D.L. per il rilancio dell'economia: le misure per la sicurezza e l'ambiente non mancano nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203.
In particolare, le misure, dettate per fronteggiare l'emergenza post-Covid, riguardano:
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (artt. 6 e 7);
- la non applicabilità dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate ai premi e ai contributi spettanti all'Inail (art. 27);
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali (art. 46);
- piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51);
- l'incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - automotive (art. 74).
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Di seguito il testo delle misure riportate sopra; in allegato il testo integrale del D.L. n. 104/2020.
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
(in S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203)
Vigente al: 15-8-2020
(omissis)
Art. 6
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per assunzioni a tempo indeterminato
- Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore
agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico, e' riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per
un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
- Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un
contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
all'assunzione presso la medesima impresa.
- L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche nei casi di
trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta.
- Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per
l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
- Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8
milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021
e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4
milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate
derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di
euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
Art. 7
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a
tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
- L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto e'
riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con
contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il
comma 3 del predetto articolo 6.
- Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi
della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.
- Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno
2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a
34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate
derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro
per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
(omissis)
Art. 27
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud
- Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave
situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione
del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, e'
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei
premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa
autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle
condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
[...]
(omissis)
Art. 46
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio
degli enti locali
- All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;
- b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente: «139-bis. Le
risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate
di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per
l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi
entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il
Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio
- Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di
assegnazione.»;
- c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta
deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;
- d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
- e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle
risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste
con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico
delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del
contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita'
della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le
attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove
sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
- f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il seguente: «148-ter. I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
(omissis)
Art. 51
Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
- A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) il comma 14-bis e' sostituito dal seguente: «14-bis. Per
stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di
potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno
2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15
giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che
hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
- b) il comma 14-ter e' sostituito dal seguente: «14-ter. A
decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono
stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla
procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
- Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
- c) il comma 14-quater e' sostituito dal seguente: «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non
ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui all'articolo
24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della
mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale
dell'energia, nonche' interventi per la riduzione delle emissioni
nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai sensi di norme di legge
dello Stato per contributi agli investimenti».
(omissis)
Art. 74
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di CO2 g/km - Automotive
-
All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e' sostituita
dalla seguente:
===================================== | CO2 g/Km | Contributo (euro) | +=============+=====================+ |0-20 |2.000 | +-------------+---------------------+ |21-60 |2.000 | +-------------+---------------------+ |61-90 |1.750 | +-------------+---------------------+ |91-110 |1.500 | +-------------+---------------------+
- b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e' sostituita
dalla seguente:
===================================== | CO2 g/Km | Contributo (euro) | +=============+=====================+ |0-20 |1.000 | +-------------+---------------------+ |21-60 |1.000 | +-------------+---------------------+ |61-90 |1.000 | +-------------+---------------------+ |91-110 |750 | +-------------+---------------------+
- c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate le modalita' attuative del presente comma nel limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;
- d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile» sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse
disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da
utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini
elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le modalita' attuative del presente comma anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;
- e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da
destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a
1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite
di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.».
- Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da
destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente
articolo, secondo la seguente ripartizione:
- a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e
21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di
autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
- c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di
autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
- Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
- Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.