Disciplina Rohs II: le ultime modifiche

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021, aggiunge tre punti all'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

Disciplina Rohs II: le ultime modifiche sono state introdotte dal decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2022, n. 38.

Per effetto, all'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono stati aggiunti i punti:

  • 46 e 47, relativi allo ftalato di bis(2-etilesil) (Dehp);
  • 48, relativo al Bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), al butil benzil ftalato (Bbp), al dibutil ftalato (Dbp) e al diisobutil ftalato (Dibp).

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021 

 

Attuazione delle direttive delegate della  Commissione  europea  (UE)
2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto  2021,  di
modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
27,  sulla  restrizione  di  determinate  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (22A01037)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2022, n. 38)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge,  con

modificazioni, del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone  che  il

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'

ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 27, ai sensi del quale  all'aggiornamento  e  alla  modifica

delle disposizioni degli allegati al decreto medesimo,  derivanti  da

aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui   rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Vista  la  direttiva  delegata  (UE)  2021/1978  della  Commissione

dell'11  agosto  2021  che   modifica,   adattandolo   al   progresso

scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva  2011/65/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'esenzione

relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato  (DEHP),  butil  benzil

ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP)  nei

pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o  il

rinnovo di dispositivi medici;

Vista  la  direttiva  delegata  (UE)  2021/1979  della  Commissione

dell'11  agosto  2021  che   modifica,   adattandolo   al   progresso

scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva  2011/65/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'esenzione

relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)  nei  componenti

plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza  magnetica  per

immagini (RMI);

Vista  la  direttiva  delegata  (UE)  2021/1980  della  Commissione

dell'11  agosto  2021  che   modifica,   adattandolo   al   progresso

scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva  2011/65/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'esenzione

relativa  all'uso  di  ftalato  di  bis  (2-etilesil)  (DEHP)   negli

elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani  e/o

dei fluidi di dialisi;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, provvedendo, a tal fine, a

modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo  2014,

  1. 27;

 

Decreta:

 

                               Art. 1
                      Modifiche all'allegato IV
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) E' aggiunto il seguente punto 45:

 

+-----+--------------------------------------------------+----------+

|     |Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi |          |

|     |iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate |Scade il  |

|     |delle sostanze ioniche presenti nei fluidi        |21 luglio |

|«45  |corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.         |2028.».   |

+-----+--------------------------------------------------+----------+

 

b) E' aggiunto il seguente punto 46:

 

+-----+--------------------------------------------------+----------+

|     |                                                  |Scade il  |

|     |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti     |1° gennaio|

|«46  |plastici delle bobine di rilevamento per RMI.     |2024.».   |

+-----+--------------------------------------------------+----------+

 

c) E' aggiunto il seguente punto 47:

 

+-----+----------------------------------------------------+--------+

|     |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato|        |

|     |(BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato   |        |

|     |(DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati  |        |

|     |per la riparazione o il rinnovo di dispositivi      |        |

|     |medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in|        |

|     |vitro e i relativi accessori, purche' il riutilizzo |        |

|     |avvenga in sistemi controllabili di restituzione a  |Scade il|

|     |circuito chiuso da impresa a impresa e che la       |21      |

|     |presenza di parti di ricambio sia comunicata al     |luglio  |

|«47  |consumatore.                                        |2028.». |

+-----+----------------------------------------------------+--------+


                               Art. 2
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere  dal

21 luglio 2021.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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