Discariche: i nuovi criteri per l’ammissibilità dei rifiuti

Con il D.M. 24 giugno 2015 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 n. 211) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha modificato il D.M. 27 settembre 2010 che dettava i criteri per l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. Alla base dell’intervento ci sono le novità di matrice europea, innanzitutto per quanto riguarda le metodiche analitiche (in particolare norma UNI 10802) nonché in relazione al regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014 (che aveva sostituito l’Allegato III alla direttiva 2008/98/CE) e alla decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014. Con il nuovo decreto si dovrebbe, inoltre, chiudere una vicenda culminata nel 2011 con l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia da parte della Commissione europea (procedura EU Pilot 1912/11/ENVI) per il mancato rispetto dei principi comunitari in materia. Venendo al contenuto, il decreto si compone di un unico articolo, le cui lettere da a) a m) aggiornano il D.M. 27 settembre 2010 con aggiunte, eliminazioni e integrazioni, incidendo soprattutto sugli articoli da 3 a 8, oltre che sull’Allegato 3 in materia di campionamento e analisi dei rifiuti (sebbene il D.M. 24 giugno 2015 sostituisca interamente l’Allegato 3, le modifiche, di fatto, sono soltanto due, come illustrato nella tabella a seguire). Tra le novità va segnalata l’introduzione dell’obbligo di caratterizzare i rifiuti costituiti da scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (CER 10 12 08) prima di poterli conferire in discarica per rifiuti inerti. Dalla nota in calce alla Tabella 3 viene eliminata la “definizione” di TOC. Sono poi definiti i rifiuti pericolosi stabili non reattivi, come quelli che, sottoposti a trattamento preliminare «presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica»; sempre con riferimento a questa tipologia di rifiuti il D.M. 24 giugno 2015, introduce due ulteriori condizioni alle quali subordinare il conferimento in discarica per non pericolosi. L’estensione della deroga al limite di concentrazione per il parametro DOC prevista alla lettera f) anche per i «rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501», passa ora alla lettera a) e viene subordinata a un trattamento idoneo «a ridurne in modo consistente l’attività biologica» [lo stesso codice lo si trova, però, anche alla lettera g), ferma la già prevista condizione]. Modificato, infine, anche l’art. 7 comma 2: «A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC e TDS» (eliminato il TOC). Si veda anche la sintesi a pagina 87. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

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