Novità per l'applicazione dei criteri minimi ambientali agli appalti pubblici e ai lavori edili. È l'effetto combinato del disposto dei due decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131:
- «Incremento progressivo dell'applicazione dei negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture»
- «Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano».
Di seguito il testo dei due decreti 24 maggio 2016, disponibili anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016
Incremento progressivo dell'applicazione dei negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (16A04194)
in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente, i' criteri
per l'adozione, con apposito "Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito
PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di misure
volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale
nelle procedure d'acquisto di beni e servizi della pubblica
amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali devono
essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilita' ambientale previsti
dal medesimo PAN GPP;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante
approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare,
l'art. 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi";
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante
"attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in
particolare, l'art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione
dei "Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale", prevedendo
che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali
previsti dal Piano di sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle "specifiche
tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si
applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli
usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;
Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le
categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di
energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
Ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell'attuale
percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire
l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di
servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di
forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di
irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture
di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta
grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto
tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita' del settore
produttivo pertinenti;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina l'incremento progressivo della
percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di
applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei
criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global
service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per
le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni
appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le
"specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri
ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti
percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini
rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l'84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono
comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale
del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali
superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. ---- Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano. in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi sulla base di criteri e per categorie merceologiche individuati in modo specifico; Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, commi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP), e in particolare l'art. 2, recante disciplina dei «criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, al fine di definire «gli specifici obiettivi di sostenibilita' ambientale...» per le categorie merceologiche indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», ed in particolare l'art. 23 che modifica ed integra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad oggetto «accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» Visto che l'art. 206-sexies, inserito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal citato art. 23 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, disciplina l'individuazione di «azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche», e in particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, che prevedono l'inserimento nei bandi di gara di «criteri di valutazione delle offerte ......... con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate» Considerato che ai sensi del citato art. 206-sexies, commi 1 e 3, l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali ammessi a beneficiarne, i descrittori acustici, e i valori di riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la materia prima e l'energia risparmiate da considerare per l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili solo previo trattamento per escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana, sono definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «con uno o piu' decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di' cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008» Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, che nell'allegato 1 stabilisce i «Criteri ambientali minimi per le forniture di articoli di arredo urbano» al fine di contribuire «a sviluppare un mercato di prodotti costituiti da materiale riciclato, a promuovere l'uso dei rifiuti come una risorsa, a favorire una progettazione di prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita nonche' a sviluppare un'economia circolare», inclusi i prodotti costituiti da polverino da pneumatici fuori; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2016, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi: di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza», e in particolare, l'allegato 1 che, al fine di incrementare l'efficienza energetica e di ridurre l'uso delle risorse materiche negli affidamenti di progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici della pubblica amministrazione, compresi gli edifici scolastici, gia' definisce i descrittori acustici di riferimento in relazione alla destinazione d'uso degli edifici, le caratteristiche dei materiali, le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo o rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi utilizzati nelle soluzioni progettuali e nei manufatti, e al punto 2.6.2, relativo al «Miglioramento prestazionale del progetto», prevede l'assegnazione di un punteggio premiante per le prestazioni ambientali migliori rispetto ai criteri ambientali definiti in termini di «specifiche tecniche»; Considerato che i criteri ambientali minimi di cui ai citati decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre 2015 sono in linea con le finalita' e i «contenuto della disciplina dettata dal citato art. 206-sexies, commi 1 e 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che il citato art. 206-sexies, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che tra i materiali ammessi a beneficiare dei punteggi premianti sono..compresi i beni- derivanti da materiali post consumo riciclati o dal, recupero degli scarti, e i materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorita' per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto della normativa di settore nazionale e comunitaria, o, derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, di cui al citato art. 206-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' i beni e prodotti derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso; Ritenuto di definire, in attuazione dell'art. 206-sexies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, uno specifico punteggio premiante per i beni derivanti da materiali post consumo riciclati, dal recupero degli scarti e da materiali ottenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi disciplinati dai «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servigio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici» di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, e dei «Criteri ambientali minimi per le forniture di articoli di arredo urbano» di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri; Considerato che ai predetti fini e' necessario migliorare e rendere facilmente accessibili le informazioni sui materiali riciclati, recuperati, e derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di cui sono composti i beni per i quali sono stabiliti punteggi premianti; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contraiti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.», e in particolare l'art. 95 che disciplina i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e prevede, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al «maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente» Decreta: Art. 1 Prodotti, materiali e manufatti per edifici, inclusi gli edifici scolastici 1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici», e' integrato come segue: a) al paragrafo 2.6.2, «Miglioramento prestazionale del progetto», dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, e' assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonche' le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti». b) al paragrafo 2.6.2, nella sezione «verifica», dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.» Art. 2 Articoli per l'arredo urbano 1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano», e' integrato come segue: a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente: «4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato. All'offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene e' assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie. Per la verifica della conformita' valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformita' previsti nella corrispondente specifica tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.» Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.