Direttiva macchine: novità per le norme armonizzate

Pubblicata la decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 7 aprile 2022, n. 2022/621

Direttiva macchine: novità per le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine. È quanto recita l'oggetto della decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 7 aprile 2022, n. 2022/621, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 13 aprile 2022, n. 115.

Per effetto sono modificate le seguenti parti della decisione di esecuzione (Ue) n. 2019/436:

  • articolo 1;
  • allegato I;
  • allegato II;
  • allegato III.

Inoltre, è stato inserito l'allegato II-bis.

Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 7 aprile 2022, n. 2022/621. Gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2022/621 della commissione del 7 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.C.E. L del 13 aprile 2022, n. 115)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12., in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE[2]GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24., in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1). (la «richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere, EN 12385-5:2021 sulle funi a trefoli per ascensori, ed EN 12609:2021 sui requisiti di sicurezza per le autobetoniere.
(4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione[4]Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1)., al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all’adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2021 sui mezzi e le attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili; EN 13001-2:2021 sulla sicurezza degli apparecchi di sollevamento; EN 1501-1:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; EN 1501-2:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale; EN 1501-3:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale; EN 1501-5:2021 sui dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti; EN 1829-1:2021 sulle macchine a getto d’acqua ad alta pressione; EN ISO 22868:2021 sul metodo tecnico progettuale per la prova del rumore delle macchine portatili manualmente con motore a combustione interna; EN 303-5:2021 sulle caldaie per combustibili solidi; EN ISO 11202:2010/A1:2021 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni; EN ISO 19085-1:2021 sui requisiti comuni per le macchine per la lavorazione del legno; EN 1756-1:2021 sui requisiti di sicurezza per le sponde caricatrici; e EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.
(5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione[5]Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108)..
(6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(8) Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione [6]Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 109).. Esso ha sostituito il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 senza alcun periodo transitorio. Per concedere ai fabbricanti il tempo per prepararsi all’applicazione della nuova norma, è opportuno ripubblicare, in via eccezionale, il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per un periodo di tempo limitato. Per motivi di certezza del diritto, la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 dovrebbe comprendere anche il periodo precedente l’entrata in vigore della presente decisione.
(9) Il testo della limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 non è chiaro, in quanto confonde due carenze distinte individuate in relazione alla norma armonizzata.
(10) La prima carenza riguarda l’inadeguato livello di visibilità constatato in relazione alla norma EN 474-1:2006+A6:2019 quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. Analogamente alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non garantisce che il conducente possa far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. La limitazione prevista per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE dovrebbe pertanto essere mantenuta per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(11) La seconda carenza riguarda il fatto che il meccanismo di attacco rapido utilizzato per agganciare gli escavatori idraulici e le terne alle macchine di movimento terra non comprende un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo che indichi agli operatori se macchina ed estensione non sono attaccate correttamente. Di per sé la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’integrazione della sicurezza e per la prevenzione dei rischi dovuti alla caduta di oggetti di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tali punti dovrebbero essere menzionati nella limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(12) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le carenze individuate dovrebbero essere espresse mediante due limitazioni distinte per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(13) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2012/C 159/1 della Commissione[7]Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) (GU C 159 del 5.6.2012, pag. 1).. Il riferimento di tale norma includeva il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014 a partire dalla pubblicazione di tale norma con la comunicazione 2016/C 14/1 della Commissione[8]Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 14 del 15.1.2016, pag. 1).. Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 solo in merito alle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. Nella pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012, nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è stato erroneamente omesso il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. È pertanto opportuno sostituire il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 insieme ai riferimenti delle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017 e includere il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 modificata dalla presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
(14) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.
(15) Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
(16) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008 ed EN 62061:2005/A2:2015. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea includendoli nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(17) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(18) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017.
(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(20) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:

(1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 per le macchine movimento terra redatta a sostegno della direttiva 2006/42/CE, elencato nell’allegato II bis della presente decisione, è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suddetto riferimento si considera pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il periodo stabilito in tale allegato.»;
(2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
(3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
(4) è inserito l’allegato II bis di cui all’allegato III della presente decisione;
(5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione.
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023.

Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
2. GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
3. Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
4. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1).
5. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 109).
7. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) (GU C 159 del 5.6.2012, pag. 1).
8. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 14 del 15.1.2016, pag. 1).

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