di Mario Gallo, Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Com’è ormai noto, con l’entrata in vigore dallo scorso 1° luglio del D.M. Lavoro 30 gennaio 2015, ha preso il via il nuovo regime del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line che – pur mantenendo ben saldi i principi sui quali si fondava l’originaria disciplina – ha introdotto alcuni elementi di semplificazione certamente positivi in termini di alleggerimento del carico burocratico per imprese e professionisti. C’è un profilo fondamentale del DURC sul quale preliminarmente occorre riflettere che riguarda la sua ratio. Questo strumento, infatti – occorre ricordare – è nato per contrastare più efficacemente la piaga dell’impiego di lavoro “nero” che costituisce una causa – certamente, però, non l’unica – che favorisce maggiormente gli infortuni sul lavoro. Nel corso del tempo, tuttavia, questa funzione è stata abdicata a favore di quella forse meno “nobile”, ma ritenuta prioritaria di ridurre i crediti dell’INPS e degli altri enti previdenziali (INAIL e Casse edili) nei confronti delle imprese che, specie se in difficoltà economica, anziché pagare nei termini cercavano di spostare in avanti quanto più possibile i propri debiti contributivi senza, tuttavia, subire penalizzazioni della propria capacità operativa commerciale.
L’introduzione del DURC è stato un vero ciclone nella vita delle aziende, perché l’equazione “non paghi = non puoi svolgere l’attività” ha spinto molte imprese o a vere e proprie alchimie societarie per sopravvivere fino ad arrivare, nei casi estremi, addirittura alla cessazione dell’attività stessa. A tutto ciò, poi, si è aggiunto il progressivo ampliamento delle ipotesi nelle quali il DURC è stato reso obbligatorio che unitamente alla macchinosa procedura per il rilascio e alle falle presenti nel sistema gestionale degli enti previdenziali hanno determinato uno scenario a dir poco sconcertante.
Per queste ragioni, quindi, l’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e il successivo decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, hanno cercato in qualche modo di porre rimedio a questa situazione che, specie in questi momenti di grave crisi economica, poteva peggiorare ancora di più le condizioni di operatività di molte imprese.
Il riformato regime che è stato messo a punto, tuttavia, presenta ancora diversi elementi di complessità e alcune criticità di fondo, di cui alcune già sono state evidenziate in occasione di un precedente contributo[1]Per un approfondimento si veda dello stesso autore, DURC: l’adempimento ora è anche on line, in Ambiente&Sicurezza n. 12/2015, p. 44 e ss., che, inevitabilmente, hanno spinto il ministero del Lavoro a emanare la circolare 8 giugno 2015, n. 19, alla quale hanno seguito a ruota e in perfetto sincronismo quelle del 26 giugno 2015 di INPS e INAIL (rispettivamente la n. 126 e la n. 61).
Da ultimo, poi, alcuni importanti chiarimenti sono arrivati anche dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili con la circolare del 19 giugno 2015, e dall’Autorità nazionale anticorruzione con il comunicato del 30 giugno 2015 che segue di pochi giorni la nota del 19 maggio 2015, n. 62304; come vedremo questi numerosi interventi dettano prime indicazioni operative che riguardano, soprattutto, i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, i profili procedurali-operativi, i termini per sanare le omissioni, le cause ostative al rilascio del DURC e l’applicazione del nuovo regime nell’ambito dei contratti pubblici.
I chiarimenti sui soggetti abilitati alla verifica della regolarità
Concentrando, quindi, l’attenzione sugli aspetti più significativi di questi provvedimenti, occorre rilevare che nella circolare n. 19/2015 il ministero del Lavoro ha proceduto passo a passo, in base all’articolato del decreto, a fornire alcuni primi chiarimenti che interessano, in primo luogo, il novero dei soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva.
Com’è noto, l’art. 1 del decreto del 30 gennaio 2015, ne prevede diversi tra cui spiccano oltre, ovviamente, la stessa impresa e i lavoratori autonomi (artigiani, piccoli commercianti ecc.) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti in materia di contratti pubblici individuati dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento attuativo del D.Lgs. n. 163/2006). A questi soggetti si aggiungono, tra gli altri, anche le amministrazioni pubbliche concedenti ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda i lavori nei cantieri temporanei e mobili; a decorrere dal 1° luglio 2015 questi soggetti accedono al servizio “Durc on line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’INAIL, sia attraverso il portale INPS sia quello dell’INAIL.
Il ministero, tuttavia, ha precisato nella citata circolare che, in fase di prima applicazione della nuova disciplina, le imprese, i lavoratori autonomi, le banche e gli intermediari (art. 1, comma 1, lett. e) e f) non potranno avvalersi di delegati per compiere questa verifica in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche. Si tratta, quindi, di una fase transitoria dettata da ragioni tecniche che presumibilmente sarà di breve durata e, come sottolineato ancora dal ministero, ai fini della validità della delega la stessa dovrà risultare da un atto scritto che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli istituti e conservato dal soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
In merito, occorre osservare che, come sottolineato dall’INPS nella circolare n. 126/2015, l’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale. Si tratta di un dettaglio tecnico molto importante, cui si aggiunge quello in base al quale secondo l’istituto previdenziale il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate da altrettante imprese/lavoratori autonomi.
In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega. Questo passaggio, invero, genera però qualche perplessità rispetto alla disciplina protettiva sull’esercizio della professione di consulenza del lavoro.
Comunque, tra i soggetti che sono espressamente abilitati a compiere la verifica per conto delle proprie aziende assistite, rientrano, come ricordano ministero e INPS, anche i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ossia gli avvocati e i dottori commercialisti e gli esperti contabili – oltre che quei soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto dell’interessato – che come precisato nella circolare sono già immediatamente abilitati a chiedere il DURC per conto del cliente (vedere l’art. 6, comma 2).
Regolarità contributiva e profili procedurali
Per quanto, riguarda, invece, la regolarità contributiva, nella circolare n. 19/2015, il ministero ha anche chiarito che la soglia dei 150 euro per essere considerati come “regolari” ai fini del rilascio del DURC deve essere riferito a ogni ente previdenziale – quindi, in pratica la soglia complessiva è di 450, euro con un limite per INPS, INPS e cassa edile di 150 euro ciascuno – e non comprende solo la pura quota contributiva, ma anche gli accessori.
L’importo che il sistema informatico prenderà in considerazione sarà, pertanto, quello che risulterà al momento dell’interrogazione nella banca dati. Per quanto riguarda specificamente l’enorme platea degli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti nella circolare n. 126/2015, l’INPS ha precisato, rifacendosi anche a quanto già fatto rilevare dal ministero, che tenuto conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, ove il codice fiscale di questi soggetti non coincida con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà esse effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.
Si tratta di un’ipotesi, a dire il vero, molto ricorrente nel caso di società, di persone o di capitali nelle quali i soci prestano la propria attività lavorativa che ha dato luogo all’iscrizione alle predette gestioni. In questo caso, i soggetti abilitati - qualora l’impresa da verificare sia una società che dichiari che in essa operano oltre ai lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti a una delle gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS - dovranno effettuare la verifica:
a. dal portale INPS o INAIL, indicando il codice fiscale della società;
b. dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.
Qualora, poi, la società risulti iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all’INAIL per l’assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all’INPS risultano iscritti, in proprio, nella gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:
a. dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l’INPS restituirà la notizia “non iscritto”;
b. dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l’INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi “non iscritto”.
Come si vede, all’atto pratico si tratta di un meccanismo non molto semplice che, specie all’inizio, creerà alcune difficoltà operative. Ritornando, poi, alla nozione di regolarità contributiva, molto opportunamente l’INAIL nella circolare n. 61/2015 ha sottolineato che l’esito non regolare consegue non solo dalla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, ma anche dalla mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti.
In questi ultimi casi, infatti, gli enti previdenziali sono nell’impossibilità di determinare i contributi o i premi dovuti. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Si osservi che questi pagamenti comprendono tutte le somme dovute per contributi premi e accessori, incluse, ad esempio, quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.
Sanatoria delle omissioni più flessibilità per regolarizzare
Per quanto riguarda, invece, la sanatoria delle omissioni, il ministero ha precisato che l’invito a sanare quanto dovuto sarà inviato esclusivamente al soggetto interessato alla verifica o al suo consulente del lavoro o avvocato o dottore commercialista ed esperto contabile abilitato, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 12/1972.
L’interessato, poi, avvalendosi delle procedure previste per ciascun debito previdenziale dovrà provvedere alla sua regolarizzazione nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’invito.
