Cybersicurezza nazionale: il regolamento per il personale dell’Agenzia

CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Cybersicurezza nazionale: con il D.P.C.M. 9 dicembre, n. 224 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021) è stato definito il regolamento per il personale dell'Agenzia.

Scegli la formula di abbonamento più adatta a te

Cybersicurezza nazionale: i punti fondamentali

I punti fondamentali che regolamentano il rapporto di lavoro degli operatori dell'Agenzia sono riassunti nei tredici titoli dei quindici riportati nel provvedimento.

Titolo I
Articolazione dell'Area manageriale e alte professionalità e dell'Area operativa - Funzioni

Titolo II
Assunzioni - Alimentazione dall'interno

Titolo III
Obblighi - Divieti - Incompatibilità - Responsabilità civile

Titolo IV
Orario di lavoro

Titolo V
Congedi - Aspettative

Titolo VI
Formazione professionale

Titolo VII
Sistema di valutazione

Titolo VIII
Sistema di avanzamento

Titolo IX
Assegnazioni - Trasferimenti - Incarichi - Distacchi - Collocamento a disposizione

Titolo X
Sanzioni disciplinari - Procedimento relativo

Titolo XI
Cessazione del rapporto d'impiego

Titolo XII
Personale a contratto e proveniente da altri enti

Titolo XIII
Trattamento economico

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato I.

 

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224

Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale. (21G00247)

 

(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 47)
Vigente al: 28 dicembre 2021

Titolo I

Articolazione dell'Area manageriale e alte professionalita' e
dell'Area operativa - Funzioni

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare,
istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo
«Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare,
gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare,
rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed
emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei
ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgano
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso
decreto-legge;
Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12, comma
1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare,
rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo
dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del
richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito
regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in
godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta
dell'equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di
responsabilita' rivestito;
Visti i regolamenti recanti la disciplina del personale di Banca
d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalita' e
all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore
della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio
2016 e del 28 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di
cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della
Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione agli articoli 12 e 17 del
decreto-legge, dettando la disciplina del contingente di personale
addetto all'Agenzia, anche tenuto conto delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e in deroga, in particolare, al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, mediante un assetto coerente con la missione
istituzionale, che consenta di disporre della necessaria dinamicita'
e modularita', nonche' al fine di assicurarne un pronto avvio nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita';
Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema di gestione del
personale analogo a quello previsto per i dipendenti di Banca
d'Italia, improntato ai criteri di flessibilita' e adattabilita',
tenuto anche conto delle specificita' dell'Agenzia e delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse
nazionale nello spazio cibernetico e delle caratteristiche di tale
ambito, connotato da particolare velocita' evolutiva ed esigenze di
rapida adattabilita';
Visto l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che
consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche
tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio
dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita'
di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto
disposto dall'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, al
rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario per il
funzionamento dell'Agenzia;
Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI
(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, delle
Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Personale di ruolo dell'Agenzia

1. Il personale di ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (di
seguito, «decreto-legge»), e' inquadrato nell'Area manageriale e alte
professionalita' e nell'Area operativa.
2. Nell'Area manageriale e alte professionalita', sovraordinata
all'Area operativa, e' inquadrato il personale appartenente ai
segmenti professionali di cui all'articolo 2.
3. Nell'Area operativa e' inquadrato il personale di cui
all'articolo 3.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, tutti i provvedimenti
concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del
Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale,
sentito il Vice Direttore generale.

 

Art. 2

Segmenti professionali dell'Area manageriale
e alte professionalita'

1. Nell'Area manageriale e alte professionalita' sono previsti i
seguenti segmenti professionali:
a) Direttore centrale (Principal director);
b) Direttore (Director);
c) Consigliere (Advisor);
d) Esperto (Expert).
2. A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attivita'
e una fascia stipendiale, articolata in piu' livelli economici.
3. I segmenti di Direttore centrale e Direttore corrispondono al
livello dirigenziale, rispettivamente, generale e non generale.

Art. 3

Area operativa

1. Nell'Area operativa sono previsti i seguenti segmenti
professionali:
a) Coordinatore (Supervisor);
b) Assistente (Assistant).
2. A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attivita'
e una fascia stipendiale, articolata in piu' livelli economici.

Art. 4

Funzioni del personale

1. Il personale dell'Area manageriale e alte professionalita'
svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo di Servizi
generali (di seguito Servizi) e Divisioni, di consulenza per il
Direttore generale, di gestione e sviluppo delle risorse umane, di
organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, logistiche e
tecnologiche dell'Agenzia. Nei casi previsti dalla normativa interna,
esercita i poteri di delega attribuiti e ha la rappresentanza
dell'Agenzia.
2. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore
centrale ricopre posizioni manageriali di vertice o incarichi
professionali richiedenti elevata expertise. In particolare:
a) ricopre ordinariamente la posizione manageriale di Capo
Servizio;
b) svolge, di norma in qualita' di responsabile, attivita' di
carattere ispettivo e di alta consulenza;
c) indirizza le attivita' di ricerca, studio, programmazione e
progettazione e ne verifica i risultati;
d) sovrintende a progetti o processi di rilievo strategico;
e) partecipa, di norma con ruoli di coordinamento, a organi
collegiali, commissioni e comitati interni;
f) ricopre incarichi esterni in sedi di alto livello, in ambito
nazionale e internazionale;
g) tiene i rapporti con gli Organi dell'Agenzia, con i vertici
dei Servizi e con esponenti di vertice di partner, autorita',
organismi esterni.
3. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore
ricopre posizioni manageriali rilevanti o incarichi professionali
richiedenti rilevante expertise. In particolare:
a) puo' ricoprire le posizioni manageriali di Vice Capo Servizio
o, altresi', quella di Capo Divisione di maggiore complessita';
b) svolge, anche in qualita' di responsabile, attivita' di
carattere ispettivo e di consulenza;
c) coordina attivita' di ricerca, studio, programmazione e
progettazione;
d) sovrintende a progetti o processi di particolare rilievo,
anche trasversali a piu' Servizi;
e) cura i rapporti con gli altri Servizi e con esponenti di
partner, autorita', organismi esterni e, all'occorrenza, con gli
Organi dell'Agenzia;
f) partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni;
g) ricopre incarichi esterni di rilievo in ambito nazionale e
internazionale.
4. Il personale inquadrato nel segmento professionale di
Consigliere svolge funzioni richiedenti elevata specializzazione e
puo' ricoprire posizioni manageriali. In particolare:
a) puo' coprire le posizioni manageriali di Capo Divisione e di
Vice Capo Divisione;
b) svolge, all'occorrenza in qualita' di responsabile, attivita'
di carattere ispettivo;
c) svolge e coordina attivita' di ricerca, studio, programmazione
e progettazione;
d) cura la supervisione di processi nell'ambito del Servizio e
partecipa a progetti o processi di rilievo, anche trasversali a piu'
Servizi dell'Agenzia;
e) cura i rapporti operativi con gli altri Servizi dell'Agenzia e
con partner, autorita', organismi esterni;
f) partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni;
g) ricopre incarichi esterni in ambito nazionale e
internazionale.
5. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Esperto:
a) svolge, all'occorrenza in qualita' di responsabile, attivita'
di carattere ispettivo, di analisi, ricerca, studio, programmazione e
progettazione;
b) cura il coordinamento di fasi di processi nell'ambito del
Servizio e partecipa a progetti o processi anche trasversali a piu'
Servizi dell'Agenzia;
c) tiene i rapporti operativi con le altre Divisioni del Servizio
cui e' assegnato e, all'occorrenza, con gli altri Servizi
dell'Agenzia e con l'utenza interna ed esterna;
d) partecipa a commissioni e comitati interni. Svolge,
all'occorrenza, incarichi esterni in ambito nazionale e
internazionale;
e) svolge incarichi connotati da particolari livelli tecnici e di
professionalita' connessi alle specifiche funzioni dell'Agenzia;
f) all'occorrenza puo' coprire la posizione manageriale di Vice
Capo Divisione.
6. Il personale dell'Area operativa inquadrato nel segmento
professionale di Coordinatore svolge i compiti di carattere operativo
piu' complessi, anche di portata trasversale a piu' articolazioni
dell'Agenzia. In particolare:
a) collabora ad attivita' di analisi, studio e ricerca;
b) svolge incarichi operativi, anche a rilevanza esterna - ad
esempio, di natura ispettiva ovvero in gruppi di lavoro - che
richiedano maggiore esperienza;
c) in conformita' agli indirizzi e alle istruzioni ricevuti,
collabora all'organizzazione del lavoro delle articolazioni
dell'Agenzia sovrintendendo alle relative lavorazioni;
d) svolge compiti di coordinamento all'interno delle
articolazioni dell'Agenzia, eventualmente assumendo la
responsabilita' di processi di lavoro o di sue fasi;
e) puo' essere destinatario di specifiche deleghe al compimento
di singoli atti ovvero al coordinamento di specifici settori
lavorativi.
7. Il personale dell'Area operativa inquadrato nel segmento
professionale di Assistente svolge i compiti di carattere operativo
relativi alle attivita' delle articolazioni dell'Agenzia cui e'
addetto e le connesse attivita' strumentali e di supporto. In
particolare:
a) svolge - secondo le direttive del Capo Servizio o del Capo
Divisione e in collaborazione subordinata con gli elementi dell'Area
manageriale e alte professionalita' e il personale appartenente al
segmento dei Coordinatori - le mansioni amministrative, contabili,
informatiche e tecniche e i compiti esecutivi di supporto al
funzionamento del Servizio e delle articolazioni dell'Agenzia;
b) supporta attivita' di analisi, studio e ricerca;
c) puo' essere destinatario di incarichi - anche ispettivi - di
ambito limitato e di specifiche deleghe al compimento di singoli
atti.
8. Le posizioni associate a ciascun segmento possono essere coperte
anche dal personale inquadrato nei segmenti superiori, in relazione
alla loro complessita'.

Art. 5

Funzioni di indirizzo e coordinamento

1. I dipendenti preposti a Servizi e Divisioni, ovvero incaricati
di coordinare gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori, aree
di lavoro, gruppi con compiti e risorse assegnati o processi
operativi hanno la preminenza gerarchica sui dipendenti addetti e sui
collaboratori.
2. Laddove non sussista un rapporto di preminenza in base al comma
che precede, il personale del segmento superiore ha la preminenza
gerarchica ed esercita le connesse funzioni di indirizzo e
coordinamento su quello dei segmenti inferiori.
3. L'esercizio delle funzioni ispettive prescinde da qualsiasi
rapporto di preminenza.

Art. 6

Conferimento di speciali incarichi

1. In relazione a specifiche esigenze di servizio, le funzioni
inerenti alla posizione di Capo Servizio e a quella di Capo Divisione
possono essere temporaneamente attribuite, a titolo di speciale
incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello cui
sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni,
soggetta a periodica rivalutazione, non attribuisce titolo
all'avanzamento al segmento superiore, ma e' considerata a tali fini
insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi
dell'articolo 57, comma 4.

Art. 7

Elenco del personale di ruolo

1. Nel secondo semestre di ogni anno l'Agenzia compila l'elenco del
personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del
decreto-legge, in servizio secondo la situazione al 1° luglio dello
stesso anno. Nell'elenco i dipendenti sono distribuiti per segmento
professionale, in ordine alfabetico con l'indicazione del livello
economico attribuito a ciascuno.

Titolo II

Assunzioni - Alimentazione dall'interno

Art. 8

Assunzioni

1. Le assunzioni sono disposte, mediante pubblico concorso, per
l'Area manageriale e alte professionalita' nei segmenti professionali
di Esperto e Consigliere di cui all'articolo 2 e, per l'Area
operativa, nei segmenti professionali di cui all'articolo 3.
2. Per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nei segmenti
di cui agli articoli 2 e 3, oltre ai requisiti generali di assunzione
previsti all'articolo 9, sono ammessi i soggetti in possesso dei
titoli e/o requisiti professionali, di ricerca o di studio,
curriculari e di expertise, di volta in volta previsti nel bando di
concorso, coerenti con il profilo da ricoprire. Per l'assunzione
nell'Area manageriale e alte professionalita' e' sempre richiesto
almeno il possesso di laurea magistrale o equivalente. Il personale
assunto viene inquadrato nell'Area, nel profilo e nel livello
economico specificati nel bando di concorso.
3. L'Agenzia si riserva di non procedere all'assunzione, ovvero di
procedere alla sua revoca, in caso di accertata mancanza dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. I vincitori di
concorso decadono dalla nomina ove rinuncino espressamente alla
stessa ovvero non prendano servizio, in mancanza di giustificati
motivi, entro il termine prescritto.
4. La definitivita' della nomina e' subordinata al compimento, con
esito favorevole, del periodo di prova previsto dall'articolo 11.

Art. 9

Requisiti generali

1. Ai fini della tutela della sicurezza nazionale e degli interessi
nazionali nello spazio cibernetico, possono essere assunti
nell'Agenzia i cittadini italiani che non abbiano tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare e che siano
in possesso, all'atto dell'assunzione, dei requisiti generali
richiesti dalle norme di legge e dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, il personale
deve, inoltre, aver tenuto condotta incensurabile e comunque non aver
adottato comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche
che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Art. 10

Preferenze

1. Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici
concorsi e' preferito, a parita' di merito, il candidato piu' giovane
di eta'.

Art. 11

Periodo di prova

1. Il personale assunto e' soggetto a un periodo di prova della
durata di 180 giorni. Ai fini del compimento di tale periodo si tiene
conto del servizio effettivamente prestato.
2. Al termine del periodo di prova, fatte salve diverse
disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio,
sentito il Capo della Divisione ove il dipendente e' addetto, formula
la proposta per la conferma o meno della nomina.
3. Il periodo di prova e' favorevolmente compiuto ove non pervenga
al dipendente diversa comunicazione entro due mesi decorrenti dalla
fine del mese in cui il periodo di prova si e' concluso. Gli elementi
che superano il periodo di prova sono confermati nel segmento
professionale in cui sono stati assunti e il servizio prestato e'
utile ai fini degli avanzamenti di livello e di segmento.
4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione
del rapporto d'impiego e il dipendente, ove non abbia aderito a forme
di previdenza complementare, ha titolo a un'indennita' di
liquidazione ragguagliata a un dodicesimo delle seguenti voci
retributive annue: stipendio, premio di presenza, indennita' di
residenza, indennita' di funzione parte base, premio individuale di
produttivita'. Ove si tratti di elemento gia' in servizio, e'
ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova e'
computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella
precedente posizione.

Art. 12

Alimentazione dall'interno - Passaggio di Area

1. L'Area manageriale e alte professionalita' e' alimentata anche
mediante concorsi interni, con cui si accede al segmento di Esperto.
2. Per l'accesso al segmento professionale di Esperto, l'Agenzia
indice un concorso, per un numero di posti determinato, cui possono
partecipare gli elementi dell'Area operativa, in possesso del
requisito di 5 anni di permanenza nell'Area operativa, i quali,
nell'ultimo anno, non siano stati destinatari di un provvedimento
disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto)
e che non abbiano riportato il giudizio di insufficienza ai sensi
dell'articolo 51.
3. Il concorso si articola in una prova scritta e in una orale; la
prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato, a scelta
del candidato, teso ad accertare il possesso delle conoscenze
specialistiche nelle discipline di interesse dell'Agenzia richieste
per l'espletamento delle funzioni proprie degli Esperti; la prova
orale, che comprende una prova di lingua inglese volta a verificarne
la conoscenza a un livello pari ad almeno intermedio secondo la
classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei
requisiti tecnico-professionali con riferimento alle medesime
discipline di interesse dell'Agenzia.
4. L'anno nel quale il dipendente ha subito un provvedimento
disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto),
ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51,
ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240
giorni, non e' considerato utile ai fini della maturazione del
periodo minimo di anzianita' di servizio di cui al comma 2.

Art. 13

Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge

1. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice
Direttore generale, e' stabilito il numero dei posti messi a
disposizione per il personale, appartenente a pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del
decreto-legge, da inquadrare nel ruolo del personale dell'Agenzia nel
limite del 50% della dotazione organica complessiva a seguito di
specifiche procedure selettive.
2. La selezione di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei
requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, e'
effettuata da una Commissione nominata dal Direttore generale,
composta dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, o da
un suo delegato, e da altri dipendenti appartenenti all'Area
manageriale e alte professionalita', mediante un colloquio che,
tenendo conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti
durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, sia volto a
verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dagli
specifici segmenti professionali. Ai componenti della Commissione di
cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
3. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono stabiliti gli ambiti
disciplinari oggetto della selezione, i criteri e i relativi punteggi
attribuibili, nonche' il termine per la presentazione delle
candidature.
4. Con provvedimento del Direttore generale, il personale
selezionato viene inquadrato nel segmento di destinazione al livello
economico pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito
all'atto dell'inquadramento.
5. Agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma
8, lettera b), del decreto-legge, fermo restando il possesso dei
requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, si procede
secondo le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4.

Titolo III

Obblighi - Divieti - Incompatibilita' - Responsabilita' civile

Art. 14

Obblighi

1. Il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' con
diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformita'
alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di
lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli
attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo
impartitegli. E' tenuto altresi' a mantenere in ogni circostanza un
comportamento conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
2. Il dipendente e' tenuto ad osservare il segreto nei termini di
cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge, e di quanto previsto
dalle direttive di cui al comma 1 e dai disciplinari dell'Agenzia.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente e', inoltre,
tenuto a osservare le misure disposte dall'Agenzia in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro di cui e' destinatario, nonche' a
promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione
delle misure anzidette da parte degli altri dipendenti.
4. Il dipendente deve inoltre:
a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra
l'esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali
compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza rispetto a
quelle normalmente svolte;
b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonche' il
recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate
comunicazioni d'ufficio;
c) dare notizia all'Agenzia di giudizi ed azioni che intenda
eventualmente promuovere nei confronti di terzi, o che siano promossi
da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti
attinenti al servizio;
d) dare comunicazione all'Agenzia degli interessi
economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°, comunque coinvolti
nell'attivita' o nelle decisioni inerenti all'ufficio, allorquando
siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo
apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello
svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene
dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonche' dal
compiere atti al riguardo.
5. I compensi e rimborsi di spesa corrisposti dallo Stato o da
altri enti o soggetti ai dipendenti dell'Agenzia per prestazioni rese
in tale qualita', su incarico, su designazione o su autorizzazione
dell'Agenzia, devono essere riversati alla stessa o incamerati
direttamente da questa, salvo fattispecie particolari valutate dal
Direttore generale.

Art. 15

Obblighi particolari

1. I responsabili delle articolazioni dell'Agenzia comunicano al
Capo del Servizio da cui dipendono le mancanze disciplinari e le
irregolarita' commesse dai dipendenti e dal personale che a qualsiasi
titolo presta servizio per l'Agenzia, nonche' ogni situazione di
incompatibilita' con le disposizioni che regolano l'attivita'
dell'Agenzia e il rapporto di impiego, a qualsiasi titolo prestato,
presso l'Agenzia.
2. I Capi dei Servizi interessati, dopo le valutazioni di
competenza, comunicano al Capo del Servizio responsabile delle
risorse umane le segnalazioni ricevute ai sensi del comma 1.
3. I responsabili delle articolazioni non inquadrate nei Servizi
provvedono a comunicare le mancanze, irregolarita' o incompatibilita'
di cui al comma 1 al Capo del Servizio responsabile delle risorse
umane.

Art. 16

Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei
dipendenti dell'Agenzia

1. Le presenti disposizioni si applicano al personale di ruolo, nel
rispetto dell'articolo 64 del Codice della proprieta' industriale di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. Fatti salvi i diritti morali inerenti i risultati della ricerca,
la titolarita' degli esiti e dei relativi diritti di sfruttamento, in
quanto derivanti da attivita' di ricerca autonoma, ricerca
collaborativa o ricerca commissionata, spettano all'Agenzia.
3. L'inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria
attivita' di ricerca con la dovuta diligenza e di perseguire con
scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Agenzia; ha altresi'
l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al
progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti; tale obbligo e'
esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo alle
ricerche stesse.
4. L'inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della
propria attivita', risultati della ricerca suscettibili di protezione
mediante ricorso a diritti di proprieta' intellettuale e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, fornendo
altresi' sollecita e completa informazione di tutte le circostanze ad
essi relative.
5. All'inventore o a piu' inventori in via solidale e' riconosciuto
un premio inventivo, consistente in una percentuale degli eventuali
ricavi percepiti dall'Agenzia in ragione dello sfruttamento
commerciale dell'invenzione ovvero in altro equo compenso
differentemente individuato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla
tutela dei prodotti dell'ingegno e delle altre invenzioni dei
dipendenti dell'Agenzia, al relativo procedimento di brevettazione,
nonche' al necessario processo utile alla valorizzazione dei
risultati della ricerca, si fa espresso rinvio all'apposito
disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice
Direttore generale.
7. Per i prodotti dell'ingegno e le invenzioni del personale di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge, si fa
espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore
generale, sentito il Vice Direttore generale.
8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e ai disciplinari di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave
mancanza, che potra' essere valutata anche ai fini disciplinari ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 e seguenti, nonche'
ai fini civili e penali.

Art. 17

Divieti

1. Al personale e' vietato di:
a) trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o
dalla conoscenza di informazioni di competenza dell'Agenzia,
acquisite in virtu' del ruolo ivi ricoperto;
b) svolgere attivita' comunque contraria agli interessi
dell'Agenzia o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;
c) avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori
delle esigenze di servizio o comunque delle specifiche prescrizioni
impartite;
d) allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
e) svolgere comunque attivita' lavorativa subordinata od
autonoma, sia pure occasionalmente, ovvero in periodi nei quali non
presti effettivo servizio. E' tuttavia consentita l'assunzione delle
cariche ricoperte nell'interesse dell'Agenzia, previa approvazione
del Direttore generale;
f) accettare cariche o incarichi di carattere continuativo, di
iniziare attivita', sia pure a titolo gratuito, senza darne
preventiva segnalazione all'Agenzia, nei casi previsti;
g) presentare istanze o reclami, se non per il tramite dei Capi
dei Servizi ovvero nelle altre forme stabilite dall'Agenzia;
h) intrattenere, laddove non espressamente autorizzati, rapporti
con i media in relazione ad attivita', fatti ed eventi di competenza
dell'Agenzia, ivi inclusi, in particolare, gli eventi e incidenti di
cybersicurezza e le situazioni di crisi.
2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 14, al personale
dipendente, o che presta comunque la propria opera in favore
dell'Agenzia, e' fatto divieto di esprimere posizioni in nome e/o per
conto dell'Agenzia laddove non espressamente autorizzato per
iscritto.

Art. 18

Responsabilita' civile

1. Il dipendente e' responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per
fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per
negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri
compiti.
2. L'Agenzia puo', in via cautelare, assoggettare a ritenuta la
retribuzione del dipendente, ovvero tutto quanto possa a lui
competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di
cessazione dal servizio, qualora la responsabilita' del dipendente
medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati da lui ammessi: cio'
indipendentemente da ogni altra azione che l'Agenzia ritenesse di
sperimentare per la tutela del proprio credito.
3. Ogniqualvolta la responsabilita' sia stata ammessa dal
dipendente, o accertata giudizialmente, e l'interessato non abbia
provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta,
l'Agenzia puo' esperire ogni azione per l'integrale recupero.

Titolo IV

Orario di lavoro

Art. 19

Orario settimanale di lavoro e
prestazione minima giornaliera

1. L'orario settimanale di lavoro e' fissato in 37 ore e 30 minuti,
di norma e' ripartito su cinque giorni dal lunedi' al venerdi'.
2. La prestazione lavorativa giornaliera del personale dei segmenti
professionali di Direttore centrale e Direttore si svolge, di
massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per
i Servizi o le articolazioni cui sono addetti, nel rispetto comunque
delle esigenze di servizio. Il restante personale e' tenuto a rendere
una prestazione minima giornaliera della durata di 6 ore e 30 minuti.
3. Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all'orario
settimanale devono essere autorizzate. Ove siano utilizzati permessi
da recuperare, la deficienza giornaliera o settimanale e' recuperata
mediante prestazioni aggiuntive da rendere o rese, rispettivamente,
nella medesima settimana ovvero in altre settimane del medesimo mese.
Il computo delle prestazioni, anche a fini retributivi, e' effettuato
con cadenza mensile al termine dell'ultima domenica del mese.
4. Ai fini del calcolo della durata dell'assenza giornaliera e dei
limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento
alla durata dell'orario teorico medio giornaliero, dato dall'orario
settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso e'
ripartito.
5. Ove per esigenze di servizio gli sia richiesto, il dipendente e'
tenuto a prestare la propria opera anche oltre la durata della
prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro.
Sono esentati dall'obbligo i dipendenti disabili che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, ovvero dall'articolo
21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' i
dipendenti con figli portatori di grave disabilita' ai sensi della
stessa legge.
6. Ove il personale fornisca prestazioni, non distribuite su turni
ai sensi dell'articolo 24, in ore notturne, nelle giornate di
festivita' infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le
prestazioni rese oltre le 5 ore), ha titolo al compenso orario di cui
all'articolo 106, e le prestazioni non sono computate ai fini e per
gli effetti dei commi 1 e 3. Ove dette prestazioni siano rese
nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una
giornata lavorativa, il dipendente ha titolo anche a un riposo di
pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione
lavorativa di detta giornata.
7. La durata media dell'orario settimanale di lavoro (dal lunedi'
alla domenica) per il personale dei segmenti professionali di
Consigliere e di Esperto e di quello dell'Area operativa non puo' in
ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro eccedenti il
normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilita'
attribuite, ai fini del calcolo della durata media e' assunto come
riferimento un periodo di 12 mesi.

Art. 20

Lavoro straordinario

1. Per il personale inquadrato nell'Area operativa, con riguardo
alle prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro, e'
stabilito il limite generale di 200 ore annue, oltre il quale viene
meno l'obbligo di effettuare le prestazioni medesime. In deroga a
tale limite, possono essere richieste prestazioni straordinarie fino
al limite legale delle 48 ore medie settimanali di cui all'articolo
19, comma 7.
2. Salvo quanto previsto in tema di banca delle ore e banca del
tempo, per le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro il
personale di cui al comma 1 ha titolo al compenso per lavoro
straordinario di cui all'articolo 107.

Art. 21

Flessibilita' in ingresso e intervallo pomeridiano

1. La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio tra le ore 7.30
e le ore 9.30.
2. Ai fini del calcolo delle assenze orarie in entrata, l'orario
iniziale della prestazione giornaliera e' fissato alle ore 8.00.
3. L'intervallo pomeridiano e' di norma della durata di 50 minuti.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo'
ridurre fino a 30 minuti l'intervallo previsto per il Servizio di
appartenenza, o ampliarlo fino a un massimo di 2 ore, nell'ambito
dell'arco orario 12.40 -14.40. Presso le articolazioni di pronta
reazione, per assicurare continuita' ai processi operativi, la
fruizione dell'intervallo pomeridiano avviene su due turni
predefiniti.

Art. 22

Presidio delle esigenze operative

1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze
operative e con riferimento al personale strettamente necessario a
tal fine, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore
generale, il Capo Servizio, ferma restando la fruizione delle
flessibilita' compatibili con le misure di presidio, puo' disporre:
a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in
ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di
flessibilita' in ingresso e della durata della prestazione minima
giornaliera;
b) la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario
12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio di
appartenenza.
2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di
rotazione tra il personale interessato.

Art. 23

Arco orario di normale operativita'

1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto
dall'articolo 24, e' resa nell'ambito dell'arco orario di normale
operativita' dei Servizi, fissata tra le 7.30 e le 18.45.
2. Eventuali prestazioni rese al di fuori dell'arco orario di
normale operativita' non sono utili a nessun fine, salvo che siano
formalmente richieste o autorizzate.

Art. 24

Turni e sfalsamenti

1. Per esigenze funzionali connesse ad attivita' da svolgere in via
continuativa in orari anche eccedenti l'arco di normale operativita',
le prestazioni lavorative possono essere distribuite su turni.
2. Le prestazioni lavorative del personale operante su turni sono
distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e
settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' di
15 minuti dell'inizio della prestazione lavorativa giornaliera, a
condizione che sia comunque assicurata la continuita' del servizio.
3. In relazione a specifiche esigenze organizzative relative a
determinate attivita', l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero
puo' essere sfalsato in anticipo o in posticipo di un'ora rispetto
alle ore 8.00.
4. Le prestazioni lavorative del personale operante su sfalsamenti
sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e
settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' in
entrata di 15 minuti. La durata dell'intervallo pomeridiano e' di 30
minuti.
5. Al personale chiamato a rendere le prestazioni lavorative su
turni spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all'articolo 108,
lettera c). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore
notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui
all'articolo 106, comma 1.
6. Al personale chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa
in sfalsamento e' riconosciuto il compenso di cui all'articolo 108,
lettera b).

Art. 25

Banca delle ore

1. La banca delle ore e' alimentata, su richiesta del dipendente,
con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di
lavoro settimanale rese, nell'arco 6.00 - 22.00, dal lunedi' al
venerdi'.
2. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate:
a) sotto forma di giornate di congedo o di permessi di durata
fino a cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di
semifestivita'), da fruire entro il mese di gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione;
b) su richiesta del dipendente, per compensare eventuali deficit
di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta
retributiva.
3. Alla scadenza del mese di gennaio dell'anno successivo a quello
di maturazione le ore non fruite, salvo che il dipendente chieda di
alimentare la banca del tempo, sono considerate, per l'Area
manageriale alte professionalita', ai fini del calcolo del premio di
presenza di cui all'articolo 101 e, per l'Area operativa, danno luogo
al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario di cui
all'articolo 107.

Art. 26

Banca del tempo

1. La banca del tempo e' una dotazione di ore utilizzabile a
integrazione dei congedi spettanti, nonche', a partire dal 62° anno
d'eta', in accompagnamento all'uscita.
2. La banca del tempo e' alimentata, nel limite massimo di 3300
ore:
a) con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza ai
20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, ove non fruiti nei termini previsti;
b) su richiesta del dipendente, entro il limite massimo di 200
ore annue, con le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di
lavoro rese, nell'arco 6.00 - 22.00 delle giornate feriali e feriali
non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle ore e
non fruite allo scadere del termine previsto.
3. La banca del tempo puo' essere utilizzata, a giornate intere, a
integrazione dei congedi spettanti:
a) nei limiti di 10 giorni l'anno, previo esaurimento del congedo
ordinario e della banca delle ore;
b) nei limiti di 10 giorni, quale congedo di paternita', da
fruire entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un
figlio.
4. A partire dal 62° anno d'eta', la banca del tempo puo' essere
utilizzata in accompagnamento all'uscita:
a) a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario e
della banca delle ore;
b) in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente
la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, secondo
modalita' da concordare con l'Agenzia.
5. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono
monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei
soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente
e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, e' riconosciuta
un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 e
sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della
cessazione.

Art. 27

Part-time

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Direttore generale
autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale («part-time») del personale di ruolo con almeno tre
anni di servizio effettivo, ove cio' sia compatibile con le esigenze
operative e tenuto conto delle situazioni di priorita' stabilite
dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua, in accordo con il
dipendente, la tipologia di part-time (orizzontale/verticale), la
durata del rapporto, il profilo orario, la durata della prestazione
minima giornaliera. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non e'
compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni.
3. Per il trattamento normativo, economico e previdenziale dei
rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina di cui
all'allegato A dell'appendice del regolamento del personale della
Banca d'Italia.

Art. 28

Lavoro delocalizzato

1. Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione
ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, con la fornitura degli
ordinari strumenti (PC portatile) da parte dell'Agenzia, al massimo
per una giornata a settimana (eventualmente divisibile in 2 mezze
giornate). La durata della prestazione lavorativa e' determinata
secondo il criterio di cui all'articolo 19, comma 4.
2. Il lavoro delocalizzato e' autorizzato, previa valutazione di
compatibilita' con le esigenze di servizio, tenuto conto delle
funzioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico dell'Agenzia, per lo svolgimento di attivita',
ordinariamente svolte dal dipendente, che presentino i seguenti
requisiti:
a) assenza di interdipendenze con processi operativi che
comportano la presenza sul posto di lavoro;
b) contenuto valutabile sul piano dei risultati.
3. Il lavoro a distanza non puo' determinare prestazioni
supplementari o straordinarie.

Art. 29

Reperibilita'

1. Il personale per il quale sia stabilito - con formale
comunicazione, di norma del Capo Servizio di appartenenza - un
obbligo di pronta reperibilita' e' tenuto a fornire in via preventiva
ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile
mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonche', in caso di
chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento,
ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire
tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione del Capo Servizio, il turno di
reperibilita' e' compreso:
a) in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di
lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo;
b) in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo
settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del
giorno successivo.
3. Per ogni turno di reperibilita' spetta il compenso di cui
all'articolo 108, lettera d).

Art. 30

Riposo giornaliero

1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il dipendente
puo' fruire di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore
consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi:
a) cambio turno;
b) casi eccezionali in cui il personale, per esigenze non
rinviabili, fornisca una prestazione, superiore alla minima
giornaliera, tale da incidere sul riposo giornaliero (ad esempio,
esigenze relative alla gestione di incidenti di sicurezza informatica
e situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza, in
occasione di lavorazioni urgenti, etc.).
3. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente e' accordato un
riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero
non goduta, da fruire nel piu' breve tempo possibile.
4. In caso di prestazioni rese nell'arco di tempo compreso tra le
ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al comma 3 sostituisce
quello spettante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
5. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di
reperibilita', le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche
non consecutive.

Art. 31

Riposo settimanale

1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che,
di regola, coincide con la domenica.
2. Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire
prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata
destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del
riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente
successive.
3. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro
ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da
fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate
lavorative immediatamente successive.
4. Per le prestazioni di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione la
maggiorazione dello stipendio di cui all'articolo 106, comma 2.

Art. 32

Festivita', semifestivita' e giornate feriali non lavorative

1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle
disposizioni di legge, compresa la festivita' dei Santo Patrono.
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il
31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio della
prestazione lavorativa, la durata della stessa e' di 5 ore. Tale
durata e' ridotta o aumentata proporzionalmente nei casi in cui
l'orario teorico medio giornaliero di cui all'articolo 19, comma 4,
sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti.
3. Al personale che svolga attivita' lavorativa in giorno festivo
ovvero, oltre la durata di cui al comma precedente, in giorno
semifestivo spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3,
lettera b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano
con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di
cui all'articolo 31.
4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in
cui il personale non e' normalmente tenuto a prestare servizio in
dipendenza della ripartizione dell'orario settimanale in cinque
giorni ai sensi dell'articolo 19, comma 1. Qualora le giornate
feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi,
al personale che svolga attivita' lavorativa in dette giornate spetta
il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b), fatta
eccezione per le prestazioni rese nei giorni semifestivi e non
eccedenti la durata di cui al comma 2, per le quali si applica quanto
disposto dall'articolo 101, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
26.

Titolo V

Congedi - Aspettative

Art. 33

Congedo ordinario

1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un
periodo di congedo nelle misure seguenti:
a) durante l'anno solare in cui e' avvenuta l'assunzione 2 giorni
lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in
servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni;
b) per gli anni successivi:
1) 23 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio fino a 4
anni;
2) 26 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i 4
anni e fino a 12 anni;
3) 30 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i 12
anni.
2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio si fa
riferimento alla data di assunzione presso l'Agenzia. Sono esclusi
dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonche' ogni
anzianita' convenzionale anche se utile per il trattamento di
quiescenza.
3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni
a partire dall'anno nel corso del quale maturano la relativa
anzianita' di servizio.
4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto
delle festivita' previste dall'articolo 32, delle giornate di riposo
settimanale di cui all'articolo 31 e di quelle non lavorative in
relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale.
5. L'infermita' che colpisca il dipendente durante il periodo di
congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata
immediatamente e resa accertabile. Resta fermo, in tal caso, il
diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al
termine della malattia.
6. Il congedo ordinario e' di norma fruito nel corso dell'anno nel
quale e' maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l'Agenzia
puo' rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da
parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne
il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il
rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto
nella circostanza.
7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20
giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003,
ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di
maturazione, confluiscono nella banca del tempo.
8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per
collocamento in disponibilita' o a disposizione ovvero per
adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o
affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di
eta' inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai
sensi degli articoli 37, comma 6, e 39, comma 1, ovvero per
sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i
detti provvedimenti e' ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i
mesi di assenza. Analoga riduzione e' applicata nei confronti degli
elementi che cessano nel corso dell'anno.
9. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del
congedo spettante al momento della cessazione non e' corrisposta
alcuna indennita'. Nei soli casi di morte e di cessazione per
inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali
periodi di congedo maturato e non goduto, e' riconosciuta
un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110
sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della
cessazione.
10. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo
le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese
intero.
11. In caso di semifestivita', l'utilizzo del congedo ordinario e'
correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.

Art. 34

Congedo straordinario retribuito - Permessi

1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale,
al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo
straordinario retribuito:
a) fino a 10 giorni di calendario complessivi nell'arco di un
anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di
matrimonio;
c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle
disposizioni di legge e di servizio;
d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio
come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorita' e
per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche,
amministrative, per il Parlamento europeo e nei referendum popolari
di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi di
allontanamento in relazione a malattie infettive di familiari, per
partecipare a concorsi banditi dall'Agenzia, per donazione di sangue,
per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonche' per
tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Agenzia
speciali disposizioni.
2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda
un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente puo'
fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e
cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita') -
entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) a valere
sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente
articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con
decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o
periodici presso strutture sanitarie, il dipendente puo' fruire,
sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del
presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30
minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in
permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere
(tre ore in occasione di semifestivita'). In ogni caso, i permessi
orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma 1, lettera
a), non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione,
le cinque giornate all'anno.
3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere
altresi' accordati permessi, di norma nel limite di due ore, da
recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario settimanale
di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile
previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.

Art. 35

Congedo straordinario per
festivita' soppresse. Permessi retribuiti

1. Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo a
sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario
retribuito. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego
nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni
di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di
servizio prestato nell'anno.
2. I giorni di congedo straordinario sono ridotti in proporzione ai
giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto
all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno.
3. A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a
permessi retribuiti per una durata massima di cinque ore giornaliere
(tre ore in occasione di semifestivita').

Art. 36

Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi

1. Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi ordinari e
straordinari da parte del personale addetto.
2. Il Capo Servizio puo' delegare la concessione dei congedi
ordinario e straordinario per festivita' soppresse nonche' dei
permessi orari.

Art. 37

Agevolazioni per motivi di studio

1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di laurea sono
esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l'orario
settimanale di lavoro e, ove la loro attivita' sia articolata su
turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovra'
essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami.
2. I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di
congedo straordinario retribuito per le giornate in cui devono
sostenere prove di esame.
3. Ai medesimi dipendenti e' accordato - una sola volta per ciascun
esame previsto dal piano di studi approvato dalla facolta' - un
ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella
giornata lavorativa precedente quella in cui e' prevista la prova di
esame.
4. Ai lavoratori‑studenti che sostengano l'esame per il
conseguimento della laurea e' accordato, in aggiunta ai congedi di
cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso di studi,
un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi.
5. Ai dipendenti di cui al comma 1 sono accordati, a richiesta,
permessi della durata di un'ora, da fruire non piu' di venti volte
per ciascun anno accademico e per il numero di anni - piu' due - di
corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti di ciascuna
facolta' universitaria.
6. I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un
congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario,
fruibile in non piu' di due periodi.
7. Il congedo di cui al comma 6 puo' essere fruito soltanto durante
il normale periodo accademico. In caso di contemporaneita' di
richieste da parte di piu' lavoratori studenti addetti al medesimo
Servizio volte ad ottenere il congedo in questione, la concessione
dei congedi e' comunque subordinata alla compatibilita' con le
esigenze di servizio.

Art. 38

Congedo per malattia del personale ordinario

1. Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia
nell'impossibilita' di prestare servizio e' posto in congedo per
malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non
puo' superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto
periodo di 90 giorni e' ridotto di altrettanti giorni per quanti il
dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito
di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti
l'inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma puo' essere
prolungato fino a un anno se trattasi di malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio.
3. I dipendenti sono tenuti a riversare all'Agenzia quanto venga
loro eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita'
giornaliera per inabilita' temporanea.

Art. 39

Assenze per malattia durante il periodo di prova

1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova il
dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera
retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta
alla meta' per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e
perdurando l'assenza, il dipendente medesimo e' collocato in congedo
straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.
2. Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per il
periodo di un anno con l'obbligo di riversare all'Agenzia quanto
eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita'
giornaliera per inabilita' temporanea.
3. Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio
dopo il periodo di cui ai commi 1 o 2 il rapporto d'impiego e'
risolto ed e' attribuito al dipendente medesimo il trattamento
previsto dall'articolo 12 in misura proporzionalmente corrispondente
alla durata del rapporto stesso.

Art. 40

Aspettativa per motivi di salute

1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'articolo
38, il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare
servizio e' collocato in aspettativa.
2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di
assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute
intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 38,
comma 1.
3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di
maturazione dei predetti 90 giorni di assenza - ha termine col
cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non puo'
protrarsi per un periodo superiore a due anni.
4. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha
titolo alla retribuzione nella misura integrale:
a) per i primi 12 mesi se ha anzianita' fino a 15 anni;
b) per i primi 18 mesi se ha anzianita' superiore a 15 anni.
5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le
anzianita' convenzionali riconosciute e i periodi di servizio
riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione
dell'anzianita' di laurea.
6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione
nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi
l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
7. Se la malattia e' riconosciuta dipendente da causa di servizio
la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per l'intera
durata del periodo di aspettativa.
8. Agli effetti della determinazione della durata massima del
periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o
piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro
di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio
attivo inferiore a 90 giorni.

Art. 41

Accertamenti sanitari

1. Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti
previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della
sicurezza del lavoro, il dipendente e' tenuto a sottoporsi agli
accertamenti medici che l'Agenzia disponga, a mezzo di strutture
sanitarie pubbliche, per accertarne l'idoneita' fisica al disimpegno
delle mansioni di sua competenza, ovvero delle altre che possono
essergli demandate ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilita'
di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza al
Servizio cui e' addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a
consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.
3. Le visite di controllo delle assenze per infermita' del
dipendente sono disposte dall'Agenzia a mezzo dei servizi sanitari
previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti
in materia, durante le fasce orarie di reperibilita', il dipendente
deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle
visite di controllo di cui al comma 2.

Art. 42

Rimborsi e indennizzi per malattie o
infortuni dipendenti da causa di servizio

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente e'
determinato dall'Agenzia, sulla base degli accertamenti medici
disposti, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, a seguito di
documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena
d'inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermita', indicando specificamente la natura dell'infermita'
stessa, le circostanze in cui si e' prodotta, le cause che l'hanno
determinata, nonche' ogni altro utile elemento di valutazione.
2. La riconducibilita' di successive infermita' a infortunio o
malattia gia' riconosciuti dipendenti da causa di servizio e'
determinata dall'Agenzia nei termini e secondo le modalita' indicati
al comma precedente.
3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da
causa di servizio, l'Agenzia rimborsa le spese di cura sostenute dal
dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a
carico del Servizio sanitario nazionale, o dell'INAIL, e
limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto, o
avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere, a carico del Servizio
sanitario stesso, dell'INAIL, o di altri enti o istituti
assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del
rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni
non obbligatorie che coprano la responsabilita' dell'Agenzia.
4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati
dall'Agenzia, previo accertamento da parte di propri organi
tecnico-sanitari del carattere di necessita' e idoneita' delle cure
effettuate dal dipendente, su esibizione della relativa
documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura
giudicata congrua dagli organi stessi.
5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una
invalidita' permanente di grado non inferiore al 6% secondo la
classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola
volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei
mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di
riconoscimento di cui ai precedenti commi. L'equo indennizzo e'
calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle
prestazioni di invalidita' corrisposte dal predetto Istituto,
assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media
tra la retribuzione effettiva annua spettante all'interessato e il
massimale retributivo applicato dall'Istituto assicuratore. Qualora
il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva,
viene considerata, per il calcolo dell'equo indennizzo,
esclusivamente quest'ultima. Dall'equo indennizzo e' detratto quanto
il dipendente riceva per legge dall'INAIL, sotto forma sia di
erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della
stessa secondo i criteri dell'INAIL, in quanto soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel
caso in cui l'invalidita' sia imputabile a responsabilita' civile
dell'Agenzia, dall'ammontare dell'equo indennizzo viene altresi'
detratto quanto il dipendente eventualmente percepisca dalla societa'
assicuratrice dell'Agenzia, laddove sia stata attivata un'apposita
polizza, a titolo di risarcimento del danno.
6. L'Agenzia si riserva la facolta' di sottoporre i dipendenti che
abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita
medico-specialistica con le modalita' indicate nell'articolo 41,
comma 1.

Art. 43

Assenze per adempimenti amministrativi

1. Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad
accertamenti sanitari disposti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo
41, comma 1, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante,
salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da
considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di
salute.

Art. 44

Tutela della maternita' e della paternita'

1. Durante i congedi di maternita' e di paternita', la retribuzione
e' corrisposta nella misura integrale.
2. Il congedo parentale di legge puo' essere fruito frazionatamente
a ore fino a un massimo di due mesi.
3. Durante il congedo parentale la retribuzione e' corrisposta
nelle seguenti misure:
a) 70% per i primi trenta giorni di assenza;
b) 50% per i successivi quaranta giorni;
c) 30% per il restante periodo.
4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo
annualmente:
a) alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni
di congedo, per figli di eta' non superiore a tre anni;
b) a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di eta'
compresa tra i tre e gli otto anni.

Art. 45

Aspettativa per assunzione di impieghi

1. Quando cio' sia riconosciuto d'interesse dell'Agenzia, con
provvedimento del Direttore generale i dipendenti possono essere
autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorita'
ed enti pubblici in Italia ovvero all'estero.
2. Il dipendente che assume l'impiego e' collocato in aspettativa
senza diritto a retribuzione.
3. Il collocamento in aspettativa e' disposto per un tempo
determinato e puo' essere prorogato alla scadenza. La revoca e'
disposta con provvedimento del Direttore generale.
4. Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al
personale in servizio.
5. Il provvedimento autorizzativo, il quale e' comunicato nel testo
integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita'
per l'assunzione degli impieghi.
6. I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi sono
computati ai fini del servizio utile per la previdenza complementare.

Art. 46

Aspettativa per la frequenza di corsi di studio

1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia
o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia
puo', a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere
collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a
retribuzione.

Art. 47

Aspettativa per motivi particolari

1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente
puo', a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo
di un anno.
2. Il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane provvede
sulla domanda entro 30 giorni e ha facolta', per ragioni di servizio
da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di
rinviarne l'accoglimento, ovvero di ridurre la durata
dell'aspettativa richiesta.
3. L'aspettativa puo', con provvedimento motivato, essere revocata
in qualunque momento per ragioni di servizio.
4. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a
retribuzione.

Art. 48

Validita' dei periodi di congedo e di aspettativa

1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per
motivi di salute o per la frequenza di corsi di studio sono computati
per intero ai fini degli avanzamenti.
2. Non sono computabili ai fini indicati al comma 1 i periodi di
aspettativa per motivi particolari; in tali casi il tempo trascorso
nella posizione di aspettativa e' dedotto dall'anzianita' di
servizio.

Titolo VI

Formazione professionale

Art. 49

Formazione e sviluppo professionale

1. L'Agenzia programma annualmente un'offerta di iniziative per
l'inserimento, la formazione e lo sviluppo professionale del
personale. L'offerta formativa assicura il potenziamento qualitativo
del personale sia in termini di conoscenze specialistiche che di
capacita' comportamentali e manageriali per consentire a ciascuno di
assolvere al meglio alle responsabilita' e ai compiti affidati o
attribuibili ai sensi della presente normativa. Ciascun dipendente,
utilizzando le opportunita' offerte dalla formazione, e' parte attiva
del proprio sviluppo professionale per assicurare un impiego proficuo
all'interno dell'organizzazione lungo tutta la vita lavorativa.
2. I Capi dei Servizi e delle Divisioni dell'Agenzia hanno la
responsabilita' dello sviluppo e dell'aggiornamento professionale del
personale e intraprendono le iniziative necessarie nei confronti dei
singoli addetti. A tal fine:
a) contribuiscono alla definizione dell'offerta formativa annuale
dell'Agenzia, individuando le priorita' di intervento correlate alle
innovazioni e ai cambiamenti organizzativi, e svolgono un'azione di
impulso e monitoraggio sulla crescita professionale del personale
addetto agli stessi;
b) con cadenza annuale, definiscono d'intesa con ciascun addetto
le iniziative di sviluppo nel quadro di percorsi di crescita
professionale delle persone, tenendo anche conto delle indicazioni
rinvenienti dal sistema di feedback;
c) curano l'ampliamento delle competenze delle persone per
favorire lo sviluppo di professionalita' integrate, anche promuovendo
la rotazione del personale tra le unita', laddove funzionale alle
esigenze istituzionali dell'Agenzia;
d) favoriscono nei propri collaboratori l'acquisizione di una
visione d'insieme sull'evoluzione delle funzioni dell'Agenzia, anche
attraverso riunioni periodiche del personale addetto per l'analisi
dei principali sviluppi delle attivita' svolte, e promuovono
l'utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi evolutivi,
operativi e applicativi delle funzioni disimpegnate dai medesimi
Servizi e Divisioni.

Titolo VII

Sistema di valutazione

Art. 50

Sistema di valutazione

1. Gli obiettivi assegnati ai Capi dei Servizi sono definiti
nell'ambito della pianificazione strategica dell'Agenzia, adottato
dal Direttore generale sentito il Vice Direttore generale.
2. Per il personale inquadrato nei segmenti professionali di
Direttore, Consigliere ed Esperto, nell'ambito delle funzioni a
ciascuno demandate, il Capo diretto individua, propone e assegna
annualmente obiettivi volti a orientare la crescita professionale e
stimolare il miglioramento delle prestazioni, assicurando specifici
momenti di confronto infra-annuali, al fine di realizzare una
gestione attiva e partecipativa del personale.
3. Il Capo diretto e' il Capo della Divisione, per il personale
addetto alla stessa, ovvero il Capo Servizio, per i Capi delle
Divisioni e per il restante personale del Servizio. Il Direttore
generale e il Vice Direttore generale per il personale
rispettivamente a diretto riporto.
4. Il Capo diretto, sentito il proprio vice dove presente, valuta
il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso al
Servizio o alla Divisione di appartenenza e restituisce al termine
dell'anno il feedback sulla prestazione di ciascun collaboratore.
5. Nel valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il
contributo reso, il Capo diretto tiene conto di rilevanti periodi di
assenza registratisi nell'anno solare e di sopravvenute situazioni di
fatto che ne abbiano reso piu' difficoltoso il conseguimento. Per
personale dell'Area operativa il Capo diretto valuta il contributo
reso dal dipendente nello svolgimento delle attivita' del Servizio o
dell'articolazione di appartenenza e il livello di competenze
dimostrato nello svolgimento delle attivita' assegnate. Qualora il
dipendente sia stato assente nell'anno per periodi complessivamente
superiori a 240 giorni, il Capo diretto, ove ritenga che non vi siano
i presupposti per tale valutazione, puo' non restituire il feedback.

Art. 51

Giudizio di insufficienza

1. Il Capo del Servizio, sulla base delle indicazioni del Capo
Divisione, redige una circostanziata relazione di insufficienza
qualora il dipendente appartenente all'Area manageriale e alte
professionalita', oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati,
abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente
all'articolazione di appartenenza. Analogamente avviene per il
personale dell'Area operativa che abbia fornito un contributo
all'articolazione di appartenenza del tutto insoddisfacente.
2. Sulla base di tale relazione, il Capo del Servizio responsabile
delle risorse umane attribuisce il giudizio motivato di insufficienza
- con gli effetti di cui all'articolo 54 e, alle condizioni ivi
previste, all'articolo 88 - che viene portato a conoscenza del
dipendente dal Capo del Servizio.
3. Il dipendente puo' proporre ricorso scritto e motivato al
Direttore generale contro il giudizio di insufficienza entro 20
giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il Capo del Servizio, sentito il Capo diretto del ricorrente,
formula le proprie osservazioni scritte.

Art. 52

Partecipazione a gruppi di lavoro e ispettivi

1. Il coordinatore del gruppo di lavoro formalizzato di durata non
inferiore a sei settimane, al termine dei lavori, restituisce un
feedback sulla performance ai membri ai quali sia stato richiesto un
impegno stabile e continuativo e per i quali disponga di elementi
sufficienti a valutarne il contributo. Tale feedback e' comunicato
anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo
del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.
2. Il Capo gruppo ispettivo restituisce un feedback sulla
performance ai membri del gruppo con i quali abbia svolto incarichi
di ispezione di durata non inferiore a sei settimane. Tale feedback
e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse
umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei
membri del gruppo.

Art. 53

Feedback sui comportamenti manageriali

1. Annualmente i Capi dei Servizi e delle Divisioni, nei limiti e
secondo le modalita' definite dal Direttore generale, sentito il Vice
Direttore generale, ricevono un «feedback» sui comportamenti
manageriali. Il feedback viene formulato in forma anonima, dai
rispettivi collaboratori diretti.

Titolo VIII

Sistema di avanzamento

Art. 54

Sistema di avanzamento - Criteri generali

1. Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento
professionale e di livello economico.
2. Il passaggio al segmento professionale superiore a quello di
inquadramento nell'Area manageriale e alte professionalita' richiede
il possesso dei requisiti individuati al presente articolo:
a) da Esperto a Consigliere: almeno il livello 3, ovvero la
permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto;
b) da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno 3
livelli maturati nel segmento di Consigliere.
3. Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di
Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente.
La progressione all'interno del segmento professionale di
inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico
immediatamente superiore a quello posseduto.
4. L'anno nel quale il dipendente e' stato destinatario di un
provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura
(rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai
sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di
servizio eccedenti i 240 giorni non e' considerato ai fini della
permanenza nel livello e nel segmento.
5. Il dipendente non e' esaminabile per alcun avanzamento nell'anno
successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza
nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 69, comma 3.

Art. 55

Passaggi di livello economico

1. L'attribuzione del livello economico superiore riconosce
l'incremento stabile di qualificazione professionale raggiunto dal
dipendente sulla base della complessiva performance, apprezzata in
chiave comparativa all'interno del Servizio d'appartenenza, come
risulta:
a) per il personale dell'Area manageriale e alte
professionalita':
1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati,
tenuto anche conto della loro complessita';
2) dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento degli
incarichi affidati;
3) dai feedback resi da altri soggetti;
4) dal contributo complessivo fornito al Servizio
d'appartenenza;
b) per il personale dell'Area operativa:
1) dal contributo complessivo fornito al Servizio
d'appartenenza;
2) dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento delle
attivita' assegnate.
2. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Direttore
centrale e Direttore, dopo un anno di permanenza nel livello, possono
conseguire il passaggio al livello economico successivo in presenza
di una performance particolarmente positiva.
3. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di
Consigliere, di Esperto, Coordinatore e Assistente possono conseguire
il passaggio di livello economico in tempi compresi tra 1 e 3 anni di
permanenza nel livello. In particolare, il livello economico puo'
essere attribuito:
a) al primo anno, in presenza di performance di particolare
rilievo;
b) al secondo anno, in presenza di una performance positiva nel
biennio.
4. Al terzo anno di permanenza, il livello economico viene
attribuito ai dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di
Consigliere e di Esperto che non hanno conseguito progressioni nel
biennio precedente, purche' nell'anno abbiano raggiunto almeno una
parte degli obiettivi assegnati; e' altresi' attribuito ai dipendenti
dei segmenti di Coordinatore e Assistente ove abbiano reso un
contributo almeno sufficiente al Servizio di appartenenza.
5. Dall'attribuzione dei passaggi di livello sono esclusi i
dipendenti che nello stesso anno abbiano conseguito l'avanzamento di
segmento.
6. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice
Direttore generale, per ciascun segmento di inquadramento vengono
stabilite, in linea con quanto previsto dalla disciplina della Banca
d'Italia, le percentuali minime di passaggi di livello da riconoscere
al personale al primo e al secondo anno di permanenza, addetto ai
Servizi, alle articolazioni a diretto riporto nonche' al personale
distaccato.

Art. 56

Competenza ad attribuire i passaggi di
livello economico

1. I passaggi di livello economico del personale del segmento di
Direttore centrale e Direttore sono attribuiti dal Direttore
generale.
2. I passaggi di livello economico del personale degli altri
segmenti addetto ai Servizi sono assegnati dal Capo Servizio, sentito
il Vice Capo Servizio e i Capi delle Divisioni di appartenenza.
3. I passaggi di livello economico del personale addetto ad
articolazioni poste alle dirette dipendenze del Direttore sono
attribuiti dal Direttore generale.
4. I passaggi di livello economico del personale addetto ad
articolazioni poste alle dirette dipendenze del Vice Direttore
generale sono attribuiti dal Direttore generale, sentito il Vice
Direttore generale.
5. I passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti
sono attribuiti dal Capo del Servizio responsabile delle risorse
umane, tenuto conto dei riferimenti resi dai medesimi enti e dal Capo
del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via
prevalente.

Art. 57

Passaggi di segmento professionale

1. Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il
possesso della qualificazione professionale richiesta per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento.
2. I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono
disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della
valutazione dell'attivita' lavorativa del dipendente, effettuata
secondo modalita' e criteri predeterminati dal Direttore generale.
3. Per il passaggio al segmento di Consigliere e di Direttore la
verifica e' effettuata, nei confronti di coloro i quali avanzino la
propria candidatura, dal Comitato di cui all'articolo 58, comma 2,
secondo criteri omogenei per l'intera Agenzia, predeterminati dal
Direttore generale e comunicati agli interessati, valutando i singoli
in comparazione con gli altri elementi inquadrati nel segmento. La
verifica e' effettuata sulla base:
a) della storia professionale maturata nel segmento di
provenienza;
b) del possesso delle caratteristiche necessarie per l'esercizio
dei ruoli manageriali/professionali propri del segmento professionale
superiore.
4. La copertura di una posizione organizzativa riferibile al
personale del segmento superiore e' considerata, insieme al
complessivo profilo professionale del dipendente, nell'ambito della
prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione
dell'incarico.
5. Per il passaggio al segmento di Coordinatore la verifica e'
effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 58, comma 3,
mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad accertare
il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali
propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle funzioni e
all'organizzazione dell'Agenzia.

Art. 58

Competenze ad attribuire i passaggi di segmento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, i
passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono
disposti dal Direttore generale.
2. I passaggi ai segmenti professionali di Direttore e di
Consigliere sono disposti dal Direttore generale, sulla base
dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un Comitato,
presieduto dal Vice Direttore generale e composto dai Capi dei
Servizi.
3. I passaggi al segmento professionale di Coordinatore sono
disposti dal Direttore generale sulla base della graduatoria di
merito redatta da una Commissione nominata dal Direttore generale e
composta da dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte
professionalita'. Ai componenti della Commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati.

Art. 59

Rientro da periodi di aspettativa

1. All'atto del rientro in servizio del personale in aspettativa
per assunzione di impieghi, l'Agenzia:
a) opera la ricostruzione di carriera, riconoscendo un passaggio
di livello economico per ogni due anni, di cui almeno uno trascorso
in aspettativa. A fronte di performance particolarmente
significative, l'Agenzia puo' attribuire un livello aggiuntivo per
ogni 3 anni, di cui almeno due trascorsi in aspettativa;
b) valuta l'esperienza acquisita nella posizione ricoperta, anche
ai fini dell'eventuale passaggio al segmento professionale superiore.
2. Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per i quali
sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono considerati
ai fini della permanenza nel livello per gli effetti di cui
all'articolo 55.
3. Ai fini dell'applicazione della ricostruzione di carriera, i
periodi di aspettativa per assunzione di impieghi superiori a 240
giorni sono considerati come anni interi.

Titolo IX

Assegnazioni - Trasferimenti - Incarichi - Distacchi - Collocamento a
disposizione

Art. 60

Assegnazioni, trasferimenti e incarichi

1. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso l'Agenzia
presta la propria attivita' presso i Servizi, le sedi secondarie,
nonche' in qualsiasi altra articolazione o altri luoghi di lavoro ai
quali sia assegnato, o destinato in temporanea missione, in relazione
alle esigenze dell'Agenzia.
2. L'attribuzione delle posizioni organizzative di Capo Servizio,
Vice Capo Servizio, Capo Divisione e Vice Capo Divisione avviene in
via ordinaria mediante la procedura di «vacancy». Al fine di
garantire la rotazione degli incarichi manageriali, il Direttore
generale puo' disporre l'attribuzione diretta della posizione
manageriale.
3. La copertura delle posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e di
Capo Divisione e Vice Capo Divisione ha una durata di quattro anni,
prorogabile di altri due.
4. A fronte di motivate esigenze organizzative o gestionali, la
durata dell'incarico puo' essere ulteriormente prorogata.

Art. 61

Attribuzione delle posizioni organizzative
mediante vacancy

1. Le posizioni da attribuire mediante «vacancy» sono
preventivamente rese note con appositi avvisi recanti indicazione
delle principali responsabilita' connesse alla posizione, dei livelli
di inquadramento e dei requisiti professionali e manageriali per
partecipare.
2. Con provvedimento del Direttore generale, vengono disciplinati i
casi nei quali la valutazione del Comitato di cui al comma 3 puo'
essere integrata con una verifica del possesso delle capacita'
manageriali, effettuata da una societa' di consulenza esterna.
3. La valutazione delle candidature e' effettuata da un Comitato di
quattro membri, presieduto dal Vice Direttore generale, e composto
dal responsabile delle risorse umane e da altri due membri
individuati dall'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche
specifiche della posizione da ricoprire. Al termine dei lavori, il
Comitato sottopone al Direttore generale una proposta per
l'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico.
4. Gli esiti delle selezioni sono portati a conoscenza di tutto il
personale.
5. Ove rimangano posizioni scoperte (perche' inoptate o per
mancanza di candidature idonee), potra' essere riaperta la selezione,
ampliando la platea del personale potenzialmente interessato, ovvero
si procedera' al conferimento d'ufficio dell'incarico.

Art. 62

Mobilita' professionale

1. La mobilita' non connessa all'attribuzione di posizioni
organizzative avviene tramite il c.d. «job posting», ovvero mobilita'
d'ufficio.
2. Per esigenze professionali chiaramente individuate si ricorre,
di norma, al «job posting». I profili professionali ricercati
mediante «job posting» sono preventivamente pubblicati, con
indicazione dei contenuti del lavoro da svolgere e dei requisiti
richiesti.
3. In presenza di motivate esigenze personali, e valutate le
esigenze di servizio, l'Agenzia puo' disporre, a domanda del
dipendente, un diverso utilizzo.

Art. 63

Distacchi

1. Nell'interesse dell'Agenzia e con delibera del Direttore
generale, i dipendenti, previo consenso, possono essere distaccati
presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a mansioni
particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali,
sia pure derivanti da tariffe professionali. La revoca del distacco
e' disposta con provvedimento del Direttore generale. Per tutto il
periodo trascorso in tale posizione, i dipendenti sono considerati in
servizio ad ogni effetto.
2. Con provvedimento del Direttore generale puo' essere disposto,
con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso
Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato
richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Per il
periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo,
salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento
economico a carico dell'Agenzia. In ogni caso, allo stesso non
competono la gratifica, la maggiorazione dell'indennita' di funzione,
il premio di presenza, nonche' i compensi e le indennita' collegati a
specifiche mansioni o prestazioni.
3. I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del precedente
comma sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.
4. Il provvedimento, che e' comunicato al dipendente, stabilisce
ogni altra condizione e modalita' di attuazione del distacco.

Art. 64

Collocamento a disposizione

1. Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo del
dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Agenzia,
puo' essere collocato a disposizione, con provvedimento del Direttore
generale, per un periodo di tempo non superiore a un anno,
conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione.
2. Tale periodo e' computato per intero ai fini degli avanzamenti.

Titolo X

Sanzioni disciplinari - Procedimento relativo

Art. 65

Sanzioni disciplinari

1. Per violazione dei suoi doveri, il dipendente e' soggetto alle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura (rimprovero scritto);
b) la riduzione della retribuzione;
c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei
mesi;
d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad
un anno;
e) la destituzione.
2. Al dipendente che, per la prima volta nel corso di un biennio,
si astenga dal lavoro in violazione delle previsioni della legge 12
giugno 1990, n. 146, e della disciplina di attuazione definita
congiuntamente alle rappresentanze del personale, anche tenuto conto
delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello
spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, e' inflitta la sanzione
disciplinare della multa. Tale sanzione e' pari:
a) a quattro ore di retribuzione, per adesione a uno sciopero
proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata
o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni;
b) all'intero trattamento economico giornaliero, in tutti gli altri
casi.
3. Per le successive violazioni delle previsioni di cui al
precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il
sistema di sanzioni di cui al comma 1, ad eccezione della
destituzione.
4. L'irrogazione della multa di cui al comma 2 non produce gli
effetti normativi collegati alle altre sanzioni disciplinari e non
assume rilievo ai fini dell'istituto della recidiva di cui
all'articolo 72.
5. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di
richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio.

Art. 66

Censura (rimprovero scritto)

1. La censura (rimprovero scritto), consistente in una
dichiarazione di biasimo scritta e motivata, viene inflitta al
dipendente per lievi trasgressioni ai suoi doveri.

Art. 67

Riduzione della retribuzione

1. La riduzione della retribuzione e' inflitta per:
a) violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 14;
b) tolleranza di irregolarita' in servizio, atti di indisciplina,
contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente;
c) violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato
danno all'Agenzia o a terzi;
d) non aver adempiuto con regolarita' alle obbligazioni assunte;
e) inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti
dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche
sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravita', non
siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli
del presente Titolo.
2. La riduzione della retribuzione e' inflitta, in misura non
superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo
massimo di sei mesi.

Art. 68

Sospensione dal servizio
e dalla retribuzione fino a sei mesi

1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi
e' inflitta:
a) per maggiore gravita' dei fatti punibili con la sanzione della
riduzione della retribuzione;
b) per abuso di autorita' o di fiducia;
c) per atti di insubordinazione;
d) per denigrazione dell'Agenzia o dei dipendenti;
e) per omessa segnalazione all'Agenzia di fatti illeciti
concernenti l'Agenzia e di cui il dipendente venga a conoscenza in
relazione alle mansioni espletate;
f) per inosservanza di divieti o per violazione dei doveri che
abbiano arrecato danno all'Agenzia o ne abbiano compromesso gli
interessi, anche non patrimoniali.
2. Il periodo di sospensione e' dedotto dal computo dell'anzianita'
di servizio. L'anno nel quale e' irrogata la sanzione non e'
considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con
gli effetti di cui all'articolo 54.

Art. 69

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
oltre sei mesi e fino a un anno

1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi
e fino a un anno e' inflitta per maggiore gravita' dei fatti,
punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a
sei mesi, indicati dall'articolo 68, comma 1, lettere da a) a f).
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi
e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste dall'articolo 68,
comma 2, puo' comportare l'assegnazione ad altre unita' operative.
3. Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la
non esaminabilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 5, si protrae per
un ulteriore anno.

Art. 70

Assegno alimentare

1. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e'
concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto e
non superiore alla meta' del trattamento economico, esclusi i
compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione
del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni. Per
il personale deceduto, l'assegno alimentare viene attribuito per
l'intero mese in cui e' avvenuto il decesso.

Art. 71

Destituzione

1. La destituzione e' inflitta per:
a) particolare gravita' dei fatti punibili con la riduzione della
retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale;
c) violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni
che abbia portato grave pregiudizio all'Agenzia;
d) gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o
di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di proprieta'
dell'Agenzia o da questa detenuti o ad essa destinati, ovvero per
connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;
e) richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a
lavori eseguiti o da eseguire o ad affari trattati per ragioni di
ufficio, o nei quali il dipendente abbia potuto intromettersi
valendosi della propria condizione, ovvero per procacciamento o
promessa di indebiti benefici a terzi in relazione ad affari
dell'Agenzia;
f) grave abuso di autorita' o fiducia;
g) gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o
commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
h) condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi
anche precedentemente all'assunzione che rendano incompatibile la
permanenza del dipendente in servizio;
i) mancata ottemperanza, entro il termine di 15 giorni, alla
diffida dell'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilita'
di cui all'articolo 17, lettera f).

Art. 72

Recidiva

1. Al dipendente che incorre in un'infrazione disciplinare dopo
essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione della
stessa specie puo' essere inflitta la sanzione immediatamente piu'
grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 73

Applicazione di sanzione meno grave

1. Il Direttore generale, eventualmente in considerazione di quanto
prospettato dalla Commissione di disciplina, puo' infliggere la
sanzione immediatamente meno grave di quella applicabile, ai sensi
del presente Titolo, per la mancanza di cui il dipendente sia stato
riconosciuto colpevole a seguito di procedimento disciplinare.
2. Ove la sanzione immediatamente meno grave sia costituita dalla
riduzione della retribuzione ovvero dalla sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, la sanzione medesima deve essere inflitta nella
misura massima prevista, rispettivamente, dagli articoli 67, 68 e 69.

Art. 74

Procedimento disciplinare - Contestazione
degli addebiti e deduzioni del dipendente

1. Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari
debbono essere contestate al dipendente.
2. La comunicazione delle contestazioni e' effettuata mediante
consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne
rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da
attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna.
3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la
comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori
formalita', trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento o altre modalita'
equivalenti, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a
norma dell'articolo 14, comma 4, lettera b).
4. Il dipendente puo' presentare deduzioni scritte in merito alle
contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione.
Tale termine puo' essere prorogato, su richiesta motivata del
dipendente, per non piu' di cinque giorni.
5. Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina e'
sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare,
dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento
professionale.
6. Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'articolo 79,
comma 1, la contestazione degli addebiti deve intervenire
tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione
cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreche' il procedimento
disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma 1, il
dipendente sospeso puo' chiedere che il procedimento sia definito
entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta.
Il provvedimento di diniego, motivato, e' comunicato al dipendente.

Art. 75

Definizione del procedimento disciplinare

1. Conclusa l'istruttoria, quando non sia stata iniziata nei
confronti del dipendente azione penale per i medesimi fatti oggetto
di contestazione - nel quale caso il procedimento disciplinare e'
sospeso fino all'esito di quello penale - e ove si ritenga che i
fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura, si
addiviene all'adozione del relativo provvedimento.
2. Ove, invece, si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili
con sanzioni di maggiore gravita', l'Agenzia convoca la Commissione
di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni
prima, al fine di consentirgli di prendere visione e, qualora lo
richieda, di trarre copia degli atti del procedimento. Nella stessa
circostanza il dipendente e' invitato a comunicare per iscritto,
almeno cinque giorni prima della seduta, se intenda esporre
personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero designare,
indicandone contestualmente il nominativo, un dipendente appartenente
alle rappresentanze del personale, ovvero un altro dipendente
dell'Agenzia, dal quale l'interessato voglia farsi assistere.
3. Almeno cinque giorni prima della seduta l'interessato puo'
comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
4. L'interessato ovvero il rappresentante dell'associazione
sindacale, ovvero il dipendente, da cui lo stesso si fa assistere
possono presentare, al termine dell'audizione di cui al comma 2,
innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle
argomentazioni svolte nel corso dell'audizione medesima.
5. In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento
al dipendente interessato e trova applicazione l'articolo 80, comma
1.

Art. 76

Estinzione del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta
sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno
dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare
eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue
il procedimento disciplinare.

Art. 77

Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Direttore generale,
sentito il parere della Commissione di disciplina per le sanzioni
previste dall'articolo 65, comma 1, lettere da b) a e).
2. I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo
integrale e con le modalita' di cui all'articolo 74, al dipendente.
L'esito del procedimento e' altresi' comunicato al dipendente
appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui
lo stesso si sia fatto assistere.

Art. 78

Commissione di disciplina

1. La Commissione di disciplina, nominata dal Direttore generale,
e' composta ordinariamente dal Vice Direttore generale, che la
presiede, dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e da
tre membri scelti tra gli appartenenti ai segmenti professionali di
Direttore centrale o Direttore.
2. Svolge mansioni di segretario un dipendente appartenente ai
suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice
segretario.
3. I membri della Commissione devono avere in ogni caso posizione
pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da
uno dei membri effettivi appartenenti al segmento piu' elevato, il
Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e' sostituito da
chi ne fa le veci, gli altri membri effettivi sono sostituiti da
membri supplenti.
5. Alle riunioni della Commissione interviene il responsabile della
funzione affari giuridico-legislativi dell'Agenzia, o chi ne fa le
veci, in qualita' di consulente e senza diritto di voto.
6. Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti
che siano o siano stati tra loro coniugi ovvero siano tra loro
parenti o affini di primo e secondo grado.
7. Non possono partecipare alle sedute della Commissione i
componenti che:
a) si trovino, con il dipendente sottoposto a procedimento, nei
rapporti di cui al comma precedente;
b) siano creditori o debitori del dipendente sottoposto a
procedimento ovvero del coniuge o dei suoi figli;
c) siano essi o i loro congiunti di cui al comma precedente gli
offesi dall'infrazione disciplinare;
d) siano addetti al medesimo Servizio di appartenenza del
dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. L'essere sottoposto a procedimento disciplinare costituisce
causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della
Commissione.
9. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di
tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, con il voto
di tutti i componenti, e secondo le modalita' procedurali stabilite
dal Presidente.
10. Nei casi in cui, per due volte consecutive, si verifichi
l'impossibilita' di valida costituzione della Commissione a termini
del comma precedente, per la sostituzione dei membri mancanti si
procede al rinnovo della Commissione stessa.
11. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati.

Art. 79

Sospensione cautelare dal servizio
e dalla retribuzione

1. Il dipendente puo', per gravi motivi, essere sospeso dal
servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare o
anche prima che esso abbia avuto inizio.
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione puo' essere
parimenti adottata a carico del dipendente sottoposto ad azione
penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave.
3. In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento
penale, rimanendo peraltro in facolta' dell'Agenzia di decidere la
riammissione in servizio del dipendente anche nel corso del
procedimento stesso sulla base della prima o delle successive
sentenze che lo riguardano.
4. L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione cautelare
non esclude la possibilita' di iniziare il procedimento disciplinare
e non implica apprezzamento favorevole ai fini dell'esito del
procedimento stesso, ne' comporta gli effetti di cui agli articoli
80, comma 1, e 83, comma 1.
5. Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare,
arresti domiciliari, alla misura cautelare della sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o ad altre misure
cautelari previste dalla legge, che rendano impossibile il normale
svolgimento della prestazione, e' sospeso dal servizio e dalla
retribuzione per tutta la durata delle predette misure.
6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo e' concesso
l'assegno alimentare previsto dall'articolo 70. Il dipendente
medesimo e' altresi' sospeso dall'esame ai fini dei passaggi di
livello o di segmento.

Art. 80

Effetti del provvedimento penale di assoluzione
sulla sospensione cautelare

1. Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal
servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 5,
sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di assoluzione,
pronunciata in seguito a dibattimento, perche' il fatto non sussiste
o perche' il dipendente non lo ha commesso, la sospensione e' rimossa
e il dipendente ha diritto al trattamento economico non percepito,
esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva
prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o
mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno
alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal
servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una
ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti
nell'articolo 59.
2. In tutti gli altri casi di sentenze, passate in giudicato, di
assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma,
di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di
decreto di archiviazione, la sospensione puo' essere mantenuta. Detta
sospensione e' peraltro rimossa, con gli effetti di cui al precedente
comma, qualora non venga iniziato a carico del dipendente
procedimento disciplinare entro tre mesi dalla data in cui il
dipendente interessato abbia notificato all'Agenzia, nel testo
integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione, ovvero questi
siano venuti a conoscenza dell'Agenzia stessa.

Art. 81

Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione
all'esito del procedimento disciplinare

1. Se a conclusione del procedimento disciplinare e' inflitta al
dipendente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il
periodo di sospensione cautelare e' computato nella sanzione.
2. Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e' inflitta
per durata inferiore alla sospensione cautelare gia' subita, se e'
inflitta una sanzione minore, ovvero se il procedimento disciplinare
si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano gli effetti
della sospensione ed il dipendente ha diritto al trattamento
economico - esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono
l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari
funzioni o mansioni, e dedotte le somme erogate a titolo di assegno
alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la durata della
sanzione inflitta ovvero per effetto della sospensione.
3. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio
e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una
ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti
nell'articolo 59, fatti salvi tutti gli effetti della sanzione
eventualmente irrogatagli.

Art. 82

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di
provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto
1. La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato,
ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda
impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano,
qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell'articolo
90, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la
durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorita'
giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione di cui
all'articolo 79, comma 6.
2. In ogni caso, resta salva la facolta' dell'Agenzia di sottoporre
il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia
emerso in sede penale.
3. Il periodo di sospensione a norma del presente articolo e'
dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio e del periodo di
permanenza nel livello e nel segmento professionale.
4. Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente
gia' condannato e' assolto ai sensi dell'articolo 637 del codice di
procedura penale, la sospensione inflitta a norma del presente
articolo, la destituzione disposta ai sensi dell'articolo 71, comma
1, lettera h), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi
dell'articolo 90, sono dichiarate nulle e si applicano le
disposizioni dell'articolo 80, comma 1, e dell'articolo 83, comma 1.

Art. 83

Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente

1. Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello
o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare,
qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento
disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura
(rimprovero scritto), ha diritto a essere riesaminato ai fini dei
passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione
cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
2. La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso
cautelarmente perche' sottoposto ad azione penale nei casi previsti
dal comma 1 dell'articolo 80, nonche' nell'ipotesi in cui alla
conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di
procedimento disciplinare e sempreche' non debba farsi luogo alla
sospensione di cui all'articolo 82.

Titolo XI

Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 84

Cause estintive del rapporto d'impiego

1. Il rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Agenzia, oltre che per
le cause indicate nei Titoli precedenti, si estingue per:
a) collocamento a riposo d'ufficio;
b) dimissioni volontarie;
c) inabilita' riconosciuta a domanda;
d) dispensa dal servizio;
e) dimissioni d'ufficio;
f) interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 85

Collocamento a riposo d'ufficio

1. Salvo diverse disposizioni di legge, il dipendente e' collocato
a riposo d'ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico
previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.

Art. 86

Dimissioni volontarie

1. Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per iscritto
al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e il dipendente
e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata
l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a cio' non ottemperi egli
e' dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla domanda di dimissioni
l'Agenzia provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza
della cessazione.
2. L'accettazione delle dimissioni e' approvata dal Direttore
generale.
3. L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi
di servizio o anche rifiutata in presenza di sospensione cautelare
dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quando sia in corso un
procedimento disciplinare. Se alla data di presentazione delle
dimissioni il procedimento disciplinare non ha avuto ancora inizio
occorre, per il rifiuto, che entro il termine di trenta giorni siano
mosse le contestazioni ai sensi dell'articolo 74.

Art. 87

Cessazione a domanda per inabilita'

1. Il dipendente il quale per infermita', disabilita' o altri
motivi di salute non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti
puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'.
2. L'accertamento delle condizioni di salute e' effettuato nei modi
previsti dall'articolo 41 e la cessazione e' disposta dal Direttore
generale.

Art. 88

Dispensa dal servizio

1. E' dispensato dal servizio il dipendente che:
a) trascorso il termine massimo di cui all'articolo 40, comma 3,
riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto
idoneo a riprendere servizio sulla base degli accertamenti sanitari
disposti ai sensi dell'articolo 41. Ove l'inidoneita' a riprendere
servizio dipenda da una patologia diversa da quella precedentemente
certificata, il provvedimento di dispensa dal servizio e' sospeso
fino ad un massimo di 20 giorni, termine entro il quale il dipendente
deve avanzare formale istanza di riammissione in servizio. La
riammissione avviene nel rispetto delle modalita' previste dalla
normativa vigente in materia;
b) abbia ricevuto il giudizio di insufficienza negli ultimi tre
anni.
2. La dispensa dal servizio e' disposta dal Direttore generale.

Art. 89

Dimissioni d'ufficio

1. E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente che:
a) perda il requisito della cittadinanza previsto per l'assunzione;
b) senza giustificati motivi non riassuma servizio entro il termine
stabilito malgrado diffida ovvero rimanga arbitrariamente assente dal
servizio per un periodo non inferiore a sette giorni;
c) abbia contravvenuto al divieto posto dall'articolo 17, comma 1,
lettera e), della presente disciplina e, benche' invitato
dall'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilita', non
abbia ottemperato a cio' entro il termine di 15 giorni;
d) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
e) lasci il servizio prima che la domanda di collocamento a riposo
o le dimissioni siano state accettate nei termini dell'articolo 86.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal
Direttore generale.
3. Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a quando
non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma,
resta ferma la facolta' dell'Agenzia di instaurare procedimento
disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano
riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a
norma del Titolo X.

Art. 90

Interdizione perpetua dai pubblici uffici

1. Qualora il dipendente abbia riportato condanna, passata in
giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,
la cessazione dal servizio e' dichiarata d'ufficio con effetto dalla
data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente,
dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.

Titolo XII

Personale a contratto e proveniente da altri enti

Art. 91

Personale a tempo determinato

1. In relazione a particolari esigenze l'Agenzia puo' assumere, ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge,
mediante adeguate modalita' selettive, personale a tempo determinato
con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare
specializzazione debitamente documentata.
2. Al personale assunto ai sensi del comma 1 si applicano le
disposizioni del presente regolamento espressamente richiamate nei
singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale,
sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di
diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti di
cui agli articoli 2 e 3.
3. Le assunzioni ai sensi del comma 1 possono avvenire nella
percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva.

Art. 92

Esperti

1. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la
durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta
per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le procedure per
l'individuazione degli esperti di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto-legge, nonche' la disciplina applicabile,
fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di cui al
comma 1 prevede il possesso di specifica ed elevata competenza in
materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e
piattaforme digitali con diffusione su larga scala.
3. Nel provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico
lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto, e' parametrato, in
funzione del livello di professionalita' richiesto, nel limite
massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel
6° livello economico, comprensivo di indennita' di funzione, del
segmento professionale di Direttore.
4. Ai fini del comma 1 possono essere stipulate apposite
convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati di
appartenenza degli esperti.

Art. 93

Personale proveniente da altri enti

1. L'Agenzia puo' avvalersi di personale in regime di distacco,
comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, anche sulla base di apposite intese,
proveniente da amministrazioni ed enti pubblici, organi
costituzionali, autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese
la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Banca
d'Italia, dalle amministrazioni inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la
disciplina applicabile e il relativo trattamento economico,
integrativo o sostitutivo di quello gia' percepito nell'ente di
provenienza, sulla base delle intese di cui al comma 1 e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge.

Art. 94

Impiego del personale del Ministero della difesa

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del
decreto-legge, il personale del Ministero della difesa puo' essere
impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali previste dal decreto-legge.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera
e), del decreto-legge, i termini e le modalita' per l'impiego del
personale di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.

Titolo XIII

Trattamento economico

Art. 95

Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale dell'Area manageriale e
alte professionalita' e' pari a quello previsto per il personale
della Banca d'Italia inquadrato nei corrispondenti segmenti ed e'
costituito dalle seguenti voci:
a) stipendio (articolo 96);
b) indennita' di residenza (articolo 97);
c) indennita' di funzione (articolo 98);
d) assegno di reggenza (articolo 99);
e) assegno di sede estera (articolo 100);
f) premio di presenza (articolo 101);
g) gratifica (articolo 102);
h) assegno per il nucleo familiare (articolo 103);
i) maggiorazioni (articolo 104);
l) compenso per lavoro straordinario (articolo 107);
m) compensi (articolo 108).
2. Il trattamento economico del personale dell'Area operativa e'
pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia
inquadrato nella corrispondente Area ed e' costituito dalle seguenti
voci:
a) stipendio (articolo 96);
b) indennita' di residenza (articolo 97);
c) assegno di sede estera (articolo 100);
d) premio di presenza (articolo 101);
e) assegno per il nucleo familiare (articolo 103);
f) premio individuale di produttivita' (articolo 104);
g) maggiorazioni (articolo 106);
h) compenso per lavoro straordinario (articolo 107);
i) compensi (articolo 108).
3. Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati
sono stabiliti in misura annua.
4. In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente
retribuite ovvero ove sia irrogata una sanzione disciplinare di
riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico
indicate ai commi 1 e 2, salvo quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura
proporzionale.

Art. 96

Stipendio - Inquadramento

1. Lo stipendio del personale dell'Area manageriale e alte
professionalita' e' articolato in fasce stipendiali, corrispondenti
ai segmenti professionali, articolate in livelli economici pari a
quelli previsti per il personale della Banca d'Italia.
2. Lo stipendio del personale dell'Area operativa e' articolato in
2 fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali di
Assistente e Coordinatore, riportati nella tabella in allegato n. 1
al presente regolamento. Ciascuna fascia e' articolata in livelli
economici commisurati al trattamento economico del personale della
Banca d'Italia inquadrato nei gradi di:
a) Vice Assistente, Assistente e Assistente superiore, per il
personale dell'Agenzia inquadrato nel segmento di Assistente;
b) Coadiutore, Coadiutore principale, per il personale dell'Agenzia
inquadrato nel segmento di Coordinatore.
3. Con provvedimento del Direttore generale la tabella di cui al
comma 2 viene aggiornata periodicamente al fine di garantirne la
conformita' al trattamento economico del personale della Banca
d'Italia.
4. All'atto dell'assunzione, al dipendente e' riconosciuto il
livello economico, individuato nel bando di concorso, della fascia
stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione.
5. In occasione di avanzamenti di livello economico, al dipendente
viene riconosciuto il livello economico immediatamente superiore
della medesima fascia.
6. In occasione di avanzamenti di segmento professionale nell'Area
manageriale e alte professionalita' e nell'Area operativa, al
dipendente interessato viene riconosciuto il livello economico della
nuova fascia di importo pari o quello di importo immediatamente
superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione,
maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza.
7. In caso di passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale e
alte professionalita', ai dipendenti e' riconosciuto il livello
economico di importo pari o quello di importo immediatamente
superiore allo stipendio percepito.
8. Ove, per effetto del superamento di concorso esterno, sia
previsto l'inquadramento con uno stipendio inferiore a quello goduto,
il dipendente:
a) ove gia' inquadrato nella fascia, mantiene il piu' elevato
livello economico;
b) ove inquadrato in altra fascia, viene collocato nel livello
economico di importo pari o quello di importo immediatamente
superiore allo stipendio percepito.

Art. 97

Indennita' di residenza

1. L'indennita' di residenza e' pari a quella prevista per il
personale della Banca d'Italia e si compone di:
a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio;
b) «parte fissa - conviventi», spettante in base al numero di figli
conviventi di eta' non superiore ai 21 anni o assolutamente e
permanentemente inabili. Tale parte fissa e' maggiorata nell'ipotesi
in cui il dipendente abbia il coniuge convivente e a carico.
2. Il passaggio da una misura all'altra della parte fissa, cosi'
come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono
dal mese successivo a quello in cui si verificano mutamenti nei
relativi presupposti di fatto.
3. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti
dell'Agenzia, i figli conviventi sono considerati con riferimento
soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base di specifica
indicazione dei dipendenti medesimi.

Art. 98

Indennita' di funzione

1. L'indennita' di funzione spettante al personale dell'Area
manageriale e alte professionalita' e' pari a quella prevista per il
personale dell'Area manageriale alte professionale della Banca
d'Italia e si compone di:
a) parte base, riconosciuta a tutto il personale dell'Area, pari a
una percentuale dello stipendio;
b) maggiorazione, erogata - nel mese di marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento - nelle misure stabilite dall'Agenzia, ai
dipendenti:
1) che ricoprono le posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e Capo e
Vice Capo Divisione;
2) che rivestano incarichi professionali rilevanti, aventi
carattere di stabilita'.
2. L'anzidetta indennita' non compete durante i periodi di
aspettativa retribuita.

Art. 99

Assegno di reggenza

1. Al dipendente cui sia affidata, ai sensi dell'articolo 6, la
responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti
professionali superiori a quello di inquadramento e' corrisposto un
assegno di reggenza pari al 75% della differenza tra lo stipendio
percepito nel segmento di appartenenza e quello che il dipendente
stesso percepirebbe se conseguisse il passaggio al segmento
professionale superiore.

Art. 100

Assegno di sede estera

1. Ai dipendenti assegnati all'estero presso organismi
internazionali ovvero presso le Ambasciate e le Rappresentanze
diplomatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' riconosciuto un assegno di sede estera, secondo i
criteri e le misure fissati dall'Agenzia. L'assegno puo' essere
altresi' riconosciuto ai dipendenti distaccati presso altri enti e
organismi all'estero.

Art. 101

Premio di presenza

1. Nell'aprile di ogni anno viene corrisposto al personale un
premio di presenza in relazione alle presenze in servizio registrate
nel corso dell'anno precedente.
2. Per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' a
tali giornate si somma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26,
il numero di giornate intere ottenuto dividendo per 7,5 il totale
delle ore lavorate al di fuori del normale orario nelle giornate
feriali e feriali non lavorative, con l'esclusione delle prestazioni
eccedenti eventualmente rese nelle ore notturne, nelle festivita' e
nelle semifestivita'. Le ore lavorate nelle giornate di sabato sono
conteggiate in misura doppia.
3. Il premio e' determinato secondo le seguenti misure percentuali
dello stipendio e dell'eventuale assegno di reggenza spettanti nel
mese di pagamento:
a) 0,028% da 1 a 226 giorni;
b) 0,045% da 227 a 241 giorni;
c) 0,100% da 242 a 315 giorni;
d) 0,180% da 316 giorni in poi.
4. Ai fini della liquidazione del premio di presenza, non si tiene
conto delle assenze per: congedo ordinario; collocamento a
disposizione; donazione di sangue; donazione di midollo osseo e di
cellule staminali; infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da
causa di servizio; congedo di maternita' e di paternita' previsto
dalle vigenti disposizioni di legge; congedo straordinario per
festivita' soppresse e riduzione dell'orario di lavoro; adempimenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 43; riposi compensativi;
svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di
referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352,
elezioni politiche o amministrative o per il Parlamento europeo;
espletamento delle funzioni di giudice popolare; attivita' di
volontariato effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613; permessi, ai
sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992;
svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; terapie salvavita e
primo giorno di malattia conseguente all'effettuazione delle terapie.
5. Il premio non spetta ai dipendenti che, per l'anno precedente a
quello di erogazione, abbiano ricevuto il giudizio di insufficienza,
ovvero che, durante il medesimo anno, siano incorsi in sanzioni
disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione.
6. Laddove sia irrogata la sanzione della riduzione della
retribuzione, la quota del premio di presenza relativa al periodo per
il quale e' operata la riduzione viene ridotta nella misura prevista
dalla sanzione.

Art. 102

Gratifica

1. Annualmente puo' essere corrisposta una gratifica secondo misure
e criteri determinati con provvedimento del Direttore generale,
sentito il Vice Direttore generale.

Art. 103

Assegno per il nucleo familiare

1. Ai dipendenti viene corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare nelle misure mensili e alle condizioni previste dalle norme
di legge e dalle disposizioni applicative in materia.

Art. 104

Premio individuale di produttivita'

1. A tutto il personale dell'Area operativa che nel corso dell'anno
non abbia riportato il giudizio di insufficiente e non sia incorso in
sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione
viene corrisposto, nel mese di novembre, un premio individuale di
produttivita' nella misura del 50% di un quindicesimo dello
stipendio.
2. Il premio viene erogato con riferimento all'inquadramento del
dipendente nel mese di novembre di ciascun anno; nei confronti dei
dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di
erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al
servizio prestato.

Art. 105

Assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui
all'articolo 35

1. Qualora il congedo straordinario per festivita' soppresse non
sia stato fruito nel corso dell'anno, nel mese di aprile dell'anno
successivo al dipendente e' corrisposto un assegno commisurato al
periodo di congedo spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di
tale assegno, vengono presi in considerazione i criteri di cui
all'articolo 110 e l'inquadramento dell'interessato al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.

Art. 106

Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00 e
per prestazioni nel giorno di riposo settimanale
1. Ai dipendenti che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, siano
chiamati a prestare la loro ordinaria attivita' lavorativa in ore
comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 e' riconosciuta, per
ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio
diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione
e' corrisposta in misura proporzionale.
2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la
loro attivita' lavorativa nel corso della giornata destinata al
proprio riposo settimanale e' riconosciuta, per ogni ora di
prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928 e
moltiplicato per 1,44. Per le eventuali frazioni di ora detta
maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.

Art. 107

Compenso per lavoro straordinario

1. Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi oltre l'orario
settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha titolo ad
un compenso ragguagliato ad ora, che e' calcolato sulla base delle
seguenti voci: stipendio, indennita' di residenza parte percentuale.
L'importo totale cosi' determinato viene maggiorato del 25% e diviso
per 1928.
2. Per le prestazioni fornite dal personale dell'Area operativa
nelle giornate feriali non lavorative di cui all'articolo 32, il
compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%.
3. Ai dipendenti chiamati a prestare attivita' lavorativa: nelle
giornate di festivita' infrasettimanale; nei giorni semifestivi oltre
la durata prevista dall'articolo 32, comma 2; nell'arco di tempo
compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, eccetto che per i turni ai
sensi dell'articolo 24, ovvero oltre la durata dell'orario teorico
medio giornaliero di lavoro nella giornata di riposo settimanale di
cui all'articolo 35, viene corrisposto un compenso orario calcolato:
a) dividendo per 1928 l'importo complessivo annuo, maggiorato del
25%, delle seguenti voci: stipendio, assegno di reggenza, indennita'
di funzione parte base, indennita' di residenza parte percentuale;
b) maggiorando l'importo cosi' determinato secondo le seguenti
percentuali:
1) 50% per le ore nell'arco 22.00-6.00;
2) 60% per le festivita' infrasettimanali, per le prestazioni
rese oltre la durata prevista dall'articolo 32, comma 2; nei giorni
semifestivi e nella giornata di riposo settimanale.

Art. 108

Compensi

1. Per l'espletamento di specifici compiti o in relazione a
particolari situazioni di lavoro sono riconosciuti, per ogni giornata
di effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente
previsto, i seguenti speciali compensi, pari a quelli previsti per il
personale della Banca d'Italia:
a) compenso per i dipendenti addetti alle articolazioni di pronta
reazione. Spetta al personale addetto alle articolazioni di pronta
reazione individuate dal Direttore generale, in considerazione delle
particolari modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa
(necessita' di presidio continuativo delle strutture, ecc.);
b) compenso per sfalsamento dell'orario di lavoro. Spetta al
personale che anticipi o posticipi l'inizio e il termine dell'orario
di lavoro giornaliero ai sensi dell'articolo 24, comma 3;
c) compenso per turno. Spetta, per ciascun turno interamente ed
effettivamente svolto, al personale che, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, presti la propria attivita' lavorativa sulla base di turni.
Ai fini dell'attribuzione di tale compenso, il turno si intende
interamente ed effettivamente svolto anche in caso di fruizione di
permesso, purche' di durata non superiore a un'ora e non collocato in
testa o in coda al turno stesso;
d) compenso per reperibilita'. Spetta, per ciascun turno, al
personale per il quale sia stato stabilito, ai sensi dell'articolo
29, un obbligo di pronta reperibilita'.

Art. 109

Modalita' di erogazione delle competenze

1. Gli emolumenti sono corrisposti posticipatamente.
2. A valere sugli emolumenti stabiliti in misura annua, vengono
erogati nell'anno importi mensili; nel mese di dicembre e' erogata
una tredicesima mensilita' dello stipendio e dell'assegno di
reggenza.
3. Gli emolumenti sono determinati, salvo specifiche previsioni,
sulla base dell'inquadramento in essere alla fine del mese di
riferimento.
4. Il trattamento economico del personale decorre dal giorno di
effettivo inizio delle prestazioni e la corresponsione dell'importo
mensile della retribuzione relativo al mese di inizio delle
prestazioni viene effettuata entro il mese successivo.
5. Il personale che cessa dal servizio ha titolo alle competenze
fino all'ultimo giorno di servizio prestato. Per il personale
deceduto vengono attribuite, per la restante parte del mese in cui e'
avvenuta la cessazione dal servizio, le seguenti voci del trattamento
economico: stipendio, indennita' di residenza, assegno di reggenza,
indennita' di funzione parte base, assegno per il nucleo familiare.
6. Il conguaglio fra quanto percepito e le spettanze fino alla data
di cessazione dal servizio viene di norma effettuato nel bimestre
successivo al mese di cessazione, anche per gli emolumenti la cui
corresponsione sarebbe prevista in un momento successivo.

Art. 110

Trattamento economico giornaliero e orario

1. Ferme restando le modalita' di liquidazione delle competenze di
cui all'articolo 109, nei casi in cui ha rilievo la determinazione
del trattamento economico giornaliero, ivi comprese le trattenute
conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo stesso viene quantificato
nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle seguenti
voci: stipendio ed indennita' di residenza parte percentuale,
nonche', per i soli dipendenti appartenenti all'Area manageriale e
alte professionalita', anche l'indennita' di funzione parte base e
l'assegno di reggenza.
2. Nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento
economico orario, quest'ultimo viene quantificato nella misura
indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali frazioni
di ora sono calcolate quote proporzionali del trattamento economico
orario.

Art. 111

Trattamento di missione

1. Al personale inviato in missione, in localita' distanti non meno
di 25 chilometri e al di fuori della propria residenza di servizio,
intendendosi per tale il Comune sede di lavoro, competono:
a) la fruizione dei servizi di viaggio messi a disposizione
dall'Agenzia e/o il rimborso di eventuali ulteriori spese di viaggio
sostenute dal dipendente;
b) la fruizione dei servizi di alloggio messi a disposizione
dall'Agenzia;
c) la diaria per i giorni di espletamento dell'incarico,
limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in
territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi.
2. La limitazione di 25 chilometri di cui al comma precedente non
trova applicazione in ipotesi di missione disposte per accertamenti
ispettivi espletati fuori dalla propria residenza di servizio.
3. Al dipendente cui sia affidata la responsabilita' di posizioni
organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di
inquadramento compete, in caso di missioni fuori sede, il trattamento
previsto per il segmento superiore.
4. Il personale inquadrato nei segmenti professionali fino a
Consigliere che, in gruppo con elementi inquadrati in un segmento
superiore, e' inviato in missione per assolvere incarichi ispettivi o
di rappresentanza, ovvero per svolgere, su chiamata dell'Autorita'
Giudiziaria, perizie o altri adempimenti di giustizia, ha titolo al
trattamento di missione previsto per il segmento professionale
immediatamente superiore.
5. Al dipendente che, per motivi comunque inerenti alle sue
prestazioni di lavoro, sia citato come testimone ovvero sia chiamato
ad assumere incarichi di perizia o di consulenza tecnica compete -
ove debba recarsi fuori residenza - il trattamento di missione.
6. I servizi di viaggio e di alloggio utilizzati dal dipendente
inviato in missione sono messi a disposizione dall'Agenzia tramite
un'agenzia di viaggi, ovvero altro operatore del settore,
appositamente selezionata. Qualora per circostanze eccezionali tali
servizi non siano forniti dall'agenzia di viaggi, ovvero da altro
operatore del settore, il dipendente ha titolo al rimborso, secondo i
criteri e le modalita' fissati nella presente disciplina, delle spese
sostenute, dietro presentazione della relativa documentazione.
7. Con disposizione del Direttore generale sono indicati, anche in
relazione alla distanza della localita' di missione e alla durata
della stessa, le condizioni e i criteri per il pernottamento fuori
residenza, il rientro giornaliero in residenza, l'uso dei diversi
mezzi di trasporto (treno, aereo, altri mezzi pubblici di linea,
mezzo proprio, ecc.) e la fruizione dei servizi di alloggio.

Art. 112

Diarie

1. Limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in
territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi,
la diaria compete per ciascuno dei giorni impegnati in attivita'
lavorativa fuori dalla residenza di servizio. Per le missioni in
Italia, gli importi giornalieri della diaria sono pari a quelli
previsti per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel
segmento corrispondente. Per le missioni all'estero, gli importi
stabiliti per le missioni nazionali sono rideterminati nelle misure
previste per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel
segmento corrispondente.
2. La diaria compete anche per i giorni festivi e non lavorativi
compresi in un unico periodo di missione, qualora la missione stessa
comporti il pernottamento ai sensi delle disposizioni emanate dal
Direttore generale e il dipendente dichiari di non aver interrotto la
missione in tali giornate.
3. Per i dipendenti incaricati di ispezioni, per gli elementi
chiamati dall'Autorita' Giudiziaria per perizie ovvero per altri
adempimenti di giustizia, ciascuna diaria e' maggiorata di un importi
pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia
inquadrato nel segmento corrispondente.

Art. 113

Rimborsi spese

1. Per ogni tipologia di missione di durata pari o inferiore a
cinque giorni lavorativi, svolta nel territorio nazionale, al
personale viene riconosciuto - in luogo del trattamento di diaria -
il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della missione,
fermo restando l'obbligo di avvalersi dei servizi di viaggio e
alloggio messi a disposizione dall'Agenzia.
2. Il personale inviato in missione all'estero, ovvero in Italia
per una missione di durata superiore a cinque giorni lavorativi, che
ne faccia richiesta puo' essere autorizzato a fruire del medesimo
regime di rimborso delle spese, in luogo del trattamento di diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del regime del rimborso spese, le
spese di vitto sono ammesse a rimborso nei limiti e secondo le
modalita' previste dal regolamento della Banca d'Italia.

Art. 114

Trattamento spettante al personale trasferito

1. Al personale trasferito d'ufficio ad altra residenza di servizio
compete il trattamento di trasferimento previsto per il personale
della Banca d'Italia.

Art. 115

Norme applicabili al Direttore generale
e al Vice Direttore generale dell'Agenzia

1. Ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 6, comma 6, del
regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e del
Vice Direttore generale dell'Agenzia e' definito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede
l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di
responsabilita' rivestiti, a quello in godimento da parte,
rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale
della Banca d'Italia.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e al
Vice Direttore generale dell'Agenzia si applicano altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 111, 113, nonche' 126.

Titolo XIV

Norme transitorie

Art. 116

Inquadramento una tantum nel ruolo dell'Agenzia

1. Ai fini della tutela delle informazioni rientranti nell'ambito
di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 aprile 2008, l'inquadramento una tantum del personale di cui
all'articolo 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, e'
effettuato, secondo i termini di cui all'articolo 17, comma 9, del
decreto-legge, da una Commissione ad hoc presieduta dall'Autorita'
delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
composta dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale
dell'ACN e assistita, con funzione di Segretario, dal Responsabile
della funzione risorse umane dell'Agenzia.
2. L'inquadramento in ciascuno dei segmenti di cui agli articoli 2
e 3, e nei corrispondenti livelli economici, e' effettuato, ai sensi
degli articoli 12, comma 1, e 17, comma 9, del decreto-legge, tenendo
conto della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di
responsabilita' rivestite quali risultano dalle informazioni di
servizio inerenti l'attivita' lavorativa svolta nell'ambito degli
Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007.
3. Rientrano tra le informazioni di cui al comma 2, in particolare,
quelle relative all'assunzione, ai titoli di studio posseduti, alle
competenze professionali maturate, all'anzianita' di servizio, al
grado rivestito, alle funzioni svolte e agli incarichi ricoperti,
alle progressioni di carriera ed eventuali premi e riconoscimenti per
meriti inerenti al servizio, nonche' ogni altra informazione utile a
definire l'inquadramento.
4. Al fine di favorire il corretto avvio dell'operativita'
dell'Agenzia, in particolare nella fase della sua strutturazione
iniziale, nonche' di garantirne la necessaria stabilita' e autonomia
tecnica, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera c), e 5, comma 3, del decreto-legge, i
soggetti nominati direttore generale e vice direttore generale
dell'Agenzia sono inquadrati, previo consenso, ai sensi dell'articolo
17 del decreto-legge, nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge, tra le
figure di dirigenza generale nel segmento professionale
corrispondente al livello dirigenziale generale, ricoprendo due delle
otto posizioni previste dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge,
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18 del
decreto-legge. Contestualmente, cessano dall'appartenenza alle
amministrazioni ed enti di provenienza. Il Direttore generale in
quanto organo dell'Agenzia e' posto, per la durata del mandato, in
posizione di fuori ruolo e la relativa posizione resta
conseguentemente indisponibile per la durata dell'incarico.

Art. 117

Computo del periodo di servizio

1. Per il personale di cui all'articolo 116, ai fini di cui agli
articoli 33, comma 1, e 40, comma 4, si computa anche il periodo di
servizio presso l'Amministrazione di provenienza. Per il predetto
personale il periodo di congedo ordinario eventualmente non goduto
nel 2021 puo' essere fruito nel corso del 2022.

Art. 118

Avvio del sistema di valutazione

1. Il sistema di valutazione prende avvio il 1° marzo 2022. La
valutazione 2022 e' effettuata per il periodo dal 1° marzo al 31
dicembre 2022.

Art. 119

Avvio del sistema di passaggi di livello e di segmento

1. Il sistema di passaggi di livello economico e di segmento
professionale prende avvio nella sessione 2023.

Art. 120

Maturazione dei requisiti per i passaggi
di segmento professionale

1. Per il passaggio al segmento professionale di Direttore, il
requisito del conseguimento di almeno 3 livelli nel segmento
professionale di Consigliere si considera maturato integralmente dal
personale reinquadrato di cui all'articolo 116.

Art. 121

Mobilita'

1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo
60, comma 3, le posizioni di Capo Servizio e di Capo Divisione
attribuite nel 2021 e nel 2022, in connessione con la prima
attivazione del Servizio o della Divisione, hanno una durata di
cinque anni, prorogabile di altri due.
2. Il sistema di attribuzione delle posizioni manageriali tramite
«vacancy» prende avvio nella sessione 2027 salvo che, in relazione
alla stabilita' dell'assetto dimensionale raggiunto dall'Agenzia, il
Direttore generale ne disponga l'avvio anticipato.
3. Il sistema di mobilita' professionale tramite «job posting»
prende avvio nella sessione 2023.

Titolo XV

Disposizioni varie e finali

Art. 122

Unioni civili

1. Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, al
coniuge e' equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso.

Art. 123

Parita' di genere

1. L'applicazione della disciplina di cui al presente regolamento
deve essere orientata ad assicurare il rispetto del principio della
parita' di genere.

Art. 124

Disposizioni oggetto di negoziazione

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera m), del
decreto-legge, e tenuto conto che per il personale di ruolo e'
previsto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte
dei dipendenti della Banca d'Italia sulla scorta della
equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di
responsabilita' rivestito, possono essere oggetto di revisione per
effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale,
compatibilmente alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia e alle
funzioni di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse
nazionale nello spazio cibernetico, le disposizioni contenute nel
presente regolamento in materia di:
a) articolazione dell'orario di lavoro, di cui agli articoli da 19
a 32;
b) tipologie e criteri per la concessione di congedi e aspettative,
di cui agli articoli da 33 a 48;
c) modalita' per la formazione professionale, di cui all'articolo
49.
2. Potra' altresi' essere oggetto di negoziazione il sistema di
welfare aziendale.

Art. 125

Trattamento previdenziale

1. Il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento
previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca
d'Italia.
2. Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del
decreto-legge, proveniente dall'organismo di cui all'articolo 4 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle forze armate, dalle forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
ovvero da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inquadrato nel ruolo
del personale dell'Agenzia entro il 30 giugno 2022, puo' presentare
opzione per il mantenimento del regime pensionistico gia' costituito
nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria esistenti e del trattamento previdenziale dei fondi per
i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza
dei dipendenti dell'amministrazione pubblica esistenti nelle
amministrazioni di provenienza.
3. Per il personale optante, la retribuzione pensionabile utile ai
fini dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e' costituita dalle seguenti voci
retributive di cui all'articolo 95:
a) comma 1, lettere da a) a g) e da i) a m), per il personale
dell'Area manageriale e alte professionalita';
b) comma 2, lettere da a) a d) e da f) a i), per il personale
dell'Area operativa.
4. Le voci di cui al comma 3 concorrono anche ai fini della
determinazione della base retributiva del trattamento di fine
servizio ai sensi degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
5. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro nove
mesi dalla data dell'immissione nel ruolo del personale dell'Agenzia.

Art. 126

Assistenza sanitaria

1. Le condizioni di assistenza sanitaria del personale dell'Agenzia
vengono stabilite con provvedimento del Direttore generale sulla base
di quelle previste per il personale della Banca d'Italia, ivi incluso
il termine iniziale di decorrenza della nuova polizza.

Art. 127

Servizio mensa

1. Con provvedimento del Direttore generale vengono stabilite le
condizioni, ivi compresa la decorrenza, per poter fruire del servizio
mensa, ove istituito, ovvero del ticket restaurant sostitutivo, il
cui ammontare e' corrispondente a quello previsto in Banca d'Italia.

Art. 128

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, e in
quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico
dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le
specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in
quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui
al decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nel presente regolamento, i rinvii a istituti previsti per il
personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti
e ai successivi aggiornamenti.

Art. 129

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare

 

 

Allegato 1

(articolo 96)

TABELLA STIPENDIALE DEI SEGMENTI DI COORDINATORE E ASSISTENTE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

Allegato I

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome