Efficientamento energetico: approvati i piani di intervento per le scuole con il decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68.
Il decreto, che riguarda le scuole di competenza di di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale stanzia complessivamente 835.218.467,15 € ai quali si andranno ad aggiungere, con un successivo decreto, altri 19.781.532,85 €, per un totale di 855.000.000,00 €.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021.
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Decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021
Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale e di individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio. (Decreto n. 13/2021). (21A01558)
(Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e in
particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato
dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in
particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre
i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di
spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che
modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1,
commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,
commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020,
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in
particolare, l'art. 41;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in
particolare, l'art. 48;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che
individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione
delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i termini
e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n.
129, con il quale la somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00,
di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al
2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di
decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n.
104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;
Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129,
entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le province,
le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono
tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli
interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a
ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito applicativo
del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province,
delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale,
le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero
con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione
del sopracitato decreto;
Dato atto che, il Ministero dell'istruzione, con nota del 6 ottobre
2020, prot. n. 29374, ha fornito alle province, alle citta'
metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni
necessarie per accedere all'applicativo del Ministero e per
comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro il
quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore 18,00 del
giorno 17 novembre 2020, termine assegnato tenuto conto del maggior
termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 luglio 2020;
Considerato che, entro il termine del 17 novembre 2020 tutte le
province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale
hanno fatto pervenire i propri piani di interventi relativi agli
edifici scolastici di propria competenza;
Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero
dell'istruzione con riferimento ai piani presentati dai sopracitati
enti locali, sono emersi alcuni errori in merito all'indicazione dei
codici unici di progetto (CUP) forniti dagli stessi enti e sono
emerse imprecisioni e discordanze in relazione alla denominazione o
all'importo di alcuni progetti;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 41 del
decreto-legge n. 76 del 2020, l'errata indicazione dei codici unici
di progetto (CUP) determina la nullita' del provvedimento di
assegnazione del finanziamento;
Dato atto che, al fine di consentire la correzione dei codici CUP e
per superare le altre criticita' riscontrate durante le operazioni di
verifica, il Ministero dell'istruzione ha riaperto il sistema
informativo per il caricamento dei dati fino al 7 dicembre 2020 per
consentire da parte dei soli enti interessati la correzione dei dati
forniti;
Considerato che, entro il termine del 7 dicembre 2020 tutti gli
enti interessati hanno proceduto alla correzione dei dati
inizialmente forniti;
Dato atto che, l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro
dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, prevede che con il
successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento siano individuati anche i termini di
aggiudicazione dei relativi interventi nonche' le modalita' di
rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi' come definite
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;
Ritenuto quindi, di poter individuare gli interventi da ammettere a
finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle province,
delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale,
cosi' come dagli stessi proposti, nonche' di definire termini e
modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi;
Decreta:
Art. 1
Assegnazione risorse
1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito
sulla base dei piani degli interventi presentati da province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e' pari a euro 835.218.467,15.
2. La somma residua pari a euro 19.781.532,85 rispetto allo
stanziamento complessivo di euro 855.000.000,00 e' assegnata con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di
ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed
enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun
ente assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre
2020, n. 129.
3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano
gestionale 15 - dall'anno 2020 all'anno 2024 e l'utilizzo delle
medesime e' comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art.
34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento
regionale di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati
a iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del
presente decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021.
Art. 2
Individuazione degli interventi e termini
di aggiudicazione dei lavori
1. Sono approvati i piani degli interventi proposti da province,
citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad
avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli
di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
3. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di
decentramento regionale il cui importo complessivo assegnato sia
ricompreso tra euro 1.821.515,47 ed euro 8.211.194,83 il termine
entro il quale devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente
o si sostanzi in uno studio di fattibilita', il termine per la
proposta di aggiudicazione dei lavori e' fissato in diciassette mesi
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
definitivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori
e' fissato in quattordici mesi dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
esecutivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori e'
fissato in undici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di
decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra
euro 8.311.835,25 ed euro 16.034.572,54 il termine entro il quale
devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente
o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in ventuno
mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in
diciassette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in
tredici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di
decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra
euro 16.340.742 ed euro 19.826.309,07 il termine entro il quale
devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente
o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in ventitre
mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in
diciannove mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in
quindici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di
decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra
euro 25.667.450,52 ed euro 56.106.119,95 e per gli enti locali che
hanno candidato un numero di interventi, autorizzati con il presente
decreto, pari o superiore a venti il termine entro il quale devono
essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente
o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in ventisette
mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in
ventitre' mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia
esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in
diciannove mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. I termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si intendono rispettati
con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
8. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione
possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione.
Art. 3
Modifica dei piani degli interventi
per esigenze sopravvenute
1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute
esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono
essere approvate con decreto del direttore della Direzione generale
competente del Ministero dell'istruzione, fermi restando i termini
per le proposte di aggiudicazione dei lavori definiti ai sensi
dell'art. 2.
2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli
enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede
di sviluppo progettuale, l'intervento proposto non sia compatibile
ne' preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza
strutturale e sismica del medesimo edificio.
Art. 4
Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in
favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta
dell'ente locale beneficiario;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente
all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base
degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente,
debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del
ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente
locale per gli interventi autorizzati con il presente decreto, ma
sono comunque destinate e riassegnate all'ente locale per ulteriori
interventi che dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro
dell'istruzione.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i
dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
(BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, classificando le opere sotto la voce «LB 202A - comma 63 -
Efficientamento energetico scuole».
Art. 5
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all'art. 2 del presente decreto e nel caso di
violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento
infrastrutturale finanziato con il presente decreto risulti
assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le
stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di
emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente
decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art.
11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.