Disciplina Rohs II: le ultime modifiche sono state introdotte dal decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2022, n. 38.
Per effetto, all'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono stati aggiunti i punti:
- 46 e 47, relativi allo ftalato di bis(2-etilesil) (Dehp);
- 48, relativo al Bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), al butil benzil ftalato (Bbp), al dibutil ftalato (Dbp) e al diisobutil ftalato (Dibp).
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE)
2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di
modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (22A01037)
(in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2022, n. 38)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone che il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica
delle disposizioni degli allegati al decreto medesimo, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione
dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione
relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil
ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei
pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il
rinnovo di dispositivi medici;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione
dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione
relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti
plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per
immagini (RMI);
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione
dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione
relativa all'uso di ftalato di bis (2-etilesil) (DEHP) negli
elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o
dei fluidi di dialisi;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014,
- 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato IV
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
- All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) E' aggiunto il seguente punto 45:
+-----+--------------------------------------------------+----------+ | |Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi | | | |iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate |Scade il | | |delle sostanze ioniche presenti nei fluidi |21 luglio | |«45 |corporei umani e/o nei fluidi di dialisi. |2028.». | +-----+--------------------------------------------------+----------+
b) E' aggiunto il seguente punto 46:
+-----+--------------------------------------------------+----------+ | | |Scade il | | |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti |1° gennaio| |«46 |plastici delle bobine di rilevamento per RMI. |2024.». | +-----+--------------------------------------------------+----------+
c) E' aggiunto il seguente punto 47:
+-----+----------------------------------------------------+--------+ | |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato| | | |(BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato | | | |(DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati | | | |per la riparazione o il rinnovo di dispositivi | | | |medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in| | | |vitro e i relativi accessori, purche' il riutilizzo | | | |avvenga in sistemi controllabili di restituzione a |Scade il| | |circuito chiuso da impresa a impresa e che la |21 | | |presenza di parti di ricambio sia comunicata al |luglio | |«47 |consumatore. |2028.». | +-----+----------------------------------------------------+--------+
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
- Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
21 luglio 2021.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.