Efficientamento energetico delle scuole: assegnati i fondi di manutenzione straordinaria con il decreto del ministero dell'Istruzione 15 luglio 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 241).
Il provvedimento definisce:
- l'assegnazione delle risorse che ammontano complessivamente a 1.120.253.066,24 euro (una somma residua di 4.746.933,76 euro sarà assegnata con successivo decreto del ministro dell'Istruzione);
- l'individuazione degli interventi e i termini di aggiudicazione dei lavori;
- la modifica dei piani degli interventi per esigenze sopravvenute;
- la modalità di rendicontazione e di monitoraggio;
- le revoche e i controlli.
Clicca qui per il D.M. 8 gennaio 2021 di approvazione dei piani
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'istruzione 15 luglio 2021 (in fondo alla pagina è riportato l'allegato in pdf, disponibile anche all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-217-del-15-luglio-2021?pk_vid=da284c2ebcf7fb621633939381eacf46)
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui!
Decreto del ministero dell'istruzione 15 luglio 2021
Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale e individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio. (21A05854)
(in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 241)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per
le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in
particolare, l'art. 10;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato
dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in
particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che, «al fine di
ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno
degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che
non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che
modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,
commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,
commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020,
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica» e, in particolare, l'art.
7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in
particolare, l'art. 48, comma 1, con il quale e' stato stabilito un
incremento di risorse per il finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica
delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti
di decentramento regionale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
commi 810 e 812;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», attualmente
in corso di conversione e, in particolare, l'art. 77, commi 4 e 10,
lettera d);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», attualmente in corso di conversione, e
in particolare l'art. 8;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione
delle risorse spettanti a Province e Citta' metropolitane secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' sono stati definiti i
termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n.
129, con il quale la somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00,
di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al
2024, e' stata ripartita tra Province, Citta' metropolitane e enti di
decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio
2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n.
13, con il quale si e' proceduto all'approvazione dei piani degli
interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo
complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini
di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62,
con il quale la somma complessiva pari ad euro 1.125.000.000,00, di
cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00
per l'annualita' 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle
annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale
15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal
2021 al 2024, e' stata ripartita tra Province, Citta' metropolitane
ed enti di decentramento regionale;
Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62,
entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le Province,
le Citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono
tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli
interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a
ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito applicativo
del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle Province,
delle Citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale,
le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero
con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione
del sopracitato decreto;
Dato atto che il Ministero dell'istruzione con nota del 22 marzo
2021, prot. n. 7919, ha fornito alle Province, alle Citta'
metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni
necessarie per accedere all'applicativo del Ministero e per
comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro il
quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore 18,00 del
giorno 30 aprile 2021, termine assegnato tenuto conto del maggior
termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 luglio 2020;
Considerato che entro il termine del 30 aprile 2021 tutte le
Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, ad
eccezione del Libero consorzio di Caltanissetta, hanno fatto
pervenire i propri piani di interventi relativi agli edifici
scolatici di propria competenza;
Datto atto che con nota del 3 maggio 2021 e' stato assegnato al
Libero consorzio di Caltanissetta un ulteriore termine fissato alle
ore 18,00 del giorno 4 maggio 2021 per presentare il proprio piano;
Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero
dell'istruzione con riferimento ai piani presentati da tutti gli enti
locali, sono emerse alcune criticita' che hanno comportato la
necessita' di richiedere ulteriori chiarimenti ai predetti enti;
Considerato che tutte le Province, Citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale hanno fatto pervenire i necessari chiarimenti
e/o integrazioni;
Dato atto che l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro
dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 prevede che con successivo
decreto ministeriale di individuazione degli interventi da ammettere
a finanziamento siano determinati anche i termini di aggiudicazione
dei relativi interventi nonche' le modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio degli stessi, cosi' come definite nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;
Ritenuto quindi, a seguito di istruttoria, di poter individuare gli
interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di
competenza delle Province, delle Citta' metropolitane e degli enti di
decentramento regionale, cosi' come dagli stessi proposti, nonche' di
definire termini e modalita' di rendicontazione e di monitoraggio
degli interventi;
Decreta:
Art. 1
Assegnazione risorse
1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito
sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e' pari ad euro 1.120.253.066,24.
2. La somma residua, pari ad euro 4.746.933,76 rispetto allo
stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, e' assegnata con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di
ulteriori interventi individuati da Province, Citta' metropolitane ed
enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun
ente assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo
2021, n. 62.
Art. 2
Individuazione degli interventi e termini
di aggiudicazione dei lavori
1. Sono approvati i piani degli interventi proposti da Province,
Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad
avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli
di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
3. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e'
stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto
2022;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il
31 dicembre 2022.
4. I termini di cui al comma 3 si intendono rispettati con
l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
5. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di
avvio dei lavori e di conclusione degli stessi definiti nell'ambito
delle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, attualmente in corso di conversione.
6. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 5,
essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza.
Art. 3
Modifica dei piani degli interventi
per esigenze sopravvenute
1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute
esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono
essere approvate con decreto del Ministero dell'istruzione, fermi
restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori
definiti ai sensi dell'art. 2.
2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli
enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede
di sviluppo progettuale, l'intervento proposto non sia compatibile
ne' preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza
strutturale e sismica del medesimo edificio.
Art. 4
Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti
locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta
registrazione del presente decreto da parte degli organi di
controllo;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente
all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base
degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente,
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del
ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente
locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i
dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la
rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in
apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che
saranno inviate dal Ministero dell'istruzione ad ogni ente
beneficiario.
6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di
riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura
«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».
Art. 5
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 5, e nel caso di violazione
delle disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia di
contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute
nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori
risultino avviati prima della data di emanazione del presente
decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente
decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art.
11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.