Criteri ambientali minimi: al via tre nuovi decreti

Criteri ambientali minimi
I tre D.M. 23 giugno 2022 riguardano l'affidamento del servizio di: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; progettazione di interventi edilizi; fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

Criteri ambientali minimi: al via tre nuovi decreti. In particolare si tratta dei decreti del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022, rispettivamente recanti:

  • «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale» (in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n. 182)
  • «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» (in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022, n. 183)
  • «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022, n. 184).

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Di seguito il testo dei tre decreti.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 

 

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di  raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento  e  altri
servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e  sacchetti
per la raccolta dei  rifiuti  urbani,  della  fornitura  di  veicoli,
macchine mobili non stradali e attrezzature  per  la  raccolta  e  il
trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. (22A04306) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n.182)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di

cui all'allegato al presente decreto, per:

a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani;

b) l'affidamento del servizio di pulizia e  spazzamento  e  altri

servizi di igiene urbana;

c) l'affidamento della fornitura di contenitori e  sacchetti  per

la raccolta dei rifiuti urbani;

d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili  non

stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di  rifiuti  e

per lo spazzamento stradale.

 

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di

veicolo pulito e di  centro  di  raccolta  di  cui,  rispettivamente,

all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  e  all'art.  183,  comma  1,  lettera  mm),  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le  seguenti

ulteriori definizioni:

a)   centro   di   raccolta   autorizzato   in   via    ordinaria

antecedentemente al  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare  del  giorno  8  aprile  2008:  area

attrezzata di stoccaggio  rifiuti  destinata  a  ricevere  i  rifiuti

conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  nella  quale  possono  essere

conferite tutte le tipologie di  rifiuti.  L'area  e'  attrezzata  in

maniera tale da mantenere distinti i diversi  flussi  di  rifiuti  in

funzione del successivo recupero o smaltimento;

b) centro di  raccolta  mobile:  strutture  mobili  (es.  ecocar,

ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta

differenziata delle principali  frazioni  merceologiche  dei  rifiuti

urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la

disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al  sistema  di

raccolta;

c) aree destinate  al  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei

rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate  a

ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti  rifiuti  e

che possono essere avviati alle operazioni  di  preparazione  per  il

riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione  finalizzate

al reimpiego degli stessi per  la  loro  funzione  originaria,  senza

ulteriore  pretrattamento.  Tali  aree,  che   non   necessitano   di

autorizzazione, possono essere collocate all'interno  dei  centri  di

raccolta;

d)  centro  di  preparazione   per   il   riutilizzo:   struttura

autorizzata allo svolgimento di operazioni  di  preparazione  per  il

riutilizzo  di  rifiuti  ai  sensi  dell'art.  214-ter  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;

e) centro per lo scambio e il riuso: area  destinate  a  ricevere

beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo  conferiti

dalle utenze, non  necessita  di  autorizzazione  in  quanto  vengono

esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree  possono

essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

 

                              Art. 3 

                     Abrogazioni e norme finali 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n.  58  dell'11  marzo  2014,  e'  abrogato,  limitatamente

all'oggetto di cui all'art. 1 del presente  decreto,  dalla  data  di

entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' altresi'

abrogato l'allegato 1 («Affidamento  del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014.

 

Allegato 
     PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI 
             NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                               ovvero 
        PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT 
                              (PANGPP) 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

***

 

Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 

 

Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di  progettazione  e
lavori per interventi edilizi. (22A04307) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022, n.183)

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE

ECOLOGICA

(omissis) 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di

cui all'allegato al presente decreto:

a) per l'affidamento del servizio di progettazione di  interventi

edilizi;

b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi;

c) per l'affidamento congiunto  di  progettazione  e  lavori  per

interventi edilizi.

2. Per gli interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  comprensiva

degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati

nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui  al  decreto

del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - n. 97 del  16  aprile  1968,  le  stazioni

appaltanti  possono  applicare  in  misura  diversa,  motivandone  le

ragioni, le prescrizioni previste dai criteri «2.3.2 -  Permeabilita'

della superficie territoriale» e «2.4.7  Illuminazione  naturale»  di

cui all'allegato al presente decreto.

 

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di

prodotto  da  costruzione  e  di   intervento   di   ristrutturazione

urbanistica di  cui,  rispettivamente,  all'art.  2  del  regolamento

305/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art.  3  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,

recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari

in materia edilizia».  Si  applica  altresi'  la  seguente  ulteriore

definizione:

a) solar  reflectance  index  o  indice  di  riflessione  solare:

temperatura relativa di una superficie in rapporto al bianco standard

(SRI=100) e al nero  standard  (SRI=0)  in  condizioni  ambientali  e

solari standard.

 

                               Art. 3 

                     Abrogazioni e norme finali 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 11  ottobre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 6 novembre  2017  e'

abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Allegato 
     Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
             nel settore della Pubblica Amministrazione 
                               ovvero 
   Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)  
     CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
    PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI 

 

 Parte di provvedimento in formato grafico

 

***

 

Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022

 

Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di
fornitura, noleggio ed estensione della  vita  utile  di  arredi  per
interni. (22A04308) 

(in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022, n.184)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di

cui all'allegato al presente decreto e relative appendici:

a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni;

b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni;

c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita  utile

di arredi per interni.

 

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si applica la definizione di  ciclo

di vita di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  hhhh)  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Si applicano altresi' le seguenti ulteriori definizioni:

a)  ecoprogettazione:  approccio  sistemico  che  considera   gli

aspetti  ambientali  in  fase  di  progettazione  e  sviluppo  di  un

prodotto, con l'intento di ridurne gli  impatti  ambientali  negativi

lungo l'intero ciclo di vita;

b) estensione della vita utile di arredi per  interni:  attivita'

di riparazione e riutilizzo degli arredi che permetta  di  allungarne

il ciclo di vita.

                               Art. 3 

                          Entrata in vigore 

 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato 
Piano d'azione per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  nel
               settore della Pubblica Amministrazione 
                               ovvero 
   Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) 
                      CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER INTERNI, PER  L'AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI E  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL
    SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI 

 

 Parte di provvedimento in formato grafico

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