Direttiva Rohs II: indicazioni per cadmio e piombo dal decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 giugno 2024 che ha modificato l'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dando così attuazione alla direttiva delegata (Ue) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023.
In particolare, si tratta del cadmio e del piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile, utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in Pvc rigido recuperato non supera lo 0,1% in peso per il cadmio e l'1,5% in peso per il piombo.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 giugno 2024.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 giugno 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione,
del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(ROHS II). (24A04405)
(Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024, n. 196)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica
delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25
ottobre 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al
cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di
polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte
elettriche ed elettroniche;
Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE)
2024/232 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III del
decreto legislativo n. 27 del 2014;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
aggiunto il seguente punto:
+---------+---------------------------------+-------------------+ | |Cadmio e piombo nei profili in | | | |plastica contenenti miscele | | | |prodotte a partire da rifiuti di | | | |cloruro di polivinile (in | | | |appresso «PVC rigido | | | |recuperato»), utilizzati per | | | |finestre e porte elettriche ed | | | |elettroniche, la cui | | | |concentrazione nel materiale in | | | |PVC rigido recuperato non supera | | | |lo 0,1% in peso per il cadmio e | | | |l'1,5% in peso per il piombo. A | | | |decorrere dal 28 maggio 2026 il | | | |PVC rigido recuperato da finestre| | | |e porte elettriche ed | | | |elettroniche e' utilizzato | | | |esclusivamente per la produzione | | | |di nuovi articoli delle categorie| | | |specificate all'allegato XVII, | | | |voce 63, punto 18, lettere da a) | | | |a d), del regolamento (CE) n. | | | |1907/2006. I fornitori di | | | |articoli in PVC contenenti PVC | | | |rigido recuperato con una | | | |concentrazione di piombo pari o | | | |superiore allo 0,1% in peso del | | | |materiale in PVC provvedono, | | | |prima di immettere tali articoli | | | |sul mercato, affinche' essi | | | |rechino in modo visibile, | | | |leggibile e indelebile la | | | |marcatura: «Contiene ≥ 0,1% di | | | |piombo». La marcatura e' apposta | | | |sull'imballaggio dell'articolo se| | | |non e' possibile apporla | | | |sull'articolo per le | | | |caratteristiche di quest'ultimo. | | | |I fornitori di articoli in PVC | | | |contenenti PVC rigido recuperato | | | |presentano all'autorita' di | | | |vigilanza di cui all'art. 19 del | | | |presente decreto, su sua | | | |richiesta, prove documentali a | | | |sostegno delle dichiarazioni | | | |attestanti che il PVC presente in| | | |tali articoli e' stato oggetto di| | | |recupero. A sostegno di tali | | | |dichiarazioni, per gli articoli | | | |in PVC prodotti nell'Unione | | | |possono essere utilizzati | | | |certificati rilasciati da sistemi| | | |attestanti la tracciabilita' e il| | | |contenuto di recupero, come | | | |quelli elaborati conformemente | | | |alla norma EN 15343:2007 o a | | | |norme riconosciute equivalenti. | | | |Le dichiarazioni secondo le quali| | | |il PVC presente negli articoli | | | |importati e' stato oggetto di | | | |recupero devono essere | | | |accompagnate da un certificato | | | |rilasciato da un organismo terzo | | | |indipendente che fornisca |Si applica alla | | |un'attestazione equivalente della|categoria 11 e | | |tracciabilita' e del contenuto |scade il 28 maggio | | «46 |riciclato. |2028.». | +---------+---------------------------------+-------------------+
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
1° agosto 2024.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea.