Sicurezza della navigazione: stabiliti i requisiti tecnici

Con il D.Lgs. n. 114/2018 attuata la direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Novità in materia di sicurezza della navigazione. Con il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 (in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2018, n. 232) è stata data «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre  2016, che  stabilisce  i  requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE».

Messi a punto, tra gli altri:

  • le funzioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
  • il certificato europeo della navigazione interna, anche in forma provvisoria, con relative pratiche di rilascio, rinnovo, sostituzione o rifiuto;
  • il certificato supplementare europeo della navigazione interna;
  • i casi di deroga;
  • gli accertamenti e le ispezioni;
  • il regime sanzionatorio.

Di seguito il testo del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

 

Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114
 
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del  Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 settembre  2016, che  stabilisce  i  requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE  e  che abroga   la   direttiva  2006/87/CE.
(18G00141)


                     in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2018, n. 232
 
Vigente al: 4-11-2018 
 
Capo I 
Finalita', ambito di applicazione e definizioni
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
(omissis)
 
                              E m a n a 
                 il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unita'
navali addette alla navigazione interna, al  fine di  assicurare  la
sicurezza della navigazione. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di
sicurezza per  tutte  le unita'  navali  adibite alla  navigazione
interna, le disposizioni  del presente  decreto  si applicano  alle
seguenti unita' navali nuove, come definite all'articolo 3, comma  1,
lettera v), nelle vie d'acqua interne indicate nell'allegato I: 
    a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; 
    b) navi per le quali  il  prodotto tra  lunghezza,  larghezza e
immersione e' pari o superiore in volume a 100 metri cubi; 
    c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a  spingere
oppure alla propulsione in formazione di coppia delle  unita'  navali
di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali; 
    d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unita' considerate  al
comma 2, lettera a); 
    e) galleggianti speciali. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto non  si  applicano alle
seguenti unita' navali: 
    a) navi traghetto in servizio  di  collegamento tra  due  sponde
opposte di un fiume, un canale  o un  lago,  a condizione  che  sia
mantenuto il livello di sicurezza e che le  unita' siano  dotate  di
mezzi di salvataggio individuali e collettivi,  ritenuti adeguati  e
sufficienti dall'autorita' competente; 
    b) unita' navali  militari,  nonche' unita'  e  galleggianti in
servizio governativo non commerciale; 
    c) unita' navali adibite alla navigazione marittima, compresi  i
rimorchiatori e gli spintori,  quando  in navigazione  nelle  acque
interne, purche' provviste almeno di: 
      1) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un  certificato
equivalente e  un  certificato internazionale  per  la prevenzione
dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la  conformita'
alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  numero
2); 
      2) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un  certificato
equivalente; 
      3) un certificato di sicurezza  rilasciato  in conformita'  al
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per  le navi  passeggeri
cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2); 
      4) un certificato di sicurezza  rilasciato  in conformita'  al
decreto legislativo  18  luglio 2005,  n.  171, per  le   navi  e
imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai
numeri 1) e 2); 
    d) unita' navali adibite alla navigazione marittima,  quando  in
navigazione nelle acque interne, per le quali  non si  applicano  le
convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera  c),  in possesso
dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n.  616,  e
al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

 
                               Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «amministrazione»: il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    b)  «autorita' competente»:  gli  uffici della   Motorizzazione
civile; 
    c)  «convenzioni internazionali»:  le  convenzioni vigenti   di
seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti
e relativi codici obbligatori: 
      1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico,
adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 
      2) la convenzione internazionale del 2 novembre  1973  per  la
prevenzione dell'inquinamento  causato  da navi   (MARPOL   73/78),
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore  in
Italia il 2 ottobre 1983; 
      3) la convenzione internazionale del 1° novembre 1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313; 
    d) «formazione di coppia»: un insieme di unita' navali accoppiate
lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti
a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso; 
    e)  «galleggiante»:  qualsiasi zattera  o   altra  costruzione,
struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare,  che non  sia  una
nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante; 
    f) «galleggiante  speciale»:  unita' galleggiante  provvista  di
impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per  il
dragaggio, battipali ed elevatori; 
    g) «impianto galleggiante»: unita' galleggiante che di norma non
e' destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari,  darsene,
moli, rimesse per imbarcazioni; 
    h) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il  punto
piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi,  e
la linea di massima immersione; 
    i) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo  in  metri,
misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote  a pale,  parabordi
fissi, e simili; 
    l) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo  in  metri,
esclusi il timone e il bompresso; 
    m)  «nave»: nave  addetta  alla navigazione  interna   o  alla
navigazione marittima; 
    n)  «nave addetta  alla  navigazione interna»:   nave   addetta
esclusivamente o principalmente alla navigazione interna; 
    o) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave  che  trasporta piu'  di
dodici passeggeri, oltre l'equipaggio; 
    p) «navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    q) «navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi,  canali
e altre acque interne; 
    r) «organismo di classificazione»:  il  soggetto giuridico  e  i
soggetti da esso controllati  e  collegati, riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazioni di conformita'
tecnica delle unita' navali di cui agli allegati II, III e IV; 
    s) «rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo
di rimorchio; 
    t) «spintore»: nave appositamente costruita per provvedere  alla
propulsione a spinta di una nave o un convoglio; 
    u) «unita' navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; 
    v) «unita'  navali  nuove»: unita'  la  cui chiglia  sia  stata
impostata dopo il 31 dicembre 2018; 
    z) «unita' veloce»: qualsiasi unita' navale motorizzata in grado
di raggiungere velocita' superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua; 
    aa) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave espresso
in metri cubi. 
                               Art. 4 
 
                    Funzioni dell'amministrazione 
 
  1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni: 
    a) attua la normativa in materia di accertamento, certificazione
e ispezione relativa alla navigazione interna; 
    b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in  materia
di navigazione interna; 
    c) assicura il controllo e  il  coordinamento dell'attivita'  di
accertamento e di certificazione nonche' dell'attivita' ispettiva; 
    d)  programma specifiche  campagne  ispettive finalizzate  alla
verifica della  conformita'  delle unita'   navali   addette  alla
navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonche'  sulla
base di risultati statistici e  di apposite  ricerche  relativamente
alle violazioni in materia di conformita'. 
  2. L'amministrazione trasmette: 
    a) alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti a
effettuare le  visite  di cui  all'articolo  6 e  a  rilasciare i
certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12; 
    b) alla Commissione  europea  e agli  Stati  membri dell'Unione
europea  le  informazioni e  i  dati di   cui   all'articolo   2.20
dell'allegato V. 


