Le disposizioni del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016 si applicano ai procedimenti non ancora conclusi
Approvata la procedura per la derivazione dei valori di riferimento per i dragaggi nelle aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei SIN. È quanto recita l'articolo 1 del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016 «Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio» (in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016, n. 154).
Il testo della procedura è disponibile all'indirizzo http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/normativa/doc00490620160613142404.pdf e in fondo a questa pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016 Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attivita' di dragaggio. (16A04720) in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016, n. 154 IL DIRETTORE GENERALE per la salvaguardia del territorio e delle acque Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, nello specifico, l'art. 5-bis, recante: «Disposizioni in materia di dragaggio»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 78, recante «Modifica all'art. 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio»; Visto l'art. 5-bis, comma 2, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in conformita' del quale «qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformita' ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; Visti gli esiti dei lavori svolti dal tavolo tecnico sulle attivita' di dragaggio al'interno dei siti di interesse nazionale, istituito dalla Direzione salvaguardia del territorio e delle acque e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al link http://www.bonifiche.minambiente.it/dragaggi.html; Decreta: Art. 1 E' approvata «La procedura per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale», allegata al presente decreto, onde costituirne parte integrante e sostanziale, recante i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attivita' di dragaggio di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 all'interno dei siti di interesse nazionale. Art. 2 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti non conclusi, nelle forme previste dalla legge, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.