' predisposto dal
gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione
con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque
reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A
al presente decreto.
4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Art. 8
Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione
degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere» sono
aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;
b) alla lettera c):
1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in
terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da
operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo
meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti
alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le
seguenti: «comunque solo».
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di
desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto
ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di
desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui
alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a
verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e'
soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono
inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le
parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla parte seconda:
1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;
2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita
la seguente:
«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o
superiore a 200 l/s;»;
b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e'
inserito il seguente:
«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di
desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022,
n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai
punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale
massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri
dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione
salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a
ΔSalmax<5%.
(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla
tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite
di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze
eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui
all'articolo 76.
(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di
dissalazione e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e
nelle acque costiere.».
Art. 11
Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti
sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsita'
idrica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la
conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;
b) dopo l'articolo 63, e' aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli
utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorita' di bacino
distrettuale e' istituito un osservatorio distrettuale permanente
sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente",
che costituisce un organo dell'Autorita' e opera sulla base degli
indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5.
L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo
integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e
la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e all'uso della
risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso
delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi
eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari
settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e
sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro
conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente,
coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino
distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino di
esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei
prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione
degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione
distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni
regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica,
le societa' di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti
competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto
sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto
i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorita' di bacino
distrettuale territorialmente competente.
3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei
livelli della severita' idrica in atto, della relativa evoluzione,
dei prelievi in atto, nonche' per la definizione delle azioni
emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei
casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora
scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee
limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e
delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale
dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto, le misure
di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.
4. L'osservatorio permanente e' composto dai rappresentanti delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed
e' presieduto dal segretario generale dell'Autorita' di bacino
distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque
denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato, per le
sole attivita' istruttorie, da esperti, senza diritto di voto,
appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli
d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso
le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa' pubbliche,
competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto
del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei
componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita' di
organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate
con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale
permanente che prevede, altresi', le modalita' di cessazione
dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli
osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorita' di
bacino distrettuale.».
Art. 12
Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per
l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito
delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe
1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito
alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno
precedente.».
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di
sbarramento e' una societa' od ente con personalita' giuridica le
sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente
a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile
da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».
Art. 13
Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e'
approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal
fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico
sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio
nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe
determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a garantire ai
cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul
corretto utilizzo della risorsa idrica.
2. Il piano di cui al comma 1, e' predisposto dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella
programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a
fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO A
(all'articolo 7)
PARTE A
UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME
Sezione 1
Utilizzi irrigui in agricoltura
Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti
tipi di colture:
. Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate
al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
. Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti
sono destinati al consumo umano dopo un processo di
trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
. Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da
foraggio);
. Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono
destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia,
da ornamento, per tappeto erboso).
Sezione 2
Prescrizioni minime di qualita' delle acque affinate
per usi irrigui in agricoltura e controlli
Tabella 1. Classi di qualita' delle acque affinate e tecniche di
irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2)
===================================================================== | Classe di | | | |qualita' delle| | Tecniche di | |acque affinate| Categoria di coltura (*) | irrigazione | +==============+===============================+====================+ | |Colture alimentari da consumare| | | |crude la cui parte commestibile| | | |e' a diretto contatto con le | | | |acque affinate e le piante da | | | A |radice da consumare crude. |Tutte. | +--------------+-------------------------------+--------------------+ | |Colture alimentari da consumare| | | |crude la cui parte commestibile| | | |e' prodotta al di sopra del | | | |livello del terreno e non e' a | | | |diretto contatto con le acque | | | |affinate; colture alimentari | | | |trasformate; colture per | | | |alimentazione animale (pascolo | | | |e colture da foraggio); colture| | | B |non alimentari. |Tutte | +--------------+-------------------------------+--------------------+ | |Colture alimentari da consumare| | | |crude la cui parte commestibile| | | |e' prodotta al di sopra del | | | |livello del terreno e non e' a | | | |diretto contatto con le acque |Irrigazione a goccia| | |affinate; colture alimentari |(**) o altra tecnica| | |trasformate; colture alimentari|di irrigazione che | | |non trasformate, comprese le |eviti il contatto | | |colture utilizzate per |diretto con la parte| | |l'alimentazione di animali da |commestibile della | | C |latte o da carne. |coltura | +--------------+-------------------------------+--------------------+ | |Colture industriali, da energia|Tutte le tecniche di| | D |e da sementi |irrigazione (***) | +--------------+-------------------------------+--------------------+
(*) Se lo stesso tipo di coltura rientra in piu' categorie
della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della
categoria piu' rigorosa.
(**) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) e' un
sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua
alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi
d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20
L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua
superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo
diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o
"gocciolatori"
(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia,
occorre prestare particolare attenzione alla protezione
della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si
devono porre in essere le adeguate misure preventive.