Discariche e regime derogatorio: quali sono le condizioni?

Discariche e regime derogatorio
Il tema al centro di un interpello ambientale della Regione Lazio

Discariche e regime derogatorio: quali sono le condizioni? A chiederlo è stata la Regione Lazio che, tramite un interpello ambientale, ha chiesto chiarimento al Mase.

In particolare, con riguardo a quanto previsto dall’articolo 16-ter, comma 1, lettere c) e c-bis) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, è stato chiesto:

  • quale regime derogatorio si applichi alle discariche che sono autorizzate per deroghe più ampie (ante D.Lgs. n. 121/2020);
  • se sia possibile che tutti gli impianti autorizzati per deroghe superiori al valore limite posto dalla norma del D.Lgs. n. 121/2020, a partire dal 1° luglio 2022, pur senza alcuna modifica agli atti autorizzatori, automaticamente, debbano accettare rifiuti con deroga solo per massimo due volte su tutti i parametri;
  • se il limite alla deroga introdotto dalla nuova norma inizi ad applicarsi solo ad esito di un riesame/rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata, in applicazione del dettato della lettera a) del comma 1 dell’art. 16-ter, ovvero quando sia dimostrata la non sussistenza di pericolo per l’ambiente, dimostrabile in sede opportuna, in base alla valutazione dei rischi.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Discariche e regime derogatorio

Interpello ambientale della Regione Lazio 2 dicembre 2022, n. 151647

Oggetto: Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in ordine a chiarimenti interpretativi nuova formulazione art. 16 ter, comma 1, lettera c) e c-bis) del D.Lgs n. 36/2003, intervenuta con il D.Lgs. n. 121/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/850.

Spett. le Ministero,
con la presente, facendo seguito a quanto già inviato con nota prot. n. 492295 del 19/05/2022 (nota rimasta senza riscontro non essendo stata inviata con la modalità dell’interpello ambientale di cui all’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006) e alle numerose richiese di chiarimenti e precisazioni pervenutici da Società che gestiscono discariche autorizzate nel territorio della Regione Lazio, relativamente a quanto indicato in oggetto, ovvero alle modifiche che, tra le altre, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2020 ha apportato al quadro normativo previgente, siamo a chiedere la Vostra collaborazione al fine di acquisire un contributo interpretativo ufficiale.

Con l’abrogazione del D.M. 27/09/2010, relativamente al’art.10 “Deroghe” sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, il D.Lgs. n.121/2020 ha operato un trasferimento della materia, con modifiche, all’interno del corpo normativo del D.Lgs. n. 36/2003.

In particolare, la norma citata introduce una nuova formulazione dell’art. 16-ter comma 1 del D.Lgs. 36/2003, scadenze temporali e quantitative per la concessione delle deroghe fino ad un massimo di due volte, ovvero di tre volte per la concessione di deroghe ai valori limite di ammissibilità dei rifiuti in discarica e, più specificatamente:

“c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, al valore relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

Nella fattispecie, il primo argomento che desta interrogativi riguarda la modalità di applicazione o meno,

di tale previsione ad impianti di discarica oggi esistenti e già autorizzati antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020 con valori in deroga maggiori del nuovo limite previsto, e, nel caso, quale sia la procedura di modifica autorizzatoria da porre in essere al fine di ottemperare alla nuova normativa.

La norma nazionale non indica una norma transitoria (l’art. 2 del D.Lgs. n.121/2020 che ha modificato il D.Lgs. n. 36/2003, indica delle disposizioni transitorie ma non su questo aspetto, richiamando solo dei punti dell’art. 1).

A tale proposito, relativamente alle norme transitorie, si segnala l’art. 17, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 36/2003, rimasto immodificato dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2020 laddove il citato comma prevede “3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. 4. Con motivato provvedimento l'autorità' competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi (....)”.

Il nuovo limite delle deroghe autorizzabile fino a 2 volte i parametri fissati per le discariche dalla norma, fa sì che molti rifiuti attualmente abbancati nelle discariche per inerti non possa più essere conferito in tale tipo di discariche.

In questo contesto, ricorre l’esempio dei rifiuti inerti derivanti dagli scavi della Metropolitana Linea C di Roma, che finirebbero con il dover essere conferiti presso discariche per rifiuti non pericolosi sul territorio, attualmente in numero esiguo e per le quali l’iter tecnico-amministrativo autorizzatorio, o di trasformazione delle discariche per rifiuti inerti in discariche per rifiuti non pericolosi è indubbiamente lungo e complesso.

Tali rifiuti, solo per maggiore informazione, consistono in terre e rocce da scavo con valori di parametri (Arsenico, metalli etc.) superiori a due volte i limiti di concentrazione per l’ammissibilità in discarica per inerti.

Un aggravio di problematiche potrebbe verificarsi per i progetti del PNRR e/o per quelli legati al Giubileo 2025, con rilevanti ricadute sul processo produttivo-economico, sia delle società del settore, che sul loro indotto economico-occupazionale.

