Criteri minimi ambientali: novità per appalti pubblici e lavori edili

Le disposizioni in due decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016

Novità per l'applicazione dei criteri minimi ambientali agli appalti pubblici e ai lavori edili. È l'effetto combinato del disposto dei due decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131:

- «Incremento progressivo dell'applicazione dei negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture»

- «Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione  e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per  le  forniture di articoli di arredo urbano».

Di seguito il testo dei due decreti 24 maggio 2016, disponibili anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016

Incremento   progressivo   dell'applicazione   dei   negli  appalti  pubblici  per  determinate
categorie  di servizi e forniture. (16A04194)
          in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131

                IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente,  i'  criteri
per l'adozione, con apposito "Piano d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica  amministrazione"  (di  seguito
PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  di  misure
volte all'integrazione delle esigenze  di  sostenibilita'  ambientale
nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi   della   pubblica
amministrazione, e le categorie merceologiche  per  le  quali  devono
essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilita' ambientale previsti
dal medesimo PAN GPP;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante
approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e,  in  particolare,
l'art. 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi";
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile  2016,  n.  50,  recante
"attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture"  e,  in
particolare, l'art. 34, commi 1 e 2,  che  disciplina  l'applicazione
dei "Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale",  prevedendo
che le stazioni appaltanti contribuiscono agli  obiettivi  ambientali
previsti dal Piano  di  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
settore  della  pubblica  amministrazione,  attraverso  l'inserimento
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle  "specifiche
tecniche" e  delle  "clausole  contrattuali"  contenute  nei  criteri
ambientali minimi adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
della tutela del territorio e  del  mare,  e  che  detto  obbligo  si
applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli
usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;
  Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente  della  tutela
del territorio e  del  mare,  possono  essere  disciplinati,  per  le
categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di
energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del  valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
  Ritenuto  di  stabilire  un  incremento  progressivo   dell'attuale
percentuale del 50% del valore  a  base  d'asta  a  cui  e'  riferire
l'obbligo  di  applicare  le  specifiche  tecniche  e   le   clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi, per  gli  affidamenti  di
servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde  pubblico  e  di
forniture  di  ammendanti,   piante   ornamentali   e   impianti   di
irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di  forniture
di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e  carta
grafica, in considerazione dei  benefici  ambientali,  del  contenuto
tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita'  del  settore
produttivo pertinenti;

                              Decreta:

                               Art. 1
  1. Il presente decreto disciplina  l'incremento  progressivo  della
percentuale del valore a base d'asta  a  cui  riferire  l'obbligo  di
applicare le specifiche  tecniche  e  le  clausole  contrattuali  dei
criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
    a. servizi di pulizia, anche laddove resi in  appalti  di  global
service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali  detergenti  per
le pulizie ordinarie, straordinarie;
    b.  servizi  di  gestione  del  verde  pubblico  e  forniture  di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
    c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
    d. forniture di articoli di arredo urbano;
    e. forniture di carta in risme e carta grafica;
  2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle  stazioni
appaltanti  di  inserire  nella  documentazione  di  gara  almeno  le
"specifiche  tecniche"  e  le  "clausole  contrattuali"  dei  Criteri
ambientali minimi si applica in misura non  inferiore  alle  seguenti
percentuali  del  valore  dell'appalto,  nel  rispetto  dei   termini
rispettivamente indicati:
    il 62% dal 1° gennaio 2017;
    il 71% dal 1° gennaio 2018;
    l'84% dal 1° gennaio 2019;
    il 100% dal 1° gennaio 2020.
  3. Fino alla data del 31  dicembre  2016  le  amministrazioni  sono
comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
  4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale
del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali
superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
  5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


----

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016


Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione,  ristrutturazione  e

manutenzione degli edifici e  per  la  gestione  dei  cantieri  della

pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per  le  forniture

di articoli di arredo urbano.

 

          in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131

 

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

 

  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, recante  «Istituzione  del  Ministero  dell'Ambiente  e

norme in materia di danno ambientale»; 

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che

individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»; 

  Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante  «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e  1127,  dell'art.

