Dpi e prodotti tessili: i criteri ambientali minimi (Cam) sono riportati nel decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 167.
Il provvedimento tratta:
- le forniture e il noleggio di prodotti tessili, inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (Dpi);
- il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
Per effetto il decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017, n. 23, è abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
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Di seguito il testo del decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).
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Decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di
prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi
medici e dispositivi di protezione individuale nonche' servizio
integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
(21A04161)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 167)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano l'attuazione ed il
monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di
integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure
d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati
commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», cosi' come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che «Al
fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi
alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di
protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;
Visto il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 28 gennaio 2017, con il quale sono stati adottati i
«Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 11
gennaio 2017 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione della
normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di
migliorare i requisiti di qualita' ambientale dei prodotti tessili
acquisiti dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto con
maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti
pubblici relativi a tali categorie di forniture, ivi includendo anche
gli specifici requisiti previsti in attuazione del citato comma 5
dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi' come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei
nuovi criteri ambientali minimi per i prodotti tessili, per le
mascherine filtranti e per determinati dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuale e' stata improntata al
conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante
confronto con le parti interessate e con gli esperti e la
condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero dello sviluppo economico, cosi come prevede il citato piano
d'azione;
Acquisito il parere del Ministero della salute, ai sensi del citato
comma 5, dell'art. 229-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, cosi'
come convertito dalla legge n. 77 del 2020, che si e' espresso con
nota del 25 giugno 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e del comma 5 dell'art. 229-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto, per
i seguenti servizi e forniture:
a) forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi
mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei
prodotti tessili.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per
almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in
ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili;
stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da
fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei
prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli
della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante
usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei
seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la
finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il
confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati.
L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per
quanto tecnicamente possibile.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 28 gennaio 2017, e' abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.