Decreto sostegni: anche ambiente, energia e sicurezza nella conversione in legge

Decreto sostegni ambiente sicurezza
Il D.L. n. 69/2021 è stato convertito, con modifiche, dalla legge n. 41/2021

Decreto sostegni: anche ambiente, energia e sicurezza nella conversione in legge. In particolare, nel testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69  (in S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n.120), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», sono riportate le seguenti misure di interesse:

  • art. 6-bis «Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica»;
  • art. 15 «Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità»;
  • art. 19-bis «Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL»;
  • art. 22-bis «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni»;
  • art. 29-bis «Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci»;
  • art. 30 «Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga» che al comma 5 reca disposioni in materia di Tari;
  • art. 30-sexies «Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale»;
  • art. 31 «Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19», che al comma 1, lettere a) e d) reca misure in materia di Dpi;
  • art. 35 «Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate», che al comma 2, reca misure in materia di Dpi;
  • art. 39 «Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che al comma 1-ter dispone misure in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi;
  • art. 39-bis «Accesso delle imprese agricole al conto termico»;
  • art. 39-ter «Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali»;
  • art. 39-quater «Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato» (misure per il riutilizzo della Posidonia spiaggiata anche in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi)».

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra. I periodi tra doppia parentesi tonda (( )) sono le modifiche inserite dalla legge di conversione.

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Testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

 

Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021,  n.  69  (in  questo  stesso  Supplemento
ordinario), recante: «Misure urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.». (21A03181)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n. 120)

(omissis)

                           (( Art. 6 - bis

Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

1. Dopo il comma  9-bis  dell'articolo  119  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:

«9-ter. L'imposta  sul  valore  aggiunto  non  detraibile,  anche

parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1  e  36-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

dovuta sulle spese rilevanti ai fini  degli  incentivi  previsti  dal

presente  articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare

complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente  dalla  modalita'

di rilevazione contabile adottata dal contribuente».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

(omissis)

                               Art. 15

                  Misure a sostegno dei lavoratori

                     in condizione di fragilita'

  1. All'articolo 26,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al  15  ottobre

2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  30  giugno  2021,

laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in  modalita'

agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto

il seguente: « (( A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza

dal servizio di cui al presente comma non sono  computabili  ai  fini

del periodo di comporto; per )) i lavoratori in possesso del predetto

riconoscimento di disabilita', non rilevano ai  fini  dell'erogazione

delle  somme  corrisposte  dall'INPS,  a  titolo  di  indennita'   di

accompagnamento.»;

  1. b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al  31  dicembre

2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e  fino  al  30

giugno 2021».

  1. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «28 febbraio 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30

giugno 2021».

  1. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore

del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,

commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come

modificato al presente articolo.

  1. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «53,9 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«157,0 milioni di euro».

  1. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni  di  euro

per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

(omissis)

                          (( Art. 19 - bis

       Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL

 

1.  Al  fine  di  contribuire  all'accelerazione   della   campagna

nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus  SARS-CoV-2,

l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul

lavoro (INAIL) si  avvale,  oltre  che  delle  risorse  professionali

sanitarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  per  le  quali  e'

confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto  in  materia  di

attivita' libero-professionale medica nelle  more  della  definizione

della stessa nell'ambito della contrattazione  collettiva  nazionale,

delle risorse rivenienti dall'incremento,  per  l'anno  2021,  di  20

medici  specialisti  e  di  30  infermieri  del  contingente  di  cui

all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  da  destinare

anche  alla  somministrazione  dei  vaccini  nei  luoghi  di  lavoro.

All'onere derivante dal primo periodo, pari  ad  euro  1.634.000  per

l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio  dell'Istituto,  sulle

risorse destinate alla copertura dei rapporti in  convenzione  con  i

medici specialisti ambulatoriali. Alla  compensazione  degli  effetti

finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a

euro 841.510 per l'anno 2021,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190. ))

(omissis)

                          (( Art. 22 - bis

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini  relativi

  ad adempimenti a  carico  del  libero  professionista  in  caso  di

  malattia o di infortuni

 

1. Al fine di tutelare il diritto  al  lavoro  e  la  salute  quale

diritti fondamentali dell'individuo,  ai  sensi  di  quanto  disposto

rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione,  in  deroga

alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto, la mancata  trasmissione  di  atti,

documenti e istanze, nonche' i mancati  pagamenti  entro  il  termine

previsto,  che  comportino  mancato  adempimento  verso  la  pubblica

amministrazione   da   parte   del   professionista   abilitato   per

sopravvenuta  impossibilita'  dello  stesso   per   motivi   connessi

all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta'  e

non costituisce comunque inadempimento  connesso  alla  scadenza  dei

termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non

produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al  comma  l,  il

termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale  o

dal giorno di inizio  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con

sorveglianza attiva o dal  giorno  di  inizio  della  quarantena  con

sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti  dalla  data  di

dimissione  dalla  struttura  sanitaria  o   di   conclusione   della

permanenza domiciliare fiduciaria  o  della  quarantena,  certificata

secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli

adempimenti a  carico  del  cliente  eseguiti  da  parte  del  libero

professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un

mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero

o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante

la decorrenza, rilasciato dalla  struttura  sanitaria  o  dal  medico

curante, deve essere consegnato o inviato, tramite  raccomandata  con

avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso

i  competenti  uffici  della  pubblica   amministrazione,   ai   fini

dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi  in  attuazione  del  presente  articolo

devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi  a  quello  di

scadenza del termine del periodo  di  sospensione,  con  facolta'  di

allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.

307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni

di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

41 del presente decreto;

b) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

utilizzo delle maggiori entrate e delle minori  spese  derivanti  dai

commi da 1 a 4. ))

(omissis)

                          (( Art. 29 - bis

   Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica

              per i veicoli adibiti al trasporto merci

 

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e  private

di  veicoli  a  basse  emissioni   complessive,   nonche'   la   loro

riqualificazione elettrica, a  titolo  sperimentale,  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto

fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il  cui  motore  puo'  essere

trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero  ibrida  ai  sensi

dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. ))

(omissis)

                               Art. 30

                      Ulteriori misure urgenti

                      e disposizioni di proroga

(omissis)

5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma

16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le

tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,

sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione

dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica

a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data

successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di

previsione in occasione della prima variazione utile.  ((  La  scelta

delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,  comma  10,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata  al

comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa

corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°

gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno  2021  la  scelta  deve

essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

)).

(omissis)

                         (( Art. 30 - sexies

Proroga del Commissario straordinario per la  sicurezza  del  sistema

  idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le

  gallerie della rete stradale

 

1.  In  relazione  alla  necessita'  di  garantire  la  continuita'

operativa anche in relazione alle difficolta' connesse  all'emergenza

epidemiologica da  COVID-19,  al  comma  1  dell'articolo  4-ter  del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino  al  31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della

contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui

all'articolo 4-ter  del  citato  decreto-legge  n.  32  del  2019  e'

incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a

1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno  2023,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La

Commissione e' composta dal Presidente del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici o da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette

esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore  dei

lavori  pubblici,  da  due   rappresentanti   del   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal  Ministro,

da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle

ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre

rappresentanti del Ministero dell'interno designati  dal  Ministro  e

scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del

Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da

un rappresentante del  Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   da   un   magistrato

amministrativo, da un magistrato contabile e  da  un  avvocato  dello

Stato, designati secondo le modalita' individuate  dagli  ordinamenti

di rispettiva appartenenza»;

2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

«11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e  funzioni,  la

Commissione  puo'  promuovere  attivita'   di   studio,   ricerca   e

sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza

delle gallerie»;

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis (Disciplina  del  processo  di  adeguamento  delle

gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza  di  cui

all'articolo 3).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  tempestivo  ed

efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi  di  sicurezza

di cui all'articolo 3 delle  gallerie  aperte  al  traffico,  per  le

quali, alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,

non e' stata richiesta la messa  in  servizio  secondo  la  procedura

prevista dall'allegato 4, i  Gestori,  entro  il  31  dicembre  2021,

trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza  alla

Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione  dei

lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della  rete

transeuropea dei trasporti (TEN-T),  come  definita  dal  regolamento

(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11

dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione,  per  ciascuna

galleria, entro il 30  giugno  2023,  il  progetto  della  sicurezza,

corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3.  Il  livello  di  definizione   tecnica   degli   interventi

strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza  di

cui ai commi  1  e  2  deve  essere  almeno  quello  di  un  progetto

definitivo  ai  sensi  dell'articolo  23  del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e

comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e  quantitativi  degli

interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali  e  i  requisiti

prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle  specifiche

scelte progettuali adottate, in  relazione  ai  requisiti  minimi  di

sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  da  parte  del

Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua

valutazione  e  all'eventuale   approvazione,   anche   mediante   la

formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione  al  progetto  della  sicurezza  approvato,  il

Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta  di

messa in servizio, secondo la  procedura  prevista  dall'allegato  4,

entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma

2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di  cui  al

comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla  galleria,

entro sessanta giorni  dalla  presentazione  da  parte  del  Gestore,

autorizza  la  messa  in  servizio  della  galleria  impartendo,  ove

necessario, specifici  prescrizioni  e  adempimenti,  anche  mediante

eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente

disposizione e fino alla richiesta di messa in  servizio  di  cui  al

comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla  Commissione  e  al

Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  il

controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di

cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza

temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto

semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni

anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'  relative  al

processo di adeguamento delle gallerie alle misure  di  sicurezza  di

cui  all'articolo  3,  che  evidenzi  l'avanzamento  effettivo  delle

attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della  sicurezza

di cui ai commi l e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale  delle  gallerie

svolto mediante  adeguati  sistemi  di  controllo,  anche  alla  luce

dell'adozione delle misure di  sicurezza  temporanee  minime  di  cui

all'articolo 10-ter;

c) le eventuali  variazioni  nell'adozione  delle  misure  di

sicurezza temporanee minime di cui  all'articolo  10-ter,  alla  luce

della progressiva realizzazione e del collaudo delle  opere  e  degli

impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante

del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal

Responsabile della sicurezza e dall'esperto  qualificato  di  cui  al

punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla  corretta  adozione  e  alla

perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle  misure

di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.

9. In  caso  di  ritardi  nel  processo  di  adeguamento  delle

gallerie ai requisiti di cui  all'articolo  3,  la  Commissione  puo'

proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti

di adottare le necessarie azioni e  misure  correttive.  In  caso  di

mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui  al

comma 5, le prefetture -  uffici  territoriali  del  Governo  possono

disporre sospensioni dell'esercizio,  con  indicazione  di  eventuali

percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto

a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

10.   Le   informazioni   concernenti,   in   particolare,   il

cronoprogramma delle  opere  ed  in  generale  l'avanzamento  fisico,

finanziario e procedurale delle stesse sono desunte  dal  sistema  di

monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento

delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di

cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio  dell'autorizzazione  alla

messa in servizio di cui all'articolo 10-bis,  comma  6,  il  Gestore

provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta  al  traffico,  le

misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  comma  10,  la

Commissione puo' disporre ulteriori  limitazioni  dell'esercizio  nei

casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza  temporanee  minime,

accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b)  omessa  trasmissione  o  trasmissione  incompleta   delle

dichiarazioni  relative  all'adozione  delle  misure   di   sicurezza

temporanee minime ovvero delle  dichiarazioni  relative  ai  rapporti

semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»;

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma l e' inserito il seguente:

«1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da centomila euro  a  trecentomila  euro  il  Gestore  che

ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo  10-bis,  comma

5, entro i termini ivi previsti»;

2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  della

mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data

di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definite  le

modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,

1-bis, 2 e 3».

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili si provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli

allegati  al  decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.   264,   in

conformita' a quanto previsto dal comma 4. ))

(omissis)

                               Art. 31

Misure per favorire l'attivita' didattica e  per  il  recupero  delle

  competenze e della socialita' delle studentesse  e  degli  studenti

  nell' (( emergenza da COVID-19 ))

 

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  ((

ed educative )) di cui all'articolo 1,  comma  601,  della  legge  27

dicembre 2006, n.  296,  e'  incrementato  di  150  milioni  di  euro

nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato  per  l'acquisto,

sulla base  delle  esigenze  delle  singole  istituzioni  scolastiche

statali, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale

((, dell'aria )) e degli ambienti, nonche' di ogni  altro  materiale,

anche di consumo, il  cui  impiego  sia  riconducibile  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

(omissis)

d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle

attivita' di inclusione  degli  studenti  con  disabilita',  disturbi

specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

(omissis)

                               Art. 35

         Misure per la funzionalita' delle Forze di Polizia

                        e delle Forze Armate

(omissis)

2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire,  per  il

periodo di cui  al  comma  1,  la  sanificazione  e  la  disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle

medesime Forze, (( nonche' di assicurare )) l'adeguata  dotazione  di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al

relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di

24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese  di

sanificazione e disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei

mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi  di  protezione

individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la

funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  in  relazione

agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in

corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale

dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza

in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione

emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo

dal  1°  febbraio  al  30  aprile  2021,  e'  autorizzata  la   spesa

complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui  euro  3.640.384

per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle

prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte  del

personale del Corpo di Polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della

carriera dirigenziale  penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli

istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti

dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento

epidemiologico (( ed euro 1.150.000 )) per le spese per i dispositivi

di protezione e prevenzione, di sanificazione  e  disinfezione  degli

ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale

nonche' a tutela della popolazione detenuta.

(omissis)

 

                              Art. 39

         Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno

       delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

 

  1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «300

milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni  di  euro  per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

(( 1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il

comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 dicembre  2022,  fermo  restando  il  rispetto

della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari,

le disposizioni di cui al  comma  1,  ad  eccezione  delle  fasi  del

lavaggio  e  dell'asciugatura,  si  applicano   anche   ai   prodotti

ortofrutticoli    destinati    all'alimentazione    umana    freschi,

confezionati e pronti per il  consumo  che  assicurano  l'assenza  di

elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro  novanta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

individuati i parametri igienico-sanitari del  ciclo  produttivo  dei

prodotti di cui al comma 1-bis».

1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6.  Fino  al  31   dicembre   2021   e'   sospesa   l'applicazione

dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

  1. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in

commercio  o  etichettati  al  1°   gennaio   2022   possono   essere

commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». ))

                          (( Art. 39 - bis

           Accesso delle imprese agricole al conto termico

 

1.  Fino  al  31  dicembre  2022,  nelle  zone  montane  le  misure

d'incentivazione di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51

del 2 marzo 2016, si applicano anche alle  imprese  il  cui  titolare

esercita le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile. )9

 

                          (( Art. 39 - ter

               Semplificazioni in materia di controllo

        e certificazione delle macchine agricole e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,

nell'ambito delle  proprie  competenze,  al  fine  di  sviluppare  le

conoscenze tecniche indispensabili ad  assicurare  la  competitivita'

del settore meccanico agrario,  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di

apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al

comma 3 che  costituisce  tetto  di  spesa  massima,  dell'assistenza

tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).

2. In particolare, rientrano nell'attivita' di  assistenza  tecnica

di cui al comma 1:

a)  il  coordinamento  e  il  controllo   delle   operazioni   di

certificazione OCSE dei trattori agricoli e  forestali  condotte  dai

centri di prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole  per  l'uso

sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del  Ministro

delle politiche agricole alimentari  e  forestali  22  gennaio  2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie  nel  settore

della meccanica  agraria,  dell'agricoltura  di  precisione  e  della

produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,

anche  in  collaborazione  con  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni

di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del

presente decreto. ))

 

                      (( Art. 39 - quater

      Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,

nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia  spiaggiata,  laddove

reimmessa  nel  medesimo  ambiente  marino  o  riutilizzata  a   fini

agronomici o in sostituzione di materie prime  all'interno  di  cicli

produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente

ne' mettono in pericolo la salute umana». ))

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