In effetti, su questo termine la Commissione nazionale paritetica per le casse edili nella circolare del 19 giugno 2015, e successivamente anche INPS e INAIL, ha seguito la corretta via che è quella d’interpretare la norma con cautela in quanto, oggettivamente, i 15 giorni concessi spesso sono troppo pochi per sanare quanto omesso. Pertanto, la Commissione nazionale ha precisato che l’istruttoria viene chiusa tassativamente il ventonovesimo giorno dalla richiesta (in modo da poter comunicare l’informazione a INPS e INAIL), mentre INPS e INAIL nelle rispettive circolari pubblicate il 26 giugno scorso hanno fatto presente che il termine perentorio si chiude il trentesimo giorno dall’interrogazione.
Cause ostative al rilascio del DURC i chiarimenti e le ipotesi applicative
Alcuni chiarimenti sono stati forniti nelle circolari anche per quanto riguarda le cause ostative al rilascio del DURC (vedere Tabella 1). Giova ricordare, in tal senso, che il decreto del 30 gennaio 2015 prevede una serie molto articolata di cause che non consentono di ottenere il DURC per un determinato periodo temporale (art. 8)[2]Nella Tabella 3 riportata nell’articolo DURC: l’adempimento ora è anche on line, in Ambiente&Sicurezza n. 12/2015, pag. 50, per un mero refuso in corrispondenza del reato di cui all’art. 590, comma 3 del Codice penale (lesioni personali colpose) è riportato come periodo di non regolarità 24 mesi e non di 18 mesi..
Fermo restando che queste cause, come nella previgente disciplina contenuta nell’abrogato D.M. Lavoro del 24 ottobre 2007, continuano a operare limitatamente per il godimento di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’allegato “A” al nuovo decreto è contenuto un articolato elenco, da considerarsi tassativo, che dà rilievo alle violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse dal datore di lavoro e dai dirigenti – si osservi che non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito – commesse a partire dal 30 dicembre 2007, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del Codice di procedura penale richiamato molto opportunamente nella circolare dell’INAIL (vedere Box 1).
Il principio di definitività dell’accertamento degli illeciti, pertanto, continua a essere centrale in questo regime, e il ministero ha sottolineato che le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito dei benefici previsti dall’istituto della prescrizione obbligatoria regolato dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, quindi, sanando la violazione commessa secondo quanto stabilito nel verbale ispettivo dall’organo di vigilanza (vedere. art. 13 D.Lgs. n. 81/2008) e versando nel termine perentorio di trenta giorni una somma pari a un quarto del massimo previsto dell’ammenda.
Un’altra ipotesi, poi, richiamata nella circolare ministeriale è quella dell’oblazione secondo quanto stabilito dagli artt. 162 e 162-bis del Codice penale che, al pari della prescrizione obbligatoria, cancella i presupposti per l’ostatività della violazione (vedere Box 2 e 3). Tuttavia, come evidenziato dall’INPS nella circolare n. 126/2015, non rileva, invece, ai fini della rimozione della causa ostativa la riabilitazione di cui all’art. 178 del Codice penale.
In ogni caso, si osservi che il limite di prescrizione per l’eventuale recupero di agevolazioni indebitamente fruite è quinquennale e l’INAIL, molto opportunamente, ha anche fornito un elenco di quei benefici, inerenti al rapporto assicurativo, che potrebbero essere persi nel momento in cui l’accertamento delle violazioni è diventato definitivo (vedere Tabella 2).
Durata della causa ostativa e criticità per il nuovo “bonus assunzioni”
Scorrendo l’allegato “A” del D.M. Lavoro 30 gennaio 2015, appare evidente, quindi, che una violazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro anche risalente a diversi anni fa può comportare ulteriori e più seri danni per l’impresa che, così, perderà durante il periodo di non fruibilità il beneficio. Su questo profilo, il ministero è apparso molto lapidario nella sua circolare, limitandosi solo a precisare che poiché gli enti previdenziali saranno chiamati alla verifica della regolarità contributiva, al fine di riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, secondo le regole previste dal nuovo decreto del 30 gennaio 2015, il controllo “dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle”.
