Durc: le modifiche al D.M. 30 gennaio 2015

Variazioni per il primo periodo dell'art. 2, comma 1, mentre i commi 2 e 3 dell'articolo 5 sono stati sostituiti integralmente

Modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC) per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2016, n. 245 del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016.

In particolare, sono stati modificati:

- è stato modificato il primo periodo dell'art. 2, comma 1;

- sono stati sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Di seguito il testo integrale del D.M. 23 febbraio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016 


Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a  «Semplificazione  in

materia di  documento  unico  di  regolarita'  contributiva»  (DURC).

(16A07567)


in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2016, n. 245



                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI



                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE


                                  e


                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


  Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito

dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in

materia di Documento unico di regolarita' contributiva»;

  Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad

un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i

profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione

nazionale paritetica per le casse edili (CNCE),  la  definizione  dei

«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica

nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.

4;

  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,

secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,

sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i

contenuti del medesimo art. 4;

  Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter,

del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6

giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del  4  febbraio  2013;  l'art.  5,  comma  2,

lettera a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;

l'art. 13-bis, comma 5, del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,

convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4,  comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.

207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio  del

Documento unico di regolarita' contributiva (DURC);

  Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo  a

«Semplificazione  in  materia  di  documento  unico  di   regolarita'

contributiva  (DURC)»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;

  Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 2 del  citato  decreto

al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle

imprese che applicano il relativo contratto collettivo;

  Ritenuta altresi' l'opportunita' di modificare l'art. 5 nella parte

in  cui  e'  previsto  che,  in  caso  di  fallimento  con  esercizio

provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.

267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto  legislativo

8  luglio  1999,  n.  270,  l'impresa  si  considera  regolare,   con

riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e

Casse  edili  scaduti  anteriormente  alla  data  di   autorizzazione

all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura

della procedura, a condizione che i crediti  risultino  essere  stati

insinuati;


                              Decreta:

                               Art. 1

        Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

  1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro

per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  125  del  1°

giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)      ,  dopo  le  parole:  «per

l'attivita' edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche', ai  soli

fini DURC,  per  le  imprese  che  applicano  il  relativo  contratto

collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per  ciascuna

parte, comparativamente piu' rappresentative,»;

    b) all'art. 5:

      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    «2. In caso di fallimento o  liquidazione  coatta  amministrativa

con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e  206  del  regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si  considera  regolare  con

riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e

Casse  edili  scaduti  anteriormente  alla  data  di   autorizzazione

all'esercizio provvisorio.»;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. In caso di amministrazione straordinaria di  cui  al  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23  dicembre

2003, n. 347, convertito nella  legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e

successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera  regolare

con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e

Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto  di  apertura

della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8

luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre  2003,

n. 347.»

Allegati

D.M. 23 febbraio 2016

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