Dall'albo gestori ambientali, chiarimenti sulla Pcs con la circolare 2 aprile 2021, n. 5. Il documento risponde ad alcune richieste di chiarimento, pervenute al Comitato nazionale, circa l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento alle classi di iscrizione della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani). In particolare, si chiede se la Pcs corrisponda alla:
- porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell’ambito dell’affidamento;
- popolazione dell’intero territorio comunale o ambito territoriale.
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Di seguito il testo della circolare n. 5/2021 contenente la risposta dell'albo gestori.
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Circolare del comitato nazionale dell'albo gestori ambientali 2 aprile 2021, n. 5
Oggetto: Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento circa l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se, nel caso di affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba intendersi:
a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell’ambito dell’affidamento;
b) quella corrispondente alla popolazione dell’intero territorio comunale o ambito territoriale.
Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).