Decreto 29 marzo 2021 sulla prevenzione incendi negli ospedali. Un webinar organizzato da Ambiente&Sicurezza con la collaborazione contenutistica di Accademia XFire dedicato alle novità del provvedimento e, contestualmente, alla realtà virtuale applicata all'attività di formazione (in materia di prevenzione incendi e no).
Il codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) è stato aggiornato con il D.M. 29 marzo 2021, in vigore dal 9 maggio 2021. Il provvedimento ha introdotto il capitolo V.11 («Strutture sanitarie») alla sezione V dell’allegato 1 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021).
D.M. 29 marzo 2021: il completamento dell'attività n. 68
La nuova norma completa quindi il codice con la correlata attività n. 68 presente nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 («Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 quadrati»).
D.M. 29 marzo 2021: gli ambiti di applicazione
Il decreto 29 marzo 2021 introduce nel codice una norma tecnica che trova applicazione nelle seguenti attività, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso ovvero a quelle di nuova realizzazione:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (Rsa) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m [la superficie complessiva è quella lorda inclusiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima].
La norma è alternativa, ove applicabile, alla ben nota regola tecnica verticale (Rtv) ovvero al D.M. dell’Interno 18 settembre 2002. Va premesso rapidamente che il decreto introduce nel codice due specifiche definizioni (vedere la sezione V.11.3 del codice):
- apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante: apparecchiatura in grado di accelerare particelle a energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ad esempio, ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni);
- apparecchiatura ad elevata tecnologia: apparecchiatura in grado di accelerare particelle a energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell’apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (ad esempio, risonanza magnetica, tomografia computerizzata).Guarda il webinar