Variazioni per il primo periodo dell'art. 2, comma 1, mentre i commi 2 e 3 dell'articolo 5 sono stati sostituiti integralmente
Modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC) per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2016, n. 245 del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016.
In particolare, sono stati modificati:
- è stato modificato il primo periodo dell'art. 2, comma 1;
- sono stati sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 5.
Di seguito il testo integrale del D.M. 23 febbraio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016 Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva» (DURC). (16A07567) in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2016, n. 245 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento unico di regolarita' contributiva»; Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4; Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC); Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 2 del citato decreto al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo; Ritenuta altresi' l'opportunita' di modificare l'art. 5 nella parte in cui e' previsto che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) , dopo le parole: «per l'attivita' edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche', ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative,»; b) all'art. 5: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.»