Decreto Rohs: le ultime modifiche sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, n. 202 con il decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022.
In particolare si tratta del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 recante «Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche».
Le novità riguardano sostanze presenti in diverse tipologie di lampade.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (22A04914)
(Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, n. 202)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e
lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione
(vapore) per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo
(compatte) per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo
(compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata
di vita di almeno 20 000 ore;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo
(compatte) per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore)
con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di
illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco
doppio per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13
dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali
di illuminazione e usi speciali;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278,
(UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE)
2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2
Disposizioni transitorie
e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
1° ottobre 2022.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.