Capo II 
Certificati della navigazione interna
                               Art. 5 
 
           Conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza 
 
  1. Le unita' navali nuove addette  alla  navigazione interna  sono
conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. Tale  conformita'
e' attestata dai certificati europei della navigazione interna di cui
agli articoli 8, 9 e 12. 
                               Art. 6 
 
            Attivita' di accertamento e di certificazione 
 
  1. L'attivita'  di  accertamento e  di  certificazione  e' svolta
secondo  le  disposizioni  del   presente   decreto  dall'autorita'
competente di  cui   all'allegato   VI  mediante   la   Commissione
territoriale della navigazione interna di cui all'articolo 7. 
  2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI, in occasione del
rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti  dagli
articoli 8, 9 e 12, si assicura che le  unita' navali  addette  alla
navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici  del  presente
decreto. 
  3. L'autorita'  competente  di cui  all'allegato  VI, secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 2.03 dell'allegato V, sottopone  le
unita' navali addette alla navigazione interna alle  seguenti  visite
tecniche: 
    a) visita iniziale; 
    b) visita di rinnovo; 
    c) visita addizionale; 
    d) visita volontaria. 
  4. La visita iniziale e' effettuata preventivamente alla messa  in
servizio dell'unita' navale ed e' propedeutica al rilascio  da  parte
dell'autorita' competente di  cui all'allegato  VI  del certificato
europeo della navigazione interna di cui all'articolo 8,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 2.03, comma 2, dell'allegato V.  La
visita e' intesa a verificare che l'unita' e' conforme  ai  requisiti
previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative  di  cui
all'allegato V. 
  5. La visita di rinnovo e'  effettuata  prima della  scadenza  del
certificato europeo della  navigazione interna  e  ha  lo  scopo di
verificare che  l'unita'  navale continua  a  essere conforme   ai
requisiti di cui all'articolo 5. 
  6.  La  visita   addizionale   e'  immediatamente   chiesta   dal
proprietario, dall'armatore,  o  dal loro  rappresentante,  ed   e'
effettuata: 
    a) ogni volta che si verifica  un  sinistro o  si  manifesta un
difetto che   possa   compromettere,   a   giudizio   dell'autorita'
competente, la  sicurezza   dell'unita'  navale,   l'efficienza   o
l'integrita' dei mezzi di  salvataggio o  di  altri apparati  della
stessa; 
    b)  ogni volta  che  l'unita' navale  subisce   riparazioni  o
innovazioni importanti incidenti sulla conformita'  della  stessa ai
requisiti tecnici di cui  all'allegato  II riguardanti  la  propria
integrita' strutturale,  navigabilita',  manovrabilita'  o  le   sue
caratteristiche specifiche; 
    c) quando, nel caso di gravi avarie subite dall'unita' navale  o
per notevoli mutamenti apportati allo scafo  o ai  macchinari  della
medesima, vengono meno  i  requisiti in  base  ai quali  e'  stato
rilasciato il  certificato  europeo della  navigazione  interna in
vigore; 
    d) dopo un  periodo  di disarmo  dell'unita'  navale di  durata
superiore a un anno, al  fine di  accertare  il mantenimento  delle
condizioni di sicurezza e  navigabilita' attestate  dal  certificato
della navigazione interna in vigore. 
  7. La visita di cui al comma 6 e' eseguita in modo da garantire che
il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun  danno  ai
fini  della  sicurezza della  navigazione,  che le  riparazioni   o
innovazioni siano state  effettivamente  compiute, che  i  materiali
impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano
soddisfacenti e che l'unita' navale risponda a tutte le  prescrizioni
del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione. 
  8.  La visita  volontaria   e'  effettuata   su   richiesta  del
proprietario, dell'armatore   dell'unita'   navale,  o   del   loro
rappresentante, secondo  le modalita'  stabilite  all'articolo 2.10
dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare, laddove richiesto,
la conformita' dell'unita' navale  ai requisiti  aggiuntivi  di  cui
all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'articolo 10. 
  9. L'autorita' competente di cui  all'allegato  VI puo'  esentare,
totalmente o parzialmente, le unita' navali dalle visite  di  cui  al
comma 3 se da un attestato valido,  rilasciato da  un  organismo di
classificazione di cui all'articolo 19, risulta che  l'unita'  navale
possiede, totalmente o parzialmente,  i  requisiti tecnici  di  cui
all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le  disposizioni
amministrative di cui all'allegato V. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il Ministro  dell'ambiente  e della  tutela  del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in vigore  del  presente decreto,  sono  stabilite le
procedure e le  modalita'  delle attivita'  di  accertamento e  di
rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12. 
                               Art. 7 
 
         Commissione territoriale della navigazione interna 
 
  1. Le visite tecniche di cui all'articolo 6  e  la visita  di  cui
all'articolo 12,  comma  1, sono   effettuate   dalla  Commissione
territoriale della navigazione interna,  istituita con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso  le  autorita'
competenti di cui all'allegato  VI, secondo  quanto  disposto dagli
articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione  effettua  anche
la visita di cui all'articolo 12, comma 2. 
  2. La Commissione di cui al comma 1  e'  presieduta dal  direttore
dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente  competente
in relazione al luogo in cui l'unita' navale effettua la visita o  da
un funzionario, da lui delegato, ed e' composta da: 
    a) un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile; 
    b) un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni  delle
navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine; 
    c) un capitano autorizzato. 
  3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio
della motorizzazione civile territorialmente competente. 
  4. I componenti della Commissione  durano  in carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati. Per ciascun componente  e'  nominato un
supplente. 
  5. All'atto del  conferimento  dell'incarico,  i componenti  della
Commissione devono dichiarare preventivamente: 
    a) di non avere intrapreso alcuna attivita' che possa essere  in
conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la  loro integrita'
per quanto riguarda l'attivita' ispettiva; 
    b) di eseguire le visite tecniche con il massimo dell'integrita'
professionale e della competenza  tecnica  e di  essere  liberi da
qualsivoglia  pressione   o   incentivo,  soprattutto   di   ordine
finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o  i risultati
delle loro attivita' di ispezione. 
  6. All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e  12,  i
componenti della  Commissione  devono dichiarare  di   non  essere
intervenuti nella progettazione, fabbricazione o  nella costruzione,
nella commercializzazione  dell'unita' navale,  del  galleggiante e
dell'impianto galleggiante. 
  7. La Commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi,  ove  ritenuto
necessario, del supporto tecnico  e scientifico  di  esperti, anche
indicati dall'ufficio della  motorizzazione  civile territorialmente
competente, che  forniscono  contributi  su   questioni   tecniche,
scientifiche e giuridiche. 
  8. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e'  attribuito
esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui
all'articolo 23, comma 3. 
                               Art. 8 
 
            Certificato europeo della navigazione interna 
 
  1. Le unita' navali di cui all'articolo 2, comma 1, sono munite del
certificato  europeo   della   navigazione    interna,   rilasciato
dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo il  modello
previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle  disposizioni
del presente decreto. Il certificato  e' appropriato  alla  zona di
navigazione, se la navigazione interessa  le zone  navigabili  degli
Stati membri dell'Unione  europea  previste dall'articolo  4  della
direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli  allegati III  e  IV.  Il
certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale. 
  2. Il certificato europeo della navigazione  interna  puo'  essere
modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07  dell'allegato
V. 
  3.  Prima dell'entrata  in   servizio  dell'unita'   navale,   il
proprietario, l'armatore,  o  il loro  rappresentante,  chiede  il
rilascio del   certificato   europeo  della   navigazione   interna
all'autorita' competente di  cui all'allegato  VI,  che provvede  a
seguito di visita tecnica da effettuarsi ai  sensi dell'articolo  6,
comma 4. 
  4. L'autorita' competente  di  cui all'allegato  VI  rilascia, su
richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale,  o  del
loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna
alle unita' navali  non  soggette alle  disposizioni  del presente
decreto nel  caso  in cui  queste  ultime soddisfano  i  requisiti
stabiliti dall'allegato II e le disposizioni  amministrative  di  cui
all'allegato V. 
  5. L'eventuale  mancata  rispondenza a  taluni  requisiti tecnici
previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative  di  cui
all'allegato V del presente  decreto  e' annotata  nel  certificato
europeo. Nel caso in cui  l'autorita' competente  ritiene  che tali
lacune non costituiscono un pericolo  palese, l'unita'  navale  puo'
continuare a navigare fino a quando i componenti  o le  parti  della
stessa di cui e' stata certificata la non  rispondenza ai  requisiti
non siano sostituiti o modificati. I  componenti o  le  parti  nuove
devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione  delle  parti
esistenti con parti identiche o parti  di tecnologia  e  costruzione
equivalente nel corso di interventi di riparazione e di  manutenzione
periodici non si  considerano  una non  conformita'  ai sensi  del
presente comma. 
  6.  Un pericolo  palese,  ai sensi  del  comma 5,  sussiste   in
particolare se non risultano rispettati i  requisiti in  materia  di
robustezza  strutturale   della   costruzione,    navigabilita'    e
manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale  di
cui all'allegato  II  e le  disposizioni  amministrative   di   cui
all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V  non vanno
considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese. 
  7. Il  proprietario, l'armatore  dell'unita'  navale, o  il  loro
rappresentante, chiede all'autorita' competente di  cui all'allegato
VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima
della scadenza del suo  periodo  di validita'.  Il  certificato e'
rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo  6,  comma 5,
intesa a verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai
requisiti tecnici del presente decreto. L'autorita' competente di cui
all'allegato VI rinnova  il  certificato secondo  quanto  stabilito
all'articolo 2.09 dell'allegato V. 
  8. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma  6,
prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, e' rilasciato un  nuovo
certificato europeo  della  navigazione interna,  che   indica  le
caratteristiche tecniche dell'unita' navale,  oppure il  certificato
esistente e'  modificato  di conseguenza.  Nel  caso in   cui   il
certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato  in  un altro
Stato membro dell'Unione  europea,  l'autorita' competente  di  cui
all'allegato VI informa, entro un mese dal rilascio  o dal  rinnovo,
l'autorita' dello  Stato  membro dell'Unione  europea   che  aveva
proceduto al primo rilascio o rinnovo. 
  9.  Al momento  del  rilascio del   certificato   europeo  della
navigazione interna, l'autorita' competente di  cui  all'allegato VI
verifica che non siano stati gia' rilasciati validi certificati della
navigazione interna da  parte  di altri  Stati  membri dell'Unione
europea nonche' validi certificati di cui all'articolo  9,  comma 1,
del presente decreto. 
  10.  Il periodo  di  validita' del  certificato   europeo  della
navigazione interna rilasciato alle unita' navali  nuove e'  fissato
dall'autorita' competente di cui all'allegato VI e non supera: 
    a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unita' veloci; 
    b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unita' navale. 
  11.  Il periodo  di  validita' del  certificato   europeo  della
navigazione interna e' annotato sul certificato. 
  12. In via eccezionale e per singoli casi,  su  richiesta motivata
del proprietario,  dell'armatore  dell'unita' navale,  o  del loro
rappresentante, la   validita'   del  certificato   europeo   della
navigazione interna  puo'  essere prorogata  senza  visita tecnica
dell'autorita' competente di cui all'allegato VI.  La proroga  della
validita' e' indicata su detto certificato, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non puo' essere superiore a sei
mesi dalla data di rilascio. 
                               Art. 9 
 
     Certificato supplementare europeo della navigazione interna 
 
  1. Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato  ai
sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la  navigazione
sul Reno, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione  interna
nelle vie navigabili indicate nell'allegato I  senza necessita'  del
certificato di cui all'articolo 8. 
  2. Le unita' navali provviste del certificato di cui al comma 1 che
intendono usufruire della riduzione dei  requisiti tecnici  prevista
dall'articolo 10 sono munite di un certificato supplementare  europeo
della navigazione interna, rilasciato su richiesta del  proprietario,
dell'armatore dell'unita'  navale,  o  del   loro   rappresentante,
dall'autorita' competente di cui all'allegato VI secondo  il  modello
previsto nell'allegato VII e da tenersi a bordo, su presentazione del
certificato previsto dalla Convenzione per la  navigazione sul  Reno
nella sua versione aggiornata e alle condizioni di  cui all'articolo
10. 

                               Art. 10 
 
                   Riduzione dei requisiti tecnici 
 
  1.  Alle unita'  navali  che effettuano  la  navigazione interna
esclusivamente nelle  vie  navigabili interne  nazionali   di  cui
all'allegato I e' consentita la riduzione dei  requisiti tecnici  di
cui all'allegato II  e  delle disposizioni  amministrative  di  cui
all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui  all'allegato  IV.
La riduzione dei requisiti  tecnici  e' prevista  con  decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del  mare,
previa consultazione della Commissione europea. 
  2. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dai certificati
di cui agli articoli 8 e 9. 
  3. L'amministrazione notifica la riduzione dei  requisiti  tecnici
alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1. 
                               Art. 11 
 
                               Deroghe 
 
  1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti,  con
proprio provvedimento, d'intesa  con il  Ministero  dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione
interna nazionale,  in  quanto costituita  da  vie navigabili  non
collegate, per via navigabile interna,  alla rete  navigabile  degli
altri Stati membri dell'Unione  europea,  puo' autorizzare  deroghe
all'applicazione delle  norme  di ordine  tecnico  contenute negli
allegati del presente decreto per percorsi entro una zona  geografica
limitata o all'interno di zone portuali. 
  2.  L'autorita' competente  di  cui all'allegato  VI  annota nel
certificato europeo della navigazione interna  e, laddove  previsto,
nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 le deroghe di  cui  al
comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione
europea previsti  dagli  articoli 25  e  26 della  direttiva  (UE)
2016/1629. 
  3. L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai  sensi del
comma 1 alla Commissione europea. 
                               Art. 12 
 
      Certificato provvisorio europeo della navigazione interna 
 
  1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo'  rilasciare,
dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta  del
proprietario, dell'armatore,   o   del  loro   rappresentante,   un
certificato provvisorio europeo della navigazione interna  all'unita'
navale che: 
    a) con l'autorizzazione di una delle autorita' competenti di  cui
all'allegato VI, effettua un viaggio per il rilascio del  certificato
europeo della navigazione interna; 
    b)  ha smarrito  o  danneggiato il  certificato  europeo della
navigazione interna o  cui  e' stato  temporaneamente  revocato lo
stesso; 
    c) a seguito di visita tecnica con esito positivo, e' in  attesa
di rilascio o di rinnovo del certificato  europeo della  navigazione
interna; 
    d) non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il certificato
europeo della navigazione interna; 
    e) avendo subito danni, non mantiene la conformita' ai requisiti
previsti per il rilascio del certificato  europeo della  navigazione
interna; 
    f) beneficia di una deroga agli allegati  II  e V  conformemente
agli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa della
adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione
europea. 
  2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo'  rilasciare,
dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta  del
proprietario, o del suo rappresentante,  il certificato  di  cui  al
comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel  caso  in
cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base  alle
disposizioni in materia  di  sicurezza della  navigazione  interna,
subordina l'autorizzazione  a  effettuare un   trasporto   speciale
all'ottenimento di detto certificato. 
  3. Nel  certificato di  cui  al comma  1,  rilasciato a  seguito
dell'accertata sicura  idoneita'  alla navigabilita'  delle  unita'
navali, degli impianti galleggianti e dei galleggianti, sono inserite
le prescrizioni dettate dall'autorita' competente di cui all'allegato
VI. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato  VII,  ha
validita': 
    a) per un solo viaggio specifico da  compiere  entro un  termine
congruo non superiore a un  mese nei  casi  previsti dal  comma  1,
lettere a), d) ed e), e dal comma 2; 
    b) non superiore a due  mesi  nei casi  previsti  dal comma  1,
lettere b) e c). 
  4. Nel caso previsto  dal  comma 1,  lettera  f), il  certificato
provvisorio europeo della navigazione interna e' valido per sei  mesi
e  puo'  essere prorogato  per  periodi di  sei  mesi finche'   la
Commissione europea non adotta i propri atti di  esecuzione previsti
dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.
                               Art. 13 
 
   Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna 
 
  1. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati  di
cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorita' competente che ha rilasciato
il certificato originale provvede al rilascio del  duplicato, previa
acquisizione, dal proprietario, dall'armatore  dell'unita' navale  o
dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme  della
denuncia presentata alle istituzioni competenti. 
  2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato  di
cui all'articolo  12  relativo ai  galleggianti  e agli   impianti
galleggianti, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato
originale provvede al rilascio del  duplicato, previa  acquisizione,
dal proprietario o dal suo  rappresentante,  dell'originale  o della
copia conforme della denuncia di cui al comma 1. 
  3. Nel caso in cui  i certificati  sono  danneggiati, l'autorita'
competente che li ha rilasciati provvede al rilascio  del  duplicato,
previa restituzione  del  certificato danneggiato.  Il  certificato
sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato. 
                               Art. 14 
 
Rifiuto di rilascio, di rinnovo  e  revoca dei  certificati  europei
                      della navigazione interna
 
  1. Il diniego sul rilascio o rinnovo dei certificati di  cui  agli
articoli 8, 9 e 12  e'  motivato e  notificato  all'interessato.  I
certificati sono   revocati   dall'autorita'   competente  di   cui
all'allegato VI, nel caso in cui l'unita' navale non e' piu' conforme
ai requisiti tecnici del certificato. 
                               Art. 15 
 
Riconoscimento di certificati  di  navigabilita' interna  emessi  da
                             Paesi terzi 
 
  1.  Nell'attesa che  siano  conclusi accordi  di   riconoscimento
reciproco dei certificati di navigabilita' tra l'Unione europea  e  i
Paesi terzi, le unita' navali  dei Paesi  terzi  possono effettuare
navigazione interna nel territorio nazionale,  a condizione  che  il
proprietario, l'armatore, o il loro  rappresentante,  presentino una
istanza all'autorita' competente  di  cui all'allegato  VI  per  il
riconoscimento del  certificato  di navigabilita',  o  sottopongano
l'unita' navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,
per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna. 
  2. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto  o  il
certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo. 
                               Art. 16 
 
                      Registro dei certificati 
 
  1.  L'autorita' competente  di  cui all'allegato  VI  detiene un
registro, conforme  all'allegato  VIII, di  tutti   i  certificati
rilasciati o rinnovati ai sensi  del presente  decreto,  secondo le
disposizioni amministrative di cui all'articolo 2.17 dell'allegato V. 
Capo III 
Identificazione delle Unita' navali, organismi di classificazione e
ispezioni
                               Art. 17 
 
         Numero unico europeo di identificazione delle navi 
 
  1. Ad ogni unita' navale e' assegnato per la propria intera vita un
numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo  le
disposizioni di cui all'allegato II e all'articolo 2.18 dell'allegato
V. 
  2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI)  e'
attribuito dall'autorita' competente di cui  all'allegato VI  ed  e'
inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12,  al momento
del rilascio di questi ultimi. 
  3. L'amministrazione trasmette alla Commissione  europea  l'elenco
delle autorita' competenti di cui al comma 2. 
                               Art. 18 
 
                   Banca dati europea degli scafi 
 
  1. L'autorita' competente di cui  all'allegato  VI tempestivamente
inserisce per ogni unita' nella banca dati europea degli scafi (EHDB)
le seguenti informazioni e documentazione: 
    a) i dati identificativi dell'unita' navale; 
    b) i dati relativi ai certificati di cui agli articoli 8, 9 e  12
rilasciati, rinnovati, sostituiti o  revocati nonche'  all'autorita'
competente che li rilascia; 
    c) copia digitale di tutti i certificati rilasciati; 
    d) i dati relativi a eventuali  istanze  respinte o  sospese  di
rilascio dei certificati; 
    e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d). 
  2.  Nel caso  di  demolizione dell'unita'   navale,   l'autorita'
competente di cui all'allegato VI elimina dalla  banca dati  europea
degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1. 
  3. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati europea degli scafi
(EHDB) e' consentito all'amministrazione e ai seguenti soggetti: 
    a) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1° aprile
1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica  sicurezza, per  il
tramite del centro elaborazione dati  di cui  all'articolo  8  della
medesima legge; 
    b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto. 
  4. L'amministrazione puo' trasferire i dati di cui al comma 1 a  un
Paese terzo  o  a un'organizzazione  internazionale,   purche'  il
trasferimento sia effettuato per singole unita' e siano soddisfatti i
requisiti della  normativa  nazionale ed  europea  in materia   di
protezione dei dati personali. 
  5. Con decreto da adottare, ai sensi  dell'articolo  17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di  entrata  in vigore  del  presente decreto,  il  Ministro delle
infrastrutture e  dei  trasporti, di  concerto   con  i   Ministri
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della
difesa, della giustizia  e  dell'interno, previa  acquisizione  del
parere del Garante per la protezione dei  dati personali,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la
vigilanza e i dati, nel  rispetto  delle regole  e  delle garanzie
previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei
dati trattati, relativi all'accesso alla banca  europea degli  scafi
(EHDB). 
                               Art. 19 
 
                    Organismo di classificazione 
 
  1. Gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali,
sui galleggianti  e  sugli impianti   galleggianti   addetti  alla
navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo
di applicazione del presente decreto e  del decreto  legislativo  24
febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio  dei  certificati
di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di  rilascio
dei relativi certificati da parte dell'autorita'  competente di  cui
all'allegato VI. 
  2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito
nel territorio nazionale, deve essere  autorizzato con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente, della tutela  del territorio  e  del  mare,
nonche' riconosciuto dalla Commissione europea. 
  3. L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi
del   comma   2,  deve   presentare   domanda  di    autorizzazione
all'amministrazione, corredata  da  tutte le  informazioni   e   la
documentazione necessaria per verificare che esso sia  conforme  alle
prescrizioni di  cui  all'allegato  IX.   L'amministrazione   avvia
l'attivita' istruttoria e adotta i  provvedimenti di  autorizzazione
entro  il  termine di  novanta  giorni dalla  data  di ricevimento
dell'istanza. 
  4. L'amministrazione presenta alla Commissione europea  la domanda
di riconoscimento dell'organismo  di   classificazione,   corredata
dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro  dieci  giorni
dal  riconoscimento   da   parte   della    Commissione    europea,
l'amministrazione  trasmette   all'organismo   di   classificazione
l'autorizzazione di  cui  al comma  3   e  il   provvedimento   di
riconoscimento della Commissione europea. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  decreto
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,  stabilisce   le  modalita'   per   il  rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per  la presentazione  delle
prove documentali di cui al comma 3. 
  6. L'amministrazione verifica che gli organismi di classificazione
svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati. 
  7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'amministrazione: 
    a) svolge visite di sorveglianza periodica, con  cadenza  almeno
biennale; 
    b) decide sull'opportunita' di procedere,  in  ogni momento,  di
propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al  controllo
degli organismi per verificare le condizioni in base alle  quali  gli
stessi hanno  ottenuto   l'autorizzazione,   il  mantenimento   dei
requisiti, il regolare svolgimento delle  procedure e  l'adempimento
dei propri obblighi; 
    c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9. 
  8. L'amministrazione trasmette  alla  Commissione europea  e  agli
altri Stati membri dell'Unione europea una  relazione sui  risultati
delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo  a
quello in cui queste sono state realizzate. 
  9. Ai  fini  delle verifiche  di  cui al  comma  6, l'organismo
autorizzato trasmette all'amministrazione: 
    a) ogni certificato o attestato rilasciato; 
    b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unita' navali,
galleggianti e impianti galleggianti certificati; 
    c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di
attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze; 
    d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma
3. 
  10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti  di
cui all'allegato IX,  al  regolare svolgimento  delle  procedure o
all'adempimento dei  propri   obblighi  da   parte   dell'organismo
autorizzato,  l'amministrazione   limita,    sospende   o    ritira
l'autorizzazione di cui al comma 3, a seconda dei casi,  in funzione
della gravita'  del  mancato rispetto  di   tali  prescrizioni   o
dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea.  La
misura puo' consistere in: 
    a) richiamo scritto; 
    b) sospensione  parziale  o totale  dell'autorizzazione  per  un
periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione  alla  gravita'
dell'irregolarita' rilevata; 
    c) revoca dell'autorizzazione. 
  11. La misura della sospensione parziale o totale di cui al  comma
10, si applica quando l'organismo di classificazione autorizzato: 
    a) non ottempera  alle  disposizioni date  dall'amministrazione,
nonostante il richiamo scritto; 
    b)  viola norme  legislative  e amministrative   che   regolano
l'attivita' di controllo  tecnico  della conformita'  delle  unita'
navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti  addetti  alla
navigazione interna; 
    c) non comunica o non trasmette le informazioni  o  i documenti
richiesti da parte dell'amministrazione. 
  12. La misura della revoca dell'autorizzazione e' sempre  disposta
quando l'organismo di classificazione autorizzato: 
    a) ha  ricevuto almeno  due  provvedimenti di  sospensione  nel
quinquennio; 
    b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi; 
    c) continua a commettere una violazione gia' sanzionata  con  la
sospensione a norma del comma 11. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il Ministro  dell'ambiente  e della  tutela  del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente decreto,  sono  stabilite, nel
rispetto del principio del contradditorio  e dei  principi  generali
dell'attivita' amministrativa, le  procedure di  applicazione  delle
misure  di  cui  al   comma   10  per   le   violazioni  accertate
dall'amministrazione. 
  14. Nel caso in cui la Commissione  europea  richieda informazioni
sulla competenza di un organismo  di classificazione  autorizzato  o
sulla sua ottemperanza ai requisiti e  alle responsabilita'  cui  e'
sottoposto, il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti
fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione  comunica
immediatamente alla Commissione europea e  agli altri  Stati  membri
dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui
ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni,  anche al  fine  della
sospensione o della revoca del riconoscimento. 
  15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare, revoca  l'autorizzazione  in caso   di   revoca  del
riconoscimento da parte della Commissione europea. 
  16.   Gli  organismi   di   classificazione   gia'   riconosciuti
anteriormente al 6  ottobre  2016 in  conformita'  della direttiva
2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto.  Ad
essi si estendono integralmente le disposizioni recate  dal  presente
articolo. 
  17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea  qualsiasi
modifica relativa ai  nomi  o agli  indirizzi  degli organismi  di
classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento. 
                               Art. 20 
 
               Accertamenti supplementari e ispezioni 
 
  1. L'attivita' di vigilanza e  ispezione  sulla rispondenza  delle
unita' navali, dei galleggianti e degli  impianti galleggianti  alle
disposizioni del presente decreto spetta all'autorita' competente. 
  2.  L'autorita' competente  puo'  accertare con  un'ispezione  in
qualsiasi momento se una unita' navale, un galleggiante e un impianto
galleggiante e' in possesso di un valido  certificato rilasciato  ai
sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita'  navale,  del
galleggiante e  dell'impianto  galleggiante  a   quanto   in  esso
dichiarato. Essa puo' accertare anche se gli stessi rappresentano  un
pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante  o
per la sicurezza della navigazione. 
  3. Se nel corso di un'ispezione di  cui  al comma  2,  l'autorita'
competente rileva che  il  certificato di  una  determinata unita'
navale, galleggiante e impianto galleggiante non e' valido o che  gli
stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato,  ma  che
l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comportano  alcun
pericolo manifesto, obbliga il proprietario,  l'armatore o  il  loro
rappresentante, ad adottare tutte  le misure  necessarie  per  porre
rimedio alla situazione  entro  un termine  stabilito.  L'autorita'
competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o prorogato  il
certificato e' informata entro sette giorni dall'ispezione. 
  4. Se nel corso dell'ispezione  di  cui al  comma  2, l'autorita'
competente rileva che il certificato non e' conservato a bordo o  che
l'unita' navale,  il  galleggiante e  l'impianto  galleggiante  e'
manifestamente causa di pericolo,  tale autorita'  puo'  vietare al
comandante dell'unita' navale o al responsabile del  galleggiante  di
proseguire il viaggio finche' non siano state adottate le  necessarie
misure riparatrici. 
  5. L'autorita' competente, se ritiene che  una  unita' navale,  un
galleggiante e un impianto  galleggiante addetto  alla  navigazione,
anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale,
benche' risulti,  in  base alla   documentazione,   conforme  alle
disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo
palese  per  la sicurezza  delle  persone o  delle   cose,  oppure
dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti  in  materia
di robustezza  strutturale  della  costruzione,   navigabilita'   e
manovrabilita' o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato
II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di  sicurezza
aggiuntive finche'  il  pericolo non   sia   scongiurato,   dandone
informazione entro sette  giorni  all'autorita' competente  di  cui
all'allegato VI del presente  decreto o  all'autorita'  dello  Stato
membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato. 
  6. L'autorita'  competente  puo', mediante  apposite  prescrizioni
proporzionate alla  situazione  di pericolo,  autorizzare  l'unita'
navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza
rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel  caso
consentendo anche la cessazione  delle operazioni  di  trasporto in
atto. 
  7. L'autorita'  competente  che impedisce  a  una unita'  navale,
galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o  che
notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante,  la
sua intenzione di intervenire in tal senso se non  e' posto  rimedio
alle mancanze riscontrate, e' tenuta a  informare immediatamente  in
merito alla decisione adottata o  che intende  adottare  l'autorita'
competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati  di
cui agli articoli 8, 9 e 12, nonche' l'amministrazione.  Entro  sette
giorni dal ricevimento della comunicazione  da parte  dell'autorita'
competente, l'amministrazione informa l'autorita' dello Stato  membro
che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato. 
  8. Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni
del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una  unita'
navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di  proseguire  il
viaggio, devono  essere  dettagliatamente  motivate  e   notificate
immediatamente alla parte interessata, che e' nel contempo  informata
della possibilita'  di   esperire  i   rimedi   giurisdizionali   e
amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali  vigenti  e  dei
relativi termini di presentazione. 
Capo IV 
Disposizioni finali
                               Art. 21 
 
                       Modifica degli allegati 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto  con  il Ministro  dell'ambiente,  della  tutela   del
territorio e del mare, e'  data attuazione  alle  norme dell'Unione
europea in materia di navigazione interna per  le parti  in  cui  le
stesse modificano le modalita'  esecutive e  le  caratteristiche  di
ordine tecnico previste negli allegati del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
                               Art. 22 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il  proprietario, l'armatore  dell'unita'  navale, o  il  loro
rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6,  comma  6,
l'obbligo di  cui  all'articolo 8,  comma  3, l'obbligo   di   cui
all'articolo 8, comma 7, l'obbligo di cui all'articolo 20,  comma  3,
e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231  del codice  della
navigazione. La stessa pena  si applica  al  comandante della  nave
ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in  cui  la
nave o il galleggiante speciale non sono dotati  dei certificati  in
corso di validita'. 
  2.  Al proprietario,  al  comandante e  all'armatore  dell'unita'
navale, nonche' al proprietario  del  galleggiante o  dell'impianto
galleggiante, al  responsabile  del galleggiante  o   dell'impianto
galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che  nei casi  previsti
dall'articolo 12, commi  1 e  2,  naviga senza  avere  ottenuto il
rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo  articolo,
si applica la  pena  di cui  all'articolo  1231 del  codice  della
navigazione. La stessa pena  si applica  al  comandante dell'unita'
navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante
nel caso in  cui  l'unita' navale,  il  galleggiante o  l'impianto
galleggiante non e' dotato del certificato provvisorio  in  corso di
validita'. 
  3. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o
il loro rappresentante,  che non  presenta  l'istanza all'autorita'
competente per il riconoscimento del certificato di  navigabilita'  o
non sottopone l'unita' navale a  visita ai  sensi  dell'articolo 6,
comma 4, per il rilascio del certificato  europeo della  navigazione
interna, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice
della navigazione. 
  4. Il comandante della nave  o  il responsabile  del  galleggiante
speciale che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta
l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita'
dell'unita' navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive  e
non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e'  soggetto
alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 
  5. Il responsabile del galleggiante  o  dell'impianto galleggiante
che,  su  disposizione dell'autorita'   competente,   non  rispetta
l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita'
del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonche' di adottare  le
misure di sicurezza aggiuntive e  non rispetta  il  divieto di  cui
all'articolo 20,  comma  4,  e'   soggetto   alla  pena   prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 
  6. Il  proprietario, l'armatore  dell'unita'  navale, o  il  loro
rappresentante, che viola gli obblighi di  cui agli  articoli  2.03,
comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548
euro. 
  7. Il  proprietario, l'armatore  dell'unita'  navale, o  il  loro
rappresentante, che viola  gli obblighi  di  cui all'articolo  2.18
dell'allegato V  e'  soggetto alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro. 
  8. Il comandante della nave  o  il responsabile  del  galleggiante
speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli  articoli
8, 9, 12, o 15, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa  di
cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 
  9. Il responsabile del galleggiante  o  dell'impianto galleggiante
che non detiene a bordo il certificato di cui all'articolo 12,  comma
2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo  1193
del codice della navigazione. 
  10. Il rapporto di cui all'articolo 17, della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e' trasmesso  all'autorita' competente  come  definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 
  11. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' le  persone cui  le  leggi e  i
regolamenti attribuiscono  le funzioni  di  polizia giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione interna. 

                               Art. 23 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Le spese  relative  alle attivita'  delle  commissioni di  cui
all'articolo 7 sono a totale  carico  del proprietario  dell'unita'
navale, del galleggiante e dell'impianto  galleggiante, o  del  loro
rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale. 
  2.  Gli oneri  relativi  al rilascio,  rinnovo,  proroga e  alla
sostituzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e  12, quelli
per il riconoscimento di certificati di navigabilita' interna  emessi
da Paesi terzi di cui all'articolo 15,  quelli per  l'istituzione  e
mantenimento del registro certificati di  cui all'articolo  16,  per
l'esecuzione delle visite tecniche di  cui agli  articoli  6  e  12,
quelli per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione
delle navi (ENI) di cui all'articolo 17, quelli  per le  menzioni  e
modifiche del certificato europeo della navigazione  interna  di  cui
all'articolo 2.07  dell'allegato  V sono  a   totale  carico   del
proprietario dell'unita' navale,  del galleggiante  e  dell'impianto
galleggiante, o  del  loro rappresentante   nonche'   dell'armatore
dell'unita' navale. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge  24 dicembre  2012,  n.
234, mediante tariffe determinate  con decreto  del  Ministro delle
infrastrutture e  dei  trasporti, di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da emanarsi  entro  sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle  medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio  di copertura  del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  4. Gli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione
e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'articolo 19
sono a totale carico dei medesimi organismi. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministro dell'economia  e  delle finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo  30,  comma 4,
della legge 24 dicembre  2012, n.  234,  alla determinazione  delle
tariffe spettanti per le attivita' di cui  al comma  4  nonche' dei
termini e delle modalita' di versamento delle  medesime tariffe.  Le
tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo
effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui  al
comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui ai commi 1 e 2. 
  7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui  al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 4. 
                               Art. 24 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le amministrazioni  interessate  provvedono agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 25 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n.  22
continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di  applicazione
dell'articolo 2 del presente decreto. 
                               Art. 26 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il  presente decreto  entra  in vigore  il  trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta  ufficiale  degli atti  normativi  della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
 
                                                          Allegato I 
                                  (previsto dall'articolo 2, comma 1) 
 
Elenco   delle  vie   navigabili    interne   italiane    suddivise
               geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 
 
    Zona 4 
    Repubblica italiana 
    Tutte le vie navigabili interne nazionali. 
                                                         Allegato II 
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 1) 
 
Requisiti tecnici minimi applicabili alle unita' navali addette alla
             navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4. 
 
    I requisiti tecnici applicabili alle unita'  navali  sono quelli
stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1. 
                                                        Allegato III 
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 1) 
 
    Gli eventuali requisiti tecnici aggiuntivi adottati da uno  Stato
membro in conformita' dell'articolo  23,  paragrafo 1,  e  2 della
direttiva 2016/1629/UE concernenti  le unita'  navali  che navigano
nelle zone 1, 2 e 3  del  territorio di  detto  Stato membro  sono
limitati alle seguenti materie. 
    1. Definizioni 
      Necessarie per la comprensione dei requisiti aggiuntivi 
    2. Stabilita' 
     Rafforzamento della struttura 
     Certificato/attestato  di  un organismo   di   classificazione
riconosciuto 
    3. Distanza di sicurezza e bordo libero 
      Bordo libero 
      Distanza di sicurezza 
    4.  Tenuta stagna   delle   aperture  dello   scafo   e  delle
sovrastrutture 
     Sovrastrutture 
      Porte 
      Finestre e portelli di osteriggio 
      Boccaporti delle stive 
      Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.) 
    5. Dotazioni
      Ancore e catene 
      Luci di navigazione 
      Segnali acustici 
      Bussola 
      Radar 
      Impianti ricetrasmittenti 
      Mezzi di salvataggio 
     Disponibilita' di carte nautiche 
    6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri 
      Stabilita' (forza del vento, criteri) 
      Mezzi di salvataggio 
      Bordo libero 
      Distanza di sicurezza 
     Visibilita' dalla timoneria 
    7. Convogli e trasporto di container 
     Collegamento spintore bettolina 
      Stabilita' delle unita'  navali  o bettoline  che  trasportano
container 
                                                         Allegato IV 
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 1) 
 
    Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da uno  Stato
membro in conformita' dell'articolo 4, della  direttiva 2016/1629/UE
per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili  interne
della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro  sono  limitati
alle seguenti materie. 
    Zona 3 
     Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle  catene per
ancore 
      Velocita' (in marcia avanti) 
      Mezzi di salvataggio collettivi 
      Status a doppia Compartimentazione 
     Visibilita' dalla timoneria 
    Zona 4 
     Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene  per
ancore 
      Velocita' (in marcia avanti) 
      Mezzi di salvataggio per unita' diverse dai traghetti esistenti 
    Status a doppia Compartimentazione 
     Visibilita' dalla timoneria 
      Secondo sistema di propulsione indipendente 
                                                          Allegato V 
                                  (previsto dall'articolo 4, comma 2) 
 
     Art. 2.03 Presentazione dell'unita' navale all'ispezione 
    1. Durante le visite di  cui  all'articolo 6,  il  proprietario,
l'armatore dell'unita' navale o il loro rappresentante, deve: 
      a) presentare l'unita' navale  alla  visita priva  di  carico,
pulita ed equipaggiata e non intralciare l'attivita' posta in  essere
dagli ispettori, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo; 
      b) agevolare  l'ispezione  delle parti  dello  scafo o  degli
impianti che non sono direttamente accessibili o visibili; 
      c) fornire l'assistenza necessaria alla visita. 
    2. La visita di cui all'articolo 6,  comma  4, e'  effettuata  a
secco. La medesima visita non e' effettuata a secco nel caso  in  cui
il proprietario,  l'armatore   dell'unita'  navale,   o   il  loro
rappresentante, presenta  un certificato  di  classificazione  o  un
attestato dell'organismo  di classificazione  che  dichiara che  la
costruzione soddisfa i requisiti stabiliti dallo stesso o nel caso in
cui l'autorita' competente di cui all'allegato VI ha gia'  effettuato
una ispezione a secco per altri fini. Nel caso di visita iniziale  di
motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli  apparati
di propulsione o di governo, la Commissione di  ispezione procede  a
prove in navigazione. 
    3. La commissione di cui all'articolo  7  puo' chiedere  che  le
visite di rinnovo e le visite addizionali siano  effettuate a  secco
nonche' puo'  eseguire,  anche durante  la  fase  di   costruzione
dell'unita' navale,  ispezioni  e prove  in  marcia supplementari,
nonche' altre note giustificative. 
    Art. 2.07 Menzioni e  modifiche  del certificato  europeo  della
navigazione interna 
    1. Il proprietario, l'armatore dell'unita'  navale,  o  il  loro
rappresentante, ha l'obbligo di comunicare  all'autorita' competente
di cui all'allegato VI qualsiasi cambiamento di nome, di  proprieta',
di stazza, nonche' di  immatricolazione  o di  porto  di armamento
dell'unita' e di trasmettere a detta autorita' il certificato europeo
della navigazione interna anche al fine di consentirne la modifica. 
    2. Il certificato europeo della navigazione interna puo'  essere
modificato da una dell'autorita' competente di cui  all'allegato  VI.
Nel caso in cui un'autorita'  competente apporta  una  variazione o
aggiunge un'informazione allo  stesso, deve  informarne  l'autorita'
competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato il certificato. 
    Art. 2.09 Visita di rinnovo 
    1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI  stabilisce  un
nuovo periodo di validita' del certificato europeo della  navigazione
interna in base ai risultati della  visita tecnica  di  rinnovo. Il
periodo di validita' e'  menzionato nel  certificato  europeo della
navigazione interna e comunicato  all'autorita'  competente che  ha
rilasciato tale certificato. Nei previsti casi eccezionali di proroga
del certificato di cui all'articolo  8,  comma 13,  se,  invece di
prorogare la validita' del certificato comunitario si  e' sostituito
lo stesso con uno nuovo,  il certificato  europeo  precedente viene
restituito all'autorita' competente che lo ha rilasciato. 
    Art. 2.10 Visita volontaria 
    1. L'autorita' competente di cui all'allegato  VI  procede alla
visita volontaria entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da
parte del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante. 
    Art. 2.17 Registro dei certificati comunitari 
    1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI: 
      a) attribuisce un numero d'ordine ai certificati europei  della
navigazione interna che rilascia.  Essa detiene  tale  registro che
contiene le informazioni  relative al  rilascio  e ai  rinnovi  dei
certificati; 
      b) conserva una raccolta dei verbali o una copia  di  tutti i
certificati europei della navigazione interna che hanno rilasciato su
cui riportano tutte le variazioni,  nonche' le  cancellazioni  e  le
sostituzioni dei certificati stessi; 
      c) aggiorna il registro di cui alla lettera a), a seguito delle
vicende di cui alla lettera b). 
    2. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie
per mantenere  la  sicurezza e  il   corretto  svolgimento   della
navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a  2.10 del  presente
allegato, cosi'  come  le disposizioni  del  presente decreto,  le
autorita' competenti di altri  Stati membri  dell'Unione  europea e
degli Stati firmatari della Convenzione di Mannheim e,  a condizione
che sia garantito un livello equivalente  di riservatezza,  i  Paesi
terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso
al registro in modalita' di sola lettura conformemente al modello  di
cui all'allegato VII. 
    Art. 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi 
    1. Il numero unico europeo  di  identificazione  delle navi,  in
appresso denominato  «numero   europeo  di   identificazione»,   e'
costituito da otto cifre arabe conformemente all'appendice III. 
    2.  L'autorita' competente  di  cui all'allegato  VI   che  ha
rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9  e 12  appone  su
quest'ultimi il numero europeo di identificazione. Se l'unita' navale
non possiede un numero europeo  di identificazione  al  momento del
rilascio del certificato europeo, il numero e' attribuito  all'unita'
navale dall'autorita' competente di cui all'allegato VI in  cui  essa
e' stata immatricolata o in cui si trova il porto di  armamento.  Per
le unita' navali di Paesi in cui l'attribuzione di un numero  europeo
di identificazione  non  e' possibile,   il   numero  europeo   di
identificazione da apporre sul certificato comunitario e'  attribuito
dall'autorita' competente che rilascia il certificato comunitario. 
    3. Il proprietario dell'unita' navale, o il suo  rappresentante,
chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI l'attribuzione
del numero europeo di  identificazione.  Egli provvede  inoltre  ad
apporre sull'unita' navale il numero europeo di  identificazione  che
risulta dal certificato comunitario. 
    Art. 2.20 Notifiche 
    1. L'amministrazione comunica alla Commissione  europea  e  agli
Stati membri dell'Unione europea le seguenti informazioni: 
      a) i nomi  e gli  indirizzi  delle amministrazioni  nazionali
competenti che, unitamente al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II; 
      b)   la  scheda   informativa   prevista  dall'allegato   II,
relativamente ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali
e'  stata  rilasciata approvazione  successiva  a  una   precedente
comunicazione; 
      c) le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di  bordo
basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso
nelle  vie  navigabili interne  nazionali;  la comunicazione   deve
comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato,  nonche'  la
designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del  titolare
dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo; 
      d) eventuali revoche motivate delle approvazioni dei sistemi di
depurazione di bordo; 
      e) qualunque domanda di riduzione della massa di un'ancora  che
ritiene  di  autorizzare dopo  aver  eseguito  le   debite   prove.
L'amministrazione successivamente notifica alla  Commissione europea
qualsiasi ancora   speciale   autorizzata,   specificando   sia  la
designazione del tipo  sia  la riduzione  autorizzata  della massa
dell'ancora.  L'amministrazione    concede    l'autorizzazione    al
richiedente soltanto  una  volta trascorsi  almeno tre  mesi dalla
notifica alla  Commissione  europea, sempre  che  quest'ultima non
sollevi rilievi; 
      f) gli impianti radar  e  gli indicatori  della  velocita' di
accostata approvati dall'amministrazione nazionale  competente.  La
comunicazione contiene il numero di approvazione di  tipo assegnato,
la designazione del tipo,  il nome  del  costruttore, il  nome  del
titolare dell'approvazione tipo e la data dell'approvazione del tipo; 
      g) le  amministrazioni  nazionali competenti  che  autorizzano
ditte specializzate che  possono  effettuare la  installazione,  la
sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di
indicatori della velocita' di accostata. 
    2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera d),  deve  essere
effettuata entro un mese dalla revoca. 
                                                          Allegato VI 
                                  (previsto dall'articolo 3, comma1) 
 
                Uffici della Motorizzazione civile 
 
      =======================================================
       |       Autorita' competente        |     Codice    |
      +=====================================+===============+
      |Direzione generale territoriale del |               |
      |Nord-Ovest Ufficio I - Motorizzazione|               |
       |civile di Milano                     |600            |
      +-------------------------------------+---------------+
      |Direzione generale territoriale del |               |
      |Nord-Ovest Ufficio IV -             |               |
      |Motorizzazione civile di            |               |
      |Brescia-Sezione di Mantova          |601            |
      +-------------------------------------+---------------+
      |Direzione generale territoriale del |               |
       |Nord-Est Ufficio I Motorizzazione    |               |
       |civile di Venezia                    |602            |
      +-------------------------------------+---------------+
      |Direzione generale territoriale del |               |
       |Centro Ufficio I Motorizzazione      |               |
       |civile di Roma                       |603            |
      +-------------------------------------+---------------+
 
                                                        Allegato VII 
                                   (previsto dall'articolo 8, comma1) 
 
        MODELLI DI CERTIFICATI EUROPEI LA NAVIGAZIONE INTERNA 
 
                               PARTE I 
      MODELLO DI CERTIFICATO EUROPEO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 
 
                              PARTE II 
            MODELLO DI CERTIFICATO SUPPLEMENTARE EUROPEO 
                      DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
 
                              PARTE III 
             MODELLO DI CERTIFICATO PROVVISORIO EUROPEO 
                      DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                       Allegato VIII 
                                         (previsto dall'articolo 16) 
 
            MODELLO DEL REGISTRO DEI CERTIFICATI EUROPEI 
                      DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                         Allegato IX 
                                 (previsto dall'articolo 19, comma 3) 
 
               ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE 
    Criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione 
    Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, un  organismo
di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti: 
      1) l'organismo di  classificazione  deve essere  in  grado di
comprovare una vasta esperienza  in  materia di  valutazione  della
progettazione e della costruzione  di  unita' navali  adibite  alla
navigazione interna. Gli organismi di classificazione devono disporre
di un insieme completo di norme e regolamenti per  la progettazione,
la costruzione e l'ispezione periodica di unita' navali adibite  alla
navigazione interna, in particolare per il calcolo della  stabilita'.
Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in francese,
inglese, neerlandese  o  tedesco, e  devono  essere aggiornati   e
migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo.  Le
norme e i regolamenti in questione non devono risultare in  contrasto
con le disposizioni del diritto dell'Unione europea o  degli accordi
internazionali in vigore; 
      2) l'organismo di classificazione deve pubblicare ogni anno  il
registro delle unita' navali da essa classificate; 
      3) l'organismo di classificazione non deve essere  controllato
da proprietari o costruttori di unita' navali, ne' da altri  soggetti
che,  a  fini commerciali,  sono  impegnati  nella   progettazione,
costruzione, allestimento, riparazione, gestione o  assicurazione  di
unita' navali. Il fatturato  dell'organismo  di classificazione  non
deve dipendere da un solo organismo commerciale; 
      4) la sede principale dell'organismo di classificazione, o  di
una sua filiale con potere  decisionale  e operativo  in  tutte le
materie che le sono demandate dalla  legislazione che  disciplina  i
trasporti per vie navigabili interne, deve essere  stabilita in  uno
degli Stati membri dell'Unione europea; 
      5) l'organismo di  classificazione  e i  suoi  esperti devono
possedere una buona reputazione nel settore  dei trasporti  per  vie
navigabili interne; gli esperti devono essere in grado di  comprovare
le capacita' professionali possedute.  Essi devono  agire  sotto la
responsabilita' dell'organismo di classificazione; 
      6)  l'organismo di  classificazione  deve avere   un   numero
significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che sono ad  esso
affidati e al numero di  unita' navali  classificate,  che svolgono
attivita' tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e  ricerca  e
che provvedono  anche  al costante  sviluppo  delle capacita'   ed
all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di  ispettori in  almeno
uno Stato membro; 
      7) l'organismo di classificazione deve operare nel rispetto  di
un codice deontologico; 
      8)  l'organismo di  classificazione  deve essere  gestito   e
amministrato in modo da garantire la riservatezza delle  informazioni
richieste da uno Stato membro; 
      9) l'organismo di classificazione deve essere pronto a  fornire
le informazioni pertinenti a uno Stato membro; 
      10)  la direzione  dell'organismo  di  classificazione   deve
definire e documentare la propria  politica, i  propri  obiettivi e
impegni in materia di qualita' e verificare  che tale  politica  sia
compresa, attuata e mantenuta a tutti  i livelli  dell'organismo  di
classificazione; 
      11) l'organismo di classificazione deve sviluppare, applicare e
mantenere un sistema di  qualita'  interno efficace,  basato  sugli
elementi pertinenti delle norme di qualita'  riconosciute sul  piano
internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004,  secondo
l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi  di
qualita' dell'IACS. Il sistema  di qualita'  e'  certificato da  un
organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione
dello Stato  membro  nel quale  e'  stabilita la  sede  principale
dell'organismo di classificazione, o una sua filiale,  come previsto
al punto 4, e assicura, tra l'altro, che: 
        a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione
siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico; 
        b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione
siano rispettati; 
        c) siano  soddisfatti  i requisiti  dell'attivita'  prevista
dalla legge che l'organismo  di  classificazione  e' autorizzato  a
svolgere; 
        d) siano definiti e documentati le responsabilita', i poteri
e l'interrelazione del  personale  la cui  attivita'  incide sulla
qualita' dei servizi dell'organismo di classificazione; 
        e) tutte le attivita' siano svolte in condizioni controllate; 
        f) sia in atto un sistema di supervisione che  controlla  le
operazioni e le attivita' svolte  dagli ispettori  e  dal personale
tecnico e amministrativo  impiegato direttamente  dall'organismo  di
classificazione; 
        g) i requisiti delle principali attivita' regolamentari  che
l'organismo di  classificazione  e' autorizzato  a  svolgere siano
applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori  esclusivi
dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi  di  altri
organismi di classificazione riconosciuti; 
        h) sia attuato un sistema di qualificazione e  aggiornamento
costante degli ispettori; 
        i)  sia tenuta  una   documentazione   per  dimostrare   il
conseguimento degli standard richiesti per gli  aspetti inerenti  ai
servizi svolti, nonche'  l'efficace  funzionamento del  sistema  di
qualita'; nonche' 
        l) sia  applicato  un vasto  sistema  di controlli  interni
pianificati e documentati  riguardo  alle attivita'  inerenti  alla
qualita' in tutte le sedi; 
      12) il sistema di  qualita'  e' certificato  da  un organismo
indipendente di revisione  riconosciuto  dall'amministrazione  dello
Stato membro nel quale e' stabilita la sede principale dell'organismo
di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4; 
      13)  l'organismo di  classificazione  si deve   impegnare   a
conformare le proprie norme e  regolamenti alle  disposizioni  delle
pertinenti direttive dell'Unione e  a fornire  tempestivamente  alla
Commissione europea tutte le informazioni del caso; 
      14)  l'organismo di  classificazione  si deve   impegnare   a
consultare periodicamente  gli altri  organismi  di classificazione
riconosciuti per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della
loro applicazione   e   deve  consentire   la   partecipazione   di
rappresentanti di uno Stato  membro o  di  altre parti  interessate
all'aggiornamento delle sue norme e/o regolamenti. 

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