Efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari: assegnati i contributi

D.M. 21 dicembre 2021  

Efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari: assegnate risorse per 30 milioni di euro a Rfi per la realizzazione di interventi per un totale complessivo di 30 chilometri.

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Qui di seguito il testo integrale del D.M. 21 dicembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 -  sull'efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari.

 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 21 dicembre 2021  

Realizzazione di interventi destinati all'efficientamento
ecosostenibile di raccordi ferroviari. (Decreto n. 521/2021).
(23A03167)

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante
«Attuazione della direttiva n. 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante
«Attuazione della direttiva n. 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio», dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito
con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed in
particolare:
il comma 1, con cui e' approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al
2026;
il comma 2, lettera c), punto 4, che destina al rinnovo del
materiale rotabile e alle infrastrutture per il trasporto ferroviario
delle merci complessivi 200 milioni, articolati in 60 milioni di euro
per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di
euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni
di euro per l'anno 2025;
il comma 2-quater, che prevede che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c),
punto 4, destinate, fra l'altro, al finanziamento, nella misura del
100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento
ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana
S.p.a.;
il comma 6, che stabilisce che «Agli interventi ricompresi nel
piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
il comma 7-bis, ed in particolare i periodi da 1 a 3 che
stabiliscono che «Fatte salve le procedure applicabili ai programmi
ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza ai sensi dell'art. 14, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto
previsto dal medesimo art. 14, comma 1, primo periodo, il mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma,
qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente
vincolanti.»;
il comma 8, che prevede che «l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della
Commissione europea»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
Vista la scheda progetto «Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci» - allegata
al sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15
luglio 2021 - che prevede, tra l'altro, la destinazione a Rete
ferroviaria italiana di un contributo di 30 milioni di euro per
l'elettrificazione, con eventuale installazione di impianti di
controllo da remoto, dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio, al
fine di ridurre i tempi di manovra e l'utilizzo di mezzi di
smistamento ad alimentazione diesel e, di conseguenza, le emissioni
inquinanti;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Decreta:

Art. 1

Assegnazione contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, lettera a) del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni
dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed in coerenza con la scheda
progetto relativa al «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci», di cui in premessa, e'
assegnato a Rete ferroviaria italiana S.p.a. - di seguito: RFI un
contributo di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi
destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
per un totale complessivo di 30 chilometri, a valere sulle risorse
autorizzate per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 2, lettera c), punto
4, del medesimo decreto-legge 59 del 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 e' previsto quale contribuzione al
100 per cento per la realizzazione dell'intervento.

Art. 2

Individuazione degli interventi da realizzare ed erogazione del
contributo

1. Entro il mese di dicembre 2021 avvia la progettazione degli
interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, gia' inclusi
nel Contratto di programma parte investimenti ed elencati
nell'allegato al presente decreto con indicazione dei relativi CUP,
da realizzarsi secondo le tempistiche ivi indicate.
2. Entro il mese di giugno 2022, il contributo di cui all'art. 1
viene trasferito a RFI, previa autorizzazione da parte della
Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 8
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con la legge 1°
luglio 2021, n. 101.

Art. 3

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
trasmette trimestralmente al MEF Ministero dell'economia e delle
finanze una rendicontazione sullo stato di avanzamento dei lavori
secondo le tempistiche individuate nell'allegato al presente decreto
e sulla base di quanto rilevato attraverso il sistema di cui al comma
precedente.
3. Sono a carico del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili gli obblighi di registrazione sul Registro
nazionale degli aiuti (RNA).

Art. 4

Sistema di monitoraggio
sullo stato di attuazione degli interventi

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 del
presente decreto si applica il sistema di «monitoraggio delle opere
pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni -
BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59.
2. Il monitoraggio degli interventi finanziati e' effettuato da RFI
che, a tal fine, classifica gli interventi, accedendo alla sezione
anagrafica - strumento attuativo del citato sistema, sotto la voce:
«C.4.1.2 - PNIC - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle merci - Locomotori, carri e Raccordi
ferroviari - Raccordi ferroviari».

Art. 5

Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento

1. Il soggetto attuatore rispetta il cronoprogramma procedurale di
cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal
citato cronoprogramma, nonche' la mancata alimentazione del sistema
di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi dell'art. 1,
comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la revoca del
finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nonche' sul sito internet del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.

(Efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari)

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