Definizione di zona umida: i chiarimenti del minAmb sono stati forniti tramite la circolare 9 febbraio 2023, n. 72, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, n. 67.
La misura si ricollega al regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.
Il chiarimento si è reso necessario perché, al momento dell'approvazione del regolamento, «la nozione di "zona umida" non descriveva in maniera quantificata la dimensione minima di essa o la durata minima della sua esistenza, tale da rispondere alla natura temporanea della medesima zona».
Di seguito il testo della circolare minAmb 9 febbraio 2023, n. 72.
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Circolare del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 febbraio 2023, n. 72
Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE) 2021/57
del 21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il
piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in
prossimita' di zone umide - Definizione di «zona umida». (23A01804)
(Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, n.67)
Vigente al: 20-3-2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
e
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Premessa
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per
l'applicazione del regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del
21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo
contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimita' di
zone umide - (di seguito regolamento), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2021, con particolare
riferimento alla definizione di «zona umida».
1. La Normativa prevista dal regolamento e le sue difficolta'
interpretative.
In data 25 gennaio 2021 la Commissione europea ha emanato il
regolamento (UE) n. 2021/57 recante modifica dell'allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il
piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in
prossimita' di zone umide (di seguito regolamento). Il regolamento e'
gia' in vigore e si applichera' sul territorio dell'Unione europea
dal 15 febbraio 2023.
Il regolamento della Commissione 2021/57 e' stato adottato da
Berlaymont a seguito di una procedura in ambito Comitologia che ha
visto il coinvolgimento del Comitato che assiste la Commissione
nell'attuazione del regolamento REACH e a cui partecipano
direttamente le amministrazioni competenti degli Stati membri.
Il 3 settembre 2020, il Comitato ha approvato il regolamento a
maggioranza qualificata, nonostante l'astensione e il voto contrario
di diversi Stati membri; in quella occasione, il Governo italiano
voto' a favore, prospettando, al contempo, ai portatori di interessi
(ANPAM/Confindustria, Federcaccia ed altri), l'apertura di un tavolo
di confronto per assicurare un'attuazione chiara ed efficace del
regolamento.
In particolare, nell'allegato XVII del regolamento e' aggiunto il
paragrafo 13 con la seguente definizione:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o
distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in
cui l'acqua e' stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata,
comprese le distese di acqua marina la cui profondita' non supera i
sei metri durante la bassa marea.
Tale nozione di «zona umida» non descrive in maniera quantificata
la dimensione minima di essa o la durata minima della sua esistenza,
tale da rispondere alla natura temporanea della medesima zona. E'
necessario invece che una disposizione sia sufficientemente chiara e
precisa affinche' i destinatari della sua applicazione possano darvi
applicazione con ragionevole certezza.
Per la Commissione europea chiamata - anche con atti di sindacato
ispettivo parlamentare europeo (P-004575/2020, risposta fornita dal
Commissario Breton per la Commissione europea il 26 ottobre 2020) - a
fornire l'interpretazione autentica della normativa, il regolamento
vieta l'uso del piombo nelle zone umide, al fine di proteggere gli
uccelli acquatici e la salute umana, riconoscendo peraltro che le
autorita' nazionali sono meglio posizionate sul territorio per
prendere nella dovuta considerazione le specificita' dei diversi
contesti morfologici, ai fini dell'individuazione specifica della
nozione di «zona umida». Lo scopo del regolamento e' limitare l'uso e
il rilascio intenzionali o anche volontari e comunque evitabili di
piombo.
Il Considerando 24 del regolamento specifica, in particolare, che
ai fini della restrizione e' opportuno attenersi alla definizione di
«zona umida» utilizzata nella Convenzione relativa alle zone umide
d'importanza internazionale (Convenzione di Ramsar), firmata a Ramsar
il 2 febbraio 1971, come proposto dall'Agenzia ECHA. L'elenco delle
zone umide contenuto nell'Allegato XVII del regolamento richiede
alcune precisazioni interpretative in considerazione del fatto che
alla violazione della normativa de quo sono comminate sanzioni.
Cio' e' vero se si considera che a seguito della imminente
applicazione del regolamento sul territorio dell'Unione europea, e a
seguito della sua adozione, gli organi di giustizia dell'Unione
europea sono gia' stati chiamati a pronunciarsi sull'ambito di
applicazione della normativa (Tribunale dell'Unione europea, V
sezione, 21 dicembre 2022, causa T-187/21 Firearms United Network e
altri contro Commissione europea).
Al fine quindi di fornire agli operatori del settore e ai diretti
interessati maggiore chiarezza sulla portata del regolamento, in
specie sulla nozione di «zona umida», si rende necessario precisare i
seguenti chiarimenti, ai fini della corretta applicazione del
regolamento.
2. Nozione di «zona umida» ai fini dell'applicazione del regolamento
e conseguenti esclusioni.
Va innanzitutto chiarito che per «zona umida» si deve intendere la
zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilita' morfologica,
natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli
uccelli acquatici. Nelle zone umide cosi' individuate il legislatore
comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell'uso
del piombo. Di converso, sono escluse dalla nozione di «zona umida»
come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa
delle loro dimensioni o della loro instabilita', non sono
suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.
Appare opportuno ricordare che la superficie delle zone umide in
Italia e' inferiore al 20 % del territorio nazionale complessivo,
corrispondente a circa 300.000 km²; d'altro canto, le zone umide
Ramsar italiane risultano attualmente estese per un totale di 73.982
ettari, pari a circa 740 km², come riportato nell'inventario delle
zone umide del territorio italiano dell'ISPRA.
In tal senso, sono da considerare «zona umida»: le zone
classificabili come aree Ramsar all'interno dello Stato membro;
quelle umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) e
nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti dalla direttiva
n. 92/43/CEE - (habitat) e dalla direttiva n. 79/409/CEE (uccelli);
le zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di
protezione istituite a livello nazionale e regionale.
Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona
umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree
idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello
dell'acqua o del contenuto di umidita', prive del carattere di
stabilita' e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio
di proporzionalita', in linea con gli obiettivi delle misure previste
dal regolamento.
L'accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto
tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad
attestare l'effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione
nell'ambiente di piombo. Nel rispetto del regolamento, il soggetto
trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con
se' pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad
essa, potra' dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente
sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida.
E' esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 2021/57
l'attivita' di tiro sportivo a prescindere dall'arma utilizzata, in
considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige
l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge
11 dicembre 1984, n. 839.