Decreto Aiuti-quater.
Contributi per l'acquisto di energia elettrica, carburanti, caro bollette, modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico. Questi alcuni dei temi toccati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, il cosiddetto decreto Aiuti-quater, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, dal titolo "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica".
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Più nel dettaglio, i punti maggiormente significativi contenuti nel provvedimento sono i seguenti:
- contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022;
- disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti;
- misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette;
- proroghe di termini nel settore del gas naturale;
- contributo del ministero della Difesa alla sicurezza energetica nazionale
- disposizione in materia di autotrasporto;
- modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico;
- disposizioni concernenti la Commissione tecnica Pnrr-Pniec.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, i quattro allegati.
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Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica. (22G00189)
(Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022)
Vigente al: 19 novembre 2022
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' in materia di efficienza e
sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per
lo sport e i giovani;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
per il mese di dicembre 2022
1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di
cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono
riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in
relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese
di dicembre 2022 ed e' determinato con riguardo al prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al
mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del
30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti
d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454
milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno
2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 2
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e
fino al 31 dicembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma
2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13
gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con
l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai
quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta
comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla scadenza
dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa
stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga
disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 3
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a
esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo
modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e
di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero
credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il
fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il
saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un
massimo di trentasei rate mensili.
3. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive
l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio
della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, SACE S.p.A., e' autorizzata a concedere,
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni,
una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle
esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia
elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui
al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita'
e' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente
articolo.
5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia
elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere
finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da
SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. La garanzia di cui al comma 5 e' rilasciata a condizione che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede
in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi
successivi. La medesima garanzia e' rilasciata, altresi', a
condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si
impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i
periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».
9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
3.000».
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano -
CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa'
Sport e Salute S.p.A.».
12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti
rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del
terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla
persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli
enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi
sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e
residenziale in favore di anziani.»;
b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro».
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 e dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 4
Misure per l'incremento della produzione di gas naturale
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni
di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di
produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a
prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o
derivanti da accordi internazionali»;
2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La
disposizione di cui al primo periodo si applica altresi' alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni
di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' consentita la coltivazione delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del
giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle
linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo
periodo»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di nuove concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine
e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonche'
quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Gruppo GSE
stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di
cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza
rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a
dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i
concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce
la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni,
inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonche' un'equa
remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle imprese e del made in Italy, e' definito applicando una
riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri
registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite
di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e
100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure
autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e
comunque fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive di
gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di
gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del
Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al
2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli
investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al
2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli
investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e'
comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza
dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere
sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla
manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;
e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre, al prezzo
di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a forte consumo di
gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione
ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita'
e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e
del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di
procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In
esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente
finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i
diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai
clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che
gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il
contratto prevede, altresi', che:
a) la quantita' di diritti oggetto del contratto sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente;
b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei
diritti derivanti dal contratto.
5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5
e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia
e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Art. 5
Proroghe di termini nel settore del gas naturale
1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «15 aprile 2023».
3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 6
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica
nazionale
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla seguente:
«ottimizzazione»;
2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:
«della sicurezza»;
3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo
Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per il
PNRR»;
5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono inserite le seguenti:
«possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di
potenza»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli
impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con
decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e
due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su
proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo
periodo, compensi o rimborsi spese.
3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca
una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e
svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da
14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di
trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la
pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli
assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione
finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di
assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A.
derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le
indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio unico,
verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della
societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel
settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».
Art. 7
Disposizione in materia di autotrasporto
1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le
attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure
Art. 8
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi
nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la
predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente
pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50
euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80
milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto
forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere
dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto
successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa
all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le
modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei
controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa
previsto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 9
Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli
interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a
15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione
civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo
12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis,
allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis di cui all'
Allegato 1 al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano:
a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data
antecedente al 25 novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022,
risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo.
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora
utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196
del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al
presente comma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1.
Art. 10
Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni
capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo
e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR
o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26
del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le modalita' di attuazione del presente comma.
3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse
nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalita' di cui al
comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i
successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto
secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e
gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole
valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo
quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una
valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali
con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in
base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui
all'Allegato 2 al presente decreto.
Art. 11
Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale
dipendente di societa' in house dello Stato»;
b) dopo il nono periodo, e' inserito il seguente: «Con le
medesime modalita' previste per le unita' di cui al primo periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano
in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo.».
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 12
Esenzioni in materia di imposte
1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni
dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si
interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma
1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato
decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal
pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.
3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti
e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:
«Art. 8-ter
Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di
soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di
dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente
autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento».
Art. 13
Disposizioni in materia di sport
1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni
sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione
di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
Art. 14
Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.080 milioni di
euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli
interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui
agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022
e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa
provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 606, e' inserito il seguente: «606-bis. Per l'anno 2022 il
fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per
il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2
milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del
personale ATA.».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a
tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di somministrazione
di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la spesa di euro
1.558.473 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per
l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa di 410 milioni di
euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono
trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del
medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713
milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno
2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro
per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65
milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno
2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per
l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio
2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a
1.500 milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai
commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni
di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023,
515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per
l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di
euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1
milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030,
64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno
2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per
l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di
indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di
cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati
nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni
di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno
2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per
l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1,
lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario;
d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno
2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori
spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con
le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).
7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e 2022», inserire le
seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta'
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per le medesime
risorse.».
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.