È legge il decreto "rilancio": sicurezza, ambiente ed energia nel post-Covid. Tante sono infatti le misure disposte dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180) che ha convertito, con modifiche, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34:
- art. 1-ter - linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità;
- art. 18 - utilizzo delle donazioni
- art. 23 - Ulteriori misure per la funzionalità del ministero dell'Interno, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- art. 41 - misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi;
- art. 42 - fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa e il sostegno dell'innovazione;
- art. 42 bis - disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico;
- art. 44 - incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km;
- art. 44 bis - modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi;
- art. 66 - modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale;
- art. 66 bis - disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
- art. 77 - modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore;
- art. 89 - norme in materia di fondi sociali e servizi sociali;
- art. 90 - lavoro agile;
- art. 95 - misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro;
- art. 96 - disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro;
- art. 100 - avvalimento del comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
- art. 102 - spese per acquisto di beni e servizi Inail;
- art. 103 - emersione di rapporti di lavoro;
- art. 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- art. 120 - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- art. 122 - cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
- art. 125 - credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (clicca qui per approfondimenti);
- art. 129 - disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica;
- art. 130 - differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa;
- art. 131 - rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa;
- art. 132 - disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici;
- art. 138 - allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- art. 211 - misure per la funzionalità del corpo delle Capitanerie di porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari;
- art. 213-bis - interventi di messa in sicurezza del territorio;
- art. 219 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni;
- art. 225 - consorzi di bonifica ed enti irrigui;
- art. 227 bis - rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini;
- art. 228 - misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
- art. 228-bis - abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti;
- art. 229 - misure per incentivare la mobilità sostenibile;
- art. 229-bis - disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale;
- art. 231 - misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021;
- art. 232 - edilizia scolastica;
- art. 258 - semplificazione di procedure assunzionali e formative del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- art. 259 - misure per la funzionalità delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali;
- art. 260 - misure per la funzionalità delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione;
- art. 263 - disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;
- art. 264 - liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19.
Per ulteriori approfondimenti sul Coronavirus clicca qui
Di seguito il testo delle disposizioni sopra richiamate.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Testo coordinato del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso
Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914)
(in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180)
Vigente al: 18-7-2020
(omissis)
Art. 1 ter
Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le
strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in
condizione di fragilità
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per
la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e
le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e
non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che
durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione
di fragilita'.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei
seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone
ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non
sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche
attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei
contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il
personale in servizio e' obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica
degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi
ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro
dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(omissis)
Art. 18
Utilizzo delle donazioni
1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
«a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020. » b)al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono
inseritele seguenti: «regioni e province autonome e loro enti,
societa' e fondazioni,»
c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'» e' aggiunta la
seguente: «anche».
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia' disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei
citati conti correnti.
(omissis)
Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai
prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e
dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento
dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per
spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e
licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per
videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n.205, relativa all'invio, da parte del
Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita
polizza assicurativa in favore del personale appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro
220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
(omissis)
Art. 41
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di
efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78,
decorre dal 15 novembre 2020.
2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal 1°
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono
riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui
all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di
ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso
decreto.
Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la
difesa ed il sostegno dell'innovazione
1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione,
crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e
della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di
euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le
imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di
progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del
medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento,
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta
di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti
innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione
dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e
formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle
start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di
natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia
di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al
presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA-Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in
materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita
convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'
autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di
seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza
del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione
Enea Tech e' approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e
dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse
assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti
di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi
propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni
immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti
finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di
sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento
tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle
stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di
organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari
a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 42 bis
Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito
energetico
1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale
funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di
energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono
inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:
«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di
qualificazione di sistemi e tecnologie»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
(omissis)
Art. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di
un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che
nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di
anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e'
parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente
tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |1.500 |
+---------------+---------------------+
b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
1.000 euro:
=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |750 |
+---------------+---------------------+
1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni di
CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello
previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione
e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della
casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i
contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il
contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034,
1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da
Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato
omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione,
contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2
comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1
rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per
l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 44 bis
Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici
o ibridi
1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' sostituito dal seguente: «1057. Nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che,
nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di
fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e'
riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di
acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al
primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a
un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione
un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia
stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui
si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui
sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare
convivente. Il contributo di cui al presente comma puo' essere
riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel
corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti
effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo
di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile,
il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo
dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».
(omissis)
Art. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione
individuale
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle
seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;
b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».
Art. 66 bis
Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per
l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale
1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di
mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e
di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per
l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi
sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle
norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea
all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono
definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico
composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni,
da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA,
da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato
dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita'
socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e'
assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al
comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo
presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un
rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un
rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai
componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le
modalita' di presentazione delle domande di validazione delle
mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per
la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi
1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di
prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei
centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione
delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il
monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di
validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che
supportano l'attivita' delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e
dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono
competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti
Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che
il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla
regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente
articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio»
sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e
le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e
coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono
soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto di
immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
(omissis)
Art. 77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo
settore
1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono
sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del
terzo settore»;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse generale
degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e
agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
(omissis)
Art. 89
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti
territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22
giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda
annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza
degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non
rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva
erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei
servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e
all'adattamento degli spazi.
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8
novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per
garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente
comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti
personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili
esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di
emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)
Art. 90
Lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di
lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione
dell'eta' o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che
possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita'
accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione
che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL).
(omissis)
Art. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di
contagio nei luoghi di lavoro
1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo
2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove
interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese
artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del
Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese
sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte
al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di
contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento
dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di
aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C
(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come
modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3
aprile 2020-C (2020)2215-final. L'importo massimo concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19
dicembre 2019, e' revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive
delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per
l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di
cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un
bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento
delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e
semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo
8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Art. 96
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul
lavoro
1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) puo' provvedere, con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, anche in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonche', al fine di una tempestiva disponibilita' dei mezzi, in
deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(omissis)
Art. 100
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far
fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei
Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(omissis)
Art. 102
Spese per acquisto di beni e servizi Inail
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite
massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 103
Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di
rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite
da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i
predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio
nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano
allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di
lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre
2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel
termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il
cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni
di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per
componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del
contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di
ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno
2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui
al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per
l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le
modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more
della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero
svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita'
previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda
al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata
presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico
del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da
cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori
subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e
alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in
possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui
l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad
eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita'
di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di
conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la
sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza
contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in
condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal
Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure
urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti
scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole:
«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita' politica
delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita',».
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate
dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A
tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario
per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di
euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma
informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro
346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere
dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 119
Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente
per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,lettera tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti
fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per
il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei
limiti di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi
di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche
alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota delle
detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione
di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente
articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione
che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai
commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di
potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e'
subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non
autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di «in house
providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci.
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare
delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi
realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in
via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente
articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi
al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),del
presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell'effettiva realizzazione.Ai fini dell'asseverazione della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more dell'adozione del
predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto
al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato
nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformita' di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le
disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per
cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al
presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o
da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui
all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La
detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti
da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione
degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo
comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di
spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3
milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per
l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 120
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per
l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari
ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o
l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi
sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a
fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di
dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere
utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito
d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi in via telematica.
(omissis)
Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del
codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 5.
(omissis)
Art. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per
l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a
dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono
detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9
milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
parole: «entro il 31 dicembre 2020».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono
inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non
trovano applicazione,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le
seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal
decreto di cui al comma 6»;
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro
di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.»
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 131
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo
dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il
ritardato pagamento.
Art. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici
1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in
consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
(omissis)
Art. 138
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020
1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
(omissis)
Art. 211
Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e
per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie
di porto-Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al
medesimo Corpo, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro
320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero
della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone,
impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le
zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise
modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla
regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 213 bis
Interventi di messa in sicurezza del territorio
1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento
dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, per
l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro
per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica
e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei
siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle
risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per
minorenni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e
delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa
delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,
al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per
l'anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del
personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per
l'anno 2020.
3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125
per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del
personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione
e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad
euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
(omissis)
Art. 225
Consorzi di bonifica ed enti irrigui
1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa
depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono
erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza
dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione
dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al
comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei
contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione delle economie realizzate su interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche
con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere
infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e
6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono
destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la
conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.
(omissis)
Art. 227 bis
Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini
1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e di
rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette,
anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 228
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di
ricerca»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio »
sono soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico
istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del
Comitato» sono soppresse.
Art. 228 bis
Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito
temporaneo di rifiuti
1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
abrogato.
Art. 229
Misure per incentivare la mobilità sostenibile
1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo
di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un
"buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione
del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente comma »
sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale » sono sostituite dalle seguenti:
«corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono
sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del
2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto
residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione
dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di
contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse
del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: « 7-bis) Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;»;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a
3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in
un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo
di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di
soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il Mobility Manager
promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita'
sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e
gestione della domanda di mobilita' delle persone, al fine di
consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e
metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilita'
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta
tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla
concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di
eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel
limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a
esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa
sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la
sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro
500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto
per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e
l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 229 bis
Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione
individuale
1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo
diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita',
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per
quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il
periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione
individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le
pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche
produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri
impianti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale
per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di
protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma
1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza
determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al
presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e
di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di
protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla
progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi
tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali
dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli
operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di
test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle
caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso
il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi
di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una
relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
(omissis)
Art. 231
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno
scolastico 2020/ 2021
1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di
assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la
didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e
psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di
rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per
l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,
di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al
responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le
istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle
risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le
medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel
rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui
al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di
redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato
per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle
istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia'
realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento
degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli
ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi
di protezione individuale da parte degli studenti e del personale
scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita'
di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23
milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori
2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il
riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori
di competenza.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle
istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk
Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative,
modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla
rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
(omissis)
Art. 232
Edilizia scolastica
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali
successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia
scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie,
sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale
nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «vincolate» e' aggiunta la seguente «
prioritariamente »;
b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e
al completamento».
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli
enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di
5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per
l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore «
Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi
connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia
durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per
l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i
concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono
acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta
formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando
tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si
conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da
intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede
all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i
procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve
ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche
amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in
interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento
degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico
2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di euro 30
milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 258
Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di
cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con
immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al
presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe
intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale
medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine
predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici
di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e
si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al
termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame
all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di
istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 259
Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
procedure concorsuali
1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni
concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello
previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento,
assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con
quesiti a risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le
relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso,
nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i
provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di
pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole
amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali
risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i
criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito
di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo
corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del
concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della
Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della
difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2021.
(omissis)
Art. 260
Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
corsi di formazione
1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto
direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure
di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli
atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini
della formazione delle graduatorie di merito e per il personale
interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la
condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da
individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia'
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla
qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima
dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai
medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito
interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il
personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi
agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre
finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
(omissis)
Art. 263
Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di
lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle
attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In
considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con
uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro
agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi
quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
cessa di avere effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti
prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano
adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai
fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche
amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali
per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme
associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e definisce,
altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti
di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti,
anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In
caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno
al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento
delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti
dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica »;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche
tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e
della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio
nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per
cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato
all'entita' della quota versata».
(omissis)
Art. 264
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
relazione all'emergenza COVID-19
1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e
sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione
all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e'
ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico
sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di
cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo
quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e
temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o
gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi,
autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il
31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una
conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il
presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare
piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche
amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e
informazioni gia' in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: «1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;
2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni
decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»;
3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.»;
b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo il disposto degli
articoli 43, commi 4 e 71, »;
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici
dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,
attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71,
comma 4 del medesimo decreto.»;
c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'
sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15
settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del
Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite
dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli
comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica
amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o
documenti in possesso della stessa o di altra pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei
privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2,
lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa
disciplina regionale.
(omissis)