Cybersicurezza: potenziato l'organico dell'Agenzia nazionale. Con il D.P.C.M. 4 luglio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2024) è stata rideterminata la crescita progressiva dell'organico dell'Agenzia nazionale per la protezione dei dati di 550 unità a partire dal 1° gennaio 2026. La crescita dell'organico riguarda anche il 2024 e il 2025.
Qui di seguito il testo del decreto, mentre in allegato il dettaglio dell'aumento di organico nel triennio.
D.P.C.M. 4 luglio 2024
Rideterminazione della dotazione organica complessiva dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e
5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. (24A03725)
(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2024)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (e, in particolare,
l'art. 12, commi 4 e 5, che stabiliscono che in sede di prima
applicazione il numero di posti previsti dalla dotazione organica
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e' individuato
nella misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo
di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di
ventiquattro di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo
di duecentosessantotto unita' di personale non dirigenziale, e che la
progressiva rideterminazione della medesima e' disposta, in linea con
il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse finanziarie destinate al personale, previste dall'art.
18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
Visto, inoltre, l'art. 6, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, concernente l'organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale e la rideterminazione degli uffici di
livello dirigenziale generale nel numero massimo di dodici e, a
decorrere dal 1° gennaio 2025, degli uffici di livello dirigenziale
non generale nel numero massimo di quaranta, nei limiti delle risorse
destinate al personale, previste dall'art. 18, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, che stabilisce che l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale e' Autorita' nazionale competente e Punto di
contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, per le finalita' di cui al decreto legislativo NIS, ed
e' competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, nonche'
le lettere n) e n-bis), che, rispettivamente, affidano all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale il compito di sviluppare capacita'
nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e
risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza
informatica e gli attacchi informatici e di sviluppare ogni attivita'
diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino
dell'operativita' dei sistemi compromessi;
Vista la direttiva (UE) 2022/2555, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo
civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle
tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di
personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 2-bis, recante disposizioni in materia di
contrasto della criminalita' informatica e di cybersicurezza;
Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in
ambito digitale» e, in particolare, l'art. 15-bis, recante
disposizioni per il rafforzamento e l'operativita' dell'ACN;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (di
seguito, «regolamento di organizzazione»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (di seguito,
«regolamento del personale»);
Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale del 19 gennaio 2023, n. 3096, con la quale,
in relazione alle risorse umane disponibili, si e' proceduto alla
progressiva attivazione dei servizi, delle divisioni e delle
articolazioni dell'Agenzia necessarie per l'efficace svolgimento
delle attivita' prioritarie;
Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale del 30 novembre 2023, n. 30579, con la quale
e' stato attivato, a decorrere dal 1° dicembre 2023, il Servizio
strategie e cooperazione;
Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale del 15 dicembre 2023, n. 31880, con la quale
e' stata ridefinita l'articolazione del Servizio certificazione e
vigilanza;
Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale del 22 dicembre 2023, n. 32623, con la
quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter, del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, nelle more dell'adeguamento del regolamento di
organizzazione e allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze
di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, e' stato
attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Servizio
amministrazione e bilancio, quale articolazione di livello
dirigenziale generale;
Considerato che l'attuazione del piano di reclutamento per la prima
operativita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha
consentito di acquisire risorse umane qualificate in numero tale da
rafforzare lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, al
contempo, di saturare la dotazione organica massima di trecento
unita' prevista dal citato art. 12, comma 4, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82;
Tenuto conto delle misure introdotte dall'art. 2-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 105 del 2023, in materia di contrasto della
criminalita' informatica e di cybersicurezza;
Ritenuto necessario, al fine di poter dare attuazione al richiamato
quadro normativo come di recente modificato, coerente con la
Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e il relativo Piano
di implementazione, e in linea con il processo di crescita della
capacita' operativa dell'Agenzia, adottare un organico e sostenibile
provvedimento, con orizzonte pluriennale, di rideterminazione della
dotazione organica;
Tenuto conto che la presente rideterminazione della dotazione
organica e' compatibile con lo stanziamento finanziario previsto per
le spese del personale di cui al citato art. 18, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Dotazione organica dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale
1. La dotazione organica dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale e' rideterminata secondo la progressivita' e con le
decorrenze indicate nella tabella A di cui all'allegato 1, che e'
parte integrante del presente decreto, nella misura complessiva di
cinquecentocinquanta unita' a decorrere dall'anno 2026.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri di cui al presente decreto si
provvede mediante le risorse finanziarie destinate al personale, a
legislazione vigente, di cui all'art. 18 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109.
2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa di personale,
il bilancio previsionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
reca la proiezione decennale dell'evoluzione della stessa.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti
disposizioni.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Tabella A
(vedere allegato qui in coda)
(Cybersicurezza: potenziato l'organico dell'Agenzia nazionale)