Efficientamento e sostenibilità: assegnati i fondi ai piccoli comuni.
Lo ha reso noto il ministero dell'Interno con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024, n. 34 relativo alla pubblicazione del testo integrale del decreto del ministro dell'Interno 18 gennaio 2024, recante: «Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024».
Di seguito il testo del D.M. 18 gennaio 2024; l'allegato, contenente la lista dei comuni ammessi ai fondi, è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministro dell’Interno 18 gennaio 2024
Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2024.
(omissis)
Articolo 1
(Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2024)
1. In applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l’anno 2024, un contributo dell’importo di 58.589,87 euro a favore di ciascuno dei 2.014 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2024.
Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))
1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “contributo piccoli investimenti” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”).
Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.
Articolo 3
(Erogazione del contributo)
1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2024, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero delle corrispondenti diposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
La certificazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify .
2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Articolo 4
(Revoca e riassegnazione dei contributi)
1. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2024 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2024, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla prescritta scadenza, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi riassegnati sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d’asta di cui al successivo articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.
Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)
1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Articolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)
1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente provvedimento.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.