Denuncia e comunicazione di infortunio: con la circolare 24 settembre 2018, n. 37, l'Inail definisce le nuove regole sulla denuncia e comunicazione di infortunio (art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/2008) telematica per il settore agricolo. A decorrere dal 1° ottobre 2018, occorre servirsi del servizio telematico di comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura. I soggetti tenuti all’adempimento di denuncia e comunicazione di infortunio sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps. La circolare sottolinea che la denuncia e comunicazione di infortunio può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.
Di seguito il testo integrale della circolare.
Circolare 24 settembre 2018, n. 37
Denuncia e comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Titolo II - L’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’agricoltura.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge del 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 25.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 maggio 2001: "Modalità operativa per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli". Articolo 1, comma 7.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell’amministrazione digitale". Articolo 64.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2005: "Modifica dell’articolo 53 del "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.
- Circolare Inail 11 ottobre 2005, n. 44: "Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell’articolo 53 del Testo unico approvata con decreto interministeriale del 15 luglio 2005".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articoli 8, comma 1, e 18, comma 1, lettera r, e comma 1 bis.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 3, d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia e comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione".
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 21, comma 1, lettere e) ed f).
- Circolare Inail 30 novembre 2015, n. 81: "Adeguamento dei sistemi di autenticazione Inail per l’accesso ai servizi online. Nuove modalità di accesso ai servizi riservati alle aziende. Nuovi servizi per gli utenti Cittadino con credenziali dispositive".
- Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92: "Abolizione registro infortuni. Rilascio "cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio".
- Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965".
- Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42 "Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative".
Premessa
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 (nota 1) ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
A tale scopo, l’Inail ha posto in essere, nel corso degli ultimi anni, le attività necessarie per la progressiva messa a disposizione dei servizi telematici per le categorie di utenti interessati.
Servizio di denuncia e comunicazione di infortunio per il settore agricoltura
Nel quadro di attività sopra delineato è disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia e comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.
Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia e comunicazione di infortunio
I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps.
Il suddetto Istituto, infatti, provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura (nota 2).
La denuncia e comunicazione di infortunio può essere effettuata anche dagli intermediari (nota 3) e dai loro delegati.
Applicativo per la gestione dei datori di lavoro agricolo
Il rilascio del suddetto servizio telematico è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo "Gestione DL agricolo" che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche (NOTA 4).
Istruzioni per l’accesso al servizio telematico di denuncia e comunicazione di infortunio.
I datori di lavoro del settore agricoltura, per l’accesso ai servizi telematici Inail, devono essere in possesso del profilo di "Utente con credenziali dispositive", acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con una delle modalità di seguito riportate:
- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".
Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi online - Istruzioni per l'accesso".
Gli intermediari e i loro delegati possono accedere al servizio per l’inoltro della denuncia e comunicazione di infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc.).
Si ritiene importante precisare che, una volta effettuato l’accesso al nuovo servizio e dopo la conferma di presa visione dell’informativa, il servizio visualizza i campi codice fiscale utente, precompilato e non editabile, e codice fiscale azienda, da valorizzare con il codice fiscale alfanumerico o numerico.
Per la ricerca di ditte individuali è possibile inserire soltanto il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all’utenza di accesso, in quanto non è possibile ricercare una ditta individuale con codice fiscale diverso dall’utente.
Se dalla ricerca il datore di lavoro agricolo non risulta censito negli archivi dell’Istituto, il datore di lavoro stesso o gli intermediari/delegati potranno inoltrare la denuncia e comunicazione di infortunio soltanto dopo avere inserito il datore di lavoro in questione attraverso il servizio online "Gestione DL Agricolo" (NOTA 5).
Si ritiene opportuno evidenziare che, una volta scelta la funzione "Nuova denuncia e comunicazione di infortunio online" e inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, è possibile verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia e comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi (NOTA 6).
In particolare, se per lo stesso evento risulti già pervenuta una comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, i dati della comunicazione stessa saranno riportati nelle corrispondenti sezioni della denuncia e comunicazione di infortunio per il completamento e invio.
Nel caso in cui sia stata erroneamente scelta la funzione "Comunicazione di infortunio" - in presenza, per esempio, di un periodo di prognosi del certificato medico superiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento utilizzando una specifica funzionalità descritta nel manuale della comunicazione di infortunio telematica i dati inseriti nella comunicazione stessa verranno trasferiti nella denuncia e comunicazione di infortunio (nota 7).
Il servizio telematico della denuncia e comunicazione di infortunio provvede in automatico alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al criterio del domicilio dell’infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi (nota 8).
Si precisa che per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e loro delegati è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia e comunicazione di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l’inoltro.
Si informa che, al momento, non sono disponibili per il settore agricoltura le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio offline tramite file né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale.
In attesa della messa a disposizione dei relativi servizi telematici, tali ultime denunce dovranno essere ancora inoltrate all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (Pec).
Istruzioni per i lavoratori
Anche per il settore agricoltura, in caso di infortunio il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo il lavoratore assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità.
Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea (NOTA 9).
Ricerca certificato medico
Si ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online "Ricerca certificati medici" oppure tramite l’omonima funzione presente nella "Comunicazione di infortunio" online.
I datori di lavoro, i delegati e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale del lavoratore
- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico.
Se il certificato è presente, l’applicativo rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.
Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio entro i termini previsti dalla norma.
Si ritiene opportuno segnalare che se il certificato è stato inoltrato all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria via Pec, lo stesso potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.
In questo caso, il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio, indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
Assistenza e ulteriori indicazioni agli utenti
Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile rivolgersi al Conctat Center Inail, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile con i costi previsti dal piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Inoltre, nella sezione "SUPPORTO" del portale Inail (www.inail.it) sono disponibili:
- "Inail risponde", servizio per richieste di informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online, approfondimenti normativi e procedurali, segnalazioni o richieste di integrazione sui contenuti informativi del portale
- "Guide e manuali operativi".
Decorrenza dell’obbligo
L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito dell’Istituto.
Rimane comunque valido, ai fini dell’adempimento in parola, l’eventuale inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio effettuato mediante il predetto servizio a partire dalla data di rilascio a quella di entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione telematica sopra indicata.
Per ulteriori informazioni si rinvia al suddetto portale Inail nel quale sono disponibili, in apposite sezioni e sottosezioni, sia i citati manuali operativi, sia la relativa modulistica (NOTA 10).
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(1) Cfr articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(2) Con il suddetto Istituto è stata stipulata una convenzione per la regolamentazione dello scambio dei dati anagrafici e delle informazioni dei predetti soggetti, per finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in tema di privacy.
(3) Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. in possesso di delega conferita dal datore di lavoro per gli adempimenti nei confronti dell’Istituto.
(4) Il predetto applicativo è stato messo a disposizione dei datori di lavoro agricolo il 12 ottobre 2017, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, introdotto, anche per il settore agricoltura, dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Al riguardo, cfr. circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42.
(5) Il manuale utente del servizio online "Gestione DL Agricolo" è disponibile nel portale Inail nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide e manuali operativi", sottosezione "PREVENZIONE".
(6) Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale utente disponibile nel portale Inail, sezione "SUPPORTO" -> "Guide e manuali operativi", sottosezione "Infortuni sul lavoro e malattie professionali".
(7) Reperibile nel portale dell’Istituto, sezione "Supporto" -> "Guide e manuali operativi".
(8) Cfr. circolare Inail 24 agosto 2004, n. 54.
(9) Cfr. circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento dell’obbligo previsto a carico del lavoratore ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(10) I manuali sono reperibili nelle specifiche sottosezioni della sezione "SUPPORTO" -> "Guide e manuali operativi". La modulistica è reperibile nella sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI".
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