Criteri ambientali minimi: ora tocca ai veicoli

Non solo acquisto, leasing, locazione e noleggio, ma anche grassi e oli lubrificanti e l’affidamento di servizi di trasporto di vario tipo nel D.M. 17 giugno 2021. In particolare, i nuovi criteri ambientali minimi in materia di veicoli si occupano di: acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada; acquisto di grassi e oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada; affidamento di servizi di trasporto terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, di trasporto colli, consegna postale, consegna colli e per l’acquisizione di veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti. Categoria per categoria vediamo quali sono i Cam per le diverse tipologie di mezzi CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Criteri ambientali minimi: ora tocca ai veicoli.

Procede il lavoro di aggiornamento dei Cam – criteri ambientali minimi che dovrebbero guidare la pubblica amministrazione a scelte più sostenibili nell’aggiudicazione di lavori e servizi.

A seguito della revisione dei Cam per toner, cartucce e stampanti, di quelli per la gestione del verde pubblico e la ristorazione collettiva istituzionale e dei criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia di ambienti a uso civile e sanitario e per prodotti detergenti, con il D.M. 17 giugno 2021[1]Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, n. 157.è arrivato il turno dei CAM veicoli.

In particolare, i nuovi criteri ambientali minimi in materia di veicoli si occupano di (art. 1):

  • acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada;
  • acquisto di grassi e oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada;
  • affidamento di servizi di trasporto terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, di trasporto colli, consegna postale, consegna colli e per l’acquisizione di veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti.

Prima di entrare nel merito e passare in rassegna le novità apportate da quest’ultimo aggiornamento, si rammenta che l’importanza del rispetto dei Cam – criteri ambientali minimi che le pubbliche amministrazioni devono introdurre e pretendere nella documentazione progettuale e di gara per l’affidamento di lavori e servizi, è sancita dall’art. 34 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016[2]In S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91.; vedi box 1).

 

Box 1

Art. 34, D.Lgs. n. 50/2016

«Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell’ambiente […]».

Che i trasporti rappresentassero un settore cruciale per gli obiettivi di carbon neutrality[3]La carbon neutrality è il risultato del bilanciamento tra emissioni di gas serra generate ed emissioni riassorbite.era già desumibile dall’entrata in vigore il 1° agosto 2019 della direttiva 2019/1161/Ue[4]«Direttiva (UE) 2019/1161 del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada»., recepita con la legge di delegazione europea del 22 aprile 2021, n. 53[5]«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» (in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, n. 97)., che impone agli Stati membri di assicurare attraverso le amministrazioni aggiudicatrici, per alcuni veicoli adibiti al trasporto su strada, la promozione di un mercato di veicoli puliti e a basso consumo energetico. Nella tabella 1 sono riportati gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per la quota di veicoli puliti leggeri conformi alla tabella 2, direttiva 2019/1161/Ue rispetto al numero totale di veicoli leggeri contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, medesima direttiva, a livello di Stato membro, mentre nella tabella 2 sono illustrati gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per la quota di veicoli pesanti puliti rispetto al numero totale di veicoli pesanti contemplati dai contratti di cui all'articolo 3 a livello di Stato membro.

 

Tabella 1 
Gli obiettivi minimi per la quota di veicoli puliti leggeri…
Stato membro Dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030
Italia 38,5% 38,5%

 

Tabella 2
…e pesanti
Stato membro Autocarri (categoria del veicolo N2 e N3) Autobus (categoria del veicolo M3)
Italia Dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025

 

10%

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

 

15%

Dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025

 

45%

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

 

65%

 

Anche la legge di bilancio n. 160/2019[6]Legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (in S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304). (vedere il box 2) riporta misure di green mobility, prescrivendo il rinnovo per almeno la metà delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni tramite acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida, oppure alimentati a idrogeno.

 

Box 2

Art. 1, comma 107, legge di bilancio n. 160/2019

«Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli».

Un’ulteriore conferma arriva dal più recente D.M. 12 maggio 2021 che, complice l’attuale emergenza sanitaria e l’impatto ambientale emerso soprattutto con riferimento alle dinamiche riguardanti gli spostamenti casa-lavoro, ha riportato in auge la figura del mobility manager rendendola obbligatoria per alcune realtà, con l’obiettivo di garantire «una maggiore sostenibilità delle aree urbane attraverso l'adozione e l'attuazione di piani di spostamento casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici effettuati col il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo e al contempo favoriscano lo shift modale verso modalità di trasporto collettivo, condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale»[7]Vedere S. Suardi, Mobility manager: tutte le novità del D.M. 12 maggio 2021, in Ambiente&Sicurezza n. 8/2021..

Cam veicoli: acquisto, leasing, locazione e noleggio

I nuovi Cam, quindi, in sostituzione dei precedenti definiti dal D.M. 8 maggio 2012, essendo impossibile prescindere dalle premesse appena citate, perseguono l’obiettivo di incentivare l’applicazione di soluzioni del tipo “prodotto come servizio” per ridurre il consumo di materiali grezzi e considerare carburanti alternativi sostenibili per il trasporto, mirando a ridurre rifiuti e inquinamento.

La prima novità è l’inclusione tra i mezzi considerati per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio anche della categoria dei motoveicoli a due ruote, tre ruote e quadricicli (categoria L), così come previsto a livello comunitario.

Di particolare interesse è poi la definizione di “veicolo pulito” che si trova all’art. 2, lettera b) del decreto in parola (vedere il box 3).

 

Box 3

Veicolo pulito

«1) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di  emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell’allegato della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; oppure  2) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all’art. 2, paragrafi 1 e 2,  della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di  carbonio, conformemente all’art. 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali».

 

Rilevanti sono anche le Indicazioni previste per le stazioni appaltanti alle quali, oltre all’inclusione dei Cam nella documentazione di gara, si richiede la definizione di un piano di mobility management e l’individuazione di un responsabile della mobilità aziendale con l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti; contestuale è l’adozione, tra l'altro, di strumenti come il piano spostamenti casa-lavoro (Pscl), con cui si favoriscono soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale e convenzioni con il servizio di trasporto pubblico locale al fine di incentivare l’uso di mezzi di trasporto collettivo e ridurre quello dei mezzi privati.

L’allegato al decreto fa anche riferimento al coinvolgimento del mobility manager di area, figura di supporto e coordinamento dei responsabili aziendali, istituita presso l'ufficio tecnico del traffico di ogni Comune con il compito di mantenere i collegamenti fra la struttura comunale e le aziende di trasporto locale, assistendo nella redazione dei piani spostamento.

 

Lettera D - Veicoli commerciali leggeri (categoria M1 e N1)

L’allegato inizialmente definisce un breve elenco dei veicoli esclusi, tra i quali si trovano quelli agricoli e forestali, i cingolati, quelli progettati e costruiti esclusivamente per le forze armate; segue la definizione delle specifiche tecniche che la stazione appaltante, ai sensi del citato art. 34, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara per acquisto, leasing, locazione, noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 ed N1), sia nuovi che usati:

  • limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici: la preferenza di veicoli puliti almeno per il 38,5% rispetto al numero totale di quelli oggetto della gara d’appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti;
  • veicoli elettrici nuovi (M1 e N1) - garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata: per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi (M1 ed N1) la garanzia minima della batteria elettrica deve avere ad oggetto l’operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua 70% del valore nominale. In caso di veicoli con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un “piano di manutenzione programmata” della stessa.

 

Con riferimento ai criteri premianti, invece, la stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, deve tenere conto di uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa[8]Senza, tuttavia, specificare ulteriormente cosa si intenda con “significativa”. quota del punteggio complessivo:

  • sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici;
  • sistema di condizionamento aria che utilizzi un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (Gwp) è inferiore a 150;
  • dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa costituiti da diodi a emissione luminosa (Led) (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente) almeno per i seguenti apparati di illuminazione e segnalazione:
  • proiettore anabbagliante (con sistema di fari direzionali anteriori);
  • proiettore abbagliante;
  • luce di posizione anteriore;
  • fendinebbia anteriore;
  • fendinebbia posteriore;
  • indicatore di direzione anteriore;
  • indicatore di direzione posteriore;
  • luce di retromarcia.
  • veicoli elettrici con sistema di frenata rigenerativa, con il quale l’energia generata in fase di frenata viene accumulata nelle batterie di trazione e rilasciata nella rete di bordo per la trazione;
  • veicoli elettrici nuovi (M1 e N1) - estensione della garanzia della batteria di trazione che garantisca l’operabilità dei veicoli nei seguenti casi:
  • per una percorrenza 195000 km o una durata della garanzia superiore di due anni (8+2), con capacità di carica residua 70% del valore nominale (punti X);
  • per una percorrenza 225000 km o una durata della garanzia superiore di tre anni di garanzia (8+3), con capacità di carica residua 70% del valore nominale (punti Y>X);
  • emissioni sonore con livelli inferiori o uguali a quelli previste nell’allegato III, fase 3, regolamento (Ue) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione;
  • utilizzo di materiali riciclati e plastiche/polimeri bio-based per i rivestimenti interni [sub criterio a)], per le imbottiture dei sedili (sub criterio b)) e per i componenti in materiale termoplastico [sub criterio c)];
  • riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita in relazione all’offerta di veicoli ibridi ed elettrici (M1 ed N1) e, in particolare:

- sub criterio a) recupero o riassemblaggio degli accumulatori al litio attraverso contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta;

- sub criterio b) scelta di un processo di recupero dei metalli a bassa temperatura;

-sub criterio c) utilizzo di accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili.

 

Si segnala, fin da subito, che le specifiche tecniche e i criteri premianti appena visti ricorreranno spesso anche per le altre categorie di veicoli che seguono.

 

Lettera E - Autobus (categorie M2 e M38)

Anche in questo caso, dopo un breve decalogo dei mezzi esclusi con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) e d), all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), b) e c) e all’allegato I, parte A, punti da 5.2 a 5.4, regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/858, si definiscono le seguenti specifiche tecniche:

  • emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra: almeno il 45% fino al 31 dicembre 2025 e il 65% dal 1° gennaio 2026 di veicoli M3, rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto deve essere costituita da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile. I filobus sono considerati autobus a zero emissioni a condizione che funzionino solo a elettricità o che utilizzino soltanto un gruppo propulsore a zero emissioni quando non collegati alla rete, altrimenti sono considerati veicoli puliti;
  • posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell’impianto di scarico: i tubi di scarico dei veicoli non a emissioni zero non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte adibite all’ingresso e all’uscita dei passeggeri. L’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico;
  • indicatore di consumo: i veicoli (M2 e M3) devono essere dotati di un “indicatore di consumo”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di combustibile o di energia elettrica con l’indicazione di carica degli accumulatori;
  • dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: i veicoli (M2 e M3) devono essere dotati di:
  • un impianto di illuminazione interno realizzato con lampade Led (o con tecnologia alternativa equivalente);
  • indicatore di linea di percorso a “led luminoso a scritta fissa/variabile/scorrevole” (o con tecnologia alternativa equivalente);
  • garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata: per veicoli elettrici nuovi (M2 e M3) la garanzia della batteria di trazione, con capacità di carica residua all’80% del valore nominale (Iec 62660), deve assicurare l’operabilità dei veicoli per una percorrenza minima in km, oppure per una durata minima in anni oppure per un numero di cicli di carica/scarica indicati dalla stazione appaltante nella documentazione di gara correlati al profilo di missione esplicitato. In caso di veicoli con la batteria di trazione fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un “piano di manutenzione programmata” della stessa.

 

Anche in questo caso, qualora la stazione appaltante utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, la stessa tiene conto di uno o più dei seguenti criteri premianti (spesso analoghi a quelli precedenti):

  • veicoli equipaggiati con sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici;
  • veicoli equipaggiati con sistema di condizionamento che utilizza un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (Gwp) è inferiore a 150.
  • veicoli elettrici nuovi (M2 ed M3) con garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata;
  • veicoli acquisiti entro giugno 2024 con livelli di emissioni sonore inferiori o uguali a quelle previste nell’allegato III, fase 3, del regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 aprile 2014, n. 540/2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione;
  • veicoli elettrici (M2 e M3) caratterizzati da un sistema di frenata rigenerativa, tramite il quale l’energia generata in fase di frenata è accumulata nelle batterie di trazione e rilasciata nella rete di bordo per la trazione;
  • veicoli (M2 ed M3) dotati di luci esterne full led (o con tecnologia alternativa equivalente);
  • utilizzo di materiali riciclati e plastiche bio-based (interamente o parzialmente derivati da biomassa) con le seguenti caratteristiche:
  • sub criterio a): rivestimenti interni costituiti da filati di fibre riciclate e in possesso di certificazioni quali “Global recycle standard” (Grs), “Remade in Italy”, plastica seconda vita o equivalenti, oppure costituiti da polimeri bio-based conformi alla norma tecnica Uni-En 16640:2017;
  • sub criterio b): imbottiture dei sedili realizzate con fibre riciclate e in possesso di certificazioni quali “Global recycle standard” (Grs),” “Remade in Italy”, plastica seconda vita o equivalenti, oppure sono realizzate con polimeri bio-based conformi alla norma tecnica Uni-En 16640:2017;
  • sub criterio c): componenti in materiale termoplastico realizzati con plastica riciclata in possesso di certificazioni quali plastica seconda vita, Remade in Italy o equivalenti oppure realizzati in plastica bio-based conformi alla norma tecnica Uni-En 16640:201.

