Economia circolare: al via il bando "Macchinari innovativi". A renderlo noto è un comunicato del ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021, n. 85. In particolare, recita il comunicato, «Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 marzo 2021 sono state definite le modalità e i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2019, n. 297, in favore di programmi di investimento innovativi, da realizzare nelle regioni meno sviluppate, finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.
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Il decreto conferma integralmente le modalità operative per l'attuazione dell'intervento, previste dal decreto direttoriale 23 giugno 2020 e fissa al 27 aprile 2021 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 29 marzo 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it» e di seguito.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico - direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 marzo 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 2019 che stabilisce che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo decreto sono rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi;
VISTO, inoltre, l’articolo 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che prevede che il Ministero, con provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di investimento e all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero;
CONSIDERATO che il medesimo decreto ministeriale 30 ottobre 2019 individua l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia quale soggetto gestore del fondo rotativo costituito in forma di strumento finanziario per la concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 13 e 14, relativi agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, che dispone la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 del predetto decreto ministeriale 15 dicembre 2020, nel quale è disposto che l’intervento agevolativo istituito con il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 è prorogato al 31 dicembre 2023, fermo restando il relativo adeguamento, oltre il 31 dicembre 2021, alla carta degli aiuti a finalità regionale vigente nel periodo di riferimento;
VISTO il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018 e da ultimo, con decisione C(2020) 1093 del 20 febbraio 2020;
VISTI i criteri di selezione delle operazioni del suddetto Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del 27 ottobre 2015 e, da ultimo, modificati ed approvati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 25 settembre 2018;
VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON “Imprese e competitività”, pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;
VISTO il decreto direttoriale 23 giugno 2020 con il quale sono stati definiti, con riferimento al primo sportello previsto nell’ambito dell’intervento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione;
VISTO il decreto direttoriale 30 luglio 2020 con cui è stata disposta, a partire dal 31 luglio 2020, la chiusura del primo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione regolato dal decreto direttoriale 23 giugno 2020, a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, in ragione dell’elevato numero di domande di agevolazione presentate nell’ambito del primo sportello ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, è stato disposto l’incremento delle risorse destinate al predetto primo sportello agevolativo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019;
RAVVISATA l’opportunità di procedere, in considerazione dell’arco temporale trascorso dalla chiusura del primo sportello agevolativo, all’apertura del secondo dei due sportelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, confermando integralmente le modalità operative per l’attuazione dell’intervento previste dal decreto direttoriale 23 giugno 2020;
DECRETA:
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 30 ottobre 2019 citato in premessa, i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto.
Art. 2.
(Termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, i soggetti proponenti individuati all’articolo 4 del medesimo decreto possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27 aprile 2021 secondo le modalità indicate all’articolo 3 del decreto direttoriale 23 giugno 2020.
2. Per le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero per le PMI non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica di cui al comma 1 può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune della rete, ovvero al legale rappresentante della PMI. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), a partire dalle ore
10.00 del 6 aprile 2021 una specifica richiesta alla Pec nuovobando.macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, riportante nell’oggetto “Nuovo bando Macchinari Innovativi – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma per la compilazione e l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente l’istanza.
3. Le domande di accesso alle agevolazioni, nell’ambito dello sportello regolato dal presente provvedimento, possono essere presentate sulla base dell’iter di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 23 giugno 2020, secondo la seguente tempistica:
a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021;
b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile
2021.
Art. 3.
(Indicazioni operative per l’istruttoria delle domande di agevolazione)
1. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia presentato una domanda di agevolazione anche nell’ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, la valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 giugno 2020, viene effettuata con riferimento a entrambi i programmi di investimento presentati a valere sul decreto ministeriale 30 ottobre 2019. A tal fine, il Ministero verifica la relazione di cui al medesimo articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 giugno 2020 considerando:
a) il “Cflow” del soggetto richiedente desumibile in base ai dati relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali, società di persone e liberi professionisti, sulla base dei dati relativi all’ultima dichiarazione dei redditi;
b) l’importo annuo complessivo dei finanziamenti agevolati da restituire da parte del soggetto richiedente, determinato sulla base di entrambe le domande presentate a valere sul decreto ministeriale 30 ottobre 2019.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 23 giugno 2020 non espressamente modificato dal presente provvedimento. Restano altresì confermati gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, nonché gli allegati informativi 6, 7, 8 e 9 del medesimo decreto.