Discariche: il nuovo decreto cambia la disciplina di settore. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, attuativo della direttiva 2018/850, a sua volta di modifica la direttiva 1999/31/CE (in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228).
Il decreto, quindi, attua una delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto" sull'economia circolare; non a caso, l'art. 1, comma d) introduce una modifica al previgente legislazione in base alla quale «A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Gli altri provvedimenti attuativi sono:
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».
Il D.Lgs. n. 121/2020 modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, su temi quali:
- i criteri di ammissibilità/non ammissibilità di determinate tipologie di rifiuti;
- la caratterizzazione di base;
- la verifica in loco e le procedure di ammissione;
- i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (per inerti/per pericolosi/per non pericolosi);
- le caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo;
- i requisiti per la caratterizzazione di base;
- il campionamento e l'analisi dei rifiuti
- le Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi;
- i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.
Per effetto, risulta abrogato il D.M. Ambiente 27 settembre 2010, anche se i limiti previsti dalla relativa tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.
Di seguito il testo del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121.
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Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)
Vigente al: 29-9-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Visto l'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti e, in particolare, l'articolo 7;
Visto l'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha
integrato il comma 1 del citato articolo 7 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
Visto il documento dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale n. 145/2016, recante criteri tecnici per stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai fini dello smaltimento dei
rifiuti in discarica, ai sensi dell'articolo 48 della legge 28
dicembre 2015, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 settembre 2010, recante definizione dei
criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione
di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso
nella seduta del 25 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
1. Al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto garantisce una
progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in
particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro
tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare
e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti
operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure
e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il piu' possibile le
ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e
dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e
sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per
la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante
l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i
requisiti del presente decreto.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le lettere a), b), c), d) e p) sono soppresse;
2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) "percolato":
qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione
di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi
e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) "eluato": la
soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;»;
4) la lettera i) e' sostituita dalla seguente «i) "rifiuti
biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di
alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone,
rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN
13432 o EN 14995;»;
5) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del
presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto",
"rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani",
"produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei
rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il
riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La gestione dei
rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale
a dire i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione,
estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e
stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave e' esclusa
dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117.»;
d) all'articolo 5:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. A partire
dal 2030 e' vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti
idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i
rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento
in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I
criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento
in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonche' un
elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la
propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il
raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano
tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento
in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che,
al piu' tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano
adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.
4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti urbani collocati
in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale
inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni
conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi
dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Regole per calcolare il conseguimento degli
obiettivi). - 1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo
5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica e'
calcolato in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento
preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti
urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico
biologico, che sono successivamente collocati in discarica, e'
incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in
discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di
smaltimento mediante incenerimento (operazione D10 di cui
all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione
della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere
successivamente collocati in discarica, sono comunicati come
collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di
riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono
successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel peso dei
rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di
cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'articolo
6, la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con gli
strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della
qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonche'
all'articolo 11 del presente decreto.
3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti
urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al
di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali
rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantita' di
rifiuti collocati in discarica.
4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i criteri generali
per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di
percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono
definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. E' vietato lo
smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al
recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in
discarica dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e
Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva
2008/98/CE;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale
maggiore o uguale all'1 per cento;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314
Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per
cento;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi
dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove
provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i
cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio
rifiuti di laboratorio, ecc.);
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili
(PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209,
in quantita' superiore a 50 ppm; l'elenco dei PCB da prendere in
considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani
in quantita' superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine
(policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani
(policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini
della verifica di ammissibilita' in discarica, con i rispettivi
fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella 1B dell'Allegato
3;
l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e
HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al
0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003,
esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli
pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data,
esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un
diametro esterno superiore a 1.400 mm..
n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati
alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli
scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti
da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica
produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo
179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di
ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al
presente decreto;
2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati
dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2
dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico
fisiche riportate nella stessa tabella.
3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli
conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica). -
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente
fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei
rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione
autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento
rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni
indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non
contribuisca al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1,
e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di
conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi
dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in
particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento
della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in
particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre
il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica
dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per
la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano
alle sottocategorie di discarica.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se
risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
4. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche si
procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base degli stessi, nonche' alla verifica di
conformita', con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del
gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni
indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi
di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle
tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e
internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.
5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati
da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato
conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del
Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.»;
h) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Caratterizzazione di base). - 1. Al fine di
determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di
discarica, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti
in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del
conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento
effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie
per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La
caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di
rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite
all'Allegato 5.
3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti
regolarmente generati, e' effettuata in corrispondenza del primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo
che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la
caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.
Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non
regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in
Allegato 5.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita' di
quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilita' di garantire che
le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.
Art. 7-ter (Verifica di conformita'). - 1. I rifiuti giudicati
ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla
caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis, sono successivamente
sottoposti alla verifica di conformita' per stabilire se possiedono
le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformita', relativamente ai rifiuti
regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei dati
forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la
medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. Per i
rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le
caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata
la verifica di conformita'.
3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu' delle determinazioni analitiche impiegate per la
caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere
almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di
campionamento e analisi di cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i
casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai
sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.
4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.
Art. 7-quater (Discariche per rifiuti inerti). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 16-ter, sono smaltiti nelle discariche
per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 che sono
considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di
rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonche' ai
criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e che possono essere
ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti
ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia
di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere
insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4,
purche' provenienti dalla stessa fonte;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base
di cui all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2
dell'Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in
concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4
dell'Allegato 4.
2. E' vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti
che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione
superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4. Per
gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di
cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.
3. Qualora sia dubbia la conformita' dei rifiuti ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a
seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto,
anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti
ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati
non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se
risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come
metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantita' tale da
aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro
smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.
Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi). - 1.
Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi
i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani non pericolosi;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che
soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente
decreto;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i
criteri di ammissione previsti al comma 5.
2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come
non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.
3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in
aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis
dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui
all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5a dell'Allegato 4.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi', smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che,
sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un
comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative
nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che
hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis
dell'Allegato 4 e che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a
dell'Allegato 4;
b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili;
c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata
stabilita' fisica e capacita' di carico. Per tale valutazione e'
possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalita' operative e
i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;
d) sono sottoposti alla valutazione della capacita' di
neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo
i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le modalita' operative e i
criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in
discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di
rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis
dell'Allegato 4.
7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per
rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non
pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo
tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono
realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei
rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee; sono spaziate in
modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la
frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.
Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la
ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali
da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto
tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in
discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali
a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore
al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore al limite di cui
alla tabella 5a dell'Allegato 4;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi in conformita' con quanto stabilito nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29
luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche
che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati
all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni
stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte
dall'autorita' territorialmente competente.
Art. 7-sexies (Sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi). - 1. Nel rispetto delle norme previste dal presente
decreto le autorita' territorialmente competenti possono autorizzare,
anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche
per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in
discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e
discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato
contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con recupero di biogas.
2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di
discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorita'
territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di
sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti,
della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della
discarica e dell'idoneita' del sito e prevedendo deroghe per
specifici parametri, secondo le modalita' di cui all'Allegato 7. Le
autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle
sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da
parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato
4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di
cui all'Allegato 7.
3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse
nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica
per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.
4. Le autorita' territorialmente competenti possono, altresi',
autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi
derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da
operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi). - 1. Fatto
salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per
rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le
caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6
dell'Allegato 4. Ai fini della valutazione della capacita' di
neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di
cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429. Le modalita'
operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo
16-bis.
2. Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, furani e
inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a
carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica,
dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del
rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti.
3. Le autorita' competenti possono autorizzare, all'interno di
discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione
del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, purche' sia
garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti
non pericolosi da quelli pericolosi.
Art. 7-octies (Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei).
- 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli
indicati al comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e'
effettuata da parte del richiedente, la valutazione della sicurezza
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato 1. I
rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con
tale valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i
rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo
fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono
compresi:
a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1;
b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire
a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume,
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la sicurezza operativa e per l'integrita' della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva e, in particolare, i rifiuti che provocano concentrazioni
di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti e che in
condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni
superiori del 10 per cento alla concentrazione che corrisponde al
limite inferiore di esplosivita';
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita', tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione
spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti
gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta
sotto forma di miscele non identificate.
4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,
e' effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione,
la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il
deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto 3
dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che il livello di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto
reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di
compatibilita' e i differenti gruppi di compatibilita' devono essere
fisicamente separati nella fase di stoccaggio.»;
i) all'articolo 8, comma 1:
1) le lettere c), d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«c) l'indicazione della capacita' totale della discarica,
accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere; d) la descrizione del sito, ivi
comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e degli
ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di circolazione
idrica del sottosuolo, corredata da un rilevamento geologico di
dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica, eseguita con
prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento
al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonche' della
valutazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche che
contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla sua
progettazione e al suo esercizio come previsto dalle vigenti Norme
Tecniche per le Costruzioni; e) i metodi previsti per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle
acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di fondazione e
all'aria; f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di
funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici
prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera,
secondo quanto indicato nell'Allegato 1.»;
2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis)
accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilita' del
manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse
fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi
e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere
composite, devono essere valutate le condizioni di stabilita' lungo
superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i
diversi materiali utilizzati.»;
3) alla lettera i) dopo le parole «e controllo» sono inserite
le seguenti: «redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2»;
dopo la parola «terreno», sono inserite le seguenti: «, alle misure
adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse di
biogas» e dopo le parole «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti:
«nonche' le misure da adottare per la gestione delle non
conformita'»;
4) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) il piano
economico-finanziario, redatto secondo i criteri stabiliti
dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi
connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di
gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto
conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di
post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 25 novembre 2009;»;
l) all'articolo 10, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) l'indicazione della capacita' totale della discarica,
accompagnata dalla stima del volume effettivamente utile per il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere;»
m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). -1. Per
la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre
percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche
generali dei rifiuti da collocare in discarica.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui agli
articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata
nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco
effettuata secondo le modalita' previste al comma 5.
3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono
prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore
a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.
I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla
discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta
casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve
essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.
5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore
dell'impianto:
a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso
il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima
e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei
rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui
all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte
le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai
quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e
della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita'
previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve
contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare,
con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore
della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso;
d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei
rifiuti trasportati;
e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia
territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei
rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del
citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di
rifiuti.»;
n) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo
la verifica della conformita' della morfologia della discarica e, in
particolare, della capacita' di allontanamento delle acque
meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9,
comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1,
lettere c), e) e f-bis).»;
o) all'articolo 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere
proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una
valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di
rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da
essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere
dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della
massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle
emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve
essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto e'
trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la
produzione del percolato e' annullata. Tali valutazioni debbono
essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata
ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere
verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire
il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.»;
p) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole «articolo 7, commi 1» le parole
«2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-quater e
all'articolo 7-quinquies, comma 1»;
2) al comma 2, le parole «all'articolo 7, comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-septies» e le parole «di
cui all'articolo 5» sono eliminate.
q) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Adeguamento della normativa tecnica). - 1. Gli
Allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini delle modifiche di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una
richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando un termine, non
superiore a 120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere
evasa. Entro il termine indicato, ISPRA trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Relazione
tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto termine,
si procede ai sensi del comma 1.
Art. 16-ter (Deroghe). - 1. Sono ammessi valori limite piu'
elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater,
7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le
modalita' di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle
emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i
parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non
esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
b) l'autorita' territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la
singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa
discarica e delle zone limitrofe;
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la
specifica discarica non superino, per piu' del triplo, quelli
specificati per la corrispondente categoria di discarica e,
limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle
discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non
superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente
categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite
autorizzati per la specifica discarica non superino, per piu' del
doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di
discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc
nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non
superi, per piu' del 50 per cento, quello specificato per la
corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo
naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita'
territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati
coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
seguenti parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2,
5a e 6 dell'Allegato 4;
b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato
4;
c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;
d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e
non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per
rifiuti pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione
sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15
della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una
relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del
presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione e'
elaborata in base al questionario adottato con la decisione
2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.»;
r) all'articolo 17, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h),
dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies,
comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.»;
s) l'Allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto;
t) dopo l'Allegato 2 sono inseriti gli Allegati da 3 a 8 al
presente decreto.
Art. 2
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 settembre 2010 e' abrogato. I limiti
previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato
decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio
2024.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si
applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonche' alla
realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui
domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data
dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(Articolo 7-quinquies)
CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI
DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA
1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1. UBICAZIONE
Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di
discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:
Aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n)
e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003,
n. 120;
Aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le discariche non devono essere localizzate:
in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da
attivita' vulcaniche;
in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di
carsismo superficiale;
in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali
quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii, le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita'
della discarica;
in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate
negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.
Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per
il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto
Idrografico competente;
aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la
realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo
capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La discarica puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche
del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le
misure correttive da adottare, indichino che la discarica non
costituisca un grave rischio ambientale.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le
condizioni locali di accettabilita' dell'impianto nel contesto
territoriale in relazione ai seguenti parametri:
distanza dai centri abitati;
fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti,
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e
paesaggistici.
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare
le aree degradate.
1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
1.2.1. Criteri generali
L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica
per rifiuti inerti devono soddisfare le condizioni necessarie per
impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e delle
acque superficiali.
Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove
sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente sulla base
delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica. In tal caso deve
essere previsto un sistema di raccolta e drenaggio del percolato
costituito da uno strato minerale drenante con spessore s ≥0,5 m e di
idonea trasmissivita' e permeabilita' in grado di drenare i fluidi di
percolazione prodotti nella fase di gestione e post-gestione.
Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato
marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a
basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di
passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme, con un
coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro
minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio;
di altezza minima 0,5 m.
La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque
superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera
geologica naturale avente le caratteristiche descritte al punto
1.2.2, e da un sistema di copertura superficiale con le
caratteristiche descritte al punto 1.2.3. Fra la barriera geologica
naturale e l'eventuale strato drenante va inserito un opportuno
strato di protezione.
1.2.2. Barriera geologica
La barriera geologica e' determinata da condizioni geologiche e
idrogeologiche al di sotto e in prossimita' di una discarica per
rifiuti inerti tali da assicurare una capacita' di attenuazione
sufficiente per evitare l'inquinamento del suolo, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee.
Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in
una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di
permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello risultante dai
seguenti criteri:
conducibilita' idraulica k ≤ 1x 10-7 m/s;
spessore ≥ 1 m.
Le caratteristiche di permeabilita' idraulica della barriera
geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine
in sito.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le
condizioni di cui sopra, puo' essere completata artificialmente
attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente
realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in
termini di tempo di attraversamento.
Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento
deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o
della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero
non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.
Il sistema barriera messo in opera artificialmente deve
comprendere dal basso verso l'alto:
1. strato minerale compattato di spessore s non inferiore a 0,5
m e conducibilita' idraulica k < 5 x 10-8 m/s, eventualmente
accoppiato a un geosintetico di impermeabilizzazione. Le modalita'
costruttive e il valore della permeabilita' dello strato minerale
compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ;
2. strato di protezione costituito da uno strato di materiale
naturale o da geosintetici di protezione;
3. strato di raccolta e drenaggio dei fluidi di percolazione
per evitare l'aumento delle pressioni interstiziali all'interno del
corpo rifiuti che ne potrebbero pregiudicare la stabilita'.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello
strato minerale compattato delle sponde, che garantiscano comunque
una protezione idraulica equivalente, potranno eccezionalmente essere
adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a
condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente.
1.2.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere
ai seguenti criteri:
isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
riduzione al minimo della necessita' di manutenzione;
minimizzazione dei fenomeni di erosione;
resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza
localizzata;
inserimento paesaggistico.
Prima dell'installazione della copertura finale, si puo'
procedere alla realizzazione di una copertura provvisoria per il
tempo necessario al raggiungimento delle condizioni di stabilita'
meccanica e biologica definita in progetto.
La copertura provvisoria dovra' avere caratteristiche strutturali
funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici) proposti in
progetto per la discarica.
La copertura provvisoria dovra' comunque mantenere separati i
rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di gas e/o
di liquidi laddove previsto dal progetto), garantire un regolare
deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur
temporaneo) inserimento paesaggistico, avuto anche riguardo alla
durata della stessa.
La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura
multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti
strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore s ≥ 1 m che
favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del
piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata
contro l'erosione e consenta la protezione degli strati sottostanti
dalle escursioni termiche;
2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5
m di idonea trasmissivita' e permeabilita' (K>10-5 m/s).
Tale strato puo' essere sostituito da un geocomposito di
drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in
grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto,
valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni
caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o
di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al
trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di
copertura.
3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o
uguale a 0,5 m e di conducibilita' idraulica minore o uguale a 10-8
m/s o di caratteristiche equivalenti in termini di tempo di
attraversamento; dovra' essere garantita la protezione al
danneggiamento meccanico dello strato minerale compattato prevedendo
un opportuno strato di protezione. Lo strato minerale superiore
compattato puo' essere sostituito con materiali geosintetici di
impermeabilizzazione equivalenti in termini idraulici di tempi di
attraversamento.
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera
degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.
Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella
realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali,
potranno essere autorizzate dall'Autorita' competente a condizione
che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.
Nel caso in cui la destinazione d'uso dell'area di discarica
indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di
una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al succitato
punto 1 potra' avere spessori e caratteristiche diverse purche' siano
garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le
coperture finali e a condizione che sia paesaggisticamente
compatibile; in questo caso modalita' e tempistiche di realizzazione
di tale strato dovranno essere specificate nel progetto e autorizzate
dall'autorita' competente.
1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE
In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese
misure adeguate per:
limitare la quantita' di acqua di origine meteorica che penetra
nel corpo della discarica;
impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel
corpo della discarica.
Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario
dall'autorita' competente, un sistema di raccolta delle acque di
percolazione.
Il sistema di raccolta delle acque di percolazione deve essere
progettato e gestito in modo da:
minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica
compatibilmente con le caratteristiche geometriche, meccaniche e
idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e
compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di
gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine, tra
i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale
sintetico o naturale, con funzione filtrante, di conducibilita'
idraulica e volume dei pori inferiori a quella del letto drenante;
resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
sopportare i carichi previsti;
garantire l'ispezionabilita' del sistema.
L'eventuale percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo
impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
1.4. STABILITA'
Nella fase di caratterizzazione geologica del sito e' necessario
accertare, mediante specifiche indagini e prove geotecniche, che i
terreni di fondazione della discarica, in considerazione della
morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonche' delle
condizioni operative, non vadano soggetto a cedimenti tali da
danneggiare i sistemi di protezione della discarica.
Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md),
determinato con prova di carico su piastra da 30 cm di diametro,
dovra' essere maggiore o uguale a 50 N/mm² e calcolato
nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa, al primo
ciclo di carico.
Deve essere, altresi', verificata in fase di progetto, in corso
d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica, la
stabilita' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso
laddove esistenti e la stabilita' dell'insieme terreno di
fondazione-discarica nonche' la stabilita' delle coperture. Tali
verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per
le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento
laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di
abbancamento di progetto di cui al successivo punto 1.8 e in fase di
chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di
eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali
che possono influire sulla stabilita' globale della discarica. Le
verifiche di stabilita' che interessano il corpo dei rifiuti, il
fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di
fondazione-discarica, devono essere eseguite considerando quanto
stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con
riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in
condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.
In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni
vigenti, nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si
devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che tengano conto
della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di
pretrattamento e costipamento adottati nonche' dei risultati di
specifiche prove in sito o di laboratorio. Le verifiche di stabilita'
del manufatto, dei terreni di fondazione e lungo le superfici di
scorrimento che comprendano le interfacce tra i diversi materiali
utilizzati sia nel sistema barriera di fondo sia nel sistema di
copertura finale devono essere condotte anche in condizioni sismiche
cosi' come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.
A tal fine, il sistema di copertura finale prima descritto puo'
essere completato con idonei geosintetici di rinforzo. In ogni caso
tutti i materiali sintetici utilizzati dovranno essere opportunamente
installati e ancorati
1.5. DISTURBI ED IMPATTI
Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al
minimo i disturbi gli impatti provenienti dalla discarica e causati
da:
emissione di odori e polvere;
materiali trasportati dal vento;
uccelli parassiti ed insetti;
rumore e traffico;
incendi.
1.6. ACCESSO AL SITO
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il
libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale
arborea autoctona, da realizzarsi prima dell'inizio dei conferimenti,
al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un
programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.
1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli impianti di discarica di rifiuti inerti devono essere dotati,
direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori
accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione
dell'impianto.
La gestione della discarica deve essere affidata a persona
competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e
tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai
rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di
rifiuti smaltiti cosi come previsto dalla vigente normativa in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad
emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con strati
di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici
sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalita' di
conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle
stesse.
Nel progetto occorre definire le modalita' di posa in opera dei
rifiuti in termini di spessore degli strati, ampiezza
dell'abbancamento e inclinazione in accordo alle verifiche di
stabilita' effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.
Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento
devono essere effettuati in modo da garantire la stabilita' della
massa di rifiuti e delle strutture collegate.
2. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI
2.1. UBICAZIONE
Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non
pericolosi non devono ricadere in:
aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n)
e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 cosi come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003,
n. 120;
aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai
sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi
non vanno ubicati:
in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da
attivita' vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per
frequenza ed intensita' potrebbero pregiudicare l'isolamento dei
rifiuti;
in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di
carsismo superficiale;
in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali
l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii, le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita'
della discarica e delle opere ad essa connesse;
in aree soggette ad attivita' di tipo idrotermale;
in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate
negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200
anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da
adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto
Idrografico competente.
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare
le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo
paesaggistico.
Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la
realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti
elencati al primo periodo.
La discarica puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche
del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le
misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave
rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le
condizioni locali di accettabilita' dell'impianto nel contesto
territoriale in relazione a:
distanza dai centri abitati;
collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa
vigente e provvedimenti attuativi,
collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed
alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di
origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree
agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura
biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;
presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e
paesaggistici.
Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che
accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati
in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto
di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto
aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti
sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di
ubicazione del centro abitato. Tale direttrice e' stabilita sulla
base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e
relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.
2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle
matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti
tecnici;
sistema di regimazione e convogliamento delle acque
superficiali;
sistema barriera di fondo e delle sponde della discarica;
impianto di raccolta e gestione del percolato;
impianto di captazione e gestione del gas e dei vapori di
discarica (solo per discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti che
possono generare emissioni gassose);
sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e
dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta
del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita
della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa),
nonche' il mantenimento di opportune pendenze per garantire il
ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.
2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte
a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei
rifiuti. Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro
dell'impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla
base delle piogge piu' intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni
e incrementate di un ulteriore 30 per cento.
Il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul
corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per
tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post-gestione),
secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo
non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva
dell'impianto.
Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e
gestito in modo da:
minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della
discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche,
meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la
discarica e compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di
estrazione;
prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di
gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine, tra
i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale
sintetico e/o naturale, con funzione filtrante, di conducibilita'
idraulica e porosita' inferiori a quella del letto drenante;
resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
sopportare i carichi previsti:
garantire l'ispezionabilita' del sistema.
Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono
essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente
idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non
rendano ottimale tale soluzione, il percolato potra' essere conferito
ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente
disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento,
recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico
stabiliti dall'ente gestore.
La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le
acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta
nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.
2.4. PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE
2.4.1. Criteri generali
L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non
pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni
necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo,
delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare
un'efficiente raccolta del percolato.
La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e
di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa,
mediante sistemi barriera ubicati sul fondo e sulle sponde della
discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della
valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica,
deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da
completarsi entro i successivi 36 mesi.
I sistemi barriera di fondo e sulle sponde dovranno prevedere
l'accoppiamento di uno o piu' strati di impermeabilizzazione con un
sistema di drenaggio del percolato. Lo strato di impermeabilizzazione
puo' essere costituito anche da una barriera geologica accoppiata ad
uno strato minerale compattato.
2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde.
La barriera di fondo e delle sponde e' composta da un sistema
accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:
1. barriera geologica;
2. strato di impermeabilizzazione artificiale;
3. strato di drenaggio.
Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera
di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto
dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di
acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima
escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica e'
costituita da una formazione geologica naturale che risponda a
requisiti di permeabilita' e spessore aventi un effetto combinato
almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello
risultante dai seguenti criteri:
discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilita' idraulica
k ≤ 1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 1 m;
discarica per rifiuti pericolosi: conducibilita' idraulica k ≤
1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 5 m;
La continuita' e le caratteristiche di permeabilita' della
barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono
essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni
geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le
condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente con
uno strato di materiale argilloso compattato di spessore pari ad
almeno 0,5 m, anche accoppiato a geosintetici di
impermeabilizzazione, che fornisca complessivamente una protezione
idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.
Ai fini dell'equivalenza i tempi di attraversamento da
rispettare, nell'ipotesi di un carico idraulico di 0,3 m, non devono
essere inferiori ai 25 anni per le discariche per rifiuti non
pericolosi e 150 anni per le discariche per rifiuti pericolosi.
Particolari soluzioni progettuali nel completamento della
barriera geologica delle sponde potranno eccezionalmente essere
adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a
condizione che garantiscano comunque una protezione equivalente e
previa approvazione dell'ente territoriale competente.
Lo strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, posto al
di sopra della barriera geologica naturale o integrata
artificialmente, e' costituito dall'accoppiamento di materiale
minerale compattato con un geosintetico di impermeabilizzazione.
Lo strato minerale compattato deve avere spessore s ≥ 1,0 m e
conducibilita' idraulica k ≤ 1 x 10-9 m/s, deve essere realizzato
preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo
di 0,25 m, e deve avere caratteristiche idonee a resistere alle
sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica. Le
modalita' costruttive e il valore della permeabilita' dello strato
minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova
in situ.
Lo strato di impermeabilizzazione artificiale lungo le sponde
della discarica deve essere realizzato artificiale con uguali
caratteristiche fisico-meccaniche e idrauliche a quelle dello strato
di impermeabilizzazione artificiale di fondo. Deve inoltre essere
garantita la continuita' fisica fra i due sistemi di
impermeabilizzazione. Particolari soluzioni progettuali nella
realizzazione del sistema di impermeabilizzazione artificiale delle
sponde potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche
con spessori inferiori a condizione che garantiscano comunque una
protezione equivalente e previa approvazione dell'ente territoriale
competente.
In ogni caso, l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti
della discarica non puo' essere costituita dalla sola barriera
geologica che va sempre completata con uno sistema di
impermeabilizzazione artificiale.
Al di sopra dello strato di impermeabilizzazione artificiale del
fondo e delle sponde, deve essere previsto uno strato di drenaggio
del percolato costituito da materiale granulare drenante con spessore
s a ≥ 0,5 m e di idonea trasmissivita' e permeabilita' in grado di
drenare la portata di percolato prodotta nella fase di gestione e
post-gestione. Limitatamente alle sponde con pendenza superiore a 30°
lo strato drenante puo' essere costituito da uno strato artificiale
di spessore inferiore con capacita' drenante equivalente e raccordato
al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante.
Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale e lo strato di
drenaggio del percolato va inserito un opportuno strato di
protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al
fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione
durante la fase costruttiva e durante la fase di gestione della
discarica.
La protezione delle sponde della discarica deve essere garantita
da un sistema di impermeabilizzazione artificiale con uguali
caratteristiche fisico-meccaniche dello strato impermeabile
artificiale di fondo. Deve inoltre essere garantita la continuita'
fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti
previsti in fase progettuale, deve conservare un'adeguata pendenza
tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.
La barriera di base per discarica di rifiuti non pericolosi, deve
quindi comprendere dal basso verso l'alto:
livello 1) barriera geologica naturale o completata
artificialmente con spessore > 1 m e permeabilita' k <1 x 10-9 m/s;
livello 2 a) strato di impermeabilizzazione artificiale con
spessore s ≥ 1 m e permeabilita' k ≤ 1 x 10-9 m/s, impiegando terreni
naturali o miscele di terreni compattati che garantiscono la
permeabilita' prescritta;
livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm, conforme
alla norma UNI 1604645 per geomembrane lisce ed alla norma UNI
1604643 per geomembrane ad aderenza migliorata;
livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da
idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il
danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli
agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti,
durante la fase di gestione della discarica Il materiale artificiale
puo' essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a
trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60
kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al punzonamento statico
minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima: 1200
g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per
la geomembrana;
livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilita' k ≥
1 x10-5 m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il
materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso
marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco di pezzatura 16-64 mm),
a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di
passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme, con un
coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro
minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.
La barriera di base per discarica di rifiuti pericolosi, deve
quindi comprendere dal basso verso l'alto:
livello 1) barriera geologica naturale o completata
artificialmente di spessore ≥ 5 m e permeabilita' k < 1 x 10-9 m/;
livello 2 a) barriera di confinamento supplementare: spessore ≥
1 m, permeabilita' k < 1 x 10-9 m/s; impiegando materiale
appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO;
livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm, conforme
alla norma UNI 11309 per geomembrane lisce ed alla norma UNI 11498
per geomembrane ad aderenza migliorata;
livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da
idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il
danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli
agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti,
durante la fase di gestione della discarica Il materiale artificiale
puo' essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a
trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60
kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al punzonamento statico
minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima: 1200
g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per
la geomembrana;
livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilita' k ≥
10-5 m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il
materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso
marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a
basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di
passante al vaglio 200 ASTM < 3%; con granulometria uniforme, con un
coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro
minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.
2.4.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere
ai seguenti criteri:
isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
riduzione al minimo della necessita' di manutenzione;
minimizzazione dei fenomeni di erosione;
resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza
localizzata;
stabilita' lungo le superfici di scorrimento che comprendano
anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;
essere funzionale con i requisiti prestazionali di progetto e
le destinazioni d'uso previste nel piano di ripristino ambientale;
inserimento paesaggistico.
Prima dell'installazione della copertura finale, si puo'
procedere alla realizzazione di una copertura provvisoria per il
tempo necessario al raggiungimento delle condizioni di stabilita'
meccanica e biologica definita in progetto.
La copertura provvisoria dovra' avere caratteristiche strutturali
funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici) proposti in
progetto per la discarica.
La copertura provvisoria dovra' comunque mantenere separati i
rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di gas e/o
di liquidi laddove previsto dal progetto), garantire un regolare
deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur
temporaneo) inserimento paesaggistico, avuto anche riguardo alla
durata della stessa.
La copertura superficiale finale deve essere realizzata mediante
una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso,
almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o
uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di
copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una
protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere
sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5
m di idonea trasmissivita' e permeabilita' (K>10-5 m/s).
Tale strato puo' essere sostituito da un geocomposito di
drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in
grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto,
valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni.
In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro
naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi
al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di
copertura;
3. strato minerale compattato dello spessore s ≥ 0,5 m e di
conducibilita' idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un
rivestimento impermeabile superficiale. Le modalita' costruttive e il
valore della permeabilita' dello strato minerale compattato possono
essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale
compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovra'
essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo
materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento
connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase
costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore puo'
essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione,
garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di
attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni
progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato
delle parti con pendenza superiore a 30°, che garantiscano comunque
una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate
e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che
vengano approvate dall'ente territoriale competente;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con
spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissivita' e
permeabilita' al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di
gas prodotta dai rifiuti.
In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo
materiale naturale o sintetico.
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la
corretta messa in opera degli strati sovrastanti.
In ogni caso dovranno essere garantite le verifiche di stabilita'
della copertura in condizioni statiche e sismiche in corrispondenza
di tutte le possibili superfici di scorrimento che comprendano tutte
le interfacce dei materiali utilizzati in accordo con le Norme
Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine il pacchetto prima
descritto puo' essere completato con idonei con geosintetici di
rinforzo.
Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella
realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali,
potranno essere autorizzate dall'Autorita' competente a condizione
che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.
Poiche' la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le
componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di
parte della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti
dovra' tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione della
morfologia della copertura finale.
La copertura superficiale finale, come sopra descritta, deve
quindi tenere conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non
deve essere direttamente collegata al sistema barriera di
confinamento.
La realizzazione della copertura superficiale finale della
discarica nella fase post operativa puo' essere preceduta dalla
realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura
semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di
assestamento.
Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua
manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque
superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti.
La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo
da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso
prevista.
Nel caso in cui la destinazione d'uso dell'area di discarica
indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di
una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al punto 1
potra' avere spessori e caratteristiche diverse purche' siano
garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le
coperture finali, e a condizione che sia paesaggisticamente
compatibile; in questo caso modalita' e tempistiche di realizzazione
di tale strato, cosi' come dell'eventuale copertura provvisoria,
dovranno essere specificate nel progetto e opportunamente autorizzate
dall'Autorita' competente.
2.5. CONTROLLO DEI GAS
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere
dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la
massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo
energetico, ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile.
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da
ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana;
l'obiettivo e' quello di non far percepire la presenza della
discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.
Poiche' il naturale assestamento della massa dei rifiuti
depositati puo' danneggiare il sistema di estrazione del biogas, e'
indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda
anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in
modo irreparabile.
E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del
percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per
consentirne la continua funzionalita', anche con sistemi di
estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono
essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi
per l'eliminazione dell'acqua di condensa, che puo' essere reimmessa
nel corpo dei rifiuti, in caso contrario, andra' trattata e/ o
smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto.
Il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di
energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che
questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo
e per l'ambiente.
Nel caso di impraticabilita' del recupero energetico la
termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di
combustione a temperatura T > 850 °C, concentrazione di ossigeno
maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o
uguale a 0,3 s.
L'effettivo riutilizzo energetico e' subordinato ad una
produzione minima del biogas realmente estraibile caratterizzata da
una portata non inferiore a 100 Nm³/h e da una durata del flusso
previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni.
Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere
mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica e'
presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario,
come indicato all'articolo 13, comma 2
In presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001
Nm³/m²/h, sara' possibile far ricorso alla ossidazione biologica in
situ, mediante l'utilizzo di biofiltri o l'allestimento di coperture
biossidative adeguatamente progettate e dimensionate;
2.6. DISTURBI ED IMPATTI
Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i
disturbi e gli impatti provenienti dalla discarica e causati da:
emissione di odori;
produzione di polvere;
materiali trasportati dal vento;
rumore e traffico;
uccelli, parassiti ed insetti;
formazione di aerosol;
incendi.
2.7. STABILITA'
Nella fase di caratterizzazione geologica del sito e' necessario
accertare, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche, che il
substrato geologico, in considerazione della morfologia della
discarica e dei carichi previsti nonche' delle condizioni operative,
non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di
protezione ambientale della discarica.
Deve essere, altresi', verificata in fase di progetto, in corso
d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica, la
stabilita' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso
laddove esistenti e la stabilita' dell'insieme terreno di
fondazione-discarica nonche' la stabilita' delle coperture. Tali
verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per
le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento
laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di
abbancamento di progetto di cui al precedente punto 1.8 e in fase di
chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di
eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali
che possono influire sulla stabilita' globale della discarica. Le
verifiche di stabilita' che interessano il corpo dei rifiuti, il
fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di
fondazione-discarica, devono essere eseguite considerando quanto
stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con
riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in
condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.
Tali verifiche sono effettuate ai sensi della normativa vigente
in materia di costruzioni in fase di progetto, in fase di
abbancamento e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere
ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti,
alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla
stabilita' globale della discarica.
Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md),
determinato con prova di carico su piastra da 30 cm di diametro,
dovra' essere maggiore o uguale a 50 N/mm2 e calcolato
nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa, al primo
ciclo di carico.
In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni
vigenti nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si
devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che tengano conto
della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di
pretrattamento e costipamento adottati nonche' dei risultati di
specifiche prove in sito o di laboratorio. Inoltre, devono essere
condotte le verifiche di stabilita' del manufatto, dei terreni di
fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche
le interfacce tra i diversi materiali utilizzati, sia in condizioni
statiche sia in condizioni sismiche cosi' come previsto dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni vigenti.
2.8. ACCESSO AL SITO
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il
libero accesso al sito di persone ed animali. Deve essere prevista
una barriera perimetrale arborea autoctona, da realizzarsi prima
dell'inizio dei conferimenti, al fine di minimizzare gli impatti
visivi e olfattivi.
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere
un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito
di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.
La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10,
deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.
2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e di rifiuti
pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita
convenzione o contratto di laboratori accreditati per le specifiche
determinazioni previste per la gestione dell'impianto.
La gestione della discarica deve essere affidata a persona
competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e
tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai
rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di
rifiuti smaltiti cosi come previsto dalla vigente normativa in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad
emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con strati
di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici
sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalita' di
conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle
stesse.
Nel progetto occorre definire le modalita' di posa in opera dei
rifiuti in termini di spessore degli strati, ampiezza
dell'abbancamento e inclinazione in accordo alle verifiche di
stabilita' effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.
Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento
devono essere effettuati in modo da garantire la stabilita' della
massa di rifiuti e delle strutture collegate.
Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione
degli agenti atmosferici, e mantenere, pendenze tali da garantire il
naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area
destinata al conferimento dei rifiuti.
La copertura giornaliera puo' essere effettuata anche con sistemi
sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili
e l'emissione di odori. In caso di coperture giornaliere con
materiali granulari, ivi compresi rifiuti opportunamente selezionati
allo scopo ed autorizzati dalle autorita' competenti ed inserite
nell'atto autorizzativo gli stessi dovranno garantire un corretto
deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto
verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di
captazione e collettamento superficiale. Qualora le tecniche
precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del
controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, e' posto
l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e
derattizzazione.
L'abbancamento di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in
distinti settori della discarica, tra loro opportunamente separati e
distanziati.
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI
RIFIUTI.
Il deposito sotterraneo dei rifiuti puo' essere realizzato per lo
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
rifiuti inerti;
rifiuti non pericolosi;
rifiuti pericolosi.
3.1. Protezione delle matrici ambientali
3.1.1 Criteri generali
Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei
deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la
barriera geologica e le cavita', e in particolare le strutture
artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri
aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.
Deve essere garantita la sicurezza del sito durante la fase di
esercizio e a lungo termine nei confronti delle matrici ambientali
mediante una valutazione dei rischi specifica che deve essere
effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa.
Per la valutazione dei rischi e' necessario individuare:
il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati),
i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque
sotterranee),
le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti
possono raggiungere la biosfera, e
la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono
raggiungere la biosfera.
Ai fini della valutazione dei rischi legati al contenimento, si
deve tenere conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle
strutture e cavita' artificiali e dalla natura della roccia ospitante
L'esito delle valutazioni consentira' di definire le misure di
controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di
ammissibilita'. E' necessario quindi effettuare un'analisi integrata
della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti
aspetti:
1) valutazione geologica;
2) valutazione geomeccanica;
3) valutazione idrogeologica;
4) valutazione geochimica;
5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6) valutazione della fase operativa;
7) valutazione a lungo termine;
8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie
del sito.
1) Valutazione geologica
Deve essere effettuata un'indagine di dettaglio della struttura
geologica del sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle
rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad
accertare che il sito e' adatto alla creazione di un deposito
sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e
la struttura delle irregolarita' o delle fratture degli strati
geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attivita' sismica
su tali strutture.
E' indispensabile prendere in considerazione anche siti
alternativi.
2) Valutazione geomeccanica.
La stabilita' delle cavita' deve essere accertata con adeguate
ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche
dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in
maniera sistematica.
E' necessario accertare che:
a) durante e dopo la formazione delle cavita', ne' nella
cavita' stessa ne' sulla superficie del suolo sono prevedibili
deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalita' del
deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
b) la capacita' di carico della cavita' e' sufficiente a
prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
c) il materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria
ad assicurarne la compatibilita' con le proprieta' geomeccaniche
della roccia ospitante.
3) Valutazione idrogeologica
Deve essere condotta un'indagine approfondita delle
caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello
scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla
base delle informazioni sulla conduttivita' idraulica della massa
rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.
4) Valutazione geochimica.
E' indispensabile un'indagine approfondita della composizione
delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione
attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel
tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura,
nonche' una descrizione mineralogica quantitativa della roccia
ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilita' sul
sistema geochimico.
5) Valutazione dell'impatto sulla biosfera
E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere
interessata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di
base per determinare il livello delle sostanze coinvolte
nell'ambiente naturale locale.
6) Valutazione della fase operativa
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:
a) la stabilita' delle cavita';
b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un
contatto tra i rifiuti e la biosfera;
c) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio
dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve
comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di
dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione
dell'impianto e al programma di attivita'. Va dimostrato che tra i
rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o
fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e
da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai
rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 del presente
decreto, non e' consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente
soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio
previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti volatili,
rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non
identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a
una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase
operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono
essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati
i possibili effetti, accertando che non esistono rischi di una
rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di
emergenza.
7) Valutazione a lungo termine.
Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la
valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine.
Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo
termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con
la biosfera. E' necessario analizzare quantitativamente sul lungo
periodo le barriere del sito di deposito sotterraneo (come la
qualita' dei rifiuti, le strutture artificiali, le opere di
consolidamento e di sigillatura di pozzi e forature), le
caratteristiche prestazionali della roccia ospitante, degli strati
circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati
specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente prudenti.
Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e idrogeologiche
come la circolazione delle acque sotterranee, l'efficacia delle
barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti
depositati.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve
essere accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione
della situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il
momento della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori
cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le
conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito
sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto
della possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della
geosfera e del deposito sotterraneo. Nel valutare i rischi legati ai
rifiuti a lungo termine non e' necessario tenere conto dei
contenitori e del rivestimento delle cavita' per la loro durata
limitata.
8) Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di
superficie.
Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i
rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed
eventualmente stoccati in superficie prima di raggiungere la
destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere
progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e
all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per
gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.
9) Valutazione degli altri rischi.
Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere
stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da
attivita' minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o
possono produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad
esempio germi patogeni di malattie contagiose.
3.2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di
salgemma
3.2.1. Importanza della barriera geologica.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di
salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:
roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti, strati
soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di
anidrite) che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle
acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce ai
liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento.
Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata da pozzi e
perforazioni e' necessario provvedere a sigillarli durante le
operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli
ermeticamente dopo la cessazione delle attivita' del deposito
sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo
di attivita' della discarica, dopo la cessazione delle attivita' di
questa e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga
impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica
operativa a tale profondita', in maniera che l'acqua che potrebbe
filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque
penetrare nell'area di smaltimento, nelle miniere di salgemma il sale
e' considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano
quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un
incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come
il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un
aumento del livello del mare). Non esistono probabilita' molto
elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste
per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di
possibili eventi sfavorevoli.
3.2.2. Valutazione a lungo termine.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato
in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente
designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde
al requisito di impermeabilita' ai gas e ai liquidi e, grazie alla
sua natura convergente, e' in grado di incapsulare i rifiuti e di
isolarli completamente al termine del processo di trasformazione. La
natura convergente della roccia salina non e' quindi in contrasto con
la necessita' di disporre di cavita' stabili nella fase operativa. La
stabilita' e' un fattore importante per garantire la sicurezza
operativa e mantenere l'integrita' della barriera geologica senza
limitazioni di tempo, assicurando cosi' la protezione della biosfera.
I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente rispetto
alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di copertura o
altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se e'
possibile dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente
trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarra' comunque integra
la barriera geologica e che non si formeranno vie di contatto tra
l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
3.3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia
dura.
Per stoccaggio in profondita' nella roccia dura si intende lo
stoccaggio sotterraneo a una profondita' di parecchie centinaia di
metri; la roccia dura puo' essere costituita da diverse rocce
magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce
sedimentarie come il calcare o l'arenaria.
A tale scopo ci si puo' servire di una miniera non piu' sfruttata
per le attivita' estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.
3.3.1. Principi di sicurezza.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non e' possibile il
contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di
deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli
strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti
impedendo cosi' effetti negativi irreversibili nei confronti
dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di
attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare
l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno
valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente
delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio
sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di
sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle
acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare
tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose
dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati
superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantita' o
concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi
valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto
della variabilita' sul sistema idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e
delle strutture artificiali puo' portare alla formazione di gas nel
deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto
di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio
sotterraneo di questo tipo.
3.-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico.
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per
piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti:
1. Il mercurio metallico e' stoccato separatamente dagli altri
rifiuti e rispetta le seguenti specifiche: assenza di impurita'
suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio
inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di
cloruri).
2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta
opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure
e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a
contenere la quantita' di mercurio stoccato. I serbatoi utilizzati
per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti
alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare.
In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:
materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di Astm A36) o
acciaio inossidabile (Aisi 304, 316L); i serbatoi sono a tenuta
stagna per gas e liquidi; le pareti esterne del serbatoio sono
resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo del serbatoio
supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte
ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni
Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei
criteri. Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e
garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni
permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata
dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non
supera l'80 % del suo volume.
3. Procedure di ammissione: sono ammessi soltanto i serbatoi
provvisti di certificato di conformita' dei requisiti definiti nel
presente punto. Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:
e' ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti
minimi di ammissibilita' sopra definiti; i serbatoi sono sottoposti a
ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi
danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi; i serbatoi recano un
timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il
numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione,
il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di
costruzione; i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo
permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
4. Certificato Il certificato indicato al precedente punto 3
riporta quanto segue: nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;
nome e indirizzo del responsabile del riempimento; data e luogo del
riempimento; quantita' del mercurio; grado di purezza del mercurio e,
se pertinente, una descrizione delle eventuali impurita', incluso il
bollettino d'analisi; conferma che i serbatoi sono stati utilizzati
esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; numero
di identificazione dei serbatoi; eventuali osservazioni particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora
non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.
5. Il sito di stoccaggio e' provvisto di barriere artificiali o
naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con
un volume adeguato a contenere la quantita' totale del mercurio
stoccato.
