Conversione Aiuti quater: in vigore misure anti-crisi energetica. È stato, infatti, convertito il D.L. 18 novembre 2022, n. 176 con la pubblicazione della legge 13 gennaio 2023, n. 6 sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023, n. 13.
Tra le tante, disposizioni in materia di:
- acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- sostegno per fronteggiare il caro bollette;
- produzione di gas naturale;
- passaggio delle aziende a combustibili alternativi;
- promozione dei biocarburanti;
- produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
Di seguito il testo delle misure in materia di energia e di sostegno alle imprese contenute nel D.L. n. 176/2022 coordinato con la legge n. 13/2023.
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Testo aggiornato del decreto-legge
Testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2022), coordinato
con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica.». (23A00273)
(Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023, n.13)
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
per il mese di dicembre 2022.
1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di
cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono
riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in
relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese
di dicembre 2022 ed e' determinato con riguardo al prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al
mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del
30 settembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti
d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454
milioni di euro per l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno
2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 2
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille
litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre
2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022
e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61
euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino
al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere
dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 19 novembre
2022 e fino al 30 novembre 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2),
del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale
usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 al 30
novembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro
il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui
all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma
6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri
1), 2) e 3),del presente articolo, usati come carburanti, giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30
novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12
gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita' e l'utilizzo
dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente
articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3
trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80
milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno
2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
Art. 2 bis
Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
per il quarto trimestre 2022.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023»;
c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «16 marzo 2023».
Art. 3
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a
esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo
modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e
di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero
credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il
fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il
saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un
massimo di trentasei rate mensili.
3. In caso di inadempimento nel pagamento di due rate anche non
consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal
beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata a
concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e
cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati
dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di
energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui
al comma 2. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita'
e' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia
dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende
al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi
sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del
rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e delle condizioni
previsti dal presente articolo.
5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia
elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere
finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata dalla
SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. La garanzia di cui al comma 5 e' rilasciata a condizione che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede
in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi
successivi. La medesima garanzia e' rilasciata, altresi', a
condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si
impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 2, per i
periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».
9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
3.000».
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la
societa' Sport e Salute S.p.A.».
12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti
rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo
settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle
associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali
in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»;
b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro».
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023, e dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 3 bis
Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di
euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per
20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle
province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente
incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al
riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi
sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di
costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel
secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia
elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto
destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada,
lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la
ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato
limite massimo di spesa.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto
delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di
trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita' per
il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione
governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite
di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di
rendicontazione.
4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del
gas naturale, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per
l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il
31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA).
5. E' autorizzata per l'anno 2022 a favore della societa' ANAS
S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:
a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla
compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi
sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade
nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della societa' di
adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione
degli oneri degli anni successivi;
b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura
degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza,
gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade
inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite
dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana
all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
Art. 3 ter
Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la
liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle
transazioni.
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
2021, n. 171, le parole: «Indipendentemente dalla data di consegna
ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati
gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022,» sono
soppresse.
Art. 3 quater
Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e
servizi
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno del 5 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento».
Art. 4
Misure per l'incremento della produzione di gas naturale
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni
di gas climalteranti tra cui il metano, rispettando l'impegno
volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a
Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (COP 27), attraverso l'incremento
dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti
finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o
derivanti da accordi internazionali»;
2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La
disposizione di cui al primo periodo si applica altresi' alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni
di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' consentita la coltivazione delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del
giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle
linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo
periodo»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di nuove concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine
e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonche'
quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di
lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti
finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale
(PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini
alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e
2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali
effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di
trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo
periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e'
definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai
prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e
comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati,
rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della
conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a
partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione
delle quantita' aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di
concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto
positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e
2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di
diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per
cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi
2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per
cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il
quantitativo di cui al terzo periodo non e' comunque superiore ai
volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di
concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio
nazionale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;
e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre, al prezzo
di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a forte consumo di
gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e che
hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi
energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e i criteri di assegnazione
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I
diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di
assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali
procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale
assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti
aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti
finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli
effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto
prevede, altresi', che:
a) la quantita' di diritti oggetto del contratto sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente;
b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei
diritti derivanti dal contratto.
5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 e'
predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e
delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Art. 4 bis
Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a
combustibili alternativi
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo
il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del
sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina
e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno
termico 2022-2023, nonche' di massimizzare l'impiego di impianti
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente
fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con
combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario,
e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del
soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali
sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i
limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa
dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme
nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta
normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine
all'autorita' competente al rilascio della valutazione di impatto
ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale
le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del
relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla
comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il
combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento
di diniego motivato da parte dell'autorita' competente rilasciato
entro tale termine. L'autorita' competente puo' assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei
mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del
termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita'
permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del
presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
sicurezza antincendio».
Art. 5
Proroghe di termini nel settore del gas naturale
1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «10 novembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «20 novembre 2023».
2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al
comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50.
2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2024».
3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 6
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica
nazionale
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla seguente:
«ottimizzazione»;
2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:
«della sicurezza»;
3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo
Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per il
PNRR»;
5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono inserite le seguenti: «,
possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di
potenza»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli
impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con
decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e
due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su
proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo
periodo, compensi o rimborsi di spese.
3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca
una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1,
che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli
da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di
trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia
dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi,
comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale
della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di
assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili della Difesa Servizi S.p.A.
derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le
indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio unico,
verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della
societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel
settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.»;
c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» e' sostituita dalla
seguente: «sicurezza».
Art. 6 bis
Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a
decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili
utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati e'
gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate
per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di
violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma
si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi
dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti
liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto
alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la
riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali
esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo in
conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i
decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter»;
c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la
riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione
pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno
2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per la partecipazione
alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1»
e' inserita la seguente: «, 1-bis» e le parole: «da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il primo dei quali da
emanare entro il 31 dicembre 2022».
Art. 7
Disposizione in materia di autotrasporto
1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le
attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7 bis
Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' effettuato,
entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Tale ripartizione e' effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei
costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d)
ed e);
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei
livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da
trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza
pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima
data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle
misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f),
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite
successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui
alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio
affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui
al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative
nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari al 15
per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non
affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale
riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime
modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento
dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2
milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per
l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei
corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad
obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto
ordinario applicando le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse
disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non puo'
determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse
inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi
del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla
societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonche'
delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera
c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto
2022, n. 118»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio
2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli
indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le
modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del
medesimo Fondo».
Art. 7 ter
Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di
distribuzione automobilistica
1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti
dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore
dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto
2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli
accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di
agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori
autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora
immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano stati immatricolati
dai distributori autorizzati da non piu' di sei mesi e che non
abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine,
hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalita' di
vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di
responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita.
Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso
scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli
accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non
procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della
medesima comunicazione»;
c) al comma 4, alinea, le parole: «prima della scadenza
contrattuale» sono soppresse;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono
inderogabili».
Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure
Art. 8
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un contributo
per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto
dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e
trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della
spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in
ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.
Il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari
importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di
cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo
utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata
registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti
mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei
dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile,
il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto
del limite di spesa previsto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 9
Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli
interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a
15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo
periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma
dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di
sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del
contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se
presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel
suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento
della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) soppressa.
1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e' inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto.
2. Soppresso.
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per
gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo,
e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il
contributo di cui al presente comma e' erogato dall'Agenzia delle
entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora
utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione
di cui al presente comma.
4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» e' sostituita
dalla seguente: «tre».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai
crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione
del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle
entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le garanzie di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle
condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in
favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma,
strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con
sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici
ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti
d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25
novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o
istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione
del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e
della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034 e pari a 20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1.
Art. 9 bis
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui
all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,
le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle
citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali,
come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in
ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la
realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione,
compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
Art. 10
Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni
capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo
e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per
gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei
requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano
beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma
che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle
procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da
quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n.
50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle
risorse residue disponibili al termine della procedura di
assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli
incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui
ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione del presente comma.
2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I termini per
gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1°
luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo
2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure gia' in corso di
attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1,
comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma
2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate
dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza
l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse
nazionale). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima
dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura
della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma 2 e
al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di
cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalita' di cui al
comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i
successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto
secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e
gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole
valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo
quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per
garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano,
in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento,
le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui
all'Allegato 2 al presente decreto.
3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto
dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti
dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente
incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di
ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4,
comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della
complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la conferenza di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Art. 11
Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono
inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dal
quinto periodo, nonche' di quello»;
a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale
dipendente di societa' in house dello Stato»;
b) dopo il nono periodo, e' inserito il seguente: «Con le
medesime modalita' previste per le unita' di cui al primo periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano
in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo.».
1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzata ad
avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea
magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio
dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le
unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri
derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale
al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a
carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli
emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio
dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle
Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di
possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno
alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai
soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle
informazioni nella disponibilita' del Sistema informatico integrato
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e,
su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, sono
definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le
modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.
(omissis)