DL anti-infrazioni convertito in legge: numerose le misure su ambiente, sicurezza ed energia. In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186 è stata pubblicata la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».
Le disposizioni in materia di ambiente, sicurezza ed energia riguardano:
- art. 7: sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
- art. 8: radon in ambienti chiusi;
- art. 8-bis: siti Natura 2000;
- art. 9: qualità dell'aria;
- art. 9-bis: decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;
- art. 10: raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali;
- art. 12-13: personale Vvf;
- art. 21: interrompibiàita elettrica;
- art. 22: distribuzione del gas;
- art. 22-bis: mercato energetico;
- art. 22-ter: aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
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Testo coordinato del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69
Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la
legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da
procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano.». (23A04567)
(Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186)
Vigente al: 10-8-2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
(omissis)
Art. 7
Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i
programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua
di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita'
necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma
1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
Art. 8
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in
ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di
efficientamento energetico, di qualita' dell'aria in ambienti chiusi
con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti
chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e
riduzione della concentrazione del radon ((in ambienti chiusi)) e per
una efficace compatibilita' delle misure di efficientamento
energetico con i programmi di qualita' dell'aria negli ambienti
chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della
concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare ((la
progettazione e l'attuazione)) di interventi di riduzione e
prevenzione della concentrazione di radon ((in ambienti chiusi, in
particolare mediante attivita' di monitoraggio, analisi, rilevamento
geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza
inquinante,)) in eventuale sinergia con i programmi di risparmio
energetico e di qualita' dell'aria in ambienti chiusi.
2. ((Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate)) alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base
dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11
del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le ((province)) autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
Art. 8-bis
((Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione
dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/ 2163))
((1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti
alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, nonche' di agevolare la definizione della procedura di
infrazione n. 2015/2163, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto
a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla
realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di
strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni,
con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e
10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalita' di
erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
Art. 9
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al
miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione n.
2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per
territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della
((circolazione stradale)) e gli enti proprietari o gestori
dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della
velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente,
sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e
B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati
ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati
ai sensi del comma 1-bis in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree individuate
ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato ai sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di
permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per
categoria di veicoli o di utenti.».
Art. 9-bis
((Disposizioni in materia di misure e di attivita' di tutela
ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli
stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di
infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
(( 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture
di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies,
1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto
comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene
conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al
primo periodo del presente comma»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) al decimo periodo, le parole: «con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di
decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo
stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA
S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorita'
politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione,
sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di
decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo
stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA
S.p.A., che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento
ovvero di organismi in house dello Stato»;
2) il dodicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «I criteri e
le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti
di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA
S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che
contiene altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il gestore
dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad
integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con
oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le
modalita' indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo».
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono
aggiunti i seguenti:
«1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la
prosecuzione dell'attivita' sia stata autorizzata dopo l'adozione del
provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il
commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di
amministrazione straordinaria, e' autorizzato a proseguire
l'attivita' anche quando il provvedimento con cui e' disposta la
confisca e' divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del
comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della
procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai
sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso,
il giudice competente e' il giudice dell'esecuzione.
1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via
temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre
2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo
321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di
legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento
dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di
legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se
essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti
o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva,
purche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria e' intervenuta
dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione
del provvedimento di sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, e' stata
autorizzata la prosecuzione dell'attivita';
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni
impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure
indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse
strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e beni giuridici lesi dagli
illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate
da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione
dell'attivita' dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici
protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta
controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ne' altrimenti riconducibile, direttamente o
indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il
sequestro e' stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli
illeciti amministrativi per i quali il sequestro e' stato disposto,
ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno
agito;
e) la congruita' del prezzo e' attestata mediante apposita perizia
giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione
del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di
legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria,
tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle
procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi
aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia
intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma
1-septies.
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della
cessione e' depositato dagli organi dell'amministrazione
straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo
per finalita' diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla
conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il
sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo
presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni
cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro
utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui
il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le
somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al
Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o
di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono
immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi
utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del titolo III del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter
utilizzare il bene, dopo che la confisca e' divenuta definitiva,
l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del
comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate
nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse
strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma
1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza
dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera
disponibilita' del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei
casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei
beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai
sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del
quinto periodo.
1-decies. Per le finalita' di cui al comma 1-octies, lettera c), la
verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito
della procedura di interesse strategico nazionale e' effettuata da un
comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata
esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti
i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche'
la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le
infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede
altresi' alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun
componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in
ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori
dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione
sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato di cui al primo
periodo».
3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: «commi 1-bis.1 e
1-bis.2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis.1, 1-bis.2,
1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto
stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad
assicurarne la continuita' produttiva, non ancora definitivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5
gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
marzo 2023, n. 17, si applicano altresi' alla realizzazione degli
interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio
presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai
commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e
delle modalita' previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla
lettera b) del comma 1 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e quelle di salvaguardia
dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della
salute, dell'ambiente, dell'incolumita' pubblica e della sicurezza
urbana, e' ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma
4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti
sull'operativita' di stabilimenti industriali o parti di essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai
quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai
sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori
rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento
dell'attivita' produttiva in conformita' all'autorizzazione integrata
ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attivita' ai sensi
del comma 11 del medesimo articolo 29-octies».))
Art. 10
Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel
luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la
possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di
sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle
zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o
annuale, di qualita' dell'aria ambiente previsti per il materiale
particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n.
155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse
solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone
interessate da superamenti del valore limite comunicati alle
competenti autorita' europee entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre
tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni
pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali
zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone
montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle
pratiche agricole oggetto del presente articolo.
4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in
violazione di quanto previsto al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui
al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale
vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e
impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto
dell'allegato X ((alla parte quinta)) del decreto legislativo n. 152
del 2006, ((per la produzione di materiali e prodotti e per altre
finalita'.))
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e le autorita' competenti possono promuovere accordi di
programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di
categoria del settore, per le finalita' previste dal comma 5, nei
quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai
pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.
7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in
considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di
incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria e
di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale
di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune
(PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorita' al
finanziamento di tali attivita'.
8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al
periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle
zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle
competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(omissis)
Art. 12
Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231
1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli
di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio
nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del
fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di
200 unita'. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla
Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e' rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e' autorizzata, in
deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, l'assunzione
straordinaria di un corrispondente numero di unita' del ((Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)), a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le
medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore,
le modalita' di svolgimento della selezione sono stabilite con
apposito bando per accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70
del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro
22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro
24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro
24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere
dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al
comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, e' autorizzata
la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a
decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4,
pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro
23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni
2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno
2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai
sensi dell'articolo 26.
6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a
decorrere dall'anno 2023.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco
previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, relativa alla annualita' 2023, avvengono, per il 70 per cento
dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei
concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 13
Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231
1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella
qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei
posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»;
b) ((nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto
il seguente:))
«Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le
disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente
al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2, le disposizioni ((del regolamento)) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 6.».
2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti:
«iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo ((8 marzo 2006, n. 139,)) e la graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei
posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, nonche' delle eventuali assunzioni in deroga
previste dalla vigente normativa.
4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata
partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento
dell'idoneita' o dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla
graduatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano
al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12
((del presente decreto)) e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per
assicurare la continuita' dei servizi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il
personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del
fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacita'
professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato
ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6
del decreto legislativo n. 217 del 2005.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella
graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto
nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31
dicembre 2023.
(omissis)
Art. 21
Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
materia di regime di interrompibilita' elettrica. Caso SA.50274
(2018/EO)
1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
«18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32,
comma 8, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse
interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla
base dei criteri tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A.
((coerenti con le)) esigenze di immediatezza del servizio e nel
rispetto dei principi di neutralita' tecnologica, cui partecipano
utenti finali ((e accumuli»;))
b) il comma 19 e' abrogato ((a decorrere dal 1° gennaio 2024.))
2. La societa' Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e
delle modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, puo' implementare meccanismi innovativi per la
gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante
il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del
regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e
del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.
Art. 22
Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di
distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU
Pilot 2022/10193/ENER
((1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «si considerano efficienti e gia'
valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici
per i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «sono valutati, ai
fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle
esternalita' positive in relazione al contributo degli interventi
medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento del
grado di efficienza e flessibilita' delle reti e degli impianti
stessi»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel
determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei
maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo
nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi
funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte
rinnovabile».))
Art. 22-bis
((Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la
completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019))
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: «o a prezzo
fisso» sono sostituite dalle seguenti: «e a prezzo fisso»;
b) all'articolo 18:
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 7, la lettera c) e' abrogata.
Art. 22-ter
((Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione
europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022))
((1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
comma 2-bis e' abrogato.))