Decreto milleproroghe: più conferme che novità su sicurezza, ambiente ed energia con la conversione nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Accanto alle misure già fissate agli articoli:
- 11 «Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
- 12 «Proroga di termini in materia di sviluppo economico»;
- 15 «Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare»;
- 19 «Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- 21 «Esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom»,
si aggiunge ora l'art. 12 - ter «Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee».
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Di seguito il testo coordinato degli articoli sui temi della sicurezza, ambiente ed energia del D.L. n. 183/2020 con la legge di conversione n. 21/2021.
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Testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del
Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la
conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"». (21A01259)
(in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51)
(omissis)
Art. 11
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali)
- All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
differiti al 31 dicembre 2020.
- All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
- All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
- All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
- Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del
recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di
verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale
ripristino delle prestazioni medesime.
- All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e
5.100.000 euro per l'anno 2021".
All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
- Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
- I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
differito alla fine del periodo.
- All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso
ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro
il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2
milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di
garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
(omissis)
Art. 12
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni 2020 e 2021,".
1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n.
1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie
regolazioni contabili".
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79",
sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di
effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti:
"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro
l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274
milioni di euro per l'anno 2020".
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di
cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011, n.
100".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di
cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli
affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di
proprieta' del gestore.".
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo e' soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU
da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire
l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui
tempi di adeguamento".
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021".
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli
anni 2020 e 2021".
9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021";
b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021".
Art. 12 - bis
Tempi e modalita' per la realizzazione della consultazione dei
territori interessati dalla Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:"sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti:"centottanta giorni";
b) al comma 4, le parole:"centoventi giorni" sono sostituite
dalle seguenti:"duecentoquaranta giorni".
Art. 12 - ter
Proroga del termine per l'adozione del Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:"Entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"Entro il 30
settembre 2021";
b) al comma 8, le parole:"entro e non oltre trenta mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti:"entro il 30 settembre 2021".
(omissis)
Art. 15
(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e
del mare)
1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per
cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50
per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del
100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento
nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per
cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" e' sostituita dalla
seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita dalla
seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle
seguenti "dal 2021 al 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della
Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo
219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
(omissis)
Art. 19
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.