Tutto ciò premesso e considerato quanto sopra esposto, la Direzione Ambiente della Regione Lazio

INTERPELLA

codesto Spettabile Dipartimento del Ministero per la Transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine ai seguenti aspetti:

  1. quale regime derogatorio si applica alle discariche che sono autorizzate per deroghe più ampie? (ante D.Lgs. n. 121/2020);
  2. è possibile che tutti gli impianti autorizzati per deroghe superiori al valore limite posto dalla norma del D.Lgs.n. 121/2020, a partire dal 1° luglio 2022, pur senza alcuna modifica agli atti autorizzatori, automaticamente debbano accettare rifiuti con deroga solo per massimo 2 volte su tutti i parametri?
  3. il limite alla deroga introdotto dalla nuova norma inizia ad applicarsi solo ad esito di un riesame/rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata, in applicazione del dettato della lettera a) del comma 1 dell’art. 16 ter, ovvero quando sia dimostrata la non sussistenza di pericolo per l’ambiente, dimostrabile in sede opportuna, in base alla valutazione dei rischi?

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 ottobre 2024, n. 182253

Oggetto: interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020.

 

QUESITO

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Lazio ha richiesto chiarimenti interpretativi circa l’ambito di applicazione al regime derogatorio di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e, più in particolare:

1. quale regime derogatorio si applica alle discariche che sono autorizzate per deroghe più ampie? (ante D.Lgs. n. 121/2020);

2. è possibile che tutti gli impianti autorizzati per deroghe superiori al valore limite posto dalla norma del D.Lgs. n. 121/2020, a partire dal 1° luglio 2022, pur senza alcuna modifica agli atti autorizzatori, automaticamente debbano accettare rifiuti con deroga solo per massimo 2 volte su tutti i parametri?

3. il limite alla deroga introdotto dalla nuova norma inizia ad applicarsi solo ad esito di un riesame/rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata, in applicazione del dettato della lettera a) del comma 1 dell’art. 16 ter, ovvero quando sia dimostrata la non sussistenza di pericolo per l’ambiente, dimostrabile in sede opportuna, in base alla valutazione dei rischi?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta quanto segue.

1) Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, ed in particolare:
- l’articolo 16-ter, comma 1:
“Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7- quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:

a) omissis
b) omissis
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”;

2) Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, acquisita la delega del legale rappresentante dell’Ente in data 3 luglio 2024, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 22471 del 6 febbraio 2024 e fornito con nota prot. n. 38265 del 28 febbraio 2024 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla disciplina delle deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica la normativa nazionale, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, risultava perfettamente sovrapponibile alla decisione 2003/33/CE, la quale, al punto 2, dispone che “In determinati casi sono ammessi valori limite fino a tre volte più elevati per parametri specifici elencati nella presente sezione [diversi dal carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle sezioni 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1, BTEX, PCB e dell'olio minerale di cui alla sezione 2.1.2.2, carbonio organico totale (TOC) e PH di cui alla sezione 2.3.2 e dalla perdita all'ignizione (LOI) e/o TOC di cui alla sezione 2.4.2 e limitatamente all'eventuale aumento del valore limite del TOC di cui alla sezione 2.1.2.2 a solo due volte il valore limite] qualora:

— l'autorità competente conceda un'autorizzazione per rifiuti specifici caso per caso per la discarica ricevente tenendo conto delle caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe, e

— le emissioni (compreso il colaticcio) della discarica, tenuto conto dei limiti previsti per i parametri specifici della presente sezione, non presentino ulteriori rischi per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi.”

La Decisione del Consiglio sopra richiamata, volta alla concessione di eventuali deroghe per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, prevede la possibilità per l'autorità competente, in determinate condizioni e solo per alcuni parametri specifici, previa valutazione caso per caso, di individuare deroghe ai valori limite fino a tre volte più elevati di quelli previsti dalla Decisione stessa (due volte per il parametro TOC) e non individua limiti temporali per la sua applicazione.

Con l’introduzione dell’articolo 16-ter al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, avvenuta ad opera del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, il legislatore ha previsto un regime derogatorio più restrittivo rispetto alla sopra richiamata Decisione del Consiglio, in termini di valori limite di ammissibilità, per taluni parametri, introducendo altresì alcune scadenze temporali.

Nel dettaglio l’articolo 16-ter prevede, al comma 1, lettera c), che i valori limite autorizzati per la specifica discarica non devono superare, per più del triplo, quelli indicati per la corrispondente categoria e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare, per più del doppio, quello indicato per la corrispondente categoria di discarica, ponendo al 30 giugno 2022 il termine ultimo per la deroga.

Inoltre, la successiva lettera c-bis), prevede che i valori limite per la specifica discarica non devono superare, per più del doppio, quelli indicati per la corrispondente categoria e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare, per più del 50 per cento, quello indicato per la corrispondente categoria di discarica, ponendo la decorrenza per l’applicazione della deroga il 1° luglio 2022.

Ciò detto, in merito ai quesiti posti dall’istante, deve evidenziarsi preliminarmente che non si riscontrano, nel quadro normativo esposto, specifiche disposizioni volte a chiarire l’applicabilità dei citati limiti agli impianti di smaltimento dei rifiuti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, essendo presente all’articolo 2 del citato decreto legislativo, rubricato “abrogazioni e disposizioni transitorie” esclusivamente una precisa indicazione circa l’applicabilità di alcune prescrizioni costruttive agli atti autorizzativi intervenuti dopo l’entrata in vigore della disposizione.

Pertanto, in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale “tempus regit actum” deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, restino valide fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale.

Da ultimo, considerato il tempo trascorso dal 1° luglio 2022, data indicata per la decorrenza dei nuovi limiti al regime derogatorio in esame, resta inteso che le autorizzazioni rilasciate a partire da tale data devono rispondere ai parametri indicati dalla lettera c-bis), comma 1, dell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003 nonché delle ulteriori condizioni previste dallo stesso articolo.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

[fonte foto: https://shorturl.at/uHccS]

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