Decreto sostegni: anche ambiente, energia e sicurezza nella conversione in legge. In particolare, nel testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n.120), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», sono riportate le seguenti misure di interesse:
- art. 6-bis «Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica»;
- art. 15 «Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità»;
- art. 19-bis «Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL»;
- art. 22-bis «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni»;
- art. 29-bis «Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci»;
- art. 30 «Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga» che al comma 5 reca disposioni in materia di Tari;
- art. 30-sexies «Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale»;
- art. 31 «Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19», che al comma 1, lettere a) e d) reca misure in materia di Dpi;
- art. 35 «Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate», che al comma 2, reca misure in materia di Dpi;
- art. 39 «Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che al comma 1-ter dispone misure in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi;
- art. 39-bis «Accesso delle imprese agricole al conto termico»;
- art. 39-ter «Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali»;
- art. 39-quater «Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato» (misure per il riutilizzo della Posidonia spiaggiata anche in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi)».
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra. I periodi tra doppia parentesi tonda (( )) sono le modifiche inserite dalla legge di conversione.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento
ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.». (21A03181)
(in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n. 120)
(omissis)
(( Art. 6 - bis
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
«9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal
presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalita'
di rilevazione contabile adottata dal contribuente».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
(omissis)
Art. 15
Misure a sostegno dei lavoratori
in condizione di fragilita'
- All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: « (( A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza
dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini
del periodo di comporto; per )) i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini dell'erogazione
delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita' di
accompagnamento.»;
- b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30
giugno 2021».
- All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2021».
- Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
modificato al presente articolo.
- All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«157,0 milioni di euro».
- All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(omissis)
(( Art. 19 - bis
Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL
1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna
nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali
sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali e'
confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto in materia di
attivita' libero-professionale medica nelle more della definizione
della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale,
delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20
medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare
anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per
l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i
medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. ))
(omissis)
(( Art. 22 - bis
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di
malattia o di infortuni
1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale
diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto
rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti,
documenti e istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine
previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica
amministrazione da parte del professionista abilitato per
sopravvenuta impossibilita' dello stesso per motivi connessi
all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta' e
non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei
termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non
produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al comma l, il
termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o
dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con
sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di
dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata
secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero
professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un
mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante
la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico
curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso
i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo
devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di
scadenza del termine del periodo di sospensione, con facolta' di
allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai
commi da 1 a 4. ))
(omissis)
(( Art. 29 - bis
Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica
per i veicoli adibiti al trasporto merci
1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private
di veicoli a basse emissioni complessive, nonche' la loro
riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore puo' essere
trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi
dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. ))
(omissis)
Art. 30
Ulteriori misure urgenti
e disposizioni di proroga
(omissis)
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. (( La scelta
delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al
comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
)).
(omissis)
(( Art. 30 - sexies
Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale
1. In relazione alla necessita' di garantire la continuita'
operativa anche in relazione alle difficolta' connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette
esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal Ministro,
da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e
scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato
amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello
Stato, designati secondo le modalita' individuate dagli ordinamenti
di rispettiva appartenenza»;
2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la
Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza
delle gallerie»;
b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle
gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui
all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed
efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza
di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le
quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
non e' stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura
prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla
Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei
lavori.
2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna
galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi
strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di
cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
comunque tale da:
a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli
interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti
prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche
scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di
sicurezza di cui all'allegato 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del
Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua
valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la
formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il
Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di
messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4,
entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma
2, entro il 30 giugno 2027.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al
comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria,
entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore,
autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove
necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante
eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al
comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il
controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni
anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative al
processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di
cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle
attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza
di cui ai commi l e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie
svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce
dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui
all'articolo 10-ter;
c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di
sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce
della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli
impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al
punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla
perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle misure
di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle
gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione puo'
proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti
di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di
mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al
comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono
disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali
percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto
a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il
cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico,
finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di
cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla
messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore
provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le
misure di sicurezza temporanee minime.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la
Commissione puo' disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei
casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime,
accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle
dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza
temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti
semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»;
c) all'articolo 16:
1) dopo il comma l e' inserito il seguente:
«1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che
ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma
5, entro i termini ivi previsti»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis, 2 e 3».
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli
allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in
conformita' a quanto previsto dal comma 4. ))
(omissis)
Art. 31
Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle
competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti
nell' (( emergenza da COVID-19 ))
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ((
ed educative )) di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di euro
nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato per l'acquisto,
sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche
statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
((, dell'aria )) e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale,
anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
(omissis)
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
(omissis)
Art. 35
Misure per la funzionalita' delle Forze di Polizia
e delle Forze Armate
(omissis)
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il
periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, (( nonche' di assicurare )) l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la
funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione
agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in
corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo
dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384
per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle
prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte del
personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico (( ed euro 1.150.000 )) per le spese per i dispositivi
di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta.
(omissis)
Art. 39
Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
- All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300
milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto
della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari,
le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del
lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di
elementi inquinanti ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei
prodotti di cui al comma 1-bis».
1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
- I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in
commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». ))
(( Art. 39 - bis
Accesso delle imprese agricole al conto termico
1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure
d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare
esercita le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile. )9
(( Art. 39 - ter
Semplificazioni in materia di controllo
e certificazione delle macchine agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le
conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitivita'
del settore meccanico agrario, puo' avvalersi, previa stipula di
apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al
comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza
tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).
2. In particolare, rientrano nell'attivita' di assistenza tecnica
di cui al comma 1:
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di
certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai
centri di prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore
della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
(( Art. 39 - quater
Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove
reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini
agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana». ))