Criteri ambientali minimi: è tempo di revisioni

I tre D.M. 23 giugno 2022 hanno aggiornano i Cam in materia di appalti pubblici per l'affidamento del servizio di: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, pulizia e spazzamento e altri attività di igiene urbana, fornitura di contenitori e sacchetti, veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature; progettazione di interventi edilizi e lavori; fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. Vediamo le novità

(Criteri ambientali minimi: è tempo di revisioni)

Il D.Lgs. n. 56/2017 (primo correttivo all’attuale codice dei contratti pubblici) ha definitivamente portato l’Italia nella condizione più avanzata tra gli Stati Membri europei, elevando al 100% del valore a base d’asta l’obbligatorietà di inserire considerazioni ambientali e sociali all’interno della documentazione di gara per l’affidamento degli appalti pubblici. Il green public procurement (Gpp) è un obbligo per tutte le tipologie di affidamento previste dal piano d’azione nazionale (Pan Gpp – D.M. 11 aprile 2008) e il legislatore aggiorna periodicamente i criteri ambientali minimi (Cam), ormai divenuti un benchmark anche per i soggetti privati. A dimostrazione di ciò, si consideri il Superbonus 110% (art. 119, D.Lgs. n. 34/2020) che ha previsto l’obbligo per le imprese edili di utilizzare materiali isolanti con le caratteristiche previste dal decreto Cam per l’edilizia (D.M. 11 ottobre 2017).

Si consideri che anche la Commissione europea si è mossa nella direzione di definire la propria tassonomia delle attività economiche sostenibili (regolamento Ue n. 2020/852) e ha affermato il principio “Do no significant harm” (Dnsh), le cui linee guida per l’applicazione agli interventi del PNRR fanno continuamente riferimento agli standard individuati dai criteri ambientali minimi.

 

I nuovi provvedimenti

Sulla Gazzette Ufficiali nn. 181-2-3/2022 sono stati pubblicati tre decreti del Mite che hanno dettato tre nuovi set di criteri minimi ambientali in sostituzione di tre precedenti decreti (vedere la tabella 1).

 

Tabella 1
Le novità legislative
Decreto ministeriale Ambito di applicazione Precedenti riferimenti
D.M. 23 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n. 182)
  • affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
  • fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta di rifiuti urbani;
  • fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
D.M. 13 febbraio 2014
D.M. 23 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022, n. 183) Affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi D.M. 11 ottobre 2017
D.M. 23 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022, n. 184) Fornitura, servizio di noleggio e di estensione della vita utile degli arredi per interni D.M. 11 ottobre 2017

 

Servizi di progettazione e lavori per gli interventi edilizi

Sono state diverse e notevoli novità, in primis nella struttura del decreto, con la scelta di adottare un approccio più coerente con le logiche operative degli appalti pubblici: si affronta prima l’affidamento della progettazione, poi quello dei lavori e, infine, l’affidamento congiunto di progettazione e lavori. In questo modo è stato abbandonato il precedente schema che partiva da un insieme di edifici per passare al singolo edificio e infine ai materiali che lo compongono.

I criteri ambientali minimi riguardano l’intero ciclo di vita dell’edificio, che include la sfera ambientale, economica e sociale. L’edilizia ha un ruolo molto rilevante per la transizione ecologica, poiché è uno dei settori a maggior impatto ambientale; pertanto, il legislatore ha voluto rendere il settore edile e il suo indotto adatti a realizzare ristrutturazioni sostenibili, che siano improntate ai principi dell’economia circolare, utilizzino e riutilizzino materiali sostenibili e integrino soluzioni basate sulla natura.

Criteri ambientali minimi

È stato privilegiato, quindi, il riutilizzo dell’esistente (dismesso, degradato, già urbanizzato o impermeabilizzato) e il completamento delle opere pubbliche incompiute, nonché la valutazione delle opere sulla base di apposite metodologie, previste nei criteri premianti, quali il life cycle assessment (Lca - norma UNI/PdR 75 – capitoli 2.7.2; 3.2.4; 4.3.1) e il life cycle cost (Lcc - Uni En 15643 e Uni En 16627 – capitoli 2.7.2; 3.2.4;4.3.1). Inoltre, è prevista l’individuazione di professionisti e progettisti con esperienza (capitoli 2.1 e 2.7.1). Una novità rilevante è la richiesta al progettista di descrivere nella relazione Cam (capitolo 2.2) le modalità con cui sono state inserite le previsioni del decreto ministeriale nel capitolato e, ove fosse il caso, le ragioni per cui si è deciso di non utilizzare alcuni dei criteri ambientali minimi. Questo può accadere per esempio qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore. La relazione Cam è usata nella maggior parte dei criteri ambientali come mezzo di prova. Infine, sono introdotti criteri premianti per la progettazione in Bim (capitolo 2.7.3) e la valutazione dei rischi non finanziari (capitoli 2.7.4 e 4.3.2 - Esg - direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254).

Nella tabella 2 sono riportati i casi in cui è possibile applicare solo parte dei criteri ambientali minimi.

 

Tabella 2
Deroghe
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici… …i Cam si applicano limitatamente ai capitoli «2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione» e «2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere»
Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti… …i Cam si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli «2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione», «2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere» e ai criteri «3.1.2-Macchine operatrici» e «3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori»
La deroga Lca/Lcc nella valutazione del recupero di patrimonio esistente… …si applica nei casi in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione siano determinati dalla non adeguatezza normativa in relazione alla destinazione funzionale (ad esempio aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di accessibilità)

 

Il legislatore ha anche provvisto a fornire un elenco non esaustivo di schemi certificativi che coprano in modo soddisfacente gli elementi trattati in dettaglio nel decreto in oggetto (vedere il box 1).

Box 1

Certificazioni di edilizia sostenibile citate
  • ARchitettura Comfort Ambiente (Arca)
  • Building research establishment environmental assessment method (Breeam)
  • CasaClima nature
  • Deutsche gesellschaft für nachhaltiges bauen (Dgnb)
  • Haute qualité environnementale (Hqe)
  • Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Itaca)
  • Leadership in energy & environmental design (Leed)
  • Sustainable building (Sb) tool, international initiative for a sustainable built environment (SBTool)
  • WELL® – The Well building standard
  • Protocolli di certificazione del green building council italia (Gbc)

Circolarità dei materiali

I criteri finalizzati alla promozione dell’utilizzo di materiali riciclati e del loro riutilizzo sono stati rimodulati come sintetizzato in tabella 3.

 

Tabella 3
Riciclo materiali
  D.M. 11 ottobre 2017 D.M. 23 giugno 2022
Intero edificio Materiali riciclati, complessivamente considerati, per almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di questa percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali Non previsto un valore complessivo
Calcestruzzi Contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (considerando la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale) [Capitoli 2.5.2-2.5.3]

Confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati con contenuto minimo di materie riciclate del 5% su peso del prodotto al netto dell’acqua.

NB: per i prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato il contenuto minimo di materie riciclate è del 7,5% su peso del prodotto al netto dell’acqua (somma delle tre frazioni, a secco).

Acciaio
  • acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
  • acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
[Capitolo 2.5.4]

 

Usi strutturali

  • acciaio da forno elettrico non legato: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 75%;
  • acciaio da forno elettrico legato: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 60%;
  • acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 12%.

 

Usi non strutturali

Si riduce al 65% la percentuale di materiale riciclato del solo acciaio da forno elettrico non legato.

Laterizi Contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto (considerando la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale) [Capitolo 2.5.5]

  • per murature e solai contenuto minimo (sul secco) di materiale riciclato pari al 15% (10% se solo materia riciclata o recuperata);
  • per coperture, pavimenti e murature faccia vista contenuto minimo (sul secco) di materiale riciclato pari al 7,5% (5% se solo materia riciclata o recuperata).
Prodotti legnosi Tutto il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due [Capitolo 2.5.6]

  • se costituiti da materie prime vergini (es elementi strutturali) devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile;
  • se costituiti prevalentemente da materie prime seconde (ad esempio isolanti) devono contenere un minimo del 70% di materiale riciclato.
Isolanti termici e acustici Il prodotto finito deve contenere le quantità (indicate nella tabella riportata nel decreto, che distingue a seconda della tipologia di isolante) minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre-consumo (intendendosi per quantità minima la somma dei due), misurato sul peso del prodotto finito [Capitolo 2.5.7]

Se costituiti dai materiali indicati in tabella, hanno un contenuto variabile di materia riciclata dal 2% al 80%, a seconda del materiale di cui sono fatti.

Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti Le lastre di cartongesso devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materiale riciclato e/o recuperato [Capitolo 2.5.8]

Contenuto minimo del 10% (5% in caso si prodotti a base di gesso) in peso di materiale riciclato.

Murature in pietrame e miste Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l’uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti) [Capitolo 2.5.9]

Idem

Pavimenti [Capitolo 2.5.10]

  • dure ma non legnose: piastrelle di ceramica conformi a diversi criteri Ecolabel;
  • plastiche (resilienti): contenuto minimo del 20% in peso di materiale riciclato;
  • ·in gomma: contenuto minimo del 10% in peso di materiale riciclato. esclusi pavimenti con spessore inferiore a 1 mm.
Serramenti e oscuranti in Pvc, tubazioni in Pvc e polipropilene [Capitolo 2.5.11]

Contenuto minimo del 20% in peso di materiale riciclato.

Pitture e vernici [Capitolo 2.5.13]

  • Ecolabel e/o
  • assenza additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,01% in peso per ogni metallo sulla vernice secca, e/o
  • assenza di sostanze o miscele pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 2 o 2 con i codici H400, H410, H 411.
Imballaggi in plastica degli oli lubrificanti Contenuto di materiale riciclato pari almeno al 30% in peso totale del prodotto, salvo le deroghe indicate (funzione di protezione da agenti esterni con garanzie minime di durabilità ex lege) [Capitolo 3.1.3.4]

25% in peso di plastica riciclata

Grassi e oli lubrificanti minerali a base rigenerata Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la tabella riportata nel decreto [Capitolo 3.1.3.1]

Base rigenerata articolata secondo la nomenclatura combinata come di seguito:

  • NC 27101981 40%
  • NC 27101983 80%
  • NC 27191987 30%
  • NC27101999 30%
Demolizione selettiva, recupero e riciclo Obiettivo fissato al 2020 di almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere [Capitolo 2.6.2]

Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi (scavi esclusi) deve venir avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero

Nota: per materiale riciclato si intende sempre la somma a secco delle tre frazioni riciclato, recuperato e sottoprodotti

 

Servizi di igiene urbana

Il secondo decreto in analisi include criteri ambientali minimi per:

  1. affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  2. affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
  3. fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
  4. fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Le prime due tipologie di affidamento sono dedicate a servizi per cui è prevista la richiesta del possesso di un sistema di gestione ambientale certificato (Iso 14001, Emas o equivalente) e, trattandosi di un affidamento ad alta intensità di manodopera, sono previste specifiche clausole sociali (capitoli 4.2.19 e 5.2.13). Per l’ultima tipologia si segnala esclusivamente il frequente richiamo al Cam veicoli.

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Il documento integra le disposizioni di Arera in materia di gestione dei rifiuti urbani e si applica anche nel caso di affidamenti in house.

Persegue quattro obiettivi:

  • prevenire la produzione di rifiuti;
  • massimizzare la quantità e la qualità della raccolta della raccolta differenziata;
  • diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato;
  • ridurre gli impatti del trasporto.

Più in dettaglio, il decreto articola (capitolo 4.2.1) gli obiettivi per tipologia di materiale (vedere la tabella 4).

Criteri ambientali minimi
Tabella 4
Obiettivi di raccolta differenziata
 
Tipologia di materiale Modalità di raccolta Obiettivo in % conforme in peso
Vetro Monomateriale 97
Multimateriale (vetro-metallo) 94
Multimateriale (vetro—metallo-plastica) 85
Plastica Monomateriale 85
Multimateriale leggera (plastica-metallo) 75 al netto del metallo
Multimateriale pesante (vetro—metallo-plastica) 75 al netto di vetro e metallo
Carta e cartone Selettiva (separazione tra carta e cartone) 98
Non selettiva 97
Metalli 95
Frazione organica 95

 

Il legislatore lascia libertà nell’organizzazione generale del servizio, alla luce del fatto che le situazioni locali sono estremamente differenziate e, quindi, non esiste una soluzione ottimale univoca. È, tuttavia, prevista l’effettuazione della raccolta anche attraverso ritiro domiciliare degli ingombranti e dei Raee, da integrare con l’installazione di contenitori presso i luoghi pubblici o aperti al pubblico (capitolo 4.2.2) per:

  • pile ed accumulatori;
  • farmaci scaduti;
  • oli e grassi vegetali e animali;
  • consumabili da stampa esauriti senza elettronica a bordo;
  • Raee del raggruppamento R4 e R5 (solo in aree presidiate).

Dovrà poi essere posta attenzione a situazioni e contesti specifici in cui si producono o si possono ritrovare rifiuti, quali eventi occasionali e temporanei (capitolo 4.2.3), mercati (capitolo 4.2.4) e rifiuti galleggianti (capitolo 4.2.5).

I criteri pongono particolare attenzione alla frazione umida, per cui viene promosso l’auto compostaggio (Cap. 4.2.7) e il compostaggio di comunità (capitolo 4.2.8) finalizzati a ridurne la quantità a carico del servizio e per cui sono previsti anche criteri premianti (capitoli 4.3.4 e 4.3.5) . Inoltre, tra i criteri premianti è prevista la realizzazione di sistemi di micro-raccolta per specifiche frazioni (capitolo 4.3.9) da gestire attraverso accordi e convenzioni con soggetti collettivi (es. istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni eccetera).

Ulteriore criterio premiante è relativo ai veicoli utilizzati (capitolo 4.3.18) e ai fornitori che si impegnano a introdurre veicoli nuovi e più performanti nel corso dell’affidamento (capitolo 4.3.19), facendo sempre riferimento ai requisiti indicati nei Cam trasporti (D.M. 17 giugno 2021).

 

Servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana

In questi paragrafi sono dettagliati gli aspetti più rilevanti del servizio, che includono la consueta rilevazione preventiva dello stato dell’arte a cura della Pa, finalizzata a fornire le informazioni necessarie al dimensionamento dell’offerta dei potenziali fornitori.

Si citano, in particolare, la previsione di installazione di cestini per prodotti da fumo, deiezioni animali e rifiuti di piccole dimensioni (capitolo 5.2.9) le cui caratteristiche sono descritte al capitolo 6.1.3.

Analogamente alla precedente tipologia di affidamento, sono previsti criteri per i veicoli (capitolo 5.3.4) e per il loro svecchiamento (capitolo 5.3.5).

 

Contenitori e sacchetti, veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature

Degli ultimi due blocchi (fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale) vale la pena evidenziare principalmente la previsione relativa all’uso di contenitori e sacchetti contenenti rilevanti percentuali di materiale riciclato. Si riportano in tabella 5 le caratteristiche di sacchi e sacchetti (capitolo 6.1.4).

 

Tabella 5
Contenitori e sacchetti

 

Tipologia e utilizzo Caratteristiche
Raccolta della frazione organica Biodegradabili e compostabili – Uni En 13432:2002
Borse in plastica riutilizzabili Minimo 20% materiale riciclato
Sacchi e sacchetti usa e getta in plastica Uni En 13592:2017 e con minimo 70% materiale riciclato. Minimo 90% se sacchi e sacchetti neri
Sacchi e sacchetti usa e getta in plastica compostabile Uni En 13592:2017da non conferire con la plastica
Sacchi e sacchetti in carta Uni En 13593:2003 e con minimo 70% materiale riciclato

 

Arredi

Il terzo blocco di criteri contempla la fornitura e il noleggio di arredi per interni, oltre a tratteggiare le caratteristiche di uno specifico contratto di estensione della vita utile dell’arredo, per il quale è anche prevista una specifica clausola sociale (capitolo 6.1.1).

Si riportano in tabella 6 i codici Cpv degli arredi rientranti nell’ambito di applicazione.

 

Tabella 6
Codici Cpv

 

Criteri ambientali minimiCriteri ambientali minimiLe analisi Lca effettuate dalla Commissione europea per il settore hanno evidenziato come la quasi totalità degli impatti ambientali (80-90%) sia correlata a materiali e componenti utilizzati; pertanto, i criteri ambientali minimi si concentrano principalmente su questi aspetti, prevedendo l’eco-progettazione degli arredi (capitolo 4.1.1 e appendice “A”) e operazioni di estensione della vita utile dei prodotti. Quest’ultima modalità è descritta in dettaglio nella circolare della ragioneria generale dello Stato 29 dicembre 2009, n. 33.

In tabella 7 si sintetizzano le previsioni per i materiali.

Criteri ambientali minimi

 

Tabella 7
Caratteristiche dei materiali

 

Tipologia Criterio Mg/kg di legno riciclato
Pannelli di legno riciclato (capitolo 4.1.2) Massima concentrazione di contaminanti Arsenico (As) 25
Cadmio (Cd) 50
Cromo (Cr) 25
Rame (Cu) 40
Piombo (Pb) 90
Mercurio (Hg) 25
Cloro totale (Cl) 1000
Fluoro totale (Fl) 100
Pentaclorofenolo (PCP) 5
Benzo(a)pyrene (creosoto) 0,5
Pannelli in legno (capitolo 4.1.3) Massima emissione di formaldeide Minori del 50% del valore E1 di Uni En 13986 allegato B
Composti Organici Volatili (capitolo 4.1.4) Emissioni inferiori a 500 mg/m3
Prodotti legnosi (capitolo 4.1.5) Provenienza da foreste gestite in modo sostenibile e/o riciclati 100%
Materiali plastici (capitolo 4.1.6) Componente riciclata (se il contributo di questi materiali è superiore al 20% del totale) Almeno il 30% riciclati o di plastica a base biologica (Uni En 16640)
Materiali per rivestimenti (capitolo 4.1.7) Certificazioni per tessili e tessuti Ecolabel o standard 100 by Oeko-Tex
Certificazioni per pelli Leather standard by Oeko-Tex
Materiali di imbottitura (capitolo 4.1.8) Certificazioni Ecolabel, CertiPUR o Standard 100 by Oeko-Tex, Euro Latex eco standard
Requisiti del prodotto finale (capitolo 4.1.9) Norme per sedute per ufficio Uni EN 1335-1; Uni En 1335-2; Uni ISO 9084; Uni En 12727
Norme per sedute per visitatori e sale riunioni Uni 16139; Uni Iso 9227; Uni En 12727
Norme per scrivanie e tavoli da ufficio Uni En 527-1; Uni En 527-2; Uni Iso 9227
Norme per mobili contenitori Uni En 14073-2; Uni En 14073-3; Uni En 14074; Uni Iso 9227
Norme per mobili non domestici Uni En 16121 e Uni En 16122
Norme per schermi per ufficio UNI EN 1023-2; UNI EN 1023-3
Norme per arredi scolastici Uni En 1729 parte 1 e 2; Uni 4856; Uni Iso 9227; Uni En14434; Uni En 12727; Uni En 16121; Uni En 16122
Norme per arredi per l’infanzia Uni En 12221; Uni En 716; Uni En 14988
Norme per banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche Uni En 13150
Norme per arredi destinati all’ambiente ospedaliero e agli studi medici Uni 11780
Norme per tavoli non domestici Uni En 15372
Imballaggi (Cap. 4.1.10) Facilmente separabile in parti monomateriale

Riciclabile (Uni En 13430-2005)

Componente riciclata se in materiale plastico Minimo 30% plastica riciclata o a base biologica.

 

Nb: polistirene espanso 20% ora, almeno 25% dal 1° gennaio 2023 e almeno 30% dal 1° gennaio 2025 (Uni En 16640)

Componente riciclata se in carta o cartone Riciclabili (Uni 11743) e almeno il 70% in peso di materiale riciclato
Componente riciclata se pallets o altri in legno Si applica il criterio 4.1.5 e standard Ippc/Fao Ispm-15 o reimmessi al consumo

 

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