Il punteggio deve essere assegnato in maniera direttamente proporzionale alla percentuale in peso di plastica riciclata o di plastica bio-based utilizzata rispetto al peso totale dei componenti in materiale termoplastico che costituiscono il veicolo;

  • riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita in relazione all’offerta di veicoli ibridi ed elettrici (M2 e M3) considerando in particolare:
  • sub criterio a): recupero o riassemblaggio degli accumulatori a litio esausti;
  • sub criterio b): utilizzo di un processo di recupero a bassa temperatura;
  • sub criterio c): utilizzo di materiali più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori a litio.

 

Lettera F - Veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3)

Anche in questo caso, i veicoli esclusi e citati sono gli stessi che ricorrono per le categorie precedenti.

Per quanto attiene alle specifiche tecniche, invece, qui determinante è il tasso di inquinamento atmosferico generato.

Chi volesse aggiudicarsi la gara deve partecipare con almeno il 10% (fino al 31 dicembre 2025) e il 15% (dal 1° gennaio 2026) di veicoli N2 ed N3 pesanti puliti, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti.

Qualora la quota del 10% o del 15% del numero totale dei veicoli oggetto della gara corrisponda a un numero decimale, il numero di veicoli puliti da offrire è il numero intero arrotondato per eccesso. Ciascun veicolo offerto, diverso dai veicoli pesanti puliti sopra indicati, deve avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell’immatricolazione o, nel caso di veicoli usati, a quelli relativi alla “classe Euro” immediatamente precedente a quella in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara o della richiesta d’offerta.

 

Sui criteri premianti non si registrano rilevanti scostamenti rispetto a quelli previsti per le precedenti tipologie di veicoli. Il presupposto è sempre il medesimo, ossia l’utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, e in tale contesto si deve tenere conto di uno o più dei seguenti criteri premianti:

  • veicoli (N2 e N3) equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici;
  • veicoli (N2 e N3) equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizzi un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (Gwp) è inferiore a 150;
  • veicoli acquisiti entro giugno 2024 con livelli di emissioni sonore inferiori o uguali a quelle previste nell’allegato III, fase 3, regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 aprile 2014, n. 540/2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione;
  • riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita nei seguenti casi:
  • sub criterio a): recupero o riassemblaggio degli accumulatori a litio esausti attraverso apposito contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta;
  • sub criterio b): processo di recupero svolto a bassa temperatura;
  • sub criterio c): accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili rispetto a quelli al litio.

 

Lettera G - Veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli (categorie L1e, L2e, L3e, L4e,L5e, L6e, L7e)

Come già detto, rappresentano la novità più importante rispetto ai Cam precedentemente in vigore e ora abrogati (art. 3, D.M. 17 giugno 2021). Anche per questa categoria, però, servono maggiori specificazioni in quanto i suddetti non si applicano a:

  • veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente delle forze armate;
  • veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, compresi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le forze di Polizia statali, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché gli interventi sanitari d’emergenza (motoambulanze).

La stazione appaltante è chiamata a introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti specifiche tecniche relative all’emissione di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici:

  • almeno il 50% dei veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica;
  • almeno il 10% dei veicoli per la Polizia municipale deve essere alimentato esclusivamente a energia elettrica. La quota del 10% si applica in caso di acquisto di almeno dieci veicoli;
  • gli ulteriori veicoli offerti, diversi dai veicoli sopra indicati, devono garantire livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell’immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla “classe Euro” immediatamente precedente a quella in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara o della richiesta d’offerta.

 

Una significativa quota del punteggio complessivo per l’aggiudicazione della gara è assegnata poi alla presenza di uno o più dei seguenti criteri premianti:

  • veicoli dotati di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da diodi a emissione luminosa (Led) (o con tecnologia alternativa equivalente;
  • veicoli elettrici con estensione delle garanzie delle batterie:
  • sub criterio a) almeno pari a cinque anni e chilometraggio illimitato;
  • sub criterio b) oltre i 5 anni con chilometraggio illimitato, in proporzione al numero di anni aggiuntivi;
  • sub criterio c) in caso di veicoli con batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, si assegna un punteggio tecnico premiante in presenza di un “piano di manutenzione programmata”;
  • veicoli elettrici con batterie asportabili e sistema di frenata rigenerativa:
  • sub criterio a): batterie asportabili e ricaricabili attraverso sistemi di ricarica domestica o infrastrutture di ricarica tradizionali;
  • sub criterio b): dotazione di un sistema di frenata rigenerativa;
  • riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita:
  • sub criterio a): recupero e riassemblaggio a seguito di contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta in base al quale tutti gli accumulatori al litio esausti, usati per la trazione dei veicoli elettrici, sono destinati sia a essere recuperati e riassemblati in pacchi per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili sia al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti);
  • sub criterio b: processo di recupero svolto a bassa temperatura;
  • sub criterio c): accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori a litio.

 

Lettera H - Grassi e oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada

L’abrogato D.M. 8 maggio 2012 menzionava esclusivamente gli oli lubrificanti e solo con riferimento al noleggio dei veicoli con manutenzione a carico dell’aggiudicatario, prescrivendo che: «nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011».

Oggi, sono previste vere e proprie specifiche tecniche che la stazione appaltante deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara; in particolare:

  • grassi e oli lubrificanti: utilizzo di determinate categorie di grassi e oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:
  • grassi e oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
  • grassi e oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
  • grassi e oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor vehicle block exemption regulation (Mvber) e laddove l’uso dei lubrificanti biodegradabili e/o minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai successivi punti 2 e 3, o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (Ue) o etichette equivalenti.

  • grassi e oli biodegradabili: i grassi e gli oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla Uni En Iso 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali:
  • i requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione 0,10% p/p nel prodotto finale;
  • non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- abbia massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure

- abbia un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure

- abbia un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF)  100 l/kg, oppure

- sia un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo deve essere dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica Uni En Iso 17025.

  • grassi e oli lubrificanti minerali a base rigenerata: i grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto definite dal decreto stesso, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso.

 

Tabella 3
Soglia minima della base rigenerata
Nomenclatura combinata-NC Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore) 40%
NC 27101983 (oli idraulici) 80%
NC 27101987 (oli cambio) 30%
NC 27101999 (altri) 30%

 

 

Tra i criteri premianti sono annoverati:

  • lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore) con marchio Ecolabel (Ue) o altre etichette ambientali conformi alla Uni En Iso 14024;
  • grassi e oli lubrificanti minerali con contenuto di base rigenerata superiore alle soglie minime indicate dalla norma e punteggio direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato;
  • lubrificanti con imballaggi in plastica costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%. In particolare:
  • se il contenuto di plastica riciclata è maggiore o uguale al 30%, fino al 40% si assegna un punteggio pari ad X/2;
  • se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X;
  • se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X.

 

Lettera I - Servizi

La lettera I riguarda i Cam per l’affidamento di servizi di:

  • trasporto pubblico terrestre;
  • tipo speciale per il trasporto passeggeri su strada;
  • trasporto non regolare di passeggeri;
  • trasporti postali su strada;
  • trasporto colli;
  • consegna postale;
  • consegna colli per l’acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti

 

Le clausole contrattuali che la stazione appaltante deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara riguardano:

  • la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada: i veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti criteri ambientali minimi e in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio. I mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere altresì conformi alle specifiche tecniche dei Cam per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana;
  • grassi e oli lubrificanti: la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili/a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai pertinenti criteri ambientali minimi, oppure in possesso dell’Ecolabel (Ue) o etichette equivalenti conformi alla Uni En Iso 14024.

 

Tabella 4
Regole comuni ai Cam del D.M. 17 giugno 2021
Arrotondamento decimali Qualora la percentuale, la quota, il valore o la soglia di volta in volta indicati corrispondano ad un numero decimale, il numero indicativo da tenere in considerazione è il numero intero arrotondato per eccesso;
Lottizzazione Le indicazioni utilizzate per definire le specifiche tecniche valgono anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti;
Verifica criteri È in genere ammesso un ampio ventaglio di strumenti per provare il rispetto dei criteri, come documentazione tecnica (ad esempio Sds – schede di sicurezza), amministrativa (ad esempio carta di circolazione) e talvolta legale (ad esempio dichiarazione del costruttore del veicolo), oppure ancora rapporti di prova eseguiti da laboratori accreditati.

 

Note   [ + ]

1. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, n. 157.
2. In S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91.
3. La carbon neutrality è il risultato del bilanciamento tra emissioni di gas serra generate ed emissioni riassorbite.
4. «Direttiva (UE) 2019/1161 del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada».
5. «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» (in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, n. 97).
6. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (in S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304).
7. Vedere S. Suardi, Mobility manager: tutte le novità del D.M. 12 maggio 2021, in Ambiente&Sicurezza n. 8/2021.
8. Senza, tuttavia, specificare ulteriormente cosa si intenda con “significativa”.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome