Economia circolare: al via il progetto Mangiaplastica con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2021, n. 243).
Il provvedimento definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto, l'installazione di eco-compattatori.
Le dotazioni ammontano:
- per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui;
- per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;
- per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
- per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.
Clicca qui per la decisione 2021/1752 sulla raccolta differenziata
I Comuni con popolazione:
- inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore;
- superiore a 100.000 abitanti possono presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021; in fondo alla pagina è disponibile l'allegato in pdf.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021
Programma sperimentale «Mangiaplastica». (21A05899)
(in Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2021, n. 243)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il «Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare»
(COM(2015) 614) adottato nel dicembre 2015 con il quale la
Commissione ha individuato la plastica come priorita' chiave e si e'
impegnata a elaborare «una strategia per affrontare le sfide poste
dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e
tenere conto del loro intero ciclo di vita», confermando altresi',
nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e l'uso
della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell'obiettivo
della riciclabilita' di tutti gli imballaggi di plastica entro il
2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM (2017) 650;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla «Riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente» («single-use plastics
- SUP»), che si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute
umana, nonche' promuovere la transizione verso un'economia circolare
con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e
sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del
mercato interno;
Considerato in particolare l'art. 6, paragrafo 5, della succitata
direttiva, che prevede come entro il 2025 le bottiglie per bevande in
PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire
dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%;
Considerato, altresi', l'art. 9 della medesima direttiva, che
prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie
per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e
segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all'immesso
al consumo di tale tipologia di prodotti e al 2029 una percentuale
pari al 90%;
Visto il nuovo Piano di azione sull'economia circolare presentato
dalla Commissione europea l'11 marzo 2020, punto di riferimento
principale per le politiche europee e nazionali per l'economia
circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati
Membri che prevede e una serie di misure, anche legislative, per
l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con
l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del
consumo dell'Unione europea;
Considerato che la raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica attraverso gli eco-compattatori rappresenta una modalita'
che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei
rifiuti al riciclo di alta qualita' e risulta pertanto fondamentale
implementarne la diffusione sull'intero territorio nazionale;
Visto l'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo
denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» al fine di
contenere la produzione in plastica attraverso l'utilizzo di
eco-compattatori con una dotazione di complessivi euro 27 milioni da
destinare come contributi ai comuni per l'installazione di
eco-compattatori;
Visto che, ai sensi del menzionato art. 4-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le modalita' di utilizzo del
citato fondo devono essere individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la
Conferenza Unificata;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che
stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico
di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento
essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui
effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il
Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica
attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, nonche' di favorirne la
raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in
un'ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i
criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione ed
erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto,
l'installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato
«Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito Programma), ai
sensi dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141. Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve
essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del
presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per
la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado
di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il
volume favorendone il riciclo.
2. In relazione al carattere sperimentale del programma di cui al
comma 1, al fine di rilevare l'efficienza, l'efficacia ed
economicita' del sistema di raccolta differenziata mediante l'uso
degli eco-compattatori, i soggetti beneficiari si impegnano a
mantenere gli stessi in proprio possesso ed in uso in favore
dell'utenza per almeno tre anni dal momento dell'attivazione; si
impegnano inoltre a fornire al Ministero della transizione ecologica,
su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a
verificare l'efficacia e la sostenibilita' del programma sperimentale
in oggetto.
Art. 2
Risorse disponibili
1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente decreto
sono rese disponibili le seguenti risorse:
a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di
cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui;
b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;
c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono partecipare al Programma di cui all'art. 1, i comuni che
presentano apposita istanza corredata da un progetto costituito da
una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato, sino a
esaurimento delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto.
2. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono
presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore.
3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono
presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di
eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario
ogni 100.000 abitanti.
4. Il numero di abitanti residenti e' determinato secondo i criteri
previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Art. 4
Presentazione e ammissione delle istanze
1. Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo sono
presentate al Ministero della transizione ecologica per il tramite
dell'apposita piattaforma presente sul sito www.minambiente.it e nel
rispetto dei seguenti termini:
per l'annualita' 2021 entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
per l'annualita' 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
per l'annualita' 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;
per l'annualita' 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.
2. Il progetto di cui all'art. 3, comma 1, e' presentato in
conformita' alle schede di cui all'Allegato, compilate in ogni parte,
pena l'inammissibilita' della richiesta.
Art. 5
Istruttoria delle istanze
1. Le istanze accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione.
2. Entro novanta giorni dalla chiusura del termine per la
presentazione delle istanze, il Ministero della transizione ecologica
pubblica, sul proprio sito web, la graduatoria delle istanze ammesse,
sulla base della valutazione dei progetti presentati da parte della
competente direzione generale.
3. Nel caso di esclusione dalla graduatoria di cui al comma 2, il
Ministero della transizione ecologica comunica al comune richiedente
i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.
Art. 6
Criteri di valutazione
1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie, le istanze sono
valutate tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti
criteri:
a. fattibilita' tecnico-organizzativa e qualita' del progetto (da
0 a 50 punti) valutata sulla base dei seguenti elementi contenuti
nella relazione descrittiva:
- dimensionamento degli eco-compattatori rispetto agli abitanti
residenti (da 0 a 5);
- localizzazione sul territorio comunale, area pubblica o
privata previa idonea convenzione (da 0 a 5), dove il punteggio
minimo e' attribuito se l'eco-compattatore e' collocato in luoghi
isolati e poco raggiungibili logisticamente e il punteggio massimo se
lo stesso e' ubicato in luoghi ad alta frequentazione;
- efficacia/funzionalita' dei correlati servizi di trasporto e
avvio a riciclaggio (da 0 a 25) attribuito in relazione al numero dei
ritiri programmati e all'utenza servita;
- previsione di misure di sensibilizzazione ambientale (da 0 a
10);
- previsioni di strumenti di incentivazione al conferimento in
eco-compattatore (da 0 a 5);
b. impatto del progetto (da 0 a 10 punti) valutato sulla base
della rilevanza dei risultati attesi descritti nella suddetta
relazione.
Art. 7
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' erogato sino a esaurimento della disponibilita'
annuale di finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero
della transizione ecologica. L'atto amministrativo di attribuzione
del contributo deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i CUP identificativi degli interventi oggetto di
finanziamento.
2. Il contributo e' erogato a ciascun comune nel limite di euro
15.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita' media e
di euro 30.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita'
alta come indicate nell'Allegato al presente decreto.
3. Sono esclusi dall'erogazione del contributo i comuni che ne
abbiano beneficiato l'anno precedente.
Nel caso in cui il costo del progetto sia superiore all'importo di
cui al comma 1, rimane a carico del comune la copertura della parte
di costo eccedente.
4. Il contributo e' trasferito ai comuni:
in prima rata pari al 30% del costo complessivo del progetto
previsto sulla base della documentazione allegata al progetto,
erogata a titolo di anticipazione contestualmente all'attribuzione
del contributo;
in seconda rata pari al saldo del contributo concesso dietro
presentazione di formale richiesta da parte del comune, corredata
dalla documentazione finale di spesa, idonea a consentire le
verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attivita' previste nel
progetto.
Art. 8
Cause di revoca del contributo economico
1. Il contributo e' revocato qualora il comune beneficiario non
proceda all'aggiudicazione dell'eco-compattatore entro centottanta
giorni dalla data dell'erogazione della prima rata. A tal fine e'
trasmessa un'apposita comunicazione corredata dal relativo
provvedimento secondo le modalita' indicate nella piattaforma di cui
all'art. 4, comma 1.
2. Qualora, nell'ambito dell'attivita' istruttoria volta
all'erogazione della seconda rata, il Ministero della transizione
ecologica accerti l'inidoneita' della documentazione trasmessa dal
comune, comunica al comune stesso le carenze riscontrate e il termine
per effettuare la relativa integrazione documentale. Laddove il
comune non ottemperi a detta richiesta nel termine indicato, ovvero
trasmetta documentazione non suscettibile di colmare le carenze
riscontrate, il Ministero ne da' comunicazione al comune medesimo,
che provvede a restituire il contributo percepito, mediante
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta definitivamente acquisito all'erario.
3. Il contributo economico e' altresi' restituito dal comune, con
le modalita' di cui al comma 2, per la parte non utilizzata o
totalmente, in caso di parziale o totale mancata realizzazione del
progetto.
4. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre in
qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.