Ecolabel: i criteri per i prodotti per coperture dure sono riportati nella decisione (Ue) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 (in G.U.C.E. L del 22 marzo 2021, n. 99).
I prodotti inclusi sono:
- piastrelle per pavimentazione
- piastrelle murali
- tegole
- blocchi
- lastre
- pannelli
- elementi per pavimentazione
- cordoli
- piani tavolo
- piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno
composti da uno dei seguenti materiali:
- pietra naturale (detta anche pietra da taglio);
- agglomerati lapidei a base di leganti in resina;
- ceramica o laterizio;
- prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.
Esclusi, invece:
- ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;
- elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771;
- tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304;
- prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
- prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
Di seguito il testo della decisione (Ue) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure
(in G.U.C.E. L del 22 marzo 2021, n. 99)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) [1]GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1., in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ridotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.
(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3) La decisione 2009/607/CE della Commissione[2]Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21). ha stabilito i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «coperture dure». Con decisione (UE) 2017/2076 della Commissione[3]Decisione (UE) 2017/2076 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica la decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea alle coperture dure (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 74). il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2021.
(4) Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo ampliato di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i «prodotti per coperture dure».
(5) Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE[4]Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 122/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final]. del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
(6) In linea con queste conclusioni e previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti per «coperture dure» e ampliare l’ambito d’applicazione per includervi altri prodotti utilizzati per scopi primari analoghi, prodotti con gli stessi materiali e per i quali il mercato dimostra interesse.
(7) Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare Per un’Europa più pulita e più competitiva[5]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final]. adottato l’11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.
(8) Una parte significativa dell’incidenza ambientale della produzione di pietre naturali e prodotti di calcestruzzo prefabbricato è associata a specifici soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento e per i quali esistono attualmente scarsi, se non nulli, incentivi diretti a conformarsi ai criteri del marchio Ecolabel UE. Previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno consentire l’assegnazione del marchio Ecolabel UE anche ai prodotti intermedi destinati alle imprese nel settore della pietra naturale (ad esempio, i blocchi di pietra da taglio estratti nelle cave) e nel settore del calcestruzzo prefabbricato (ad esempio, i leganti idraulici prodotti in forni o i cementi alternativi). Ciò faciliterà anche la valutazione e la verifica degli organismi competenti al momento della vendita di tali prodotti intermedi ai titolari di licenze Ecolabel UE.
(9) Previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno introdurre criteri obbligatori e facoltativi, nonché un sistema di punteggio. Possono essere attributi punti in caso di conformità ai requisiti facoltativi o in funzione della misura in cui il richiedente supera la conformità a determinati requisiti obbligatori. Affinché possa avvalersi dell’Ecolabel UE, un prodotto deve sia rispettare tutti i requisiti obbligatori sia raggiungere un punteggio complessivo minimo.
(10) Il sistema di attribuzione del punteggio offre un approccio più flessibile nell’assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti per coperture dure presenti sul mercato che hanno le migliori prestazioni ambientali, consente di applicare una maggiore ponderazione ai criteri associati agli impatti ambientali più significativi del prodotto e incoraggia e riconosce il costante miglioramento sotto il profilo ambientale dei titolari delle licenze.
(11) I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per coperture dure mirano in particolare a promuovere prodotti con un minore impatto ambientale durante il loro ciclo di vita, fabbricati utilizzando processi efficienti sul piano dei materiali e sotto il profilo energetico, con una riduzione delle emissioni nell’aria e una riduzione del consumo di acqua. Alla luce degli sforzi compiuti per la neutralità climatica e la decarbonizzazione dell’industria dell’Unione, sono stati stabiliti limiti alle emissioni di CO2 per i processi di combustione, inoltre l’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili e il calcolo dell’impronta di carbonio sono incentivati dall’attribuzione di punti. Per contribuire a facilitare la transizione verso un’economia più circolare, i criteri stabiliscono requisiti obbligatori sul riutilizzo dei rifiuti di processo e incentivano l’incorporazione di contenuto di materiale riciclato/secondario, come opportuno.
(12) I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.
(13) Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2009/607/CE.
(14) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti per coperture dure ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2009/607/CE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/607/CE o presentarle in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia decisione possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» comprende piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno.
2. Nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» non rientrano:
a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;
b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771;
c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304;
d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
3. I prodotti per coperture dure sono costituiti da uno dei seguenti materiali:
a) pietra naturale (detta anche pietra da taglio);
b) agglomerati lapidei a base di leganti in resina;
c) ceramica o laterizio;
d) prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) «agglomerato lapideo»: prodotto industriale fabbricato a partire da una miscela di aggregati di varie dimensioni e natura (generalmente provenienti da pietre naturali), talvolta miscelato con altri materiali compatibili, additivi e leganti in resina;
2) «cemento alternativo»: qualsiasi cemento non conforme ai requisiti composizionali per i cementi comuni definiti nella norma EN 197-1[6]EN 197-1:2011. Cemento — parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni., compresi i cementi con contenuti di clinker di cemento Portland molto bassi, così come i cementi ad attivazione alcalina e i geopolimeri, il cui contenuto di clinker di cemento Portland può essere pari a zero;
3) «ceramica»: materiale a base di materiali argillosi o altri materiali inorganici non metallici le cui proprietà caratteristiche — grande resistenza meccanica, resistenza all’usura, longevità, inerzia chimica, non tossicità e resistenza al calore e agli incendi — sono il risultato di una trasformazione termica in funzione del tempo accuratamente ottimizzata che avviene durante la cottura in forno;
4) «blocchi in terra compressa»: prodotti che presentano caratteristiche regolari e verificate, ottenuti dalla compressione statica o dinamica di terra allo stato umido, seguita immediatamente dalla sformatura, e la cui coesione, allo stato sia umido che secco, è dovuta alla frazione argillosa contenuta nella terra cruda e che può essere aumentata con l’impiego di additivi;
5) «laterizio»: materiale prodotto principalmente da argilla o altri materiali argillosi, sottoposto a sagomatura (estrusione e/o pressatura), essiccazione e cottura dell’argilla preparata, con o senza additivi;
6) «piastrella per pavimentazione»: piastrella piatta, solitamente di forma quadrata o rettangolare, di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, che può essere sagomata per estrusione, stampaggio diretto o essere tagliata da lastre nelle dimensioni volute e che, una volta posata assieme alle altre piastrelle, forma lo strato superiore della pavimentazione di superfici interne od esterne, generalmente destinato ad essere visibile o a venire a contatto con gli utilizzatori della superficie pavimentata;
7) «legante idraulico»: cemento o calce idraulica comune, vale a dire un materiale inorganico finemente triturato che, miscelato con acqua, forma un impasto che fa presa e indurisce mediante reazioni e processi di idratazione e che, dopo l’indurimento, conserva le sue proprietà di resistenza e stabilità anche sott’acqua. I cementi comuni devono rientrare in una delle 27 classi di cemento definite nella norma EN 197-1 e le calci idrauliche devono essere conformi ai requisiti definiti nella norma EN 459-1[7]EN 459-1:2015. Calci da costruzione — parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità per calci idrauliche naturali, calci formulate o calci idrauliche;
8) «cordolo»: elemento di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, di forma diritta o incurvata, che può essere smussato o inclinato sulla faccia esposta e destinato principalmente a separare superfici che si trovano sullo stesso piano o su piani diversi, ad esempio i bordi di una strada o di un marciapiede;
9) «piano di lavoro da cucina»: superficie di lavoro, direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute, e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, su una struttura destinata principalmente alla preparazione degli alimenti;
10) «prodotto in pietra naturale» e «pietra da taglio»: frammenti di roccia naturale, dalla quale i prodotti in pietra naturale sono stati tagliati e finiti in dimensioni, forme e proprietà specifiche di superficie in un impianto di trasformazione, mentre la pietra da taglio è il materiale intermedio che alimenta l’impianto di trasformazione e che consiste in grandi blocchi o grandi lastre di pietra naturale estratti dalla cava;
11) «elemento per pavimentazione»: elemento di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, di forma rettangolare o qualsiasi altra forma, che può essere posato secondo un motivo ripetitivo come strato superficiale di una pavimentazione flessibile o rigida e che può assemblato con altri elementi mediante malta, adesivi o sistemi di posa autobloccanti;
12) «calcestruzzo prefabbricato»: prodotti di calcestruzzo, fabbricati conformemente a specifiche norme di prodotto in un luogo diverso dalla destinazione finale di utilizzo, al riparo da condizioni meteorologiche avverse durante la produzione, e che sono il risultato di un processo industriale sottoposto a un sistema di controllo di produzione in fabbrica, con possibilità di cernita prima della consegna, comprese le «piastrelle di graniglia» monostrato e doppiostrato, come da norma EN 13748-1:2004 e 13748-2:2004 EN 13748-1:2004 [8]Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno. e EN 13748-2:2004: Piastrelle di graniglia — parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno.;
13) «tegola»: prodotto destinato alla copertura discontinua di tetti inclinati;
14) «piano tavolo»: parte superiore di un tavolo direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, sulla struttura di un tavolo e destinata principalmente a costituire una superficie che consente agli utilizzatori di riposarsi, sedersi, mangiare, studiare o lavorare, in ambienti interni o esterni e in locali privati o pubblici;
15) «piano da bagno»: superficie direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, su una struttura e destinata principalmente a essere utilizzata in bagni ad uso privato o pubblico o in luoghi analoghi in cui vengono regolarmente effettuate pratiche igieniche personali (ad esempio, zone esposte a spruzzi d’acqua);
16) «piastrella murale»: piastrella sottile, solitamente di forma quadrata o rettangolare, di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, che può essere sagomata per estrusione, stampaggio diretto o essere tagliata da lastre nelle dimensioni volute e che, una volta posata assieme alle altre piastrelle, forma lo strato esterno di un rivestimento murale interno o esterno, generalmente destinato ad essere visibile o a venire a contatto con i passanti.
Articolo 3
Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare tutti i requisiti obbligatori dei criteri e ottenere almeno il punteggio minimo richiesto come stabilito nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» è «021».
Articolo 6
La decisione 2009/607/CE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti per coperture dure» ai sensi della decisione 2009/607/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/607/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/607/CE per il suddetto gruppo di prodotti. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/607/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓
Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1. |
2. | ↑ | Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21). |
3. | ↑ | Decisione (UE) 2017/2076 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica la decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea alle coperture dure (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 74). |
4. | ↑ | Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 122/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final]. |
5. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final]. |
6. | ↑ | EN 197-1:2011. Cemento — parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni. |
7. | ↑ | EN 459-1:2015. Calci da costruzione — parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità |
8. | ↑ | Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno. e EN 13748-2:2004: Piastrelle di graniglia — parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno |