D.L. "Aiuti-ter": le misure su crisi energetica e Pnrr nella legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175. In particolare, le disposizioni riguardano:
- misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti per industrie, agricoltura e pesca, enti locali, trasporto pubblico locale e regionale, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore, sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura, scuole paritarie, istituti di patronato
- la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
- il rifinanziamento del fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti;
- le procedure di prevenzione degli incendi;
- l'economia circolare e il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- la ricarica dei veicoli elettrici;
- ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
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Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.
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Testo coordinato del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022),
coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (22A06657)
Vigente al: 17-11-2022
(Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022, n.269)
Capo I
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
(omissis)
Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta
e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso
l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e
autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per
la produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e
novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8
gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi
di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della
componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla
base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre
dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si
riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento
di costo della componente energetica e l'ammontare del credito
d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce il contenuto della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza
da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai
commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione
del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate
un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586
milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno
2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 7, quinto periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
Art. 2
Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per
l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice
ATECO 1.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il
riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti
all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai
commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del
credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate
un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3
Misure a supporto delle imprese colpite
dall'aumento dei prezzi dell'energia
1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle imprese
nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori
condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A., ai
sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in
materia di regime «de minimis» di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti
regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in
cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del
finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari
o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando
che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei
costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal
soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato
dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini
dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono
tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonche' nel contratto di
finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore
applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi
derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con
riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidita'
delle imprese tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.,
l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15,
comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi
per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le
grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale
fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa
dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto e destinati a finalita' di
copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per
consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX,
lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021» sono
soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi' essere
rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto
delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per
categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni
non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del
Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al
momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte
della SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo
dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal
rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra'
essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito
alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare,
nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE S.p.A. dopo
l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior
favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».
5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse;
b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto
e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.» e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese relative
agli obblighi di fornire collaterali per le attivita' di commercio
sul mercato dell'energia.».
6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.
120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a
seicento».
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a
legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. All'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle
risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.
Art. 4
Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022
nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18
ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonche' per il periodo dal 4
novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro
il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui
all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma
6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta
la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle
aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 5
Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal
perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000
milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito
degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3 del presente
articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite
con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento
del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita
rendicontazione, da parte della struttura interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per
le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura
dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche
prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto
da parte del consiglio regionale o provinciale.
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse
trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia
elettrica e gas.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
locale e regionale
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo
articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro
destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base
dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di
costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione
dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del
limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di
rendicontazione.
3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma
2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni
sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti
sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
Art. 8
Disposizioni urgenti in favore
degli enti del terzo settore
1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al
comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro
per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti
di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a
favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari
e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o
semiresidenziale per persone con disabilita'.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
diversi dai soggetti di cui al comma 1, e non ricompresi tra quelli
di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per
l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma
5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021
per la componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza
con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle
prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le
modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo,
i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le
procedure di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai
commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni
interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione
di apposite convenzioni e previa stipula di apposite convenzioni con
le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei
medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di societa' in house. A tal
fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite,
entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa'
incaricata della gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in
favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai
sensi dell'articolo 43.
Art. 9
Disposizioni per la realizzazione
di nuova capacita' di rigassificazione
1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede
di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni
ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o
localizzazioni alternative.».
(omissis)
Art. 11
Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da
sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al
primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto
a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
Art. 12
Rifinanziamento del Fondo destinato
all'erogazione del bonus trasporti
1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno
2022.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 13
Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica
delle scuole paritarie
1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno
energetico degli istituti scolastici paritari derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 14
Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel
limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2,
lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al
sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di
erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
Art. 15
Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza prestate dagli
istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro
per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle
utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo e' riconosciuto previa presentazione di istanza
contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43.
Art. 16
Procedure di prevenzione degli incendi
1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel
caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di
impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i
termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da
sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione
completa.
Art. 17
Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000
euro».
(omissis)
Capo III
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)
Sezione I
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia ambientale
Art. 22
Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento
delle attivita' di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda di autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine non
superiore a venti giorni per provvedere. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio di cui al presente articolo, e' istituito presso il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza e'
composto da due rappresentanti del Ministero della transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un
rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
sono stabiliti le modalita' di funzionamento dell'Organismo di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
Art. 23
Misure in materia di fornitura di energia elettrica
per la ricarica dei veicoli elettrici
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato
gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio
sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di
cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici
giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano
presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti
non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli
spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata
dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene
all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il
rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori.»;
b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».
Art. 24
Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di
dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel rispetto della disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la
produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse
finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione
dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno
necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti
rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate
entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione
del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa'
costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti
finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.».
(omissis)
Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza
Art. 29
Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. La
preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al
comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o
della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche
esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in
itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, puo' rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali
disponibili.
Art. 30
Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture
e servizi o di concessione di contributi pubblici
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 1046 e' aggiunto il seguente:
«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei
medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».
Art. 31
Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e
dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del
Ministero dello sviluppo economico
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di
coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale
Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, e'
autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme
informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e
la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di
cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022
si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e
l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero
dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita' di missione
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 32
Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui
al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e
flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo
laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attivita' di
monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la
societa' Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione
di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi
tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una
procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di centralizzazione
delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle
convenzioni di cui al comma 5.».
(omissis)
Art. 34 bis
Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento
nell'ambito dell'attuazione del PNRR
1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Capo IV
Ulteriori disposizioni urgenti
(omissis)
Art. 41
Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi
iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final
dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260
(2017/NN)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel
quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che effettuano
attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di
passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una
struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono attivita'
assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal
presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore,
quali le unita' che prestano servizi antincendio, di trasporto di
materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di
rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio
antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita' di
manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio, effettuano
anche attivita' di trasporto del materiale dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o
servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi
nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo
dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti
tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una
dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione
tecnica della nave. Le autorita' marittime locali verificano il
rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla
partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e sulle draghe
iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a
condizione che almeno il cinquanta per cento delle attivita' annuali
delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a
tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da
attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre
attivita' non ammissibili devono essere riportati in contabilita'
separata.»;
b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive
alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le
disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano anche alle
imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano
navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione
alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate di
cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater,
le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di
navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni che
applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via
telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare
le verifiche sui beneficiari.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che
sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che
siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima
dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di
costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2.
Art. 6-quater (Quota minima di navi iscritte nei registri degli
Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri
degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del
tonnellaggio della flotta dell'impresa.
2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei
registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare tale quota.
Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e' obbligata esclusivamente a
garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei
registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1. La disposizione di
cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito
derivante:
a) dai proventi principali risultanti dalle attivita' di
trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di
biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto
di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio
marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo
immediato a bordo;
b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a quelle di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;
c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti da
attivita' di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per
cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si
applica alla quota eccedente il 50 per cento.
2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo,
quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili,
costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 2.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le attivita'
accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonche' le modalita' di
acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate,
controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi
a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada,
inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto
dal comma 5.
4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono
essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.
5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito e' determinato
anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre
imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica,
ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato
di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1. Le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita'
delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per
cento del tonnellaggio della flotta;
b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono
registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo
non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile
al regime;
c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario
batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi
di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere o aumentare
la quota di navi di proprieta' o locate a scafo nudo battenti
bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto
al totale della propria flotta.
Art. 6-septies (Locazione di navi a scafo nudo). - 1. Le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio
delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un
periodo massimo di tre anni;
b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso
temporaneo di capacita' connessa ai servizi di trasporto marittimo
del beneficiario;
c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a
essere gestito dal beneficiario.
2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attivita'
di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti
allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo.
Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi). - 1. Il
livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro
internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo
6-ter, comma 2, e' conforme a quanto previsto dagli orientamenti
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di
sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle
societa' per le attivita' di trasporto marittimo sono il livello
massimo di aiuto autorizzato.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come
introdotte dal comma 1, lettera b), del presente articolo, valutati
in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per
l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49-quinquies:
1) al comma 1, le parole «purche' abitualmente e non
occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base
temporanea o occasionale»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
per i cittadini di Paesi terzi.»;
b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo
e' sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della
conoscenza della lingua italiana puo' essere effettuata solo
successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica
professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della
qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza della
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».
Capo V
Disposizioni finanziarie e finali
(omissis)
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(omissis)