Decreto "semplificazioni": novità e conferme per ambiente, sicurezza ed energia dalla legge di conversione. In particolare, la legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228), di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n.178) ha confermato:
- art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) - misure per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento;
- art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali) - disposizioni per i commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;
- art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici) - riguarda anche le procedure concernenti le valutazioni ambientali;
- art. 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241) - impatta sulle autorizzazioni ambientali;
- art. 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi);
- art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- art. 31 (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) e art. 32 (Codice di condotta tecnologica) - riportano misure sul lavoro agile (smartworking);
- art. 36 (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione) - forte orientamento "green" per i progetti da presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale;
- art. 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale);
- art. 51 (Semplificazioni in materia di Via per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali);
- art. 52 (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica);
- art. 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale);
- art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico);
- art. 55 (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali);
- art. 56 (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi);
- art. 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici);
- art. 58 (trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi);
- art. 59 (meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni);
- art. 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali);
- art. 61 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica);
- art. 62 (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia);
- art. 63 (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque);
- art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal).
Clicca qui per il commento aggiornato alla legge di conversione
Di nuova introduzione sono, invece:
- art. 12-bis (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro);
- art 50-bis (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali);
- art. 60-bis (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio);
- art. 62-ter (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi);
- art. 63-bis (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari);
- art. 64-bis (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione).
Numerose anche le misure in materia di sicurezza informatica e privacy (CLICCA QUI).
Di seguito il testo delle misure sopra elencate del D.L. n. 76/2020, coordinato con le legge n. 120/2020 di conversione. Le modifiche sono riportate in grassetto corsivo.
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Testo coordinato del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020),
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
recante: «Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale.». (20A04921)
(in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)
Vigente al: 14-9-2020
(omissis)
Art. 8
Altre disposizioni urgenti
in materia di contratti pubblici
(omissis)
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni
effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del
certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi
d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
(omissis)
Art. 9
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari
straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i
progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la
depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.";
(omissis)
Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque
tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle
deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di
cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso
dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per
il 2020 e 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo..
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando
il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore
alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della
progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta
anche per le parti relative ad aumenti di volume gia' condonati, ma
e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione".
3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"
Art. 12
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e
della buona fede"»
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini
e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche'
le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo
periodo.";
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,
comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti,
di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo adottati dopo la scadenza
dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.";
b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della
telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante
strumenti informatici e telematici";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unita'
organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio
digitale";
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo
periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi
ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento
annullato.";
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite
dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima
amministrazione.";
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto
periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono
inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette
esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia
trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a
"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si
applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo
10-bis.";
«i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e' aggiunto
il seguente:
"Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal
giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di
annullamento di un provvedimento finale in virtu' di una sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o piu' atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione
di impatto ambientale, il proponente puo' richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un
procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o
l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime
provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla
ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto
l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per
l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i
successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di
valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario,
degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152"».
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine
prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti".
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i
termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle
province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Art. 12-bis
Semplificazione delle procedure di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre
1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio
1934, n. 370, nonche' gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento
del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla
relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui
all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche'
le altre procedure amministrative o conciliative di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza
fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore,
possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da
remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli
interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione
della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario
incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che
utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente
responsabili dei crediti accertati";
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti,
il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale
medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo'
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore
dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al
lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione";
3) al comma 3, dopo le parole: "attestato da apposito
verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del
ricorso," e le parole: ", con provvedimento del direttore della
Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico,
con" sono soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro puo'
adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di
disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le
irregolarita' rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale
non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della
disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto"»
Art. 13
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere
indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le
seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta
giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario
riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli
ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque
denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono
rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta.
(omissis)
Art. 20
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente
decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di
specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "due"»;
al comma 3, le parole: «e le ulteriori attivita'» sono
sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attivita'»;
al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» e'
inserita la seguente: «boschivo»;
al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono
sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;
al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «500.000 euro»;
al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso.
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e le
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale
appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di
effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di
soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione
di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la
retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale
dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di
rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita
nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate
nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6
milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi
provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)
Art. 31
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle
tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano
ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei
lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la
diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro
l'uso di webcam e microfoni.";
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine
di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e
sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22
maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard
nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro
degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati
tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di
attivita' che possono essere svolte.";
(omissis)
Art. 32
Codice di condotta tecnologica
1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto
legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito il
seguente:
"Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) -
(omissis)
4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, e'
sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita'
di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie
allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile,
assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere
svolte.
Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca, pubblici e privati,
e le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che
intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione
tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale
domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da
quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella
domanda sono indicati il titolare della richiesta e il responsabile
della sperimentazione, sono specificati le caratteristiche, i profili
di innovazione, la durata, le finalita' del progetto e della
sperimentazione, nonche' i risultati e i benefici attesi, le
modalita' con le quali il richiedente intende svolgere il
monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti, nonche' gli
eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si
propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o
integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata
trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano
concrete probabilita' di successo, la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando
comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative
all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione sia soggetto anche a pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta
in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,
dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi
internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e
verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,
assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i
risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i
benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il
contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se
l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di
modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di
cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per
materia, promuove le iniziative normative e regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita'
oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro
servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di
disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che
danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione
alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia
anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio
nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad
essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Art. 50
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta
il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,
il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva
2011/92/UE;";
2) alla lettera i) le parole "gli elaborati progettuali" sono
sostituite dalle seguenti: "i progetti";
3) alla lettera o-quater), dopo le parole "che definisce" sono
inserite le seguenti: "le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli
impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'";
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "nell'ambito del
Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di
sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o dal Piano
di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole
"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: ",
il Piano di sviluppo aeroportuale";
2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'esito
della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente
sul proprio sito internet istituzionale.";
3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione territoriale" sono
inserite le seguenti: ", urbanistica" e dopo le parole "della
destinazione dei suoli conseguenti" sono inserite le seguenti:
"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 sono inseriti seguenti: "2-bis. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le
opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
paesaggistiche e morfologiche, e delle aree sia a terra
che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse
nazionale da bonificare ovvero limitrofe con particolare riferimento
all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da
sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede statale ai
sensi del comma 2. ";
2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici, nonche' delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo,
tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis
occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di
strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;
alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo,
le parole: «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono
far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sottoposti a VIA"
sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano
origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti
autorita'.";
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Limitatamente
agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n.
234.";
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e'
istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei
predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in
carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai
commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'
di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo
provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi
1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del
presente decreto.";
2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le
seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";
3) al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e della
Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "ciascun membro della
Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica
PNIEC";
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni
da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato membro in cui il progetto e' proposto."
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante
il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario
sono indicati l'autorita' cui e' possibile ricorrere e il relativo termine";
f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA)
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del
presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e
l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo'
richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al
proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i
chiarimenti e le integrazioni richiesti inderogabilmente entro i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove
ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del
comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio
preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la
pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente, trascorso il
termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche di accesso
al sito internet istituzionale dell'autorita' competente
tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente,
l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e
dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie
osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto
delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,
verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,
relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per
una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,
l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la
quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente
comunicazione e', altresi', pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'autorita' competente.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla
base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e,
ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni
ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba
essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla parte seconda del presente decreto la verifica di
assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito
internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora
la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i
risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";
g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'
di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente
al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio
di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in
formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla
base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita'
competente trasmette al proponente il proprio parere.";
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "gli elaborati
progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)";
2) al comma 2, le parole "La documentazione di cui al comma 1",
sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo la parola
"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";
3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quarantacinque giorni";
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole "gli elaborati progettuali"
sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente,
secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente
alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria
attivita' istruttoria.";
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici giorni";
2) al comma 4, primo periodo, le parole "entro i trenta giorni
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni
successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo
le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le
modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "procede alla
pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet
istituzionale e";
3.2. dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.";
3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Tutta la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle
consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le
osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui
agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al
pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.";
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di progetti
di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo
e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i termini di cui al
periodo precedente senza che la Commissione competente di cui
all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di
trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e le parole
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e
al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' qualora
sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di VIA";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i progetti
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di
inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento
entro i successivi trenta giorni.";
3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo
progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;";
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita
dalla seguente: "dieci";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro cinque giorni
dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di
richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura
del proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito
internet istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della
suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri
titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi
quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso
di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine
di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in
modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza
partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo
delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione
espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro dieci giorni";
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non
rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un
limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";
«p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti dal
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o di VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione riguardante il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita'
delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni
ambientali prescritte. La documentazione e' pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente";
p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: "ovvero" e'
sostituita dalle seguenti: "o, in alternativa"»;
«q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le
parole: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000
m³" sono sostituite dalle seguenti: "di petrolio con capacita'
complessiva superiore a 40.000 m³; di prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva
superiore a 200.000 tonnellate"»;
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" sono
inserite le seguenti: "quanto prima e comunque contestualmente alla
informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole
"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono aggiunte
le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della decisione che
puo' essere adottata";
2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In caso
di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti
significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che
entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle
osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato
membro.".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori
ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano
alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono
recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in
discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa
con l'autorita' competente, il supporto scientifico e la formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante
presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonche' per assicurare il
funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art 50-bis
Accelerazione dei processi amministrativi per le
attivita' infrastrutturali
1. All'articolo 119, comma 1, del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la
seguente:
"m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis
e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le
reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio
degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione
ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che definiscono
l'intesa Stato-regione".
Art. 51
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone
contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del
sito, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in
ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a
verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali,
autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere inferiore a
dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e'
pari a dieci anni.
Art. 52
Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
242-bis e' inserito il seguente:
"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse
nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere
per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da
fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti
termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un
combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora
l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino
ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1
e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo
V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,
nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche'
per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le
restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte
dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del
presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le
procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di
controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1,
anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi
dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con
l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima
dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi
e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere
di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120.
c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a)
accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti
di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le
modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri
siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 53
Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte
dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e
non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente
o dell'autorita' competente» e le parole da: «da avviare» fino alla
fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel
termine di novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica
si considera definitivamente concluso.
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle
attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla
provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano
con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine
preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si
applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti
che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con
apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla
provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro
novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le
attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia
competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa
comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le
attivita' di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta
giorni.
4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il
responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto
interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito
eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito
specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle
tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione
dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto
operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al
comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi
della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del
progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica
del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui
all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario effettuare un'analisi di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le
specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al
comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero
intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di bonifica".
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione
del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici
ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi
sedimenti,";
b) al comma 4, le parole: "puo' avvalersi anche dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA)".
2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma
5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite le
seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia
del territorio".
2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che
la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185
del codice di procedura civile," e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in sede amministrativa"
3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" e'
inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo."
3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e
6".
Art. 54
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.";
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento
sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla
base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e
delle province autonome interessate, con il contributo e la partecipazione dei
commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "sono sottoposti" sono inserite
le seguenti: "alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione
ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora
definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica".
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci,
di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro
aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione
delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla
realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da
approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la
Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67,
comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono
effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale puo' adottare, sulla base del parere della
Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".
3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.
Art. 55
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle
regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine
senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi
nella terna" e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima
della scadenza del Presidente in carica. Non puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale
carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e
direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il
criterio della parita' di genere".
2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La gestione
amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del
parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente
e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del
2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti
anche a rilevanza esterna.";
4) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Per la
realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la
possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.";
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un
commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre
mesi.";
2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato dal Ministro
dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente
parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende
acquisita";
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono
aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole "adottato e' depositato per
quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per
sessanta giorni";
2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";
2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla
seguente: "sessanta", nonche' le parole "emana il provvedimento
d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo";
2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano
non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da
parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa
diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
"Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e
sociale)
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco
approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni
nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura
2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,
salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore
se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione
della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla
gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione
vigente".
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata
allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del
soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni
demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento
di un corrispettivo. La concessione gratuita di
beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti
all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,
decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla
direzione generale competente in materia del Ministero".
3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141," sono inserite le seguenti: "nonche' nelle aree marine
protette," e le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";
b) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei
comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie
compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti:
"avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno
di un'area marina protetta".
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e medie imprese con sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite
dalle seguenti: "micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA"
Art. 56
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle
variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto.";
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma
5.";
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,
ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti
e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono
nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,
nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su
cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della
portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche
dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non
superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La
dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle
modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati
sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di
edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici
i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di
edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche
su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione
energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie
di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non
incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in
attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di
svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".
2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di
usufruire di una disciplina piu' favorevole alla loro effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti
di produzione di energia elettrica sono classificati come opere
connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei
predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , nonche' ad eventuali ulteriori
strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe
dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in
esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare , con progetti di intervento sullo stesso sito,
ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione
delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilita' di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a
seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato
l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o
in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello
stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia
eccesso di domanda".
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico
e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica".
a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE" sono
aggiunte le seguenti: "in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli
impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti"
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Nei casi in cui,
nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio
di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento
dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";
c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate" sono
aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a
consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono
soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a
quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'
intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso
atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui
al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza
di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse
nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni".
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, e' differita al 31 dicembre 2020.
Art. 57
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica
del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma
l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle
leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli
punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei
veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di
ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di
un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di
ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257".
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione
in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una
eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli
stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le
condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per
l'intero periodo agevolato per cui e' stata concessa l'agevolazione
del canone di occupazione di suolo
pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per
cento dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui
risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura
dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione
elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici,"
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti
3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 58
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
Stati membri)
1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono
promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e trasferimenti
statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi
agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi
seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri
dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio
di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i
progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato
dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da
impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe
dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota
di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da
assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico
avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi
direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base
di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle
fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad
altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030
eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso
stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'
comprendere operatori privati.".
Art. 59
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le
seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza superiore
a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti del proprio
fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica".
Art. 60
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle
stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte
dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono
nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito
pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello
sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei
dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio
successivo e una programmazione temporale dei progetti di
investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello
sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo
le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il
caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso
civico";
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis
L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo'
delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di
societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle
attivita' preparatorie.";
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,
venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente
presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a
integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con
l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con
la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato
articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con
l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente
competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla
data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle
attivita' svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA
puo' essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso
essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di
denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti,
necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul
medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti
esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente,
sono altresi' realizzabili tramite regime di denuncia di inizio
attivita' anche i rifacimenti di metanodotti che, restando
all'interno della relativa fascia di servitu', si discostino dal
tracciato esistente.".
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La
Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto
1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e
la compatibilita' dell'opera con essi ai fini dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:
"4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte
al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e
della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite
regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il
margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
esterno della trincea di posa.".
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia
all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle
centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato
parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione
stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui
agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale
del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza
stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi
tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio";
c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito
attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri
dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico
dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza".
Art. 60-bis
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio
1. Al fine di consentire l'avvio di
iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio
(CO2 ) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza
Stato-regioni" sono inserite le seguenti: "per la parte in
terraferma";
b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1,
eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio
sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8,
11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali
siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare
territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della
piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di
coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio
geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8,
comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale";
c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che
comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere
definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i
soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate.
Art. 61
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto
dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione
delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una
autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,
individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una
procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di
qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo
dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul
territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla
tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee
guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti
autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del
1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato
dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un
celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.".
Art. 62
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto
esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente
articolo quelli che producono effetti negativi e significativi
sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica
superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'
subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili
o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio
di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili
qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali
sia gia' intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio
da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi
al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'.
Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree
sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione
necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo
economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base
alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in
servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri
in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano
variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati
mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
termici in servizio, nonche' gli impianti "stand-alone" ubicati in
aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente
articolo. Nel caso di impianti
ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la
produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in
combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono
autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle
province delegate o, per impianti con potenza termica installata
superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia
gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico
non comporta occupazione di nuove aree
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera
e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da
specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di
sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla
connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione
nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al
Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.".
Art. 62-bis
Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
1. Al fine di favorire l'utilizzo del
biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad
Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950,
n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque
correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi
del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio
1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a.
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui
al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990,
n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le
attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso
di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base del piano
predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro
la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di
cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da
esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente
unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le
seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente
articolo.
Art. 62-ter
Introduzione di una soglia per i canoni annui per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di
economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario
non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Art. 63
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno
decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di
interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche
ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento
funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di
consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti
attuatori, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela
della biodiversita'.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui al comma 2, e' adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli
interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province
autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori
di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di
destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in
violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni
indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del
personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta
a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i
medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.
53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di
competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte
delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari
forestali in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 63-bis
Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a trenta giorni dopo la
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono
soppresse.
Art. 64
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto
conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni
anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie
a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata
e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle
emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel
limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni
successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente
dalla legge di bilancio, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti
nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da adottare entro
il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e
alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli
obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in
relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo,
incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del
debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere
sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di escussione della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione
e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi
di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al
comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria
centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, quarto
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni
trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli
esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai
sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite
le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di universita' e
organismi privati di ricerca"
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato
l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con
le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili
interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio
delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere
assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
Art. 64-bis
Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di
semplificazione
1. Al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed
alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati
successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria
e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi
capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure
di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei
Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei
medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato
sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica
relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti.
Art. 65
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.