DL Ambiente: tutte le modifiche alla normativa, dalle bonifiche alla tutela

Decreto-legge 17 ottobre, n. 153

(DL Ambiente: tutte le modifiche alla normativa, dalle bonifiche alla tutela)

Tutela ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale, promozione dell'economia circolare, bonifiche e siti contaminati e, infine, dissesto idrogeologico. Sono questi i temi toccati dal decreto-legge 17 ottobre, n. 153, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024.

DL AmbienteUn grappolo di interventi urgenti che vanno a toccare la normativa ambientale vigente, non ultimo il testo unico in materia, il D.Lgs. n. 152/2006.

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento.

 

Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la
razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione
ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di
interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto
idrogeologico. (24G00174)

(Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024)
Vigente al 18 ottobre 2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti, altresi', gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il
riutilizzo dell'acqua;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23 che, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 225, comma 9, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in cui
hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione
di crisi aziendali»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto
2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento
3.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di semplificare i
procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di
investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la
tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC), anche nell'ottica di accrescere il
grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire
certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e
coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di
salvaguardia dell'ambiente con quelle di sicurezza degli
approvvigionamenti energetici;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni per la sostenibilita' del suolo e delle acque volte a
prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali, anche mediante
l'adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione di un
quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione degli
interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto
idrogeologico;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
indifferibili per l'economia circolare, nell'ottica dell'assolvimento
agli impegni che il Paese ha assunto sul piano europeo e
internazionale, nonche' volte ad assicurare la migliore gestione dei
materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga
foranea di Genova e dei correlati interventi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in
ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti
inquinati e al rafforzamento delle capacita' amministrative, allo
scopo di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste,
degli obiettivi del PNRR e di riqualificazione dei siti medesimi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
rafforzamento delle capacita' amministrative delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
i Ministri della cultura e per la protezione civile e le politiche
del mare;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali

 

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai
progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza,
nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13
del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, ai progetti»;
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso
priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie
progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del
progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture
esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il
seguente ordine:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero
rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte
seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti
alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, e' riservata una quota non
superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale
l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia,
tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I
progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna
tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di
effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione
uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da
esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al
Ministero della cultura l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La
disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei
termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla
normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare.»;
3) al comma 2-octies, il terzo periodo e' soppresso;
4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente:
«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di
carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della
commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica
PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla
Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della
legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma
restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle
valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;
b) all'articolo 19:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono
soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere
al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non
sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al
medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il
proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni
richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta
ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma
6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero
delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla
natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e
per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica
tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che
giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista
l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente.»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal
proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione
dello studio preliminare ambientale»;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di
assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di
una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti
riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai
sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo
periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del
termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio
non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato
l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita'
competente procede all'archiviazione.»;
c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole:
«per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente
nonche'»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si
intende accolta per il termine proposto.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione
ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del
proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica
l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui
all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni,
il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di
assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta
giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della
documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in
ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero
della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le
integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica,
da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di
quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende
respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al
proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di
procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della
documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le
motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la
valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma
2-quinquies.»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al comma 2-quinquies:
2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta
redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle
seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una
valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»;
2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del
concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al
parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce
a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del
provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono
concesse ai sensi del comma 5.»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di
riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche
progettuali,»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400
del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;
f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole:
«studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti:
«studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica»
sono soppresse;
g) all'articolo 29-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole «L'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al secondo periodo, le parole «l'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il
proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione
attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della
superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla
realizzazione dei progetti medesimi.
3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del
2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -
GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti
rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di
spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma
1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione
del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di
interventi per la transizione energetica dei siti, delle
infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in
uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;
b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1,
anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti
a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione e' svolta dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalita' e le competenze
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli
eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico
provvedimento».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto
compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34.

Art. 2

Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia
dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di
cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 e' abrogato;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel
settore degli idrocarburi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare
non e' consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in
relazione ad attivita' di ricerca svolte sulla base di permessi
rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le attivita' di
coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni
gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o
da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di
vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n.
613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e
del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per
completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di
vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area in
concessione effettivamente funzionale all'attivita' di produzione e
di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle
aree non piu' funzionali in tal senso.
4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e' sostituita
dalla seguente: «nove».
5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di
coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del
Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini
dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture
minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano
medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non
previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di
coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto
dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa
dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per
la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da
quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia
marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo
6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma
1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla
base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e,
a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «e 3».
6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024»
sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di
euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».

 

Art. 3
Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

 

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la
seguente:
«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui
all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5
alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore
trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la
normativa eurounitaria;»;
b) all'articolo 77:
1) al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le
disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di
deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
2) al comma 10-bis:
2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite
le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le
parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;
2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da:
«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori»
sono soppresse;
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna
delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di
cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di
cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse
pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori
rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni
per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per
lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e
10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»;
c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi
6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e
10-ter».;
d) all'articolo 104, comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono
inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono
inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa
eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1,
lettera i-bis),»;
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione»
sono inserite le seguenti: «, nonche' di riuso».
2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui
all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44
e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione
delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di
adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e di
gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali
a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a
contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto
delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del
Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della
Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle stabilite
ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 4
Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo
14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica competente in materia di economia
circolare.
2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212:
1) al comma 2, secondo periodo, la parola: «diciannove» e'
sostituita dalla seguente: «ventuno»;
2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» e' sostituita
dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle
organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono
sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti»;
3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:
«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere
il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione
che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa
per almeno cinque anni consecutivi.»;
b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito il
seguente:
«20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del
verde pubblico e privato.».
3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 23 novembre 2023, e' integrato di due membri, uno
designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni
rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri
aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla
scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

Art. 5

Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilita' ed
economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
infrastrutturali
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e
di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il
conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato
dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,
acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL
territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per
la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne
garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano
di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite
indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei
rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al
solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e
l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di
cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di
essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e
2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno
degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma
delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo
dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con
l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei
materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera,
tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di
conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei
materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui
al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo
periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto
di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di
origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. Il
Piano comprende, altresi', i risultati delle procedure di
campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui
al comma 1-quater.
1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater
sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi
incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti
nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale
restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento
del Piano con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Art. 6
Misure urgenti in materia di bonifica

 

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi
di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente,
nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati
congiuntamente dall'autorita' competente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi
dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca
ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di
superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del
medesimo,»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del
presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 7

Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario
per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo,
da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale
altresi' di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale
e una unita' di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione
alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori
ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalita' di
reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello
dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di
incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del
commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al
quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico
esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale
della struttura di supporto, il commissario puo' altresi' nominare,
con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e
giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al
comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a
euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle
annualita' dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed
euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le
spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di
funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro
121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese
degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.».
2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e
riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, e'
attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla
rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo,
a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso
determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a
titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli
interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000
annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 8

Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in
materia di difesa del suolo

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico
conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e' affidata
l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano
tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la
difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla
fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia' censiti nella
piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono
nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti,
relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle
opere, nonche' agli elaborati progettuali degli interventi medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali
interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di
finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e
ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di
progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella
piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle
d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3.

Art. 9

Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai
Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti:
«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi
la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia
conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come
progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo
periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo
ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al
sesto periodo e' in ogni caso condizionata al rinnovo della
valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino
distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di
progettazione conseguito.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata
finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n.
221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi
dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di
impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli
interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o
come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del
2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o
sequestro.».
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di
cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione
finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con proprio
provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano
a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera
con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di
Governo.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il
compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella
misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria
nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai
sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche'
gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del
compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e
rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n.
133 del 2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere
delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al
comma 2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i
commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in
deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa
idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorita'
di distretto delle Alpi orientali e' individuato come commissario
straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e
le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e'
autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da
quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati
dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al
rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti
attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore,
omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i
dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine
della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in
misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima
anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno
2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio
dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a
partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023»
sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;
b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno
2024»;
c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere
sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».
9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di
intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le
amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione
di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca
delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non
siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei
termini previsti.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b),
numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di
bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate
nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di
programmazione finanziaria gia' avviati alla data di entrata in
vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla
disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento.
Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo
ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni
recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e
l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli
obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, nonche' le disposizioni relative al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti
disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di
individuazione delle priorita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' come introdotto dal comma 9 del
presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 10

Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della
sicurezza energetica
1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su
proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per
specifici settori.»;
b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso
delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico del direttore. Se appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e'
collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga
posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga
all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento.
Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al
primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei
componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le
risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».
3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli
organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di
nomina.
4. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di
potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena
realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza
energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo puo'
conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non
generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere
sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione dell'articolo
7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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