6. Il suolo del sito di stoccaggio e' rivestito con materiali
impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E' prevista un'apposita
pendenza con pozzetto di raccolta.
7. Il sito di stoccaggio e' provvisto di un sistema
antincendio.
8. Lo stoccaggio e' organizzato in modo da garantire che tutti
i serbatoi siano agevolmente localizzabili.
Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
(Articolo 7-bis)
1. Caratterizzazione di base
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
1. Scopi della caratterizzazione di base
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilita' di trattamento;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per
la verifica di conformita' di cui all'articolo 7- ter del presente
decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi
(in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo
dopo verifica delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle
procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle verifiche
di conformita'.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base
I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che giustifichi la
non necessita' del trattamento;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento
del percolato quando sia presente;
e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione
2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono
pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva
2008/98/CE, cosi' come sostituito dall'allegato al regolamento di
esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente
decreto;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono
ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti.
3. Caratterizzazioni analitiche
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei
rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le
tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a
verificarne la conformita'. La determinazione delle caratteristiche
dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il
rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro
conformita' dipendono dal tipo di rifiuti.
Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due
tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo;
b) rifiuti non generati regolarmente.
Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti
e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti; il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali
impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I
rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e' possibile
considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e in particolare: la composizione dei singoli
rifiuti; la variabilita' delle caratteristiche; se prescritto, il
comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test
di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a
determinazioni analitiche periodiche. Se i rifiuti derivano dallo
stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero
adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita'
delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la
caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti
soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro processo
di produzione cambi in maniera significativa. Per i rifiuti che
derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati
delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni
minime delle proprieta' dei rifiuti in relazione ai valori limite
corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica
di conformita', a meno che, il loro processo di produzione cambi in
maniera significativa. I rifiuti provenienti da impianti che
effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di
trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta,
possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre
tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia
a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o
tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa
propendere verso la tipologia b.
b) Rifiuti non generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non
deve essere effettuata la verifica di conformita'.
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni
analitiche
Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e
a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c),
ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le
determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato
qualora: i rifiuti siano elencati in una lista positiva,; tutte le
informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e
ritenute idonee dall'autorita' territorialmente competente al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente
decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni
analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di
discarica.
Allegato 6
(Articolo 7)
Campionamento e analisi dei rifiuti
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformita' sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di
controllo della qualita'. Il campionamento e le determinazioni
analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai
gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di
garanzia della qualita', compreso un controllo periodico
indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi Irsa, Cnr, Norma CII-Uni 9246.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve
essere effettuato in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli
standard di cui alla norma Uni 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati» e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002. Le prove di
eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2, 5,
5a e 6 dell'Allegato 4 sono effettuate secondo le metodiche per i
rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma Uni 10802. La
valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi (Anc), e'
effettuata secondo le metodiche Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429. La
determinazione degli analiti negli eluati e' effettuata secondo
quanto previsto dalla norma Uni 10802. Per la determinazione del Doc
si applica la norma Uni En 1484. I risultati delle analisi degli
eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si
applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale
valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le
metodiche di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato espresso
in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10. La
determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 e'
effettuata secondo la norma Uni En 14039. Per la digestione dei
rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme Uni
En 13656 e Uni En 13657. La determinazione del Toc nel rifiuto tal
quale e' effettuata secondo la norma Uni En 13137. Il calcolo della
sostanza secca e' effettuato secondo la norma Uni En 14346. Per
determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido si
applica il procedimento riportato nella norma Uni 10802. La
determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28,
52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180,
183, 187; congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77, 81,
105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. Le determinazioni
analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle
norme sopra riportate devono essere effettuate secondo metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto
Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato
analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche
quantitative previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 del
Ministro della sanita', la percentuale in peso di amianto presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto
iniziale. La densita' apparente e' determinata secondo le normali
procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di
specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La
densita' assoluta e' determinata come media pesata delle densita'
assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale
finale. La densita' relativa e' calcolata come rapporto tra la
densita' apparente e la densita' assoluta. L'indice di rilascio I.R.
e' definito come: I.R. = frazione ponderale di amianto/densita'
relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di
amianto/100). L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto
trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di
compattezza e solidita'. La prova deve essere eseguita su campioni,
privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non
inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere
eseguita secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e
controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto di fase (Mofc); per la valutazione dei risultati delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'.
Allegato 7
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Allegato 8
(Articolo 7)
Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario
ai fini dello smaltimento in discarica
1. Rifiuti da raccolta differenziata
Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento il
rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER
200301 e 200399 (ad eccezione dei rifiuti da esumazione
estumulazione) deve essere garantito il rispetto delle seguenti
condizioni alternative:
a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della
frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui
all'art. 5 del presente decreto, a.2) sia stata conseguita una
percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e
della carta e cartone;, a.3) il rifiuto presenta un valore
dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ;
b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della
frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui
all'art. 5 del presente decreto , b.2) sia stata conseguita una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e
della carta e cartone; b.3) il contenuto percentuale di materiale
organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare
allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo
presente nel sottovaglio <20 mm.)
2. Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento
i rifiuti da spazzamento stradale (codice EER 200303) che
prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia e'
necessario che dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto
percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al
15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm.).
3. Ai fini delle analisi merceologiche sono da intendersi
materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili da cucina,
putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta
cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.
4. La verifica della sussistenza di biodegrabilita' e
putrescibilita' non significa che l'unico trattamento attuabile sia
rappresentato dalla stabilizzazione biologica, ma semplicemente che
un rifiuto avente tali caratteristiche non deve essere allocato in
discarica, ma deve essere sottoposto ad ulteriori processi che ne
riducano la biodegradabilita' e la putrescibilita'.
2. Misurazione dell'IRDP
Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il
metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/TS 11184, puo' essere
attuata una delle due sue seguenti procedure:
un campionamento ogni sei mesi. Il valore limite si intende
rispettato nel caso in cui l'IRDP risulti inferiore a 1.000
mgO2kgSV-1h-1, con un'analisi di conformita' condotta secondo la
procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure
quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che
deve risultare inferiore a 1.000 mgO2kgSV-1h-1, e' calcolato come
media dei 4 campioni, con una tolleranza sul singolo campione non
superiore al 20%.
3. Analisi Merceologiche
I campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti
tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di
riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246 appendice A o
altre norme tecniche di riferimento.
La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico
putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni:
putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali
carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Tale determinazione
e' valutata sulla media di almeno quattro campioni all'anno, o
secondo le modalita' stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo
o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di destino del
rifiuto, in funzione delle diverse realta' territoriali.
Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN_RIF
1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1,
OR2 e OR4.