Criteri minimi ambientali per i tessili: le regole per il lavaggio industriale e il noleggio

Criteri minimi ambientali tessili
Le disposizioni del D.M. 9 dicembre 2020 si applicano anche agli indumenti ad alta visibilità e ai dispositivi medici sterili

Criteri minimi ambientali per i tessili: le regole per il lavaggio industriale e il noleggio (cosiddetto "lavanolo") sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2020, n. 2).

In particolare, il provvedimento si applica ai servizi di ricondizionamento,  logistica  e  noleggio di dispositivi tessili,  materasseria,  indumenti  ad  alta  visibilità nonché dei dispositivi medici sterili per ospedali e strutture sanitarie.

Di seguito il testo degli articoli, mentre in fondo alla pagina è disponibile l'allegato tecnico in formato pdf.

Non sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 dicembre 2020 

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di  lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria. (20A07161)

 

in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2020, n. 2

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126  e  1127  dell'art.  1  che  disciplinano  l'attuazione  ed   il

monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei

consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione»  al  fine  di

integrare le esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure

d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati

commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione  nazionale  per  la

sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica

amministrazione»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che

dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento

degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione

progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle

clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Valutata l'opportunita'  di  ridurre  gli  impatti  ambientali  dei

contratti pubblici stipulati  per  l'esecuzione  delle  attivita'  di

ricondizionamento,  logistica  e  noleggio  di  dispositivi  tessili,

materasseria, indumenti ad alta visibilita' nonche'  dei  dispositivi

medici sterili e valutata altresi' l'opportunita'  di  valorizzare  e

promuovere i percorsi  di  qualificazione  ambientale  delle  imprese

dedite a tali attivita' per il tramite dei Criteri ambientali  minimi

di cui al citato art. 34 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

50;

Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei

predetti nuovi Criteri  ambientali  minimi  e'  stata  improntata  al

conseguimento di vari obiettivi ambientali e ha previsto un  costante

confronto  con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti   e   la

condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con  il

Ministero dello sviluppo economico,  cosi'  come  prevede  il  citato

Piano d'azione;

 

Decreta:

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di

cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i

seguenti servizi:

a)  servizio  di  ricondizionamento,  logistica  e  noleggio   di

dispositivi tessili,  materasseria,  indumenti  ad  alta  visibilita'

nonche' dei dispositivi medici sterili;

b) servizio  di  ricondizionamento  e  logistica  di  dispositivi

tessili, materasseria, indumenti  ad  alta  visibilita'  nonche'  dei

dispositivi medici sterili.

                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a)  «servizio  di  ricondizionamento,  logistica  e  noleggio  di

dispositivi tessili,  materasseria,  indumenti  ad  alta  visibilita'

nonche' dei dispositivi medici sterili»:  servizio  di  fornitura  in

noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da

processare  per  successive  attivita'  di  lavaggio,  sanificazione,

sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria,

stiratura,  piegatura,  confezionamento  e  consegna  degli  articoli

trattati presso il sito servito;

b) «servizio di  ricondizionamento  e  logistica  di  dispositivi

tessili, materasseria, indumenti  ad  alta  visibilita'  nonche'  dei

dispositivi medici  sterili»:  servizio  periodico  di  ritiro  degli

articoli  da  processare  per  successive  attivita'   di   lavaggio,

sanificazione,  sterilizzazione,  laddove  necessaria,   riparazione,

laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e  consegna

degli articoli trattati presso il sito servito.

 

↓ CLICCA QUI PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome