Dpi e prodotti tessili: i criteri ambientali minimi

Dpi prodotti tessili criteri ambientali minimi
Pubblicato il decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021

Dpi e prodotti tessili: i criteri ambientali minimi (Cam) sono riportati nel decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 167.

Il provvedimento tratta:

  • le forniture e il noleggio di prodotti  tessili, inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione  individuale (Dpi);
  • il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Per effetto il decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017, n. 23, è abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

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Di seguito il testo del decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).

 

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Decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021 

 

Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture  e  noleggio  di
prodotti  tessili,  ivi  inclusi  mascherine  filtranti,  dispositivi
medici e  dispositivi  di  protezione  individuale  nonche'  servizio
integrato di ritiro, restyling e finissaggio  dei  prodotti  tessili.
(21A04161)

(in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 167)

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126  e  1127  dell'art.  1,  che  disciplinano  l'attuazione  ed  il

monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei

consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione»  al  fine  di

integrare le esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure

d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati

commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,

ha approvato il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che

dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento

degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione

progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle

clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27

ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del  decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di  salute,

sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali

connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  cosi'   come

convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che  «Al

fine   di   favorire   la   sostenibilita'   ambientale   e   ridurre

l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione

individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,

definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi

dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  relativi

alle  mascherine  filtranti  e,  ove  possibile,  ai  dispositivi  di

protezione  individuale  e  ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di

promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e

di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,

una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per

quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;

Visto il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 23 del 28 gennaio  2017,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i

«Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato  decreto  11

gennaio 2017 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione della

normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono  di

migliorare i requisiti di qualita' ambientale  dei  prodotti  tessili

acquisiti dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto con

maggiore efficacia gli obiettivi  ambientali  connessi  ai  contratti

pubblici relativi a tali categorie di forniture, ivi includendo anche

gli specifici requisiti previsti in attuazione  del  citato  comma  5

dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi' come

convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei

nuovi criteri ambientali  minimi  per  i  prodotti  tessili,  per  le

mascherine  filtranti  e  per  determinati   dispositivi   medici   e

dispositivi  di  protezione  individuale  e'  stata   improntata   al

conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante

confronto  con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti   e   la

condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con  il

Ministero dello sviluppo economico, cosi come prevede il citato piano

d'azione;

Acquisito il parere del Ministero della salute, ai sensi del citato

comma 5, dell'art. 229-bis del decreto-legge n. 34  del  2020,  cosi'

come convertito dalla legge n. 77 del 2020, che si  e'  espresso  con

nota del 25 giugno 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18  aprile  2016,  n.  50  e  del  comma  5  dell'art.  229-bis   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di

cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto, per

i seguenti servizi e forniture:

a)  forniture  e  noleggio  di  prodotti  tessili,  ivi   inclusi

mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di  protezione

individuale;

b) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei

prodotti tessili.

                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a) prodotti  tessili:  abbigliamento  e  accessori  composti  per

almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili  per  uso  in

ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili;

stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da

fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;

b) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei

prodotti tessili: l'attivita'  comprende  il  ritiro  degli  articoli

della stazione appaltante  o  acquistati  dalla  stazione  appaltante

usati; la relativa trasformazione per mezzo  di  tutti  o  parte  dei

seguenti processi: la  modifica  del  taglio,  la  nobilitazione,  la

finitura,   l'aggiunta   di   eventuali    componenti    nuovi,    il

confezionamento, la successiva  consegna  degli  articoli  rinnovati.

L'attivita' e' finalizzata al  recupero  del  tessuto  originale  per

quanto tecnicamente possibile.

                               Art. 3

                     Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 23 del 28 gennaio 2017, e'  abrogato  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in  vigore  dopo  sessanta  giorni  dalla

relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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