Decreto Rohs: le ultime modifiche

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 modifica l'allegato III al D.Lgs. n. 27/2014, concernente l'attuazione della direttiva  2011/65/UE  sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Decreto Rohs: le ultime modifiche sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, n. 202 con il decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022.

In particolare si tratta del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 recante «Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva  2011/65/UE  sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche».

Le novità riguardano sostanze presenti in diverse tipologie di lampade.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 

 

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
27,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  2011/65/UE   sulla
restrizione  dell'uso  di  determinate  sostanze   pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (22A04914)

 

(Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, n. 202)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge,  con

modificazioni, del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone  che  il

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'

ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto  legislativo  4

marzo 2014, n. 27, ai sensi  del  quale  con  decreto  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

2011/65/UE;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio  in  lampade  fluorescenti  a  catodo  freddo  e

lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio in altre  lampade  a  sodio  ad  alta  pressione

(vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa

all'uso di mercurio nelle lampade  fluorescenti  ad  attacco  singolo

(compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa

all'uso di mercurio nelle lampade  fluorescenti  ad  attacco  singolo

(compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata

di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa

all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa

all'uso di mercurio nelle lampade  fluorescenti  ad  attacco  singolo

(compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa

all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio in lampade a sodio ad  alta  pressione  (vapore)

con un indice di  resa  cromatica  migliorato  per  usi  generali  di

illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio  in  lampade  fluorescenti  lineari  ad  attacco

doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del  13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri  usi  generali

di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278,

(UE) 2022/279, (UE) 2022/280,  (UE)  2022/281,  (UE)  2022/282,  (UE)

2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a  tal  fine,  a

modificare l'allegato III, al  citato  decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 27;

Decreta:

 

                               Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.

                                 27

 

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

                               Art. 2

                      Disposizioni transitorie

                              e finali

 

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a  decorrere  dal

1° ottobre 2022.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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