Diagnosi dei solai nelle scuole: prorogato il termine di rendicontazione

Decreto 6 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023

Diagnosi dei solai nelle scuole.
Con il decreto 6 dicembre 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 - il ministero dell'Istruzione ha prorogato il termine per la rendicontazione finale post indagini diagnostiche sui solai e i controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico.

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Diagnosi dei solai nelle scuole: il mancato rispetto della normativa

Qualora non fossero rispettati i termini indicati dalla normativa vigente, i contributi e i finanziamenti concessi sono destinati a decadere.

Diagnosi dei solai nelle scuole: la scadenza originaria

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli
interventi (di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254) era stato originariamente fissato al 31 dicembre 2022.

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Diagnosi dei solai nelle scuole: i nuovi termini

La nuova scadenza per i lavori già conclusi è stata spostata al 30 giugno 2023, mentre per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione al 31 dicembre 2023.

Qui di seguito il testo integrale della proroga in materia di Diagnosi dei solai nelle scuole.

 

Ministero dell'Istruzione e del merito
Decreto 6 dicembre 2022  

Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli
interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico. (23A00281)

(Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», e in
particolare l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta
in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1,
comma 140;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25,
commi 1 e 2-bis;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo
relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i
criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata
la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati
individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province
e le citta' metropolitane;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state
ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' sono state individuate le
province e le citta' metropolitane beneficiarie;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e' proceduto
alla rettifica di alcuni interventi proposti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine per
l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e citta'
metropolitane, inizialmente fissato al 13 maggio 2019, e' stato
prorogato al 15 ottobre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state
destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro
40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai e
controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono
necessari a seguito delle predette indagini;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale e' stato fissato
un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte
di province e citta' metropolitane, individuato nella data del 31
marzo 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Considerato che le richieste di interventi di messa in sicurezza
pervenute al 3 agosto 2021, tramite il sistema informativo di
monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero
dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche, superavano la
disponibilita' delle risorse destinate con il citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto
2019, n. 734;
Dato atto che, con decreto del direttore della Direzione generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie,
con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n.
607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;
Considerato che, sulla base di quanto e' emerso dalle richieste
inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito di
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, di importo superiore
a euro 20.000,00, da parte di province e citta' metropolitane che
hanno gia' eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data
del 3 agosto 2021, il fabbisogno complessivo ammonta a euro
17.104.901,91;
Considerato che tale fabbisogno pari a euro 17.104.901,91 ha
trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore
della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 e
relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;
Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione
6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive
pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi
necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico;
Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per euro
17.104.901,91, in favore di province e citta' metropolitane di cui
all'allegato B al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che
hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in
sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00;
Dato atto che la restante parte delle medesime risorse e' stata
assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle
unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto ministeriale 6
agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per
interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche
su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che
hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a
sistema la relativa rendicontazione;
Considerato che per alcuni enti locali non e' stata completata la
rendicontazione relativa all'esecuzione delle indagini diagnostiche;
Considerato che, in virtu' dell'assenza del caricamento a sistema
della rendicontazione relativa alle indagini diagnostiche, non e'
stata ancora erogata l'anticipazione della somma pari al 30%
dell'importo di finanziamento agli enti locali beneficiari di cui
agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254,
come previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto
ministeriale;
Ritenuto possibile che, per le ragioni di cui sopra, gli enti
locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto ministeriale 6
agosto 2021, n. 254, ad oggi, non abbiano ancora avviato le opportune
procedure prodromiche all'affidamento dei lavori di messa in
sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;
Considerato che, invero, molti degli enti locali beneficiari di cui
agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254,
non hanno ancora predisposto le progettazioni dei lavori resisi
necessari a seguito delle indagini diagnostiche;
Considerato che le suddette progettazioni si pongono quale
presupposto necessario ai fini del corretto espletamento delle
procedure dirette all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza;
Ritenuto pertanto, che, in virtu' di quanto sopra considerato, i
suddetti enti locali beneficiari riscontreranno difficolta' ad
affidare i relativi lavori di messa in sicurezza entro un termine
ragionevole, tale da garantire il rispetto dell'ulteriore termine di
rendicontazione finale dei suddetti interventi, fissato al 31
dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;
Considerata altresi' l'urgenza, nonche' la oggettiva necessita' di
consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita'
rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda
dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale
degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito
delle indagini diagnostiche finanziati con il predetto decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di conclusione dei lavori
e di relativa rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per
la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli
interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6
agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, e'
prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia' conclusi, e al
31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di
esecuzione.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la
decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al
comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte
degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
4. Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto
2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto
richiesta alla Direzione generale competente del Ministero
dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30%
dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle
ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato
l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.
5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto
ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Diagnosi sui solai delle scuole)

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