Crisi idrica misure urgenti
Non mancano le modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto testo unico sull'ambiente)

Crisi idrica: le misure urgenti per il contrasto sono riportate nel decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2023, n. 88.

In particolare, oltre all'istituzione di una cabina di regia e di osservatori locali, nonché la nomina di un commissario straordinario nazionale  per l'adozione di interventi urgenti, sono disposte misure per:

  • la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e per l'utilizzo efficiente dei volumi degli invasi;
  • le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;
  • il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo;
  • i fanghi da depurazione;
  • gli impianti di desalinizzazione.

Clicca qui per il regolamento sulla gestione degli invasi

Previsto, infine, un rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Di seguito il testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Parte degli allegati è riportata in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento   e   l'adeguamento   delle   infrastrutture   idriche.
(23G00047) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2023, n. 88)

 

 

Vigente al: 15-4-2023

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

                 Cabina di regia per la crisi idrica 

 

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una

Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di

regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei

ministri  ovvero,  su  delega   di   questi,   dal   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  e  composto  dal  Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le

politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della

sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione

civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali

e le autonomie e dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Alle

sedute della Cabina di regia  possono  essere  invitati,  in  ragione

della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano

materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano,  possono  essere  invitati  altresi'  il  presidente   della

Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di

regione o provincia autonoma da lui delegato. Il  Sottosegretario  di

Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  con  delega  in  materia  di

coordinamento della politica  economica  e  di  programmazione  degli

investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina  di  regia

con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento

e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi  idrica

connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle  opere  e

degli interventi di urgente realizzazione per far  fronte  nel  breve

termine alla crisi idrica, individuando  quelli  che  possono  essere

realizzati da parte del Commissario, ai  sensi  dell'articolo  3.  La

ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno  totale  o

residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine

di priorita' di finanziamento.

4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  le  amministrazioni

competenti comunicano alla Cabina di  regia  le  risorse  disponibili

destinate a legislazione vigente al finanziamento di  interventi  nel

settore idrico per i quali non siano  gia'  intervenute  obbligazioni

giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il  carattere  di

urgenza dell'intervento per la  crisi  idrica.  Le  predette  risorse

previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori  oneri  per

la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi

di cui al medesimo comma 3, fermo  restando  il  finanziamento  della

progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui  al  comma  3  e

delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, si provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili  e  dei

relativi interventi, come individuati ai sensi del comma  4,  nonche'

all'approvazione del programma  degli  interventi  individuati  dalla

Cabina di regia ai sensi  del  comma  3,  nel  limite  delle  risorse

disponibili.

6. Il decreto di cui al comma  5  ripartisce  le  risorse  tra  gli

interventi identificati con codice unico di progetto,  indicando  per

ogni  intervento  il  cronoprogramma  procedurale,  l'amministrazione

responsabile  ovvero  il  soggetto  attuatore,   nonche'   il   costo

complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma  5

ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.  Il

medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse  da

destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati

al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e  al

recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione

delle operazioni di sghiaiamento e  sfangamento  delle  dighe,  sulla

base dei progetti di gestione di cui  all'articolo  114  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di  decreto  di  cui  al

presente comma e' trasmesso, corredato  di  relazione  tecnica,  alle

Camere per l'espressione del parere  delle  Commissioni  parlamentari

competenti per i profili finanziari, da rendere entro il  termine  di

sette giorni dalla  data  della  trasmissione,  decorsi  i  quali  il

decreto puo' comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche  nel  conto  dei

residui  e,  ove  necessario,  mediante  versamento   all'entrata   e

successiva riassegnazione alla spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui  al  comma  2,  la

Cabina di regia:

a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in  merito  alla

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni

connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento

e all'adeguamento delle infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di

aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e

ridurne le dispersioni;

b) ferme restando le competenze e le  procedure  di  approvazione

previste a legislazione  vigente,  monitora  la  realizzazione  delle

infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito  delle

politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di

coesione, ad eccezione di quelle  finanziate  nell'ambito  del  Piano

Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  Nazionale

Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi

informativi  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,

gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto

pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di

accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali

criticita';

d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio  svolte  ai  sensi

del presente  articolo,  promuove,  in  caso  di  dissenso,  diniego,

opposizione  o  altro  atto  equivalente  idoneo  a   precludere   la

realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al

comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella  progettazione

ed esecuzione dei medesimi, nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,

anche in via prospettica, il rispetto  del  relativo  cronoprogramma,

l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine

alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse

finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche

presenti nelle contabilita'  speciali  e  nei  fondi  destinati  alla

realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al

comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati

esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi  2  e  8,  la  Cabina  di  regia

acquisisce  dagli  enti  e  dai  soggetti  attuatori  i   monitoraggi

periodici  sullo  stato  di  attuazione  dei   predetti   interventi,

predisposti  anche  sulla  base  delle  informazioni  ricavabili  dai

sistemi informativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina  di  regia  sono

esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un  massimo  di  tre

esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto

legislativo n. 303 del 1999,  cui  compete  un  compenso  fino  a  un

importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi

previdenziali  ed  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico

dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine e'  autorizzata

la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno

2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1,  i

Commissari di cui  all'articolo  3,  comma  7,  primo  periodo,  e  i

Commissari  eventualmente   nominati   ai   sensi   dell'articolo   2

riferiscono  periodicamente  alla  Cabina  di   regia   mediante   la

trasmissione  di  una  relazione  sulle  attivita'   espletate,   con

l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi  ad  essi

affidati sulla base delle informazioni di cui  al  comma  9  e  delle

iniziative adottate e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle

eventuali criticita'  riscontrate.  I  Commissari  delegati  per  gli

interventi  urgenti  per  la  gestione  della  crisi  idrica  di  cui

all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono  periodicamente

alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui

al primo periodo, per il tramite del  Dipartimento  della  protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

                               Art. 2 

            Superamento del dissenso e poteri sostitutivi

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera  d),  alla

gestione delle situazioni di inerzia,  ritardo  o  difformita'  nella

progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali  e  per

la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina

di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui

all'articolo  12,  commi  1,  5,  5-bis  e  6,  quarto  periodo,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui

all'articolo 1,  comma  8,  lettera  d),  rilevi  casi  di  dissenso,

diniego, opposizione o  altro  atto  equivalente  proveniente  da  un

organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,

la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi

3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti  disposizioni

un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente  del

Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato,  che

si esprime entro  sette  giorni,  di  sottoporre  la  questione  alla

Conferenza unificata per concordare le iniziative  da  assumere,  che

devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data

di convocazione della Conferenza.  Decorso  il  predetto  termine  di

quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la

sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio

dei  ministri  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune

iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli

articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,

ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti  dalla  nomina  di  Commissari  ai

sensi del presente articolo sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori

inadempienti sostituiti.

 

                               Art. 3 

Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi

         urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica 

1. Al fine di provvedere alla mitigazione  dei  danni  connessi  al

fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della  risorsa

idrica, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e'

nominato il Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di

interventi urgenti connessi al fenomeno della  scarsita'  idrica,  di

seguito «Commissario». Il Commissario resta  in  carica  fino  al  31

dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31  dicembre  2024.  Il

Commissario  esercita  le  proprie  funzioni  sull'intero  territorio

nazionale,  sulla  base  dei  dati  degli  osservatori   distrettuali

permanenti  per  gli  utilizzi   idrici   istituiti   nei   distretti

idrografici di  cui  all'articolo  11.  Al  Commissario  puo'  essere

riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto  di  nomina,

in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma  3,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Agli  oneri

derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro  77.409  per

l'anno 2023 e di euro 132.700  per  l'anno  2024,  comprensivi  degli

oneri   a   carico   dell'amministrazione,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via  d'urgenza,  alla  realizzazione

degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi

dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga

ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel  rispetto

della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico

e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.

159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza

all'Unione  europea.  Al  Commissario  straordinario   e'   intestata

apposita contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  statale,

nella  quale  confluiscono  le  risorse  rese  disponibili  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione  degli  interventi  di

cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita'  idrica  su

scala nazionale;

b) acquisisce dalle  autorita'  concedenti  il  censimento  delle

concessioni  di  derivazione  rilasciate  su  tutto   il   territorio

nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed  idroelettrici  e

delle domande di concessione  presentate  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto;

c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti

dagli invasi e alla riduzione temporanea dei  volumi  riservati  alla

laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;

d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato  di  attuazione

del programma degli interventi indicati nei piani di ambito  adottati

ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni,  delle

misure previste dall'articolo 146 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare  gli  sprechi

della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei  poteri  sostitutivi

di cui al comma 4;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei

progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  finalizzato  alle  operazioni  di

sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione  degli

interventi correttivi ovvero l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di

cui  al  comma  4,  in  caso   di   inerzia   o   ritardo;   provvede

all'individuazione delle dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e

urgente l'adozione di  interventi  per  la  rimozione  dei  sedimenti

accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g)  effettua  una  ricognizione  degli  invasi  fuori   esercizio

temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di  risorse  di  cui

all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero  in

alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le  supporta  nell'esercizio  delle

relative competenze in materia.

4.  In  caso  di  inerzia  o  ritardo  nella  realizzazione   degli

interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su

richiesta delle regioni, informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere

non superiore a quindici giorni. In caso di  perdurante  inerzia,  il

Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   soggetto

inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce

al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti  o

i provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei

progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario  puo'

adottare in via  d'urgenza,  i  provvedimenti  motivati  necessari  a

fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno  della

scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione  civile

che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione  civile,  in

raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti  sono  immediatamente

comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle  singole  regioni  su

cui il provvedimento incide. Il Commissario puo' operare con i poteri

di cui al comma 2, secondo periodo.

6.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario

straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue

dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del

decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  con  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri e composta  da  un  contingente

massimo di personale pari a dodici  unita',  di  cui  due  unita'  di

livello  dirigenziale  non  generale   reclutate   in   deroga   alle

percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e dieci unita' di personale non  dirigenziale,

dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  centrali  e  degli   enti

territoriali, previa intesa con  questi  ultimi,  in  possesso  delle

competenze  e  dei  requisiti  di  professionalita'   richiesti   dal

Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni,

con esclusione  del  personale  docente  educativo  e  amministrativo

tecnico  ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,   nonche'   del

personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma

14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,

distacco  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai

rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso

indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza  equivalente  dal  punto   di   vista   finanziario.   Il

trattamento economico del personale collocato in posizione di comando

o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le

modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto

legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui  al  presente  comma

puo' avvalersi altresi'  fino  a  un  massimo  di  cinque  esperti  o

consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a  un  importo  massimo

annuo di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed

assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per

singolo incarico. Il compenso e' definito  con  il  provvedimento  di

nomina.  La  struttura  cessa   alla   scadenza   dell'incarico   del

Commissario straordinario. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di

873.591 per l'anno 2023 e di  euro  1.497.584  per  l'anno  2024.  Al

relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti

e  le  funzioni  attribuiti  ai  Commissari  straordinari,  ai  sensi

dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  per  la

realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui  al

comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico  e

dei Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi  idrici  di  cui

all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e

del  Commissario  unico  nazionale  per   la   depurazione   di   cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e

all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

qualora gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Restano,  altresi',  fermi  i  compiti  e  le  funzioni  dei

Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione  della

crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello  stato  di

emergenza in relazione alla situazione di deficit  idrico,  ai  sensi

degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi  1  e

3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori  delle

regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lombardia,  Piemonte,

Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31  dicembre

2023.

 

                               Art. 4 

Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione,  il  potenziamento   e

             l'adeguamento delle infrastrutture idriche 

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi

infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma  8,  lettera

b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il  relativo  stato

di  avanzamento,  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   48   del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai  predetti  interventi  non  si

applicano  le  previsioni  di  cui  all'articolo   22   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Laddove  previsto,  sui  predetti

interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  di

cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°

novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine  di  sessanta  giorni.  I

termini  per  l'approvazione  dei  progetti  di   gestione   di   cui

all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e

quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9

del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,

sono ridotti della meta'.

2. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici

finalizzati al  miglioramento  del  rendimento  e  delle  prestazioni

ambientali delle  infrastrutture  idriche  di  cui  al  comma  1,  le

procedure di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste

di controllo di cui all'articolo  6,  comma  9,  del  citato  decreto

legislativo n. 152 del 2006.  L'autorita'  competente,  entro  trenta

giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  comunica  al  proponente

l'esito delle proprie valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le

estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  alla

procedura di VIA.  L'esito  della  valutazione  e  la  documentazione

trasmessa   dal   proponente    sono    tempestivamente    pubblicati

dall'autorita' competente sul proprio  sito  internet  istituzionale.

Qualora l'autorita' competente  non  provveda  entro  il  termine  di

trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta

della Cabina di regia, assegna all'autorita'  competente  un  termine

per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante

inerzia,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio  per  l'adozione  del

provvedimento di verifica di assoggettabilita'.

3. Al fine di promuovere il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle

infrastrutture idriche,  nonche'  l'incremento  delle  condizioni  di

sicurezza e il recupero della capacita' di  invaso,  il  Commissario,

sentite le regioni interessate, individua, entro il 30  giugno  2023,

sulla base anche dei progetti di gestione  degli  invasi  redatti  ai

sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di

interventi per la rimozione dei sedimenti  accumulati  nei  serbatoi.

Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono  le

dighe di cui al primo periodo  individuano  le  modalita'  idonee  di

gestione  dei  sedimenti  asportati  in   attuazione   dei   suddetti

interventi, nonche' i siti idonei per lo  stoccaggio  definitivo.  In

caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al

secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi  di  cui

all'articolo 3.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle  risorse

individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti  di

acquisizione al demanio dello Stato delle  opere  idrauliche  la  cui

realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e  93  del

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della  legge

22 marzo 1952, n. 166, anche  in  ipotesi  di  mancata  adozione  dei

provvedimenti  di  espropriazione  definitiva,   le   amministrazioni

procedenti sono autorizzate a concludere i  procedimenti,  in  deroga

all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di

180 giorni dall'avvio del procedimento.

 

                               Art. 5 

Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei  volumi  degli  invasi

                 per il contrasto alla crisi idrica 

1. Al fine di garantire un efficiente  utilizzo  dei  volumi  degli

invasi a scopo potabile, irriguo, industriale  ed  idroelettrico,  il

Commissario, d'intesa con  la  regione  territorialmente  competente,

provvede alla regolazione dei volumi e delle portate  derivati  dagli

invasi, nei limiti  delle  quote  autorizzate  dalle  concessioni  di

derivazione e dagli atti adottati dalle autorita'  di  vigilanza,  in

funzione dell'uso della risorsa.  Per  le  attivita'  di  regolazione

relative ai  volumi  degli  invasi  di  cui  al  presente  comma,  il

Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma  1,

del  decreto-legge  8  agosto   1994,   n.   507,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.  584,  il  parere

vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si

esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro  dieci  giorni

dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle  infrastrutture

e  dei  trasporti  non  provveda  entro  il  predetto   termine,   il

Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non

superiore a dieci giorni.

2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario,  previo

parere  della  regione  territorialmente  competente  e  sentito   il

Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli  aspetti

inerenti  la  sicurezza,  puo'  altresi'  autorizzare  la   riduzione

temporanea  dei  volumi  riservati  alla  laminazione  delle   piene,

disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le

limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla  sicurezza

dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche  conto  dei  Piani  di

emergenza delle dighe  di  cui  alla  direttiva  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,  recante  «Indirizzi  operativi

inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei  bacini  in

cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256,  e  dei  piani  di

laminazione di cui alla direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 27  febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la

gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di  allertamento

nazionale, statale  e  regionale  per  il  rischio  idrogeologico  ed

idraulico ai fini di protezione civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,

il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione  da  parte

dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche  di  cui

al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte

e delle reti idriche, nonche' di interventi  di  miglioramento  della

capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati  a  rimuovere  le

cause  delle  eventuali  limitazioni  di  esercizio,  individuati  in

coerenza con gli obblighi di  legge  o  derivanti  dalla  concessione

dalle autorita' concedenti o dalle  amministrazioni  vigilanti  sulla

sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data

ottemperanza a quanto  disposto  ai  sensi  del  presente  comma,  il

Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento

di revoca della concessione per grave  inadempimento  degli  obblighi

previsti per il  concessionario  e  puo'  procedere  all'espletamento

delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione  della

concessione.

 

                               Art. 6 

        Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo 

1. All'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la  lettera  e-quinquies)  e'

aggiunta la seguente:

«e-sexies) le vasche di raccolta  di  acque  meteoriche  per  uso

agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per  ogni

ettaro di terreno coltivato».

 

                               Art. 7 

        Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo 

1. Al fine  di  fronteggiare  la  crisi  idrica,  garantendone  una

gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a  scopi  irrigui  in

agricoltura delle acque reflue depurate prodotte  dagli  impianti  di

depurazione gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, nel  rispetto  delle  prescrizioni  minime  di  cui

all'Allegato A  al  presente  decreto,  e'  autorizzato  fino  al  31

dicembre   2023   dalla   regione   o   dalla   provincia    autonoma

territorialmente competente ai sensi del  regolamento  (UE)  2020/741

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un

procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di

semplificazione e secondo le modalita' di cui  alla  legge  7  agosto

1990, n.  241,  al  quale  partecipano  l'agenzia  regionale  per  la

protezione  ambientale   e   l'azienda   sanitaria   territorialmente

competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio

dell'autorizzazione unica di cui al primo  periodo  sostituisce  ogni

autorizzazione, parere,  concerto,  nulla  osta  e  atto  di  assenso

necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e'

presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui  al  comma

1, sentiti i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle

acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e'

pari a quarantacinque giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza.

Decorso inutilmente il termine per la  conclusione  del  procedimento

unico di cui  al  terzo  periodo,  il  Commissario,  d'ufficio  o  su

richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude

il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  il

piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui

all'articolo 5 del  regolamento  (UE)  2020/741  e'  predisposto  dal

gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1,  in  collaborazione

con i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle  acque

reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato  A

al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste  dal  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a

legislazione vigente.

 

                               Art. 8 

      Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi 

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione

degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo  2,  comma  1,

del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere»  sono

aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere  in

terra» sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  i  sedimenti  derivanti  da

operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;

2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «additivi  per  scavo

meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».

 

                               Art. 9 

      Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione 

1.  All'articolo  127,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti

alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile  e»,  sono  inserite  le

seguenti: «comunque solo».

 

                               Art. 10 

    Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione 

1. All'articolo  12  della  legge  17  maggio  2022,  n.  60,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli  impianti  di

desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di  impatto

ambientale,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  impianti   di

desalinizzazione di capacita' pari o superiore  alla  soglia  di  cui

alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte  seconda

del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sottoposti  a

verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA»  e  il  secondo  periodo  e'

soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole:  «Ministro  della  salute,»,  sono

inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e  le

parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla  valutazione  di

impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita

la seguente:

«s-bis) Impianti di desalinizzazione  con  capacita'  pari  o

superiore a 200 l/s;»;

b) alla parte terza, all'Allegato  5,  dopo  il  punto  1.2.3  e'

inserito il seguente:

«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI  SCARICHI  DI  ACQUE

REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1)  Con  riferimento   agli   scarichi   degli   impianti   di

desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17  maggio  2022,

n. 60, a integrazione delle prescrizioni e  dei  criteri  di  cui  ai

punti precedenti  del  presente  Allegato,  l'incremento  percentuale

massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri

dallo scarico (zona di mescolamento),  rispetto  alla  concentrazione

salina media dell'acqua marina nell'area  di  interesse,  e'  pari  a

ΔSalmax<5%.

(2) Si applicano i valori  limite  di  emissione  di  cui  alla

tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite

di emissione (VLE) di cui all'articolo  101  per  le  altre  sostanze

eventualmente   presenti   nello   scarico,   fermo    restando    il

raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale   di   cui

all'articolo 76.

(3)  Per  le  acque  reflue  derivanti  dai   procedimenti   di

dissalazione e' permesso il solo scarico nei corpi  idrici  marini  e

nelle acque costiere.».

 

                               Art. 11 

Misure per l'istituzione degli  Osservatori  distrettuali  permanenti

sugli utilizzi idrici e per il contrasto  ai  fenomeni  di  scarsita'

                               idrica 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «la

conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti:  «,  l'osservatorio

distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;

b) dopo l'articolo 63, e' aggiunto il seguente:

«Art.  63-bis  (Osservatorio  distrettuale   permanente   sugli

utilizzi  idrici).  -  1.  Presso  ciascuna   Autorita'   di   bacino

distrettuale e' istituito  un  osservatorio  distrettuale  permanente

sugli utilizzi idrici, nel seguito anche  "osservatorio  permanente",

che costituisce un organo dell'Autorita' e  opera  sulla  base  degli

indirizzi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  63,  commi  2   e   5.

L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il  governo

integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e

la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e  all'uso  della

risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi  il  riuso

delle  acque  reflue,  i  trasferimenti  di  risorsa   e   i   volumi

eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari

settori  d'impiego,  con  riferimento  alle  risorse  superficiali  e

sotterranee,  allo  scopo  di  elaborare  e  aggiornare   il   quadro

conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente,

coordinandolo  con  il  quadro  conoscitivo  dei  piani   di   bacino

distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino  di

esprimere pareri e formulare indirizzi per  la  regolamentazione  dei

prelievi e degli usi e delle  possibili  compensazioni,  in  funzione

degli   obiettivi   fissati   dagli   strumenti   di   pianificazione

distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli  della

Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni

regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi  di  bonifica,

le societa' di gestione del servizio  idrico  e  gli  altri  soggetti

competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto

sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto

i dati e le informazioni in loro  possesso  all'Autorita'  di  bacino

distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei  confronti  del  Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,

un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione  dei

livelli della severita' idrica in atto,  della  relativa  evoluzione,

dei prelievi  in  atto,  nonche'  per  la  definizione  delle  azioni

emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei

casi di cui  al  primo  periodo,  l'osservatorio  permanente  elabora

scenari previsionali e formula proposte anche relative  a  temporanee

limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla  base  degli  scenari  e

delle proposte di cui al  secondo  periodo,  il  segretario  generale

dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto,  le  misure

di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente e' composto dai  rappresentanti  delle

amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed

e'  presieduto  dal  segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino

distrettuale. Per la  partecipazione  all'osservatorio  non  spettano

emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque

denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato,  per  le

sole attivita'  istruttorie,  da  esperti,  senza  diritto  di  voto,

appartenenti ad enti, ivi compresi quelli  firmatari  dei  protocolli

d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso

le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa'  pubbliche,

competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui

al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono  nominati  con  decreto

del capo dipartimento competente in materia di  utilizzi  idrici  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.  L'osservatorio  delibera  a  maggioranza  dei  tre  quinti  dei

componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita'  di

organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate

con apposito regolamento, approvato  dalla  Conferenza  istituzionale

permanente  che  prevede,  altresi',  le  modalita'   di   cessazione

dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi  degli

osservatori permanenti sugli utilizzi idrici  presso  l'Autorita'  di

bacino distrettuale.».

 

                              Art. 12 

Misure  per  il   rafforzamento   del   sistema   sanzionatorio   per

l'estrazione illecita di acqua e per  gli  inadempimenti  nell'ambito

       delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe

1. All'articolo 17 del Regio decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a  40.000  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro  a  2.000  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»;

b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno,  le  regioni  e  le

province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  comunicano  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in  merito

alle  violazioni  accertate  ai   sensi   del   comma   3   nell'anno

precedente.».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.

507, convertito, con modificazioni dalla legge 21  ottobre  1994,  n.

584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni»  sono

sostituite dalle seguenti:  «sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  «Se  il  concessionario  o  il  gestore  delle   opere   di

sbarramento e' una societa' od ente  con  personalita'  giuridica  le

sanzioni amministrative di cui al presente comma sono  esclusivamente

a carico della persona giuridica e sono fissate in  misura  variabile

da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».

 

                               Art. 13 

          Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'

approvato un piano di comunicazione nei limiti delle  risorse  a  tal

fine destinate  nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione  del  pubblico

sulla persistente situazione di crisi idrica in atto  nel  territorio

nazionale e sulle gravi  ripercussioni  che  tale  fenomeno  potrebbe

determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a  garantire  ai

cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie  sul

corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1, e' predisposto dal Dipartimento  per

l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri,  sentite  le  amministrazioni  centrali   coinvolte   nella

programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a

fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Art. 14

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                           ALLEGATO A 

                                                     (all'articolo 7) 

                               PARTE A 

                   UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME 

                              Sezione 1 
                   Utilizzi irrigui in agricoltura 

Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione  dei  seguenti

tipi di colture:

. Colture alimentari da consumare crude, ossia colture  destinate

al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;

. Colture alimentari trasformate, ossia colture  i  cui  prodotti

sono  destinati  al  consumo  umano   dopo   un   processo   di

trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

. Colture  per  alimentazione  animale  (pascoli  e  colture   da

foraggio);

. Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti  non  sono

destinati al consumo umano (da fibra, da sementi,  da  energia,

da ornamento, per tappeto erboso).

                              Sezione 2 
        Prescrizioni minime di qualita' delle acque affinate 
             per usi irrigui in agricoltura e controlli 

Tabella 1. Classi di qualita' delle  acque  affinate  e  tecniche  di

irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2)

 

=====================================================================

|  Classe di   |                               |                    |

|qualita' delle|                               |    Tecniche di     |

|acque affinate|   Categoria di coltura (*)    |    irrigazione     |

+==============+===============================+====================+

|              |Colture alimentari da consumare|                    |

|              |crude la cui parte commestibile|                    |

|              |e' a diretto contatto con le   |                    |

|              |acque affinate e le piante da  |                    |

|      A       |radice da consumare crude.     |Tutte.              |

+--------------+-------------------------------+--------------------+

|              |Colture alimentari da consumare|                    |

|              |crude la cui parte commestibile|                    |

|              |e' prodotta al di sopra del    |                    |

|              |livello del terreno e non e' a |                    |

|              |diretto contatto con le acque  |                    |

|              |affinate; colture alimentari   |                    |

|              |trasformate; colture per       |                    |

|              |alimentazione animale (pascolo |                    |

|              |e colture da foraggio); colture|                    |

|      B       |non alimentari.                |Tutte               |

+--------------+-------------------------------+--------------------+

|              |Colture alimentari da consumare|                    |

|              |crude la cui parte commestibile|                    |

|              |e' prodotta al di sopra del    |                    |

|              |livello del terreno e non e' a |                    |

|              |diretto contatto con le acque  |Irrigazione a goccia|

|              |affinate; colture alimentari   |(**) o altra tecnica|

|              |trasformate; colture alimentari|di irrigazione che  |

|              |non trasformate, comprese le   |eviti il contatto   |

|              |colture utilizzate per         |diretto con la parte|

|              |l'alimentazione di animali da  |commestibile della  |

|      C       |latte o da carne.              |coltura             |

+--------------+-------------------------------+--------------------+

|              |Colture industriali, da energia|Tutte le tecniche di|

|      D       |e da sementi                   |irrigazione (***)   |

+--------------+-------------------------------+--------------------+

 

(*)   Se lo stesso tipo di  coltura  rientra  in  piu'  categorie

della  Tabella  1,  si  applicano  le  prescrizioni   della

categoria piu' rigorosa.

(**)  L'irrigazione a goccia (o irrigazione  localizzata)  e'  un

sistema di microirrigazione capace di  somministrare  acqua

alle piante sotto  forma  di  gocce  o  di  sottili  flussi

d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima  portata  (2-20

L/ora) sul terreno o direttamente al  di  sotto  della  sua

superficie da un sistema di tubi  di  plastica  di  piccolo

diametro  dotati  di  ugelli  denominati   "emettitori"   o

"gocciolatori"

(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia,

occorre prestare  particolare  attenzione  alla  protezione

della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine  si

devono porre in essere le adeguate misure preventive.

 

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