Di conseguenza questi enti dovranno accertare – ma i controlli, a campione, saranno a cura della Direzione territoriale del lavoro – l’inesistenza delle predette cause ostative nel periodo in cui l’impresa beneficerà di agevolazioni e di sconti. Rimane un rebus, tuttavia, l’applicazione di questo regime al caso del bonus assunzioni introdotto dalla legge n. 190/2014. Com’è noto, il nuovo incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali – esclusi i premi dovuti all’INAIL – a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate nell’anno 2015, a eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico[3]Si veda in merito anche il D.Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, che ha proceduto a un riordino delle tipologie contrattuali, con alcuni riflessi diretti anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.
Occorre tenere presente che, come precisato anche dall’INPS nella circolare del 29 gennaio 2015, n. 17, la fruizione del predetto esonero contributivo è subordinata anch’essa alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro per le quali è previsto il rilascio del DURC, secondo quanto previsto dal già citato art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006[4]Si osservi che un altro requisito è il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale..
Non è chiaro, tuttavia, se qualora nel corso del 2015 il datore di lavoro che abbia commesso un illecito dopo il 30 dicembre 2007, è destinatario di un provvedimento definitivo – si pensi, ad esempio, alla sentenza della Corte di Cassazione che conferma la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio – perda definitivamente l’agevolazione in questione oppure potrà goderne, comunque, alla scadenza del periodo di non regolarità. Questo importante punto andrebbe quanto prima chiarito dal ministero, in quanto sono non poche le imprese che si trovano di fronte al dilemma di chiedere, comunque, immediatamente l’applicazione del beneficio con tutti i rischi del caso – anche penali – oppure rinunciarci definitivamente, specie quando il periodo di non regolarità cessa dopo il 31 dicembre 2015.
Contratti pubblici: il nuovo regime manda in soffitta il sistema AVCpass
Rimane, infine, da illustrare solo alcune considerazioni conclusive per quanto riguarda il DURC previsto in materia di contratti pubblici (art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006); l’Autorità nazionale anticorruzione con la nota del 19 maggio 2015, n. 62304, ha chiarito che continua a permanere, anche con riguardo al nuovo sistema di verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6 del D.M. Lavoro. 30 gennaio 2105, restando preclusa, pertanto, dalla medesima data la possibilità per le amministrazioni in fase di richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa.
Resta confermato che, qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il DURC on line ancora in corso di validità, le amministrazioni richiedenti dovranno acquisire dal sistema il medesimo documento.
Sulla base di ciò, con il comunicato del 30 giugno 2015, l’ANAC ha precisato ancora che sempre a partire dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC.
Art. 444, comma 1, del Codice di procedure penale
L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Oblazione nelle contravvenzioni (art. 162, del Codice penale)
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162-bis, del Codice penale)
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’art. 99, dall’art.104 o dall’art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Tabella 1
LE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC |
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A) Ambito applicativo | ||
• Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | ||
B) Presupposti | ||
• Violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse dal datore di lavoro e dai dirigenti commesse a partire dal 30 dicembre 2007, individuate nell’allegato “A” del D.M. Lavoro 30 gennaio 2015, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del Codice di procedura penale. | ||
C) Istituti che neutralizzano la causa ostativa | ||
• Prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art.15 del D.Lgs. n. 124/2004)
• Oblazione (art. 162 e 162-bis, del Codice penale). |
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D) Autocertificazione del datore di lavoro e controlli | ||
• Il datore di lavoro è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro (DTL) l’assenza di cause ostative.
• La DTL procederà a un controllo a campione circa la veridicità di quanto dichiarato. |
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E) Alcune delle cause ostative più significative al rilascio del DURC (All. “A” D.M. 30 gennaio 2015) | ||
Rif. normativo | Illecito | Periodo di non regolarità |
Art. 437 del Codice penale | • Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. | 24 mesi |
Art. 589, comma 2, del Codice penale | • Omicidio colposo. | 24 mesi |
Art. 590, comma 3, del Codice penale | • Lesioni personali colpose. | 18 mesi |
Art. 55, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008 | • Omessa valutazione dei rischi (art. 29, comma 1).
• Omessa redazione del DVR (art. 29, comma 1). • Mancata collaborazione del RSPP e/o del medico competente nella valutazione dei rischi (art. 29, comma 1). • Omessa nomina del RSPP (art. 17, comma 1). • Mancata frequenza all’apposito corso in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008). |
12 mesi |
Art. 55, comma 5, lett. a), b), c), d) D.Lgs. n. 81/2008 | • Violazione delle norme di tutela dei volontari e dei soggetti che svolgono attività a favore delle associazioni di promozione sociale e le ASD (art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. n. 81/2008).
• Omessa consegna al RLS del DVR previa sua richiesta (art. 18, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 81/2008) • Mancato accesso del RLS ai dati relativi alla denuncia d’infortunio sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 81/2008). • Omessa informazione da parte del datore di lavoro committente negli appalti sui rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione (art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008). • Violazione delle norme in materia di gestione delle emergenze e in caso di pericolo grave e immediato (art. 43, comma 1, lett. a), b), c), e), comma 4, D.Lgs. n. 81/2008). • Omesse misure di primo soccorso aziendale (art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008). |
12 mesi |
• Omessa verifica dell’idonietà tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi da parte del datore di lavoro committente (art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008).
• Assegnazione dei lavoratori a compiti lavoratori senza tenere conto delle loro capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008). • Ulteriori violazioni individuate all’art. 55, comma 5, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 81/2008. |
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Art. 68 comma 1 lett. a), b), D.Lgs. n. 81/2008 | • Violazioni in materia di luoghi di lavoro (artt. 64 e 66 D.Lgs. n. 81/2008). | 12 mesi |
Art. 87, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008 | • Violazioni in materia di attrezzature, DPI, impianti e apparecchiature elettriche (art. 70 e seguenti D.Lgs. n. 81/2008). | 12 mesi |
Art. 159, commi 1 e 2 lett. a), b), D.Lgs. n. 81/2008 | • Violazioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (art. 88 e seguenti. D.Lgs. n. 81/2008). | 12 mesi |
Tabella 2
I BENEFICI IN MATERIA DI RAPPORTO ASSICURATIVO ASSOGGETTATI A CAUSA OSTATIVA PER IL RILASCIO DEL DURC |
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DESCRIZIONE BENEFICIO | Procedura |
Lavoratori e soci lavoratori assunti ai sensi dell’art .8 , comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord) o all’esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane). | Codici G e E Autoliquidazione. Non si applica ad assunzioni dal 1° gennaio 2015. |
Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012. | Codici H,I,J,K,L,M,NO,P,Q, R,S,T,U,V,W,X,Y Autoliquidazione. |
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. | Codice 7 Autoliquidazione. |
Lavoratori interinali ex D.Lgs. n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%, vale a dire dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità. | Proc.Som.: indicazione retribuzioni ridotte. |
Dirigenti iscritti all’INPDAI prima del 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell’art. n. 10 del D.L. 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (sconto reimpiego dirigenti). | Codice 4 Autoliquidazione. Non si applica dal 1° gennaio 2012. |
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni o lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro o lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni o lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile o lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% o del 40% o del 50% o del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. n. 276/2003. | Codici A, D, F, C Autoliquidazione. Non si applica ad assunzioni dal 1° gennaio 2013. |
Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell’art. 29 del D.L. 244/1995, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione (sconto edile). | Codice 1 Autoliquidazione. |
Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15% nei primi due anni di attività ex artt. 19 e 20 MAT del D.M. 12 dicembre 2000. | Istanza 20MAT |
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività ex art. 24 MAT del D.M. 12 dicembre 2000. | Istanza 24MAT |
Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex art. 1, comma 60, legge 247/2007. | Istanza Riduz. Contrib. agr. |
Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività. | Istanza 20MAT |
Riduzione del premio per il settore navigazione ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività. | Dom. Rid. Navigaz. L. 147/13 1° biennio |
Riduzione contributi agricoli ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività. | Mod. Rid. Agricoli legge 147/2013 1° biennio |
Fonte: INAIL |
Note
1. | ↑ | Per un approfondimento si veda dello stesso autore, DURC: l’adempimento ora è anche on line, in Ambiente&Sicurezza n. 12/2015, p. 44 e ss. |
2. | ↑ | Nella Tabella 3 riportata nell’articolo DURC: l’adempimento ora è anche on line, in Ambiente&Sicurezza n. 12/2015, pag. 50, per un mero refuso in corrispondenza del reato di cui all’art. 590, comma 3 del Codice penale (lesioni personali colpose) è riportato come periodo di non regolarità 24 mesi e non di 18 mesi. |
3. | ↑ | Si veda in merito anche il D.Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, che ha proceduto a un riordino delle tipologie contrattuali, con alcuni riflessi diretti anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro |
4. | ↑ | Si osservi che un altro requisito è il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |