Economia circolare: le agevolazioni per riconvertire i processi produttivi

Economia circolare agevolazioni
Pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 giugno 2020

Economia circolare: le agevolazioni per riconvertire i processi produttivi e le procedure per ottenerle sono al centro del decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020, n. 177.

In particolare, il decreto definisce:

  • l'ambito operativo e le risorse disponibili;
  • i soggetti beneficiari;
  • i progetti, le spese e i costi ammissibili;
  • le agevolazioni concedibili;
  • le procedure di accesso;
  • l'istruttoria delle domande di agevolazioni;
  • le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
  • i criteri di valutazione;
  • le verifiche intermedia e finale;
  • le variazioni e le revoche;
  • il monitoraggio, i controlli e la pubblicità.

Leggi qui il comunicato del ministero dello Sviluppo economico relativo al decreto direttoriale 23 giugno 2020 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando Macchinari innovativi.

Infine:

  • nell'allegato 1 è riportato l'elenco delle tecnologie abilitanti fondamentali;
  • l'allegato 2 contiene le indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle tematiche
    rilevanti inerenti all'economia circolare.

Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 giugno 2020

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 giugno 2020

Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per
la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia
circolare. (20A03672)

(Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020, n. 177)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», e in particolare l'art. 26, che dispone la
concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e
sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito
dell'economia circolare nella forma del finanziamento agevolato a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse destinate, ai
sensi dell'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
sostegno dei programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile di cui all'art. 23 del medesimo decreto-legge, e
nella forma del contributo diretto alla spesa a valere sulle
disponibilita' per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma
restando l'applicazione dell'art. 1, comma 703, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16
maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23,
comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n.
1084/2017 della commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di
notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 8 marzo 2013, che
prevede che per gli interventi attuati nell'ambito del Fondo per la
crescita sostenibile volti all'avanzamento tecnologico del sistema
produttivo nazionale e' assunto come quadro di riferimento il
Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» di cui
alla Comunicazione della commissione europea COM(2011) 808 def del 30
novembre 2011;
Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341
final del 26 giugno 2012 recante «Una strategia europea per le
tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione»;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia
nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di
innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche
prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale
imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di
rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del
mercato;
Vista la Comunicazione della commissione europea COM(2020) 102
final del 10 marzo 2020 recante «Una nuova strategia industriale per
l'Europa», imperniata sull'innovazione industriale per la neutralita'
climatica e per la leadership digitale, e che contiene in particolare
le direttrici per la costruzione di una economia europea piu'
circolare, che riduca la sua impronta di carbonio e quella relativa
all'utilizzo delle materie prime, integrando la circolarita'
trasversalmente a tutti i settori dell'economia;
Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 98 final
dell'11 marzo 2020 relativa a «Un nuovo piano d'azione per l'economia
circolare» che, sulla base delle iniziative in materia di economia
circolare attivate a partire dal «Piano d'azione dell'Unione europea
per l'economia circolare» di cui alla Comunicazione della Commissione
europea COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, individua le azioni
volte ad accelerare la transizione verso un modello di crescita
rigenerativo basato sull'economia circolare, e stabilisce un
programma orientato al futuro per costruire un'Europa piu' pulita e
competitiva;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del piu' volte citato art. 26
del decreto-legge n. 34 del 2019, i criteri, le condizioni e le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a
sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei
processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare sono
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa
intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, 24 gennaio 2018, n. 116, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n.
106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui
programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di
calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del
personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato
alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018, al n. 1-465;
Tenuto conto che in premessa al predetto decreto direttoriale 24
gennaio 2018, e' previsto che le tabelle standard di costi unitari
per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Allegato 2 del medesimo
decreto possano essere utilizzate, oltre che per tutte le iniziative
finanziate con risorse a valere sul FESR, anche per iniziative
analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in
particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili
sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del
totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del
monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della
garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2013, n.
130, ed in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il tasso
minimo da applicare ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e' fissato
in misura non inferiore allo 0,80 per cento annuo e che detto tasso
potra' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
ricerca e riparto delle predette risorse tra gli investimenti
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144
del 24 giugno 2015, recante i contenuti minimi delle informazioni
utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese,
ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Acquisita l'intesa n. 54 del 21 maggio 2020 della Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per l'adozione del presente decreto del Ministero dello
sviluppo economico recante i criteri, le condizioni e le procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di
progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi
produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui al comma 1 del
piu' volte citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di
banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione per la
regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo
per la crescita sostenibile, stipulata in data 17 febbraio 2016 ai
sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, ivi
compresi i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addendum;
b) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica
autonoma, che operi in via prevalente per il settore manifatturiero
ovvero per quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere
svolgendo attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo
di ricerca;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
e) «Convenzione»: la convenzione per la regolamentazione dei
rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita
sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto
interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio
2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione
bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche' i relativi atti aggiuntivi o integrativi ed in
particolare l'addendum relativo all'intervento di cui all'art. 26 del
decreto-legge n. 34 del 2019;
f) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita' di
utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle
predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile»;
g) «ENEA»: l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile;
h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso da CDP ad una impresa beneficiaria per le spese
ammissibili oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle
risorse del FRI individuate dal presente decreto;
i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice ad una impresa
beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del
Finanziamento bancario;
k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art.
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004 n. 311;
m) «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art.
4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e successive
modifiche e integrazioni;
n) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
o) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale per gli incentivi alle imprese;
p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, Universita' o
istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire
un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di
esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati;
q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del «Regolamento GBER»;
r) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
s) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai
fini della convalida di tecnologie generiche;
t) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo
sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi
e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e'
necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti;
u) «Tecnologie abilitanti fondamentali» (Key Enabling
Technologies, KETs): le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020»
(programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione
della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre
2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto,
caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a
un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione
rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro
altamente qualificati.

Art. 2

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di favorire la transizione delle attivita' economiche
verso un modello di economia circolare, finalizzata alla
riconversione produttiva del tessuto industriale, il presente decreto
definisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni dirette al sostegno, nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile, di progetti di ricerca e sviluppo
finalizzati ad un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente
decreto sono rese disponibili le seguenti risorse:
a) cento milioni di euro per la concessione delle agevolazioni
nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del
FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n.
311, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134;
b) quaranta milioni di euro per la concessione delle agevolazioni
nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle
disponibilita' per il 2020 del FSC di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'art.
1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Risorse aggiuntive potranno essere rese disponibili per la
concessione delle agevolazioni nell'ambito dell'intervento
agevolativo di cui al presente decreto:
a) con un incremento fino a venti milioni di euro da parte del
Ministero, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la Crescita
Sostenibile, da destinare alla concessione di contributi diretti alla
spesa;
b) con un incremento fino a cinquanta milioni di euro, da
destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle
risorse del FRI risultanti dal procedimento di ricognizione di cui
all'art. 30, commi 3, 3-bis e 4, del decreto-legge del 22 giugno 2012
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, cosi' come modificati dall'art. 26 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58;
c) con un incremento, destinato alla concessione dei contributi
alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni e
dalle province autonome per il finanziamento dei progetti realizzati
nei territori di propria competenza, previo accordo delle
amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero e previa
disponibilita' di risorse aggiuntive a valere sul FRI da destinare
alla concessione di finanziamenti agevolati, ulteriori rispetto a
quelle di cui alla lettera b).
4. Una quota pari al sessanta per cento delle risorse disponibili
e' riservata annualmente ai programmi proposti da PMI e dalle reti di
imprese. Nell'ambito della predetta riserva e' istituita una
sottoriserva pari al 25 (venticinque) per cento della stessa
destinata alle micro e piccole imprese.
5. Il Ministero attua l'intervento agevolativo avvalendosi, sulla
base di apposita convenzione, del supporto di Invitalia in qualita'
di soggetto gestore per gli adempimenti e le verifiche amministrative
relativi alle attivita' connesse con la concessione ed erogazione
delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con
legge 3 agosto 2009, n. 102. Nell'ambito delle attivita' di
attuazione dell'intervento, gli adempimenti tecnico-scientifici
relativi alla valutazione dei progetti presentati e alle verifiche in
merito alla realizzazione degli stessi sono svolti dall'ENEA, di cui
il Ministero si avvale sulla base di apposita convenzione.
6. Qualora l'ENEA partecipi ad un progetto in qualita' di soggetto
co-proponente ai sensi dell'art. 3, comma 2 ovvero fornisca
nell'ambito di un progetto servizi di consulenza o altri servizi
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), per gli
adempimenti tecnici relativi alla valutazione dei progetti presentati
e alle verifiche in merito alla realizzazione degli stessi il
Ministero si avvale dei competenti esperti in innovazione tecnologica
iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attivita'
produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
dicembre 2015, n. 282.
7. Gli oneri per le predette attivita' svolte da Invitalia e
dall'ENEA ovvero dai competenti esperti iscritti all'albo sono posti
a carico del FCS, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse
destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente
decreto.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' di
cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le
imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita'
ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in
favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche
congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, previa
indicazione del soggetto capofila. Gli Organismi di ricerca possono
partecipare ai progetti realizzati congiuntamente e beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente decreto unicamente in qualita' di
co-proponenti.
3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati
mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre
forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo
esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il
contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione
devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e
coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a
carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca
e sviluppo;
c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1,
del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di cui all'art. 7, comma 2, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle
imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono
avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per
tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita'
locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di
cui all'art. 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese
individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due
dichiarazioni dei redditi presentate;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER.
5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, comma 2, devono aver
ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di
una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione
del rischio di credito stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto
interministeriale 23 febbraio 2015.
6. Gli Organismi di ricerca, alla data di presentazione della
domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro
forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli di cui alla lettera c).
7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere
attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto
dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle
attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali di cui all'allegato n. 1, relative a:
a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia
circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale
(innovazioni eco-compatibili);
b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un
approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime;
c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle
tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione
dell'acqua;
d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente
(smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali
recuperati;
f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri.
2. Sono ammissibili progetti che presentino un elevato contenuto di
innovazione tecnologica e sostenibilita', realizzati nell'ambito
delle tematiche rilevanti per l'economia circolare di cui
all'allegato n. 2.
3. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di
ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito
di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio
nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00
(duemilioni/00);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre
mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del
progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data
di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a
trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero,
qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal
decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 3, una specifica
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del
progetto non superiore a sei mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere
che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno euro
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel caso di imprese, ovvero
pari ad almeno il 10 per cento dell'importo complessivo ammissibile
del progetto nel caso di Organismi di ricerca, fermo restando che il
progetto nella sua interezza deve prevedere spese e costi ammissibili
non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
4. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'art. 2, comma 4,
tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in
forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, fatti
salvi gli eventuali Organismi di ricerca, o devono realizzare il
progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

 

Art. 5

Spese e costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti
direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, e sono
quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto
di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di
specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle
attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse
le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse
secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard
unitari per le spese del personale di cui al decreto direttoriale 24
gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il
progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di
ammortamento fiscale ordinarie relative al periodo di svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le
attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano
caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del
progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati,
previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva
valutazione di Invitalia;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per
l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle
normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura
del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo
quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di
nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in
magazzino, il costo ammissibile e' quello di inventario di magazzino,
con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati
secondo i criteri riportati in allegato al provvedimento di cui
all'art. 7, comma 2, sono indicati nel decreto di concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 9, comma 4, suddivisi per soggetto
beneficiario, area geografica in cui vengono sostenuti e per
attivita' di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli
stati di avanzamento del progetto e' possibile rimodulare gli importi
delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di
concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni
concesse a ciascun soggetto beneficiario. Nel rispetto di detto
limite e', inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o
attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione
delle voci di costo e' valutata da Invitalia preliminarmente
all'erogazione delle agevolazioni.
3. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo
sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli
sostenuti per attivita' di ricerca industriale (RI).
4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore
a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in
quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi
valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo di
svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il
pagamento.
6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle
attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale puo'
essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia
necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di
fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a
fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi
costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del
prototipo stesso per le attivita' di ricerca e sviluppo rispetto
all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi
univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del
prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di
ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita
dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai
costi ammissibili.
7. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese
e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto
previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal
pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di
spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi
debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni
elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamente in versione elettronica.

 

Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del
Finanziamento agevolato a valere sul FRI, e del contributo alla spesa
a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e
successivo comma 3.
2. Il contributo alla spesa e' concesso per una percentuale
nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) venti per cento per le imprese di micro e piccola dimensione,
come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;
b) uindici per cento per le imprese di media dimensione, come
definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;
c) dieci per cento per le imprese di grande dimensione.
3. Il Finanziamento agevolato e' concesso alle imprese e ai centri
di ricerca, copre una percentuale nominale delle spese ammissibili
pari al cinquanta per cento ed e' concedibile in presenza di un
finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice.
Il finanziamento bancario e' concesso a tasso di mercato e copre una
percentuale nominale pari ad almeno il venti delle spese ammissibili.
4. Il finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario
costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da
un unico contratto. Il finanziamento, unitamente al contributo alla
spesa a valere sul FSC, non puo' essere superiore al cento per cento
dei costi e delle spese ammissibili, ferma restando la quota di
contributo alla spesa di cui al comma 1 e la quota di finanziamento
agevolato di cui al comma 3.
5. Il finanziamento puo' essere assistito da idonee garanzie.
6. La durata del Finanziamento e' compresa tra un minimo di quattro
anni e un massimo di 11 (undici) anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento che, per il solo finanziamento agevolato, decorre
dalla data di erogazione e puo' avere durata massima fino al 30
giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. In ogni caso,
la durata del periodo di ammortamento del finanziamento non puo'
essere superiore a otto anni. E' facolta' del soggetto beneficiario,
o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del
progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al
periodo di preammortamento. Ciascun soggetto beneficiario ha altresi'
la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il
Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di
attuazione, dalla Convenzione e dal contratto di finanziamento.
7. Il rimborso del Finanziamento avviene secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che il rimborso
della quota capitale del finanziamento bancario puo' avere inizio
solo una volta rimborsato almeno il sessanta per cento del
differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato
e il finanziamento bancario. Pertanto, la durata del periodo di
preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quella
del finanziamento agevolato. Gli interessi di preammortamento sono
corrisposti alle predette medesime scadenze del finanziamento.
8. Il finanziamento agevolato e' concesso a un tasso di interesse
pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato
secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di
adozione del decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. In
ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore alla misura
fissata dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013 citato nelle
premesse.
9. Agli Organismi di ricerca e' concesso un contributo diretto alla
spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi
ammissibili complessivi pari al 20 per cento, comprensivo
dell'agevolazione sostitutiva del finanziamento agevolato.
10. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione.
11. Le agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle
intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del
regolamento GBER.
12. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e
sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai
sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre
2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di
benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.

 

Art. 7

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo
provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese,
con il quale sono definiti gli schemi in base ai quali deve essere
presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni unitamente al
piano di sviluppo e alla ulteriore documentazione utile allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria. Con il medesimo
provvedimento, in cui sono recepite le ulteriori disponibilita' di
risorse di cui all'art. 2, comma 3 programmate nell'ambito del
presente intervento agevolativo, sono inoltre definiti le modalita'
di svolgimento dell'attivita' istruttoria, le condizioni, i punteggi
massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di cui
all'art. 10, le modalita' di presentazione e di valutazione delle
richieste di erogazione, i criteri di dettaglio per la determinazione
e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a
carico delle imprese e gli eventuali ulteriori elementi utili a
definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo'
presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di
accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 4
per gli Organismi di ricerca.
4. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a piu' progetti
congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre
unita' organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale,
organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta
realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti,
dipartimenti o unita' organizzative-funzionali dell'Organismo di
ricerca puo' partecipare ad un solo progetto.
5. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della
documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 2, e deve
essere presentata secondo gli schemi e con le modalita' definite con
il medesimo provvedimento.
6. Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio
2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente deve essere
unita l'attestazione, resa dalla Banca finanziatrice del singolo
proponente redatta in conformita' con il modello definito nella
Convenzione, di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario.

 

Art. 8

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del
direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito
internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili. Con il medesimo provvedimento, e' disposta la chiusura
dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande
presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano
copertura finanziaria si considerano decadute.
3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla
base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande
presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come
pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall' orario di
presentazione.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non
consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello
stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base
alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di
merito. La graduatoria e' formata dal Ministero in ordine decrescente
sulla base del punteggio attribuito in relazione ai criteri di
valutazione di cui all'art. 10 secondo le modalita' definite con il
provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. In caso di parita' di
punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il punteggio
piu' alto attribuito in relazione al criterio della qualita'
progettuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e, in caso di
ulteriore parita', al criterio dell'impatto di cui all'art. 10, comma
1, lettera c). Nel caso in cui ENEA partecipi, in qualita' di
soggetto co-proponente ai sensi dell'art. 3, comma 2 ovvero di
fornitore di servizi di consulenza o altri servizi secondo quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), ad uno o piu' dei progetti
rientranti nella predetta graduatoria, la stessa e' definita dal
Ministero sulla base delle valutazioni condotte da un panel di
esperti iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle
attivita' produttive 7 aprile 2006 di cui all'art. 2, comma 6.
5. L'attivita' istruttoria, che si conclude con un giudizio
complessivo di ammissibilita' del progetto, si compone della
valutazione amministrativa, effettuata da Invitalia, e della
valutazione tecnico-scientifica, effettuata dall'ENEA, secondo quanto
disciplinato dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 2.
6. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attivita'
istruttoria, il costo complessivo ammissibile del progetto risulti
inferiore alla soglia minima di ammissibilita' di cui all'art. 4,
comma 3, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti)
per cento delle spese e dei costi ammissibili di domanda, la domanda
e' dichiarata non ammissibile.
7. Le attivita' istruttorie sono portate a termine entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il
Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che
determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.

 

Art. 9

Concessione delle agevolazioni

1. Nel caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, il
Ministero provvede a comunicare le risultanze istruttorie al soggetto
proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile
alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 4,
qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno
presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il
mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La
predetta documentazione deve essere presentata nei termini e nelle
modalita' stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2,
pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e la presentazione
della stessa costituisce condizione per l'adozione del decreto di
concessione di cui al comma 4.
2. La documentazione presentata dal soggetto proponente ai sensi
del comma 1 deve essere corredata della delibera di finanziamento
bancario, redatta in conformita' con i modelli definiti dalla
Convenzione. Verificate la predetta delibera e la documentazione
presentata, ed effettuate le ulteriori verifiche propedeutiche
all'ammissione ai benefici, Invitalia provvede entro il termine di 15
giorni alla trasmissione della proposta di concessione delle
agevolazioni, completa delle indicazioni relative all'avvenuta
delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, a CDP, al
fine dell'assunzione da parte di quest'ultima della delibera di
Finanziamento agevolato.
3. CDP, entro i dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento
della documentazione di cui al comma 2, adotta la delibera di
finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, ad Invitalia e
alla Banca finanziatrice.
4. Entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della
delibera di finanziamento agevolato, il Ministero adotta il decreto
di concessione delle agevolazioni e lo trasmette, per il tramite di
Invitalia, alla Banca finanziatrice, a CDP e al soggetto
beneficiario. Il decreto di concessione contiene l'indicazione delle
spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni
concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in
ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del
progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato,
nonche' le condizioni di revoca. Il soggetto beneficiario, entro 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento, restituisce il decreto di
concessione debitamente sottoscritto per accettazione, pena la
decadenza delle agevolazioni, trasmettendone copia alla Banca
finanziatrice e ad Invitalia.
5. L'efficacia della delibera adottata da CDP e l'efficacia del
decreto di concessione sono condizionate alla stipula del contratto
di Finanziamento tra la Banca finanziatrice, che agisce per conto
proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario. La
predetta stipula deve intervenire entro novanta giorni dalla
ricezione da parte della Banca finanziatrice del decreto trasmesso da
Invitalia, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la
possibilita', da parte del soggetto beneficiario o della Banca
finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite di Invitalia
una proroga del termine indicato non superiore a novanta giorni.
Copia del contratto di finanziamento stipulato e' trasmessa
tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP e ad Invitalia,
secondo le modalita' stabilite dalla convenzione.

 

Art. 10

Criteri di valutazione

1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie, le domande di
agevolazioni sono valutate dal punto di vista tecnico da ENEA ovvero
dagli esperti in innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 6,
tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:
a) fattibilita' tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata
sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' e competenze: capacita' di realizzazione del
progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla
base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al
settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni: da valutare sulla base delle
collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualita' di
co-proponenti che in qualita' di fornitori di servizi di consulenza
che collaborino al progetto per almeno il 10 per cento dei costi
ammissibili di domanda;
3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento e' valutato
con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e
organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo
alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla
coerenza delle fasi in cui si articola il progetto;
b) qualita' del progetto (da 0 a 50 punti), valutata sulla base
dei seguenti elementi:
1) validita' tecnica, misurata in termini di contenuti
tecnico/scientifici e avanzamento delle conoscenze nello specifico
ambito di attivita' da valutare rispetto allo stato dell'arte
nazionale e internazionale;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento e' valutato
sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' dei risultati
attesi e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti
tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari;
3) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute
positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia
innovativa puo' essere utilizzata ovvero di contribuire allo sviluppo
di nuove filiere e/o catene del valore;
c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti), valutato sulla base
dei seguenti elementi:
1) potenzialita' economica intesa come capacita' del nuovo
prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato
esistente o di aprire nuovi mercati;
2) impatto industriale, dato dall'aumento della capacita'
produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle
innovazioni oggetto del progetto;
3) prossimita' al mercato degli obiettivi realizzativi, data
dalla componente di sviluppo sperimentale sul totale del progetto.
2. Le modalita' di determinazione dei punteggi, le soglie minime
dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi
elementi di cui al comma 1 sono stabiliti con il provvedimento di cui
all'art. 7, comma 2.

 

Art. 11

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate
periodicamente al Ministero dai soggetti beneficiari ovvero dal
soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non piu' di 3
soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento
del progetto. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto
per la prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di
avanzamento di cui, rispettivamente, al comma 5 e al comma 6, devono
essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un
multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione
ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente
all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di
effettivo avvio delle attivita'.
2. Il semestre in relazione al quale puo' essere effettuata la
rendicontazione della singola spesa o del singolo costo e'
individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo e'
sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. Il contratto di finanziamento puo' prevedere che il
Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del cinquanta
per cento. L'eventuale erogazione in anticipazione e' regolata dal
contratto anche attraverso l'acquisizione di idonee garanzie, sulla
base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo
quanto previsto nella Convenzione. Il soggetto beneficiario richiede
l'eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che
ne da' comunicazione ad Invitalia.
4. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto
beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel
periodo temporale di cui al comma 1, consistente in fatture
quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente ad
eccezione di quanto previsto per le spese generali e per le spese del
personale dipendente di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e d). I
pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati
con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore
probatorio equivalente a cui si riferiscono.
5. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve
essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla data del
decreto di concessione e puo' riguardare, indipendentemente dalla
cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del
progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. La
richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato
di cui al comma 3 non e' considerata utile ai fini del rispetto del
predetto termine ultimo di 12 mesi dalla data del decreto di
concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di
erogazione per stato di avanzamento.
6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la
relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta
secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all'art. 7,
comma 2, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la
documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento puo'
riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere
presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle
agevolazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h). Il
pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di
avanzamento puo' essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla
data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta
di erogazione.
7. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia
agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato) non
puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del
relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento
delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o,
se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, e'
erogato a saldo, secondo quanto disposto al comma 6.
8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto
beneficiario e' tenuto a seguire le modalita' di rendicontazione
delle spese e dei costi indicate nel provvedimento di cui all'art. 7,
comma 2. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' di
valutazione delle richieste di erogazione.
9. L'erogazione delle quote di Finanziamento, compresa l'eventuale
anticipazione di cui al precedente comma 3, e' effettuata dalla Banca
finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte di Invitalia dell'esito positivo delle verifiche effettuate. La
messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP delle
risorse per l'erogazione del Finanziamento agevolato e' disciplinata
dalla Convenzione. La Convenzione stabilisce, tra l'altro, le
modalita' di erogazione del Finanziamento, nonche' gli impegni del
Ministero ovvero del soggetto gestore da questo incaricato ai sensi
dell'art. 15, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8
marzo 2013, della Banca finanziatrice e di CDP, in conformita' alle
previsioni del presente articolo.
10. L'erogazione delle quote di contributo alla spesa e' effettuata
da Invitalia. Il Ministero trasferisce periodicamente ad Invitalia le
somme necessarie per le erogazioni di cui al presente comma, sulla
base del relativo fabbisogno, fermo restando il rispetto dei vincoli
sull'utilizzo dei relativi fondi.
11. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali
richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 90
giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa
documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta
entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di
spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui
all'art. 12, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di
concessione definitivo di cui all'art. 12, comma 5.

 

Art. 12

Verifica intermedia e verifica finale

1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento
lavori, Invitalia con la partecipazione dell'ENEA effettua una
verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di
attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a meta' del periodo di
realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio
comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c). Tale verifica
e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi
individuati nel piano di sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo
stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche
riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita'
previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva
conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con
esito negativo, Invitalia tenuto conto delle risultanze tecniche
prodotte dall'ENEA, propone al Ministero la revoca delle
agevolazioni.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia
di cui al comma 1 con un adeguato supporto da parte del soggetto
beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il
soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data
prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di
attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento
di cui all'art. 7, comma 2.
3. Invitalia, entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione
corrispondente, effettua, con il concorso dell'ENEA, una verifica
finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il
raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e
congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale,
Invitalia, tenuto conto delle risultanze tecniche prodotte dall'ENEA,
trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di
cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la
propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle
spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve
rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale
(libro unico del lavoro, buste paga, registri - timesheet,
documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri
fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni
ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro
giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze
contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il
soggetto beneficiario e' tenuto comunque a rendere disponibile
ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni
approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere
disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare
l'effettiva realizzazione delle attivita' di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale.
5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione
definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle
agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo
economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

 

Art. 13

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere
tempestivamente comunicate ad Invitalia con un'argomentata relazione
corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie
dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione,
conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione
dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di
titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti
alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto
congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel
caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione ad
Invitalia, con un'argomentata relazione corredata di idonea
documentazione. Invitalia procede, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e
valutazioni, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine
dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla
prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della
domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2,
nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del
progetto, non siano state assentite dal Ministero, Invitalia sospende
l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3,
compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono
valutate da Invitalia con l'eventuale concorso dell'ENEA in caso di
elementi inerenti alla parte tecnico-scientifica del progetto.
5. Le variazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione del soggetto beneficiario, sono sottoposte da Invitalia
al Ministero per l'adozione degli atti di propria competenza; per le
fattispecie che non richiedano l'adozione di determinazioni
ministeriali, in caso di approvazione Invitalia informa, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il soggetto
beneficiario ed il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione
dell'iter agevolativo.

 

Art. 14

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con
provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e
delle valutazioni effettuate da Invitalia, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo
quanto previsto al comma 6;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto
di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4,
comma 3, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori
entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4,
comma 3, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli
interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento
concesso;
j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal
Ministero per il monitoraggio del progetto agevolato, in caso di
reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2;
k) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f) e j), la revoca delle agevolazioni e' totale; in
tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue
ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato,
maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g)
e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa
alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non
restituita.
5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera k),
la revoca e' parziale o totale a seconda della fattispecie
riscontrata.
6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta
la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni,
concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di
realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine
l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea
documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata ad Invitalia,
che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino
alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle
agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e
sviluppo. Al fine di completare le predette valutazioni, il Ministero
acquisisce una nuova valutazione del merito di credito effettuata
dalla Banca finanziatrice sul soggetto beneficiario.
7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato, ovvero treanni per le imprese di
piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli
occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere
negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle
ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

 

Art. 15

Monitoraggio, controlli e pubblicita'

1. Il Ministero effettua il monitoraggio e la valutazione dei
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli
interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a
trasmettere al Ministero, anche per il tramite di Invitalia, la
documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei
programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione
del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli
interventi, il Ministero, anche per il tramite di Invitalia, sospende
nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici
fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del
sistema medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, e' disposta
la revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all'art. 14,
comma 1, lettera j).
3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con
il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Tali indicatori e i
relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di
cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche
procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
4. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare,
anche per il tramite di Invitalia, controlli e ispezioni sulle
iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di
attuazione degli interventi finanziati.
5. I soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e per il tramite
dei soggetti dallo stesso incaricati, anche successivamente alla
conclusione dei programmi agevolati;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli
disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali o
comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle
iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni,
mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i
documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle
agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
disposte dal Ministero.
6. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2 sono definite le
ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati,
tenuto conto dei vincoli stabiliti per l'utilizzo dei fondi
utilizzati.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

 

Allegato 1

Art. 4, comma 1

Elenco delle tecnologie abilitanti fondamentali

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti
e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e
intelligenti);
1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima
generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a
infrastrutture, tecnologie e servizi;
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC
per i contenuti e la creativita' digitali);
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali
intelligenti).
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla
nanoelettronica e alla fotonica;
2. Nanotecnologie;
2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima
generazione;
2.2 Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la
valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei
nanomateriali e dei nanosistemi;
2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.
2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei
loro componenti e dei loro sistemi;
2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul
mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: la
caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica,
la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria
avanzata a livello atomico);
3. Materiali avanzati
3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali,
multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili,
materiali biocompatibili);
3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di
favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a
consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad
esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del
montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio,
dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e
dello smantellamento);
3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria
sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni
di carbonio, il risparmio energetico, nonche' l'intensificazione dei
processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei
materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla
ricostruzione;
3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative,
in grado di favorire nuove opportunita' commerciali, inclusa la
conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo
di qualita' (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la
valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo
delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e
nell'ingegneria dei materiali);
3.7 Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di
materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e
strategie aziendali innovative;
4. Biotecnologie;
4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia
sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi);
4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla
biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria,
energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare),
anche al fine di individuare, monitorare, prevenire ed eliminare
l'inquinamento.
4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad
esempio: genomica, metagenomica, proteomica, strumenti molecolari, in
grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in
un'ampia gamma di settori economici);
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di
favorire incrementi di produttivita' accompagnati da un minore
utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da
una minore produzione di rifiuti;
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico,
tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior
utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo
energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in
processi industriali a elevata intensita' energetica, in grado di
favorire la competitivita', il miglioramento dell'efficienza delle
risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle
industrie di trasformazione ad elevata intensita' energetica (ad
esempio: l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del
vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio);
6. Spazio;
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitivita'
europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e
tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come
ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di
navigazione;
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi
dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione
e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da
minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati
spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla
standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti;
7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della
priorita' «Sfide per la societa'»;
7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione;
7.2 Migliorare la sicurezza e la qualita' dei prodotti
alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e
competitive;
7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico
affidabile, sostenibile e competitivo;
7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici
e integrati;
7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie
all'innovazione ecocompatibile;

Allegato 2

Art. 4, comma 2

Indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle tematiche
rilevanti inerenti all'economia circolare

Per economia circolare si intende un modello economico in cui il
valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e' mantenuto
quanto piu' a lungo possibile, e la produzione di rifiuti e' ridotta
al minimo.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le attivita' di ricerca
industriale e sviluppo industriale previste dai progetti dovranno
contribuire, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di innovazioni di
prodotto, di processo o di servizi innovativi ovvero attraverso il
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti
tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui
all'allegato n. 1, all'introduzione di modelli innovativi finalizzati
alla riconversione produttiva delle attivita' economiche nell'ambito
dell'economia circolare relative a:
a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia
circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale
(innovazioni eco-compatibili);
b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un
approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime;
c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle
tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione
dell'acqua;
d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente
(smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali
recuperati;
f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri.
Nel seguito sono fornite le indicazioni di dettaglio per
l'individuazione delle tematiche rilevanti inerenti all'economia
circolare, individuate in coerenza con le priorita' stabilite nei
piani d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare di cui
alle comunicazioni della Commissione europea n. 614/2015 e n. 98/2020
.
Le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei
progetti e le innovazioni introdotte dagli stessi potranno
interessare gli ambiti rilevanti nell'ambito dell'economia circolare
di seguito indicati.
Rimane fermo che non sono ammissibili attivita' progettuali che
consistano in modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi
esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche
rappresentino miglioramenti, ovvero attivita' di mero adeguamento
agli standard e alle normative nazionali e comunitari.
I. Ambiti relativi alle fasi della catena del valore
1. Produzione: modelli innovativi riferiti all'approvvigionamento
delle risorse, al loro uso nella produzione e alla generazione di
scarti durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
1.1. Approvvigionamento delle risorse: soluzioni innovative:
1.1.1. che prevedano l'utilizzo di materie prime naturali ed
il loro impiego in passaggi sequenziali, al fine di un loro piu'
lungo ed efficace sfruttamento;
1.1.2. basate sul reimpiego di materie prime secondarie, in
una ottica di sostituzione dei materiali vergini con materiali e
sostanze riciclate, nonche' residui di produzione e sottoprodotti;
1.1.3. che eliminino, sostituiscano o riducano
sostanzialmente la presenza di sostanze pericolose e problematiche
per la salute nei materiali utilizzati, promuovendo ad esempio cicli
di materiali atossici o una migliore tracciabilita' delle sostanze
chimiche pericolose per l'uomo e l'ambiente nei prodotti al fine di
facilitarne il riciclaggio;
1.2. Progettazione dei prodotti: soluzioni di progettazione
ecocompatibile, di incremento della circolarita' e di limitazione
dell'utilizzo monouso dei materiali e dei prodotti, finalizzate a:
1.2.1. estendere i tempi di vita dei prodotti (durabilita');
1.2.2. permettere la riparazione, la messa a nuovo o la
rigenerazione dei prodotti (riparabilita' e riutilizzabilita'), e
consentirne lo smontaggio al fine di permettere il recupero delle
materie e componenti di valore che li costituiscono (modularita' e
facilita' di disassemblaggio);
1.2.3. assicurare l'aggiornabilita' (upgrading) dei prodotti,
in una ottica di superamento dell'obsolescenza prematura;
1.2.4. incrementare l'impiego di materiali riciclati,
riciclabili e compostabili;
1.2.5. sviluppare nuovi materiali, compresi quelli a base
biologica, riutilizzabili, riciclabili o compostabili;
1.2.6. assicurare efficienza nell'utilizzo delle risorse,
anche energetiche, da parte dei prodotti;
1.3. Processi di produzione:
1.3.1. interventi mirati all'uso efficiente delle risorse nei
processi produttivi, ivi comprese soluzioni volte a ridurre i
materiali, le risorse e l'energia necessarie;
1.3.2. sviluppo di tecnologie di processo e linee di
produzione industriale innovative, come quelle di simbiosi
industriale in cui i rifiuti o i sottoprodotti di un'industria
diventano fattori di produzione per un'altra;
2. Consumo: modelli innovativi di consumo, anche attraverso
l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
2.1. Modelli di prodotto come servizio, basati tra l'altro su
schemi di leasing, pay-per-use o abbonamento in cui i produttori
mantengano la proprieta' del prodotto o la responsabilita' delle sue
prestazioni per l'intero ciclo di vita;
2.2. Condivisione di prodotti e infrastrutture (economia
collaborativa), che contribuiscano a sviluppare schemi di consumo
basati sull'economia circolare;
II. Ambiti trasversali alle fasi della catena del valore
3. Gestione dei rifiuti e degli scarti: soluzioni industriali
caratterizzate da elevato contenuto innovativo, in una ottica di
circolarita', per l'integrazione della gestione dei rifiuti e degli
scarti e per la loro valorizzazione all'interno dei processi
produttivi e di consumo.
3.1. Diminuzione della generazione di rifiuti e scarti nei
processi industriali e di consumo;
3.2. Raccolta differenziata e logistica inversa di prodotti,
materiali e rifiuti;
3.3. Cernita di elevata qualita' e rimozione dei contaminanti
dai rifiuti, compresi quelli derivanti da contaminazione accidentale;
3.4. Recupero di materiali da rifiuti, residui di produzione e
prodotti fuori uso e parti in preparazione per il riutilizzo e
riciclaggio;
3.5. Recupero e valorizzazione di rifiuti organici, residui da
biomassa e fanghi organici come alimenti, mangimi, nutrienti,
fertilizzanti, materiali a base biologica o materie prime chimiche;
4. Gestione delle acque: tecnologie, processi e soluzioni
industriali per l'uso razionale, la gestione efficiente, il
riutilizzo e riciclaggio delle acque, specie quelle reflue;
5. Strumenti, applicazioni e servizi: sviluppo di strumenti,
applicazioni e servizi che consentano modelli di economia circolare,
quali ad esempio soluzioni per la digitalizzazione delle informazioni
relative ai prodotti, ivi comprese soluzioni come i passaporti, le
etichettature e le filigrane digitali, e per la tracciabilita', la
rintracciabilita' e la mappatura delle risorse e delle sostanze,
quali quelle identificate come estremamente preoccupanti, quelle con
effetti cronici e quelle che presentano problemi tecnici nelle
operazioni di recupero lungo le catene di approvvigionamento.

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