Cse e Pos: l’orientamento della Cassazione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse), è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos) ed è responsabile dell’infortunio dei dipendenti in caso di mancata previsione dei rischi. È quanto emerge dalla sentenza n. 4813 del 6 febbraio 2025 della Corte di Cassazione, IV sezione.

(Cse e Pos: l'orientamento della Cassazione)

La vicenda trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano aveva confermato la condanna di un coordinatore dei lavori per il reato previsto e punito dall’art. 590, codice penale, per aver cagionato a un dipendente lesioni personali gravissime, per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(Cse e Pos: l'orientamento della Cassazione)

Cse e Pos: l'orientamento della CassazioneSecondo quanto emerso, il dipendente di una società - alla quale era stata commissionata la demolizione di un albergo e la costruzione di un nuovo complesso - si trovava presso il cantiere, mentre era impegnato nella posa di micropali. L'area di cantiere era interamente esposta al sole, senza zone di riparo, in un giorno in cui si registravano 37 gradi e un tasso di umidità dell'88%.

La persona offesa aveva avvertito un malore, conseguente a un colpo di calore, ed era stata trasportata al vicino pronto soccorso: dopo il ricovero, gli erano state riconosciute gravi lesioni, poi ritenute causalmente riconducibili alla condotta colposa attribuibile al coordinatore esecutivo del cantiere.

La mancata previsione del rischio

Il Cse è stato rinviato a giudizio per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza, poiché non avrebbe considerato i rischi derivanti dalle temperature atmosferiche, alla luce dei metodi di lavoro e delle relative sollecitazioni fisiche per i lavoratori, i quali indossavano un elmetto e maneggiavano attrezzature d’acciaio.

I giudici di merito avevano escluso che il comportamento del datore di lavoro potesse ritenersi abnorme e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento. Allo stesso modo era stato ritenuto irrilevante il fatto che il preposto non avesse sospeso le lavorazioni.

Il ricorso

Contro la sentenza il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'accertamento del nesso causale. In dibattimento era emersa la prova della presenza di una zona boscata dove i lavoratori avrebbero potuto trovare riparo dal sole e dalle calde temperature. Inoltre, la decisione di far cambiare i dipendenti in pieno cantiere e non in una zona ombreggiata fu proprio del preposto. Stando alla difesa, non si sarebbe potuto muovere alcun rimprovero al coordinatore per la sicurezza, il quale, tra l’altro, non è tenuto a essere sempre presente in cantiere. Sarebbe stato compito del preposto vigilare affinché i lavoratori non si esponessero a rischi.

Il punto della legittimità

I giudici di legittimità hanno ritenuto che i rilievi difensivi non si confrontassero realmente con la trama argomentativa delle conformi decisioni di merito. Il ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione della legge penale sostanziale, in realtà avevano sollecitato un riesame nel merito della sentenza impugnata, cosa che, come noto, non può ascriversi alla Corte di Cassazione.

Il Cse aveva sostenuto che esulava dai suoi compiti quello di procedere al puntuale controllo delle singole attività lavorative, demandato al preposto, alla cui condotta si sarebbe dovuto imputarsi l'evento.

La Cassazione ha osservato come, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera, sia tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Quali precedenti

La suprema Corte si era già pronunciata su fattispecie relative alla idoneità di un piano operativo di sicurezza (Cass. pen. sentenza n. 45862/2017). Tuttavia, come affermato dai giudici che hanno emesso la sentenza, il controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza non deve limitarsi alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità della lavorazione

con i mezzi indicati, dovendosi piuttosto estendere alla verifica della compatibilità della lavorazione stessa con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.

Nel caso in esame, l'infortunio era riconducibile a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili: l'opera di demolizione e ricostruzione, nell’arco di un periodo estivo, di un edificio. Le fonti di pericolo non previste erano tutte riconducibili all'ambiente di lavoro e alle modalità in cui sono organizzate le attività, non a rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo: solo di questi casi il coordinatore sarebbe esente da responsabilità (Cass. pen. sentenza n. 3288/2017).

Dunque, se è vero che il Cse ha un ruolo di vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, è altrettanto vero che questa figura è tenuta al controllo sulla osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sull’applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori. È fondamentale, sotto questo profilo, la scrupolosa verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza, al fine di garantire il suo adeguamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (Cass. pen. sentenza. n. 2845/2020). Il Cse in un primo momento ha l’obbligo di vigilare sulla regolarità del Psc relativo all’attività a cui si riferisce. Successivamente, ha l’obbligo di vigilare costantemente sull’osservanza del Psc, soprattutto con riferimento all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera. Il controllo sull'idoneità del Psc non è limitato alla regolarità formale e alla astratta fattibilità, ma si estende alla verifica della compatibilità in concreto, in base agli strumenti forniti e alle tecniche utilizzate dall'impresa.

(Cse e Pos: l'orientamento della Cassazione)

 

 

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