Decreto 24 ottobre 2020: la nuova stretta del D.P.C.M. per la seconda ondata di Covid-19

Il testo integrale del provvedimento con tutti gli allegati

Decreto 24 ottobre 2020: tutte le novità in materia di pandemia.

Con il nuovo decreto del presidente della Repubblica sono state dettate le ultime prescrizioni per contenere la diffusione dei Coronavirus. Fra le aree di intervento: procedure di sanificazione, limitazione degli spostamenti, obblighi per l'ingresso nel territorio nazionale, obblighi per i vettori e gli armatori, obblighi per le navi da crociera e per le navi battenti bandiera estera, trasporto pubblico di linea, disposizioni per la disabilità, indicazioni per il monitoraggio delle misure.

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Fra le pieghe del decreto, divieti in merito alle aggregazioni sociali (ricreative o culturali) e lavorative (ad esempio, le fiere). Sempre in tema di lavoro, il provvedimento specifica che il lavoro a distanza continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione delle attività in sede in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione (ferma la necessità che il datore garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività - assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

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Le disposizioni del provvedimento si applicano dal 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020: resteranno in vigore fino al 24 novembre 2020.

Di seguito il testo integrale del provvedimento con tutti gli allegati.

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19». (20A05861)

(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,
produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle
regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui
all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite dal presente
decreto;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020
del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale

 

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, puo' essere disposta la chiusura al
pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private.
4. E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni
di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non
sospesi.
5. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche
mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso.
8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all'allegato 8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport
individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni
sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di
pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine
e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in
genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee
guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi
operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa,
Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test
molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test
non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con
lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino';
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all'aperto;
n) restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non
ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. Sono vietate le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a
distanza;
p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che
prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della
cultura statali la prima domenica del mese;
s) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa per il
primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia
continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del
contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte
delle autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni
critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti
territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per
cento delle attivita', modulando ulteriormente la gestione degli
orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso
l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la
proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo
svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e
locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivita'
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd.
"Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e
approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza
Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i
corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le
attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di
formazione, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o
delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea sospensione
delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche
puo' avvenire secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi
di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli
adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria
ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita'; le universita' e le istituzioni assicurano, laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
w) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui
superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o
la dimissione dai medesimi corsi;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato
11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00
fino alle 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di
quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le
ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici
e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 24,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite
le attivita' delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di
cui al periodo precedente;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento
delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali
solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate
dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di
persone e, in genere, assembramenti;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.

 

Art. 2.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali

 

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato
14.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

 

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita';
c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'articolo 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incentivato il
lavoro agile con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
4. Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione
dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale
sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in attivita'
connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo
90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente
decreto.

Art. 4.

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

 

1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui
all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici
giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione
di cui all'articolo 5, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle
lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una
comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale
alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata
nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato
negativo;
b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea
o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e
impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia,
italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio
delle loro funzioni.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in
relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5.

Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio
nazionale dall'estero

 

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia
stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata
nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli
elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel
caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F
dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per
raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in
caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,
ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per
raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli
altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria
nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente
decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti
all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

Art. 6.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel
territorio nazionale dall'estero

 

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche,
si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale
di cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'articolo 5, comma 1, integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli
altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco
A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'
sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la
partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e
con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci
siano stati soggiorni o transiti in uno o piu' Paesi di cui
all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si
applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai
commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo
scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione
europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C
e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle
forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco
nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.

Art. 7.

Obblighi dei vettori e degli armatori

 

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di
cui all'articolo 5;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia
completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,
nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di
protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

 

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato
20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui
all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con
le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e'
consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non
abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli
elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa
il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1.
Il Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno
ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 9.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15,
nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

 

1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati
dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la
tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 11.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

 

1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia
autonoma interessata.

Art. 12.

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

 

Allegato 1

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

 

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa
sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
liturgiche
1.1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e
frontale.
1.3 L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta
contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra'
rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante
l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6 Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7 Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8 Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone
diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro
partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa
vigente.
1.9 Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili
liquidi igienizzanti.
2 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati
regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle
superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia,
inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
2.2 Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano
accuratamente disinfettati.
2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3 ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
3.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio.
3.2 Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa
fase si ometta il coro.
3.3 Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo
scambio del segno della pace.
3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante
e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle
loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la
mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e
mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di
offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6 Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei luoghi
destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro
tipo.
3.7 Le eventuali offerte non siano raccolte durante la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate,
relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di
protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da
quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione
degli infermi ed Esequie.1
______
1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre
alla mascherina, guanti monouso.

3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e
areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di
distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10 La celebrazione del sacramento della Confermazione e'
rinviata.
4 Adeguata comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del
presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.1.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di
igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta'
e di salute.
5.3 Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita'
streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla
celebrazione eucaristica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno
lunedi' 18 maggio 2020.

 

Allegato 2

Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

 

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempicontenuti.
1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.10 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro.
1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus
1.12 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto.
2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico
Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.

Allegato 3

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

 

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione
di riferimento.
2 Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno
curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli
stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato
Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.

Allegato 4

Protocollo con le Comunità ortodosse

 

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno unmetro.
1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.10 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro
1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita' di
culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento.
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a
voce bassa.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il
celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza
venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS- CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco)
rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le
modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.

Allegato 5

Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista
(Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh

 

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e'
affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei
riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.11 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili
del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive
confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento.
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4. Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.

Allegato 6

Protocollo con le Comunità Islamiche

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera
1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono
tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il
distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di
culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto o responsabili di comunita' (uomini e
donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione del
responsabile della comunita'.
2. Attenzioni da osservare nella preghiera
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS- CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale - in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni preghiera.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4. Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado
di rispettare le misure sopra disciplinate.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.

 

Allegato 7

Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli ultimi giorni

 

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione
di riferimento.
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo che il
celebrante avra' curato l'igiene delle mani e indossato guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4. Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.3 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
4.4 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.5 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

 

Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia

 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

INTRODUZIONE

(Nuove opportunita' per garantire ai bambini e agli adolescenti
l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco)

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione
che hanno limitato fortemente la possibilita' di movimento al di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di
tutte le attivita' educative e scolastiche in presenza, si e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze al di
fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli
adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di
salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco e all'educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto
dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,
nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire
dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell'attuale
fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunita' organizzate di
socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio
di contagio epidemiologico.
Tale prospettiva e' stata perseguita ricercando il giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la
necessita' di garantire condizioni di tutela della loro salute,
nonche' di quella delle famiglie e del personale educativo e
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata,
interazione tra persone, non e' infatti possibile azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali e unitarie
relativamente ai requisiti per la riapertura delle attivita', in
relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico e alla
definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli
adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari
protocolli operativi da adottare durante le attivita', sia sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali
e ai diversi materiali impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al gioco in
condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza
possibile, date le circostanze.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e
alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1. la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu' grandi e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2. l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri,
privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire
attivita' di piccoli gruppi;
3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al
fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalita' generali, le linee guida
trattano due distinte tipologie di interesse, che proseguono nella
realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo, a
seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a
partire dal mese di settembre 2020.
In particolare, ci si riferisce:
1. alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini
pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini,
anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2. alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, di educazione
non formale e attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in
inglese, outdoor education).
La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio
da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialita' e al
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare,
si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla
conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte di chi
esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della
ripresa delle attivita' lavorative in presenza.

SEZIONE 1
(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco
per bambini e adolescenti)

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche
per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze
all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla
realizzazione di attivita' di gioco col supporto di attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo
per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha
risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla
propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una
regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo
delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature
disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento
fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
cosi' come previsto dalla normativa vigente.
Gli aspetti considerati riguardano:
1. l'accessibilita' degli spazi;
2. i compiti del gestore;
3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore.

SEZIONE 1.1
(Accessibilita' degli spazi)

L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve
realizzarsi alle seguenti condizioni:
1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17 anni,
con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un
altro adulto responsabile, ove necessario;
2. limitata esclusivamente dalla necessita' di non produrre
assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove
compatibile con le attivita' di assistenza, e l'utilizzo dei DPI,
cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata.

SEZIONE 1.2
(Compiti del gestore)

Il gestore deve:
1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso
presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici piu'
toccate, con detergente neutro;
2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e
delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in
linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle
autorita' competenti.

SEZIONE 1.3
(Responsabilita' dell'accompagnatore)

L'accompagnatore deve:
1. attuare modalita' di accompagnamento diretto dei bambini minori
di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di
vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI),
fragilita', cronicita', in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un
passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di
deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte
dell'adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilita',
cronicita' e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto
accompagnatore;
2. rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e
sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano.
Nel caso di bambini con piu' di 6 anni, l'accompagnatore deve
vigilare affinche' questi rispettino le disposizioni di
distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

SEZIONE 2
(Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e attivita'
sperimentali di educazione all'aperto)

Le attivita' offerte possono essere realizzate dagli enti
interessati, dai soggetti gestori da questi individuati e dalle
organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in
merito a:
1. l'accessibilita' degli spazi;
2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e
lo spazio disponibile;
3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli
educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei
DPI;
4. i principi generali d'igiene e pulizia;
5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e
per la loro formazione;
6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita'
e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori,
educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti;
7. l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di
ritiro dei bambini e adolescenti;
8. il protocollo di accoglienza;
9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli
operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili
o appartenenti a minoranze.

SEZIONE 2.1
(Accessibilita' degli spazi)

L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le attivita'
devono essere circoscritte a sottofasce di eta' in modo da
determinare condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini e
adolescenti accolti. A tale scopo, e' consigliato che vengano
distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6
anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria
(da 11 a 17 anni);
2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e
le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e
con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020).
Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita' sportiva di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini,
adolescenti e personale che manifestino sintomatologia sospetta,
attivando le procedure previste nella sezione 2.4 del presente
documento. Rimane comunque ferma la responsabilita' di ciascuno di
non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi
di infezione da SARS-COV-2.
E' preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli
adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della loro
salute.

SEZIONE 2.2
(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio
disponibile)

In considerazione della necessita' di garantire il distanziamento
fisico e l'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa
vigente, e' fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi o aree per lo
svolgimento delle attivita' programmate.
E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra.
Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione dello spazio
ad accogliere le diverse attivita' programmate non possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area
dal punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario
uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative, di educazione
non formale e di educazione all'aperto (outdoor education)
nell'ambito del territorio di riferimento.
In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata l'aerazione
abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

SEZIONE 2.3
(Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e
animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per
il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI)

Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra
operatori, educatori o animatori e bambini e adolescenti, si
ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base
regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle
singole regioni.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente.
Per i bambini in eta' da 0 a 6 anni, nel rispetto dei criteri
pedagogici consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere un
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro
adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo chi esercita la
responsabilita' genitoriale. In particolare, tale ambientamento e'
suggerito per i bambini gia' socializzati al nido o scuola
dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali attivita' a settembre,
successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente
con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove
possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli
frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate
per il contenimento del contagio, considerata la presenza di adulti
che normalmente non parteciperebbero alle attivita'.
Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni ordinarie
stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni
adottate dalle singole regioni.
Tali indicazioni si ritengono valide anche per le attivita' che
prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai
bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di
massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico e utilizzo
dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni.

SEZIONE 2.4
(Principi generali d'igiene e pulizia)

Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto (es.
toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e
occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati;
2. non tossire o starnutire senza protezione;
3. mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive degli utenti e le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4. non toccarsi il viso con le mani;
5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a
contatto;
6. arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo piu' agevole nel caso di
permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto
(outdoor education).
Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a 3 anni
(es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve
prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre
possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina
chirurgica;
2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda
di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo,
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attivita' devono impiegare diverse strategie per
informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione
del contagio
1. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate
al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani
e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli
occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso);
2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account
ufficiali sui social media);
3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e
da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine sono
essenziali quando il distanziamento fisico e' piu' difficile da
rispettare;
2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 6 anni di eta', di persone con difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con
disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti;
4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre
persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente
infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono
nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i
pernottamenti;
2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in
base alla procedura indicata nella sezione
2.8 Protocollo di accoglienza;
3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione
2.8 Protocollo di accoglienza;
4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una
dall'altra;
5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla
settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra
persona;
6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani
prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i
bambini;
2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che
le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una
lavastoviglie;
3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (per
approfondimenti, si rimanda all'allegato 17 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione
"Ristorazione", e successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di
preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio
2020.
Pulire e igienizzare gli ambienti
Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata
pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonche' una
igienizzazione periodica.
E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal
rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID- 19 n. 25/2020,
concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.
Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non
prevedano contatto con le mani.
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
Nell'eventualita' che compaiano casi o focolai da COVID-19, e'
consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto
dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente
le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di
SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e
successivi aggiornamenti.
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra' valutare
tutte le misure ritenute idonee.

SEZIONE 2.5
(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la
loro formazione)

E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati.
Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o
animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato
e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma istituzionale di formazione online a distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste o
promosse dalle autorita' competenti.
Per periodi d'attivita' superiori a 15 giorni, e' possibile
prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento con un altro operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi' da
favorire una familiarita' fra i bambini e gli adolescenti con il
nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo
gruppo.
Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per
l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'.

SEZIONE 2.6
(Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di
stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, educatori o
animatori e i gruppi di bambini e adolescenti)

Il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di
bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'
per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione
tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori,
educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con
continuita' nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale
tracciamento del medesimo.
La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve
realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:
1. continuita' di relazione fra ogni operatore, educatore o
animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al fine
di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di
contagio. In caso di attivita' che prevedono piu' turni, un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato a un gruppo
per ogni turno;
2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e
pulizia;
3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di piu'
persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori o tutori.
Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle
condizioni di fragilita' fra i bambini, gli adolescenti, gli
operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare
di specifico supporto psicologico.

SEZIONE 2.7
(Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei
bambini e degli adolescenti)

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi separati.
E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei
bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga
senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree
interessate.
I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attivita'.
E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da
rispettare. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un
lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel
idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla
struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di
eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attivita'
(es. corsi per neogenitori).
E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali
figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre
evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attivita' con i
bambini e gli adolescenti.

SEZIONE 2.8
(Protocollo di accoglienza)

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio
delle attivita';
2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita';
3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
1. Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare
che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni;
c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con
una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'.
3. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel
caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore,
educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la
temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver
igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli
adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per quanto di competenza.
Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo
ingresso
1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente:
a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria;
b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle
attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza.
2. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel
caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore,
educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la
temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver
igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli
adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per quanto di competenza.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita' per piu'
di 3 giorni, e' opportuno rieseguire il protocollo per la prima
accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto,
successive al primo ingresso
1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve
misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli
adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per quanto di competenza.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere
presso la propria abitazione e allertare immediatamente il loro
medico di medicina generale e il gestore.

SEZIONE 2.9
(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori,
educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a
minoranze)

Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
e adolescenti con disabilita', con disturbi di comportamento o di
apprendimento, e della necessita' di includerli in una graduale
ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte
alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza
specifiche per coinvolgerli nelle attivita' ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con
disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di
operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il
bambino o l'adolescente, portando il rapporto numerico a un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a
fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento
e l'utilizzo dei DPI, cosi' come della necessita' di accompagnare
bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il senso delle
misure di precauzione.
Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle
attivita', ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di
mascherine i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti, puo' essere previsto l'uso di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri
bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori,
favorendo in particolare la lettura labiale.
In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un educatore
professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri,
con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in
carcere o che vivono in comunita'.

 

Allegato 9

Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 10

Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 11

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del
distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque
in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile
garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti
modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata.

 

Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
fra il Governo e le parti sociali

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso
l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative
straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il
Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che
il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'
di produzione tali misure raccomandano:
▪ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
▪ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
▪ siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
▪ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
▪ siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
▪ per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che
siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
▪ si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
▪ per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1- INFORMAZIONE
▪ L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
▪ In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter
fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'
e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
▪ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni
_______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

□ Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS
______
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della
dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti
con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza
da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei
luoghi.

□ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
□ L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le
modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
□ Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione.
3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
▪ Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
▪ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro
▪ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
▪ Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
▪ Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento.
▪ le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
▪ in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il committente ed
entrambi dovranno collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo
elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
▪ L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago
▪ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro
ventilazione
▪ occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
▪ l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
▪ nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
▪ e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
▪ l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani
▪ e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
▪ I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
▪ l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'
evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi
motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita'.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
▪ qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e
sanitarie.
▪ nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a
partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.)
▪ l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
▪ occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
▪ occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
▪ disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla
produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a
distanza
▪ Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
▪ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
▪ utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino
l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
▪ nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti
▪ sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
▪ Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
▪ dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una
porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
▪ Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali
▪ non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata
pulizia/areazione dei locali
▪ sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,
anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
▪ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare
ad operare come carrellista)
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
▪ nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
▪ l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra'
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria
▪ Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
▪ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
▪ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
▪ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
▪ nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.
▪ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
▪ Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
▪ Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
▪ E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
▪ Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
▪ Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.

 

Allegato 13

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -
CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni
del presente protocollo rappresentano specificazione di settore
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. Stante la
validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste
a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i
settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si e' ritenuto
definire ulteriori misure. L'obiettivo del presente protocollo
condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID- 19, i datori di lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte
attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opererealizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di
supporto al cantiere;
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
• sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari
del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e dellepause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza
anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I
committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio; L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con
orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro
e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita'
diorari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate
- da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu' incisive
secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del
cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
1 INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita' di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui i l lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale
di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento
del lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti;
l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di
approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore
dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di
lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo
ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all'interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
▪ Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
▪ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
▪ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'
del cantiere;
▪ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove
necessario, alla loro ventilazione
▪ La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore
di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);
▪ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
▪ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;
▪ Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle
lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio
dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita';
• data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del
liquido detergente secondo leindicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID- 19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle
Autorita' Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, 318, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.
3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione dellelavorazioni.
3.5 indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

 

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno
rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.

 

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19
in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione
agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle
stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con
le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a
livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un
coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per
consentire ingressi e uscite differenziati.
E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra
autorita' locali.
Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino
di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,
l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le
disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in
deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base
di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo
straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge
228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto
Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto
Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore
delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione
delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno
essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per
i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento
delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista
dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere
le eventuali ulteriori risorse.
Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata
possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale
ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
▪ La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
▪ Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri.
▪ Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo
graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati
dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
▪ All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare
una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della
bocca.
▪ E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
▪ Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
▪ Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
▪ Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
▪ Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
▪ Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
▪ Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuali.
▪ Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualita', 🙁 si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per
consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale
della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare
sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa
certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure
previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la
separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
▪ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
▪ Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico,
on line o tramite app.
▪ Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un
metro dalle altre persone.
▪ Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita
e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
▪ Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti.
▪ Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente.
▪ Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
▪ Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione
del virus.

 

Allegato 16

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali:
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della
salita sul mezzo di trasporto;
- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato
per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola.
1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano
applicazione le seguenti misure specifiche:
- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un
distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni
salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero
precedente sia sceso e cosi' via;
- L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al
conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i
dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori
dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra'
necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita'
presenti.
La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi.
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il
personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e':
o l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.
2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico
dedicato
Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi
di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia
di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra'
essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo
massimo di 15 minuti.
3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio
Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle
indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita'
rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva
all'orario di uscita previsto.
Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di
disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

 

Allegato 17

Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 a bordo delle navi da crociera.

Parte di provvedimento in formato grafico

(Vedere in coda al provvedimento)

 

Allegato 18

Linee guida concernenti la completa ripresa
delle ordinarie attivita' nelle istituzioni
della formazione superiore per l'anno scolastico 2020/2021

Parte di provvedimento in formato grafico

(Vedere in coda al provvedimento)

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

 

Parte di provvedimento in formato grafico

(Vedere in coda al provvedimento)

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Parte di provvedimento in formato grafico

(Vedere in coda al provvedimento)

Allegato 21

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI
DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

(Vedere in coda al provvedimento)

Allegato 22

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI
DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE

Parte di provvedimento in formato grafico

(Vedere in coda al provvedimento)

Allegati

ALLEGATO 22

ALLEGATO 21

ALLEGATO 20

ALLEGATO 19

ALLEGATO 18

ALLEGATO 17

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