1, che disciplinano  la  predisposizione  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  il  Ministro  dello

sviluppo economico, di  un  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al

fine di integrare le  esigenze  di  sostenibilita'  ambientale  nelle

procedure d'acquisto di beni e servizi sulla base di  criteri  e  per

categorie merceologiche individuati in modo specifico; 

  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi  di

citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, commi della legge 27  dicembre

2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN  GPP),  e

in particolare l'art. 2, recante disciplina dei  «criteri  ambientali

minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentiti  i

Ministeri concertanti, al fine di definire «gli  specifici  obiettivi

di  sostenibilita'  ambientale...»  per  le  categorie  merceologiche

indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006; 

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   ed   in

particolare l'art. 23 che modifica ed integra il decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad  oggetto

«accordi  di  programma  e  incentivi  per  l'acquisto  dei  prodotti

derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei

materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» 

  Visto che l'art. 206-sexies, inserito  nel  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dal citato art. 23 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, disciplina l'individuazione di «azioni  premianti  l'utilizzo

di prodotti che impiegano materiali  post  consumo  o  derivanti  dal

recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio

dei prodotti  complessi  negli  interventi  concernenti  gli  edifici

scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche», e in

particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, che  prevedono

l'inserimento nei bandi di gara  di  «criteri  di  valutazione  delle

offerte ......... con punteggi premianti per  i  prodotti  contenenti

materiali post consumo o derivanti dal recupero degli  scarti  e  dei

materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle

percentuali fissate» 

  Considerato che ai sensi del citato art. 206-sexies, commi 1  e  3,

l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche  dei  materiali

ammessi a  beneficiarne,  i  descrittori  acustici,  e  i  valori  di

riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti

e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la

materia  prima   e   l'energia   risparmiate   da   considerare   per

l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili  solo

previo trattamento per escludere effetti  nocivi  tali  da  provocare

inquinamento ambientale o danno  alla  salute  umana,  sono  definiti

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del

2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare  «con  uno  o  piu'  decreti,  anche  attraverso  i  decreti  di

attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei

consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di'  cui  al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 11 aprile 2008» 

  Visto il decreto ministeriale 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 50  del  2  marzo  2015,  che  nell'allegato  1

stabilisce i «Criteri ambientali minimi per le forniture di  articoli

di arredo urbano» al fine di contribuire «a sviluppare un mercato  di

prodotti costituiti da materiale riciclato, a  promuovere  l'uso  dei

rifiuti come una risorsa, a favorire una  progettazione  di  prodotti

che integrino un  approccio  basato  sul  ciclo  di  vita  nonche'  a

sviluppare un'economia circolare», inclusi i prodotti  costituiti  da

polverino da pneumatici fuori; 

  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale,  n.  16  del  21  gennaio  2016,

recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento  di

servizi:  di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova   costruzione,

ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la  gestione  dei

cantieri della pubblica amministrazione e criteri  ambientali  minimi

per le forniture di ausili per  l'incontinenza»,  e  in  particolare,

l'allegato 1 che, al fine di incrementare l'efficienza  energetica  e

di  ridurre  l'uso  delle  risorse  materiche  negli  affidamenti  di

progettazione,  costruzione  e  ristrutturazione  di  edifici   della

pubblica  amministrazione,  compresi  gli  edifici  scolastici,  gia'

definisce i descrittori acustici di  riferimento  in  relazione  alla

destinazione d'uso degli edifici, le caratteristiche  dei  materiali,

le percentuali  minime  di  residui  di  produzione  e  di  materiali

post-consumo o rivenienti dal disassemblaggio di  prodotti  complessi

utilizzati nelle soluzioni progettuali e nei manufatti,  e  al  punto

2.6.2,  relativo  al  «Miglioramento  prestazionale  del   progetto»,

prevede l'assegnazione di un punteggio premiante per  le  prestazioni

ambientali  migliori  rispetto  ai  criteri  ambientali  definiti  in

termini di «specifiche tecniche»; 

  Considerato che i  criteri  ambientali  minimi  di  cui  ai  citati

decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre  2015  sono  in  linea  con  le

finalita' e i «contenuto della disciplina  dettata  dal  citato  art.

206-sexies, commi 1 e 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del

2006; 

  Considerato che il citato art. 206-sexies, comma 3, lett.  a),  del

decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede  che  tra  i  materiali

ammessi a beneficiare dei punteggi premianti sono..compresi  i  beni-

derivanti da materiali post consumo riciclati o dal,  recupero  degli

scarti, e i materiali rivenienti  dal  disassemblaggio  dei  prodotti

complessi, con priorita' per i beni provenienti  dai  rifiuti  per  i

quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta  e  riciclo  nel

rispetto della normativa  di  settore  nazionale  e  comunitaria,  o,

derivanti dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal

disassemblaggio  dei  prodotti  complessi,  di  cui  al  citato  art.

206-ter, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo  n.  152  del

2006, nonche' i beni e prodotti derivanti dall'utilizzo di  polverino

da pneumatici fuori uso; 

  Ritenuto di definire, in attuazione dell'art. 206-sexies, comma  3,

lettera a), del decreto legislativo n. 152 del  2006,  uno  specifico

punteggio premiante per i beni derivanti da  materiali  post  consumo

riciclati, dal recupero degli scarti  e  da  materiali  ottenuti  dal

disassemblaggio dei  prodotti  complessi  disciplinati  dai  «Criteri

ambientali minimi per l'affidamento del servigio di  progettazione  e

lavori per la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione

degli edifici e per la gestione degli  edifici»  di  cui  al  decreto

ministeriale 24 dicembre 2015, e dei «Criteri ambientali  minimi  per

le forniture  di  articoli  di  arredo  urbano»  di  cui  al  decreto

ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri; 

  Considerato che ai predetti fini e' necessario migliorare e rendere

facilmente  accessibili  le  informazioni  sui  materiali  riciclati,

recuperati, e derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di

cui sono  composti  i  beni  per  i  quali  sono  stabiliti  punteggi

premianti; 

  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante

«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contraiti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture.»,  e  in

particolare l'art. 95 che  disciplina  i  criteri  oggettivi  per  la

valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  e  prevede,

tra l'altro, che le amministrazioni  aggiudicatrici  devono  indicare

nel bando di gara i criteri premiali che intendono  applicare,  anche

con specifico riferimento al «maggior punteggio relativo  all'offerta

concernente beni, lavori o servizi che presentano un  minore  impatto

sulla salute e sull'ambiente» 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

Prodotti, materiali e manufatti  per  edifici,  inclusi  gli  edifici

                             scolastici 


  1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre  2015,  recante

«Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  del   servizio   di

progettazione e lavori per la nuova costruzione,  ristrutturazione  e

manutenzione degli edifici e  per  la  gestione  degli  edifici»,  e'

integrato come segue: 

  a) al paragrafo 2.6.2, «Miglioramento prestazionale del  progetto»,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 

  «Ai progetti che prevedono  l'utilizzo  di  materiali  o  manufatti

costituiti  da  un  contenuto  minimo  di  materiale  post   consumo,

derivante dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal

disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore  rispetto  a  quanto

indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche,  e'  assegnato  un

punteggio pari almeno  al  5%  del  punteggio  tecnico.  Resta  fermo

l'obbligo di rispettare i  requisiti  prestazionali  stabiliti  dalle

norme tecniche di settore, quanto previsto dal  Regolamento  (UE)  n.

305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo  2011  che  fissa

condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da

costruzione, nonche' le altre  specifiche  tecniche  che  fissano  le

ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo  il  ciclo  di

vita di tali materiali e manufatti». 

  b) al paragrafo 2.6.2,  nella  sezione  «verifica»,  dopo  l'ultimo

periodo e' aggiunto il seguente: «Il progettista deve  dichiarare  se

tale materiale  o  manufatto  sia  o  meno  utilizzato  al  fine  del

raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni

d'uso degli immobili oggetto di gara,  e  allegare,  oltre  a  quanto

previsto nella corrispondente specifica  tecnica,  una  dichiarazione

del produttore dalla quale deve risultare: 

  - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale

da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post  consumo  o

da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,

o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; 

  - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in  possesso  di

marcatura CE.» 

                               Art. 2 

                    Articoli per l'arredo urbano 
 

  1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5  febbraio  2015,  recante

«Criteri ambientali per le forniture di articoli di  arredo  urbano»,

e' integrato come segue: 

  a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente: 

  «4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato. 

  All'offerta di articoli in plastica o  miscele  di  gomma-plastica,

plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche,  elementi  di

parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano,  costituiti

da materiale riciclato post consumo o derivante  dal  recupero  degli

scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti

complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90%  del  peso

complessivo del bene  e'  assegnato  un  punteggio  pari  al  5%  del

punteggio tecnico. Detti beni devono in  ogni  caso  essere  conformi

alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie. 

  Per la verifica della conformita' valgono i mezzi  di  prova  o  di

presunzione di conformita' previsti  nella  corrispondente  specifica

tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con  una

dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: 

  - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale

da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post  consumo  o

da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,

loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; 

  - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in  possesso  di

marcatura CE.» 

  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato.





	



Allegati

DM appalti

DM edilizia

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome