Criteri ambientali minimi: modificati i criteri per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256.
In particolare, la variazione riguarda l'allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici ed
acustici», tabella annessa al punto i), relativamente al contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024.
Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024
Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e
affidamento di lavori per interventi edilizi». (24A04325)
(in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024, n. 196)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica
l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il
Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21,di adozione
dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno
2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo
concernente l'individuazione delle politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il
triennio 2024-2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che
disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la
predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
(PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio
2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il
«Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante la
disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione
di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e
servizi con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022, n. 256, recante «Affidamento di servizi di progettazione e
affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto
2022;
Considerato che e' emersa la necessita' di modificare il valore %
riferito ai prodotti isolanti in vetro cellulare di cui al criterio
«2.5.7 Isolanti termici ed acustici» dell'allegato tecnico n. 1 al
decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022;
Ritenuto, quindi, opportuno apportare la suddetta modificazione al
criterio «2.5.7 Isolanti termici ed acustici» dell'allegato tecnico
n. 1 al decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022, relativamente
agli isolanti in vetro cellulare;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro della transizione ecologica 23
giugno 2022, n. 256
1. Al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022, n. 256, allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici ed
acustici», tabella annessa al punto i), relativo al contenuto di
materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti, al
parametro «Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato
ovvero sottoprodotti», relativo alla voce «vetro cellulare», e'
apportata la seguente modificazione:
- il valore «60%» e' sostituito dal seguente: «50%».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.