Efficientamento energetico: approvati i piani di intervento per le scuole

Il decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021 stanzia complessivamente 835.218.467,15 € utilizzabili anche per attività di manutenzione straordinaria

Efficientamento energetico: approvati i piani di intervento per le scuole con il decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68.

Il decreto, che riguarda le scuole di competenza di di  province, città metropolitane ed enti  di decentramento regionale stanzia complessivamente 835.218.467,15 € ai quali si andranno ad aggiungere, con un successivo decreto, altri 19.781.532,85 €, per un totale di 855.000.000,00 €.

Clicca qui per altri finanziamenti dedicati alle scuole

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del ministero dell'istruzione 8 gennaio 2021 

Approvazione  dei  piani  degli  interventi   per   la   manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di  competenza  di  province,  citta'  metropolitane   ed   enti   di
decentramento  regionale  e  di   individuazione   dei   termini   di
aggiudicazione, nonche'  delle  modalita'  di  rendicontazione  e  di
monitoraggio. (Decreto n. 13/2021). (21A01558)

(Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;

Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di

contabilita' e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto

legislativo n. 229 del 2011, in  cui  si  prevede  l'obbligo  per  le

amministrazioni  pubbliche  di  detenere  e  alimentare  un   sistema

gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio

della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure

urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e  in

particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  come  modificato

dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n.  160  e,  in

particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre

i divari territoriali, il riparto  delle  risorse  dei  programmi  di

spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli

investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,  che  non

abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data

di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  deve  essere

disposto  anche  in  conformita'  all'obiettivo  di  destinare   agli

interventi nel territorio delle Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,

Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia   e   Sardegna   un   volume

complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno

proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare

l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del

Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che

modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  il  Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in  particolare,  l'art.  1,

commi 63 e  64,  che  prevede  lo  stanziamento  di  risorse  per  il

finanziamento  di  interventi  di   manutenzione   straordinaria   ed

efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'

metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di

organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di

innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del

citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel  modificare  l'art.  1,

commi 63 e 64, della legge n. 160  del  2019,  prevede  che  «per  il

finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed

efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'

metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che  prevede

altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il

Ministro  dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del  31  marzo  2020,

sono individuati le risorse per  ciascun  settore  di  intervento,  i

criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi

incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,

anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e

comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'

di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e

che  con  successivo  «decreto  del  Ministero  dell'istruzione,   di

concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro

novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono  individuati

gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al  finanziamento  e  il

relativo importo»;

Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  misure

urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale  e,  in

particolare, l'art. 41;

Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  misure

urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in

particolare, l'art. 48;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

settembre   2020,   n.   166,   recante    regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che

individua  gli  Uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale

dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26

febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il  dettaglio  dei  dati

necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle

opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni

pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3

gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di

redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia

di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'

proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica

nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio

2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto

alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con

riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio

2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione

delle risorse spettanti a province  e  citta'  metropolitane  secondo

quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del

decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i  termini

e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre  2020,  n.

129, con il quale la somma complessiva pari ad  euro  855.000.000,00,

di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del  decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno  degli

anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,

2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15  -  del

bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020  al

2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di

decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del  decreto-legge  n.

104 del 2020,  sulla  base  dei  criteri  definiti  nel  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art.  1,  comma

2, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n.  129,

entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le  province,

le citta' metropolitane e gli enti di  decentramento  regionale  sono

tenuti a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione  l'elenco  degli

interventi che  intendono  realizzare  nell'ambito  delle  risorse  a

ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito  applicativo

del Ministero dell'istruzione messo a  disposizione  delle  province,

delle citta' metropolitane e degli enti di  decentramento  regionale,

le cui informazioni di accesso sono fornite  dal  medesimo  Ministero

con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione

del sopracitato decreto;

Dato atto che, il Ministero dell'istruzione, con nota del 6 ottobre

2020,  prot.  n.  29374,  ha  fornito  alle  province,  alle   citta'

metropolitane e agli enti di decentramento regionale le  informazioni

necessarie  per  accedere  all'applicativo  del   Ministero   e   per

comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro  il

quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore  18,00  del

giorno 17 novembre 2020, termine assegnato tenuto conto  del  maggior

termine  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 7 luglio 2020;

Considerato che, entro il termine del 17  novembre  2020  tutte  le

province, citta' metropolitane ed  enti  di  decentramento  regionale

hanno fatto pervenire i propri  piani  di  interventi  relativi  agli

edifici scolastici di propria competenza;

Dato atto che, a seguito di  istruttoria  da  parte  del  Ministero

dell'istruzione con riferimento ai piani presentati  dai  sopracitati

enti locali, sono emersi alcuni errori in merito all'indicazione  dei

codici unici di progetto (CUP)  forniti  dagli  stessi  enti  e  sono

emerse imprecisioni e discordanze in relazione alla  denominazione  o

all'importo di alcuni progetti;

Considerato  che,  secondo  quanto  previsto   dall'art.   41   del

decreto-legge n. 76 del 2020, l'errata indicazione dei  codici  unici

di  progetto  (CUP)  determina  la  nullita'  del  provvedimento   di

assegnazione del finanziamento;

Dato atto che, al fine di consentire la correzione dei codici CUP e

per superare le altre criticita' riscontrate durante le operazioni di

verifica,  il  Ministero  dell'istruzione  ha  riaperto  il   sistema

informativo per il caricamento dei dati fino al 7 dicembre  2020  per

consentire da parte dei soli enti interessati la correzione dei  dati

forniti;

Considerato che, entro il termine del 7  dicembre  2020  tutti  gli

enti  interessati  hanno   proceduto   alla   correzione   dei   dati

inizialmente forniti;

Dato atto  che,  l'art.  1,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro

dell'istruzione  1°  ottobre  2020,  n.  129,  prevede  che  con   il

successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da

ammettere a  finanziamento  siano  individuati  anche  i  termini  di

aggiudicazione  dei  relativi  interventi  nonche'  le  modalita'  di

rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi'  come  definite

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Ritenuto quindi, di poter individuare gli interventi da ammettere a

finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle  province,

delle citta' metropolitane e degli enti di  decentramento  regionale,

cosi' come dagli stessi  proposti,  nonche'  di  definire  termini  e

modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                        Assegnazione risorse

 

1. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito

sulla base dei piani degli interventi presentati da province,  citta'

metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato

A, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

decreto, e' pari a euro 835.218.467,15.

2. La  somma  residua  pari  a  euro  19.781.532,85  rispetto  allo

stanziamento complessivo di  euro  855.000.000,00  e'  assegnata  con

successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  in   favore   di

ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed

enti di decentramento regionale nei limiti delle  risorse  a  ciascun

ente assegnate con decreto del Ministro  dell'istruzione  1°  ottobre

2020, n. 129.

3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105  -  piano

gestionale 15 - dall'anno  2020  all'anno  2024  e  l'utilizzo  delle

medesime e' comunque subordinato all'autorizzazione di  cui  all'art.

34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento

regionale di cui all'allegato A al presente decreto sono  autorizzati

a iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del

presente decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021.

                               Art. 2

              Individuazione degli interventi e termini

                    di aggiudicazione dei lavori

 

1. Sono approvati i piani degli interventi  proposti  da  province,

citta' metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale  di  cui

all'allegato A, che costituisce parte integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

2. Gli enti locali  di  cui  all'allegato  A  sono  autorizzati  ad

avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli

di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

3.  Per  le  province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di

decentramento regionale il  cui  importo  complessivo  assegnato  sia

ricompreso tra euro 1.821.515,47  ed  euro  8.211.194,83  il  termine

entro il quale devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente

o si sostanzi in uno  studio  di  fattibilita',  il  termine  per  la

proposta di aggiudicazione dei lavori e' fissato in diciassette  mesi

dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana;

b) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

definitivo, il termine per la proposta di aggiudicazione  dei  lavori

e' fissato in  quattordici  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

c) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

esecutivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori e'

fissato in undici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4.  Per  le  province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di

decentramento regionale il cui importo assegnato sia  ricompreso  tra

euro 8.311.835,25 ed euro 16.034.572,54 il  termine  entro  il  quale

devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente

o si sostanzi in uno studio di fattibilita'  e'  fissato  in  ventuno

mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana;

b) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in

diciassette mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

c) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato  in

tredici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

5.  Per  le  province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di

decentramento regionale il cui importo assegnato sia  ricompreso  tra

euro 16.340.742 ed euro  19.826.309,07  il  termine  entro  il  quale

devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente

o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e'  fissato  in  ventitre

mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana;

b) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in

diciannove  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

c) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato  in

quindici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

6.  Per  le  province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di

decentramento regionale il cui importo assegnato sia  ricompreso  tra

euro 25.667.450,52 ed euro 56.106.119,95 e per gli  enti  locali  che

hanno candidato un numero di interventi, autorizzati con il  presente

decreto, pari o superiore a venti il termine entro  il  quale  devono

essere affidati i lavori e' cosi' definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente

o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in  ventisette

mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana;

b) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in

ventitre'  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

c) per  gli  interventi  il  cui  livello  di  progettazione  sia

esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato  in

diciannove  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. I termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6  si  intendono  rispettati

con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

8. Eventuali successive  proroghe  dei  termini  di  aggiudicazione

possono essere disposte con decreto  del  direttore  della  Direzione

generale competente del Ministero dell'istruzione.

                               Art. 3

                 Modifica dei piani degli interventi

                      per esigenze sopravvenute

 

1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi  per  sopravvenute

esigenze idoneamente motivate dal  punto  di  vista  tecnico  possono

essere approvate con decreto del direttore della  Direzione  generale

competente del Ministero dell'istruzione, fermi  restando  i  termini

per le proposte  di  aggiudicazione  dei  lavori  definiti  ai  sensi

dell'art. 2.

2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte  degli

enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in  sede

di sviluppo progettuale, l'intervento proposto  non  sia  compatibile

ne'  preservabile  con  altri  interventi  relativi  alla   sicurezza

strutturale e sismica del medesimo edificio.

                        Art. 4

           Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio

 

1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione

generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,   l'edilizia

scolastica e la scuola  digitale  del  Ministero  dell'istruzione  in

favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita':

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento,  a  richiesta

dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma puo' essere richiesta  solo  successivamente

all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e  viene  erogata  sulla  base

degli stati di avanzamento lavori o delle spese  maturate  dall'ente,

debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino

al raggiungimento del  90%  della  spesa  complessiva  al  netto  del

ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito  dell'avvenuto

collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella  disponibilita'  dell'ente

locale per gli interventi autorizzati con  il  presente  decreto,  ma

sono comunque destinate e riassegnate all'ente locale  per  ulteriori

interventi che dovranno essere autorizzati con decreto  del  Ministro

dell'istruzione.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto

sono trasferite sulle contabilita'  di  tesoreria  unica  degli  enti

locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti

beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema

di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che  costituisce

presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e  ad  aggiornare  i

dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del

decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso

l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche

(BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, classificando le opere sotto la voce «LB 202A -  comma  63  -

Efficientamento energetico scuole».

                               Art. 5

                         Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto

dei termini di cui all'art. 2 del presente  decreto  e  nel  caso  di

violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio.

2.  E'  disposta,  altresi',   la   revoca   qualora   l'intervento

infrastrutturale  finanziato  con   il   presente   decreto   risulti

assegnatario di altro finanziamento nazionale o  comunitario  per  le

stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di

emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse

ricevute ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  a),  del  presente

decreto sono versate da  parte  degli  enti  locali  all'entrata  del

bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui  all'art.

11, comma  4-sexies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome