Decreto Fer 2: al via le regole operative

Decreto Fer 2: al via le regole operative
Pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati e infrastrutture energetiche 10 dicembre 2024, n. 16

Decreto Fer 2: al via le regole operative. È stato, infatti, pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche 10 dicembre 2024, n. 16 recante «Approvazione delle Regole operative del DM 19 giugno 2024».

In particolare, il provvedimento promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio:

  • alimentati da biogas e biomasse,
  • solari termodinamici,
  • geotermoelettrici,
  • eolici off-shore,
  • fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne,
  • alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina,

che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Di seguito il testo del D.D. 10 dicembre 2024, n. 16; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

Decreto Fer 2: la via le regole operative

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche 10 dicembre 2024, n. 16

Approvazione delle Regole operative del DM 19 giugno 2024

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l’articolo 22;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in avanti PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

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VISTO l’Allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e, in particolare la Riforma 1 – “Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on- shore e off-shore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno”, nell’ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) che prevede, tra l’altro, il completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021, all’articolo 5, definisce le caratteristiche generali degli strumenti di incentivazione tariffaria per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:

a)  per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;

b)  per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui sopra, l’incentivo è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, mentre per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in

particolare, l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri” e, in particolare, l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “Ministero della Transizione Ecologica” in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a)  direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA)

b)  direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c)  direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d)  direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e il triennio 2024-2026”, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

VISTA la nomina del Dott. Alessandro Noce alla Ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, ora Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avvenuta con DPCM del 20 dicembre 2023, ammesso alla registrazione, da parte della Corte dei conti, il 26 gennaio 2024, al n. 161;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della transizione energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 giugno 2024 recante “Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio” (nel seguito, Decreto FER 2);

VISTA la decisione della Commissione europea C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al Decreto FER 2, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO l’articolo 10 del Decreto FER2 che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto;

VISTA la proposta di Regole operative trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 18 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto FER 2 e acquisita con prot. MASE n. 190236 del 18 ottobre 2024;

VISTO il riscontro fornito con nota prot. MASE n. 223519 del 5 dicembre 2024;

VISTE le Regole operative trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 9 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto FER 2 e acquisite con prot. MASE n. 225411 del 9 dicembre 2024.

DECRETA

Art. 1

(Approvazione delle Regole operative GSE)

1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 19 giugno 2024, recante “Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio”, allegate al presente decreto direttoriale (“Allegato 1”), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Un aggiornamento dell’Appendice A dell’Allegato 1, contente informazioni circa il calendario per le procedure non previste nell’attuale versione, con riferimento all’anno 2025, verrà approvata successivamente entro il 31 marzo 2025 su proposta GSE.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

[fonte foto: https://tinyurl.com/5n6jzjz5]

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Allegati

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