Criteri ambientali minimi: al via tre nuovi decreti. In particolare si tratta dei decreti del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022, rispettivamente recanti:
- «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale» (in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n. 182)
- «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» (in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022, n. 183)
- «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022, n. 184).
Di seguito il testo dei tre decreti.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri
servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti
per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli,
macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il
trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. (22A04306)
(in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n.182)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato al presente decreto, per:
a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri
servizi di igiene urbana;
c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per
la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non
stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e
per lo spazzamento stradale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente,
all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le seguenti
ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria
antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area
attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti
conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere
conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area e' attrezzata in
maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in
funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar,
ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta
differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti
urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la
disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di
raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a
ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e
che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate
al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza
ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di
autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di
raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura
autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il
riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti
dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono
esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono
essere collocate all'interno dei centri di raccolta.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e' abrogato, limitatamente
all'oggetto di cui all'art. 1 del presente decreto, dalla data di
entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' altresi'
abrogato l'allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014.
Allegato
PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)
Parte di provvedimento in formato grafico
***
Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi. (22A04307)
(in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022, n.183)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato al presente decreto:
a) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi;
b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi;
c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.
2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva
degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati
nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - n. 97 del 16 aprile 1968, le stazioni
appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le
ragioni, le prescrizioni previste dai criteri «2.3.2 - Permeabilita'
della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» di
cui all'allegato al presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
prodotto da costruzione e di intervento di ristrutturazione
urbanistica di cui, rispettivamente, all'art. 2 del regolamento
305/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia». Si applica altresi' la seguente ulteriore
definizione:
a) solar reflectance index o indice di riflessione solare:
temperatura relativa di una superficie in rapporto al bianco standard
(SRI=100) e al nero standard (SRI=0) in condizioni ambientali e
solari standard.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 6 novembre 2017 e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI
Parte di provvedimento in formato grafico
***
Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per
interni. (22A04308)
(in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022, n.184)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato al presente decreto e relative appendici:
a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni;
b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni;
c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile
di arredi per interni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applica la definizione di ciclo
di vita di cui all'art. 3, comma 1, lettera hhhh) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Si applicano altresi' le seguenti ulteriori definizioni:
a) ecoprogettazione: approccio sistemico che considera gli
aspetti ambientali in fase di progettazione e sviluppo di un
prodotto, con l'intento di ridurne gli impatti ambientali negativi
lungo l'intero ciclo di vita;
b) estensione della vita utile di arredi per interni: attivita'
di riparazione e riutilizzo degli arredi che permetta di allungarne
il ciclo di vita.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER INTERNI, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI E PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI