Criteri ambientali minimi per gli eventi: pubblicato il decreto

Criteri ambientali minimi eventi
Nel decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022 inseriti princìpi di sostenibilità anche nelle fasi di montaggio/smontaggio e nella progettazione  di prodotti, servizi e ambienti collegati al settore

Criteri ambientali minimi per gli eventi: pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282).

Inseriti princìpi di sostenibilità anche nelle fasi di montaggio/smontaggio e nella progettazione  di prodotti, servizi e ambienti collegati al settore, in modo da sostenere la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza.

Qui altri contenuti sui Cam

Definiti anche:

  • i criteri premianti;
  • le clausole contrattuali;
  • le indicazioni per le stazioni appaltanti.

A seguire il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022

Criteri  ambientali  minimi  per  il  servizio  di  organizzazione  e
realizzazione di eventi. (22A06879) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282)

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visti gli articoli 9 e 17 del  regolamento  (UE)  n.  2020/852  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno   2020,   che

definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di  non  arrecare

un  danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant  harm»)  e  la

comunicazione   della   Commissione   UE   2021/C   58/01,    recante

«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare

un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per

la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del

Consiglio, 18 luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie

applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione,  che   modifica   i

regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e  la

decisione n. 541/2014/UE e abroga il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.

966/2012;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del

18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari

delle Comunita';

Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 aprile 2009, relativa  alla  promozione  di  veicoli

puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, che  modifica  la  suddetta  direttiva

2009/33/CE;

Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del  5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 ottobre 2009 recante  norme  sanitarie  relative  ai

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati

al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002

(regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/1369 del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  4  luglio  2017  che   istituisce   un   quadro   per

l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;

Visti i  traguardi,  gli  obiettivi  e  le  ulteriori  disposizioni

definiti per  la  Riforma  1.1  dal  medesimo  allegato  alla  citata

decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e,

in particolare, il traguardo M1C3.3 della Riforma  3.1  «Adozione  di

criteri ambientali minimi per eventi culturali - Industria  culturale

e creativa 4.0»;

Visti i  principi  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR), quali, tra  l'altro,  il  principio  del

contributo  all'obiettivo  climatico  e  digitale   (c.d.   tagging),

l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento

dei divari territoriali e  il  principio  di  parita'  di  genere  in

relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19  e  157

del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione

europea;

Atteso che il PNRR prevede principi  orizzontali,  quali,  tra  gli

altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale

(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo

di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C  174/01) -

Carta della governance multilivello in Europa;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  che  prevede

che con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le

modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma

1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178  del  2020,

ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita'  di  gestione,

di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo  delle  componenti

del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende

disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il comma 1044 dello stesso art. 1  della  legge  30  dicembre

2020, n. 178,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, che  disciplina

la «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del  2021,  che  ha

istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  un  ufficio

centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio

centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto l'art. 8 del suddetto  decreto-legge  n.  77  del  2021,  che

stabilisce  che  ciascuna  amministrazione   centrale   titolare   di

interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative

attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione

e controllo;

Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure

urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle

pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della

giustizia»;

Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9  giugno

2021, n. 80, ai sensi del quale «per il Ministero  della  transizione

ecologica l'unita' di missione  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e'  limitata  fino

al completamento del PNRR e comunque fino al  31  dicembre  2026,  e'

articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del

decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di

livello dirigenziale generale, articolati fino a un  massimo  di  sei

uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021,  che  individua  le  amministrazioni   centrali   titolari   di

interventi previsti dal PNRR ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del

predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   e,   in

particolare, l'art. 10, comma 3, che precisa che la  «notifica  della

citata decisione di esecuzione del  consiglio  UE  -  ECOFIN  recante

"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza  dell'Italia",  unitamente   al   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la

base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle

amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei

singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla

vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei

corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate

ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione

delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,

ripartiti per interventi a titolarita'  di  ciascuna  amministrazione

sono riportati nella Tabella  B  allegata  al  predetto  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche'  le

disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai  sensi  delle

quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso  le  specifiche

funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  secondo  le  indicazioni  del

Ministero dell'economia e  delle  finanze -  Dipartimento  Ragioneria

generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione  delle

riforme e  degli  investimenti  ed  il  raggiungimento  dei  connessi

traguardi ed obiettivi al fine  della  presentazione,  alle  scadenze

previste, delle richieste di pagamento alla  Commissione  europea  ai

sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n.  2021/241  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto  anche  di

quanto concordato con la Commissione europea»;

Considerato che il medesimo decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze  6  agosto  2021  ha  assegnato  al  Ministero   della

transizione  ecologica   la   responsabilita'   dell'attuazione   del

traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1  Adozione  di  criteri  ambientali

minimi per eventi culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre

2021, definisce le modalita' di rilevazione dei  dati  di  attuazione

finanziaria, fisica e procedurale relativi  a  ciascun  progetto,  da

rendere  disponibili  in   formato   elaborabile,   con   particolare

riferimento ai costi programmati,  agli  obiettivi  perseguiti,  alla

spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne  beneficiano,  ai

soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed  effettivi,

agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro

elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante

«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  e,  in

particolare, l'art. 34, il quale dispone che le  stazioni  appaltanti

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti

dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel

settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella

documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche

e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la «Disciplina delle

cooperative sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283  del

3 dicembre 1991;

Vista la legge 26 ottobre  1995,  n.  447,  recante  «Legge  quadro

sull'inquinamento acustico»;

Vista la legge 17  maggio  2022,  n.  61,  recante  «Norme  per  la

valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e  alimentari  a

chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni pubbliche;

Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e

farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione

degli sprechi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  202  del  30

agosto 2016;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione

ecologica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance

del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di

rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e

snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

129 del 31 maggio 2021;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi

1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ha

approvato  il  Piano  d'azione  nazionale   per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata

la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei

consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,   ai   sensi

dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31  attuazione

della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate

al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante

«Attuazione dell'art. 1, della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro»;

Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112  recante

«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,  (a  norma

dell'art. 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.

503 «Regolamento recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,

n. 357 «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,

nonche' della flora  e  della  fauna  selvatiche»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,

n. 236 recante  le  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire

l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici

privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere

architettoniche»;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25,

recante   «Disposizioni    tecniche    concernenti    apparecchiature

finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno

2022, n. 254, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell'8

agosto 2022, con il quale sono stati adottati  i  criteri  ambientali

minimi per la fornitura di arredi per interni nuovi, il  servizio  di

noleggio di arredi per interni, il servizio di riparazione per arredi

in uso e il servizio di gestione a fine vita per gli arredi usati;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati adottati  i

criteri ambientali minimi per l'acquisto  di  articoli  per  l'arredo

urbano;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i

criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione  collettiva

e fornitura di derrate alimentari;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i

criteri ambientali minimi per  il  servizio  di  gestione  del  verde

pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

17  ottobre  2017,  concernente   l'individuazione   dei   lavoratori

svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'art.  31,  comma  2,

del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018;

Vista la  direttiva  alle  amministrazioni  titolari  di  progetti,

riforme e misure in  materia  di  disabilita'  del  Ministro  per  la

disabilita' - decreto 9  febbraio  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  redazione  dei

criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il

costante confronto con le parti interessate e con gli esperti;

Vista la nota prot. n. 0102491 del 22 agosto 2022  della  Direzione

generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e

controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'unita' di missione per  il

Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  del   Ministero   della

transizione  ecologica,  con  la  quale  e'   stata   espressa,   con

riferimento allo schema di decreto, la positiva valutazione circa  la

coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di

cui all'allegato al presente decreto per l'affidamento  del  servizio

di organizzazione e realizzazione di eventi.

 

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a)  evento:  manifestazione,  avvenimento,  cerimonia   o   altra

iniziativa a carattere culturale, artistico,  celebrativo,  sportivo,

professionale e commerciale;

b) Design for Disassembly: approccio  alla  progettazione  di  un

bene   che   applica    tecniche    mirate    a    semplificare    il

montaggio/smontaggio  dello  stesso  in  modo   da   consentirne   la

riparazione, l'aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata  di

vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita;

c)  Universal  design:  approccio  olistico  e  innovativo   alla

progettazione  di  prodotti,  servizi  e  ambienti  che  sostiene  la

diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza consentendo  a

ciascuno  di  avere  pari  opportunita'  di  partecipazione  in  ogni

contesto della societa' (Dichiarazione di Stoccolma dell'EIDD, 2004);

d)  prodotti  riutilizzabili:  prodotti  progettati  per   essere

utilizzati piu' volte per la stessa finalita' per la quale sono stati

concepiti onde estenderne il ciclo di vita.

 

                               Art. 3 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